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Affitto in nero gli errori più comuni e la tutela del Proprietario

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Non registrare il contratto di locazione  è la soluzione adottata da moltissimi proprietari (parliamo di immobili ad uso abitativo, sebbene il contratto non registrato sia strumento utilizzato per evadere le tasse anche nella locazione commerciale, ma ne parleremo in altro articolo per la differente situazione che si realizza) per risparmiare le tasse, l’Irpef (o la cedolare secca) in primo luogo, ma anche l’Imu da parte di alcuni che mantenendo la residenza nell’immobile (o nella sua porzione libera) locato, lo dichiarano al fisco come prima casa.

Il risparmio è considerevole se va tutto bene, ma in tempi in cui il legislatore sta incentivando in ogni modo gli inquilini (con le norme ma anche con autentiche campagne di stampa e pubblicitarie) a denunciare i contratti di affitto in nero o i comodati fittizi, è diventato veramente un rischio enorme per il proprietario che potrebbe esser costretto a pagare salatissime sanzioni amministrative oltre a ritrovarsi un inquilino che per 8 anni può occupare l’immobile quasi gratuitamente (per ora la Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 3 dlgs 23/2011 che prevedeva questa possibilità, ma sono previste nuove norme in tal senso). Come tutelarsi allora da queste norme e da alcuni inquilini che ormai sono indotti a scegliere strategicamente un immobile dove approfittare della superficialità (perchè di questo si tratta) di un proprietario che, abituato a tempi passati in cui era possibile, non registri il contratto senza alcuna precauzione, mettendosi alla totale mercè del proprio conduttore?

Premesso che le soluzioni legali sono possibili e sempre preferibili, vediamo però in caso di contratto di locazione come possa muoversi il locatore per tutelarsi al meglio rispetto al Fisco e al proprio inquilino.

In fondo un contratto di Locazione non registrato fatto male è non solo illegale, ma anche dannoso, seguendo i giusti accorgimenti almeno si possono limitare enormemente i rischi di futuri contenziosi.

Vediamo come:

in primo luogo va detto che il contratto di locazione non registrato è in assoluto la peggior soluzione percorribile, in quanto il proprietario affidando l’immobile al proprio inquilino senza uno straccio di contratto che sia dichiarato all’Agenzia delle Entrate lo mette in condizione di provare, con estrema facilità, la violazione compiuta. E’ infatti estremamente semplice per il conduttore, male intenzionato, dimostrare (dalle bollette, ma anche con testimoni ecc) che vive in quell’immobile, e non essendoci alcun contratto che possa giustificare questa presenza ne discende con automatica immediatezza la Fondatissima presunzione (che basta all’Agenzia delle Entrate per registrare una violazione) di un contratto non registrato.

Dunque prima regola da seguire, se si vuol stipulare una locazione ed evadere le tasse, registrare una qualche forma contrattuale che giustifichi la presenza (troppo facile da dimostrare) dell’inquilino nell’immobile. Si tratta in sostanza di rendere quanto più complicata possibile all’inquilino (e quindi al fisco, che difficilmente verrà a saperlo se non imbeccato da quest’ultimo) la prova di una violazione tributaria. Più complicata sarà quest’ultima più difficilmente, come lunghi anni di esperienza ci hanno dimostrato, l’inquilino proverà a fare il furbo. Ma allora penserete voi registrare un contratto…ok ma quale??…

Il comodato?????

E’ la prima soluzione che viene in mente a moltissimi proprietari in quanto è uno stratagemma che è stato adottato per anni, ma proprio questo abuso del comodato lo ha reso tra i possibili contratti per evadere un canone di locazione il peggiore (ma sempre meglio di non aver registrato un bel niente sia chiaro…), infatti tanto se ne è abusato in questi anni che il legislatore ha provveduto ad inserire espressamente il comodato nelle ultime norme tese a sanzionare l’evasione fiscale immobiliare, tanto che sia il disposto del comma 346 della legge n. 311 del 30.12.2004 (in maniera non esplicita ma facendovi chiaramente riferimento quando dice “i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni”, come poi riaffermato dalla stessa giurisprudenza) che in maniera ancor più diretta ed esplicita l’art.3 del d.lgs. n. 23 del 14 .3. 2011  laddove espressamente afferma che le disposizioni sanzionatorie di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo (ossia la famosa sanzione dell’autoriduzione del canone al triplo della rendita catastale, poi dichiarata nulla con la sentenza 50/2014 dell Corte Costituzionale) si applicano anche ai casi in cui sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

Dunque ricapitoliamo, registrare un contratto è il primo passo, non usare il comodato è il secondo passo o errore da non commettere.

Allora cosa deve dunque registrare il proprietario di un’abitazione che vuole comunque far uso della locazione senza registrarne l’intero importo e di conseguenza ridurre la tassazione?

Le soluzioni possibili sono diverse anche in base al tipo di immobile ed all’uso che se ne vuol fare, abbiamo visto in un altro articolo che laddove le esigenze delle parti lo consentano può essere una valida soluzione quella di registrare un contratto transitorio, dovendosi infatti ritenere non applicabile la gravosa disciplina sanzionatoria dell’art. 3 commi 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 14 .3. 2011 al contratto transitorio (la norma parla di applicabilità ai  contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo che a norma dell’art. 1 l.431/98 sono stipulati ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2 della stessa legge, vale a dire quelli stipulati per anni 4+4, come d’altronde lascia intendere la stessa norma sanzionatoria dell’art. 3 d.lgs 23 laddove prevede che il nuovo contratto al triplo della rendita catastale abbia una durata di anni 4 più 4 e non quella diversa che avrebbe potuto essere legata al contratto sottostante, e d’altra parte è molto chiara la norma dell’art. 5 della 431/98 che parlando di contratti transitori non li definisce contratti ad uso abitativo di “tipo” transitorio, ma  bensì parla espressamente di contratti di natura transitoria che si sostituisce chiaramente alla natura o esigenza abitativa rendendone secondo la più corretta interpretazione inapplicabile la relativa disciplina!!) si può concludere che registrando un contratto transitorio ad un prezzo più basso, e avendo in mano (senza commettere l’errore, assurdo, ma piuttosto frequente di darne copia al conduttore) un secondo contratto (da valutare, come faremo in altro articolo, se di tipo transitorio o di tipo abitativo, ma al riguardo per approfondimenti anche sull’aspetto novativo della vicenda li legga anche il seguente articolo Contratto non registrato e contratto transitorio a tutela del proprietario”) da registrare nel caso in cui il conduttore voglia fare il furbo e pagare l’importo più basso previsto nel contratto registrato (non potendo accedere al triplo della rendita catastale in quanto un contratto registrato c’è e senza copia dell’accordo simulatorio, o novativo a seconda dei casi, non c’è prova per chiedere l’applicazione delle sanzioni ex art. 3 dlgs 23/2011, che tra l’altro non è applicabile anche per i motivi visti in precedenza).

Fermo restando, si tenga ulteriormente presente, che il vantaggio del contratto transitorio è anche quello della breve durata, per cui, ammesso e non concesso che al conduttore riuscisse di fare il furbo e quindi di pagare l’importo minore per tutta la durata del contratto, questa sarebbe comunque non maggiore di 18 mesi.

Ma cosa si può fare per dissuadere definitivamente il conduttore dalla “tentazione” di pagare il minor importo del contratto registrato, rispettando i reali accordi presi?

Ecco due semplici (per chi conosce la materia) ma utilissimi consigli (dei tanti stratagemmi che l’esperienza ci ha insegnato a inserire nei contratti affinchè, la effettiva volontà delle parti venga rispettata e a nessuna parte venga in mente di venir meno agli impegni presi tentando furbate, che quand’anche istigate dal legislatore, restano un mancato rispetto degli accordi presi tra soggetti che hanno deciso liberamente di concludere un contratto a determinate condizioni e se hanno scelto di evadere in qualche modo il fisco lo hanno certamente fatto per una convenienza di entrambi!!)

  1. Primo consiglio: l’importo del contratto di locazione non registrato non deve essere (come solitamente accade) quello del reale accordo tra le parti, inserire infatti un importo un po’ più elevato (tanto elevato da costituire allo stesso tempo un motivo per indurre il conduttore a non tentare furbate che potrebbero ritorcersi contro se stesso, costringendolo a pagare più di quanto realmente pagava) ha l’effetto di dissuadere il conduttore dalle “tentazioni” di cui parlavamo. Ovviamente dovrà trattarsi di un importo non eccessivamente più elevato (tanto da convenire la registrazione allo stesso locatore che al netto delle tasse ne avrebbe comunque un maggior vantaggio) altrimenti finirebbe per costituire quello che altrove abbiamo definito uno strumento non convenzionale per il recesso del locatore. Insomma l’importo del contratto non registrato (in mano al solo locatore) dovrà essere il giusto equilibrio tale da indurre entrambe le parti a rispettare gli accordi iniziali.
  2. secondo consiglio: per dissuadere definitivamente la parte che il legislatore prova a favorire, da pericolose “tentazioni” (ossia il conduttore) si può inserire una caparra confirmatoria nel contratto, tale strumento, costituendo un corrispettivo per il risarcimento danni che la parte non inadempiente può incamerare senza provare l’effettivo danno subito, è già di per se un ottimo dissuasore da strane tentazioni di un inquilino che, se decidesse di non adempiere ai propri obblighi, non solo vedrebbe il locatore registrargli un contratto a un prezzo maggiore di quello che effettivamente era dovuto, ma lo vedrebbe altresì incamerare una caparra per l’inadempimento, a tale inquilino non rimarrebbe che tentare la sua azione legale col serissimo rischio che senza prove si trovi a perdere la caparra e a pagare un canone maggiorato…quale inquilino credete che correrebbe un simile rischio anzichè rispettare la parola data?? nessuno credetemi….

Tornando ora alle soluzioni possibili per ottenere una registrazione efficace e non a rischio “tentazioni o furbate” dell’inquilino, abbiamo detto che il contratto transitorio copre alcune ipotesi, ma cosa fare se non esiste l’esigenza transitoria e si vuol concludere un contratto di più lunga durata?

Continuando ad evitare il contratto 4+4 (anche se va detto che seguendo i 2 semplici strumenti consigliati sopra, cui è utile ed opportuno aggiungerne diversi altri, anche questo contratto può essere un efficace strumento difficilmente attaccabile da un conduttore che sia stato così preventivamente messo nelle condizioni di “non nuocere”) valutiamo la possibilità di costruire un doppio contratto (o addirittura triplo) registrato -non registrato con lo strumento del contratto concordato-agevolato regolato dall’art. 4 della L. 431/98.

Rispetto al contratto transitorio abbiamo alcuni elementi a favore ed altri sfavore, proviamo ad analizzarli nel dettaglio:

  1. la durata contrattuale più lunga (3+2) è certamente un elemento di flessibilità che può andare incontro alle esigenze di parti che non vogliano un contratto ne’ troppo breve (max 18 mesi per il contratto transitorio) nè troppo lungo (4+4 per quello abitativo)
  2. Un regime fiscale estremamente favorevole che può portare ad una ulteriore (rispetto già alla riduzione illecitamente ottenuta con l’importo non dichiarato) riduzione sia dell’Irpef (c’è una detrazione del 5+ 30%) sia della cedolare (recentemente ridotta al 15 %  e poi al 10%, col dl 47/2014, in questo tipo di contratti), a benefici fiscali (in termini di detrazioni) anche per l’inquilino (che può aver interesse a concluderlo) ed in molti comuni si sono previste e si prevederanno anche delle più favorevoli aliquote Imu per i contratti di questo tipo
  3.  Aver concluso un doppio contratto, in cui il contratto ad importo minore registrato sia di tipo concordato agevolato, avendone il solo locatore in tasca un secondo, redatto con gli strumenti consigliati sopra, di tipo abitativo (4+4 in questo caso necessariamente sia per l’essenzialità dell’effetto novativo che stiamo per vedere, sia perchè presumibilmente il contratto non registrato non rientrerebbe nei parametri di prezzo previsti per i contratti agevolati)  consente al locatore in caso di lite provocata dal conduttore che smetta di pagare l’importo in nero (ma dubitiamo che se il contratto non registrato  ha un importo maggiore ed è inserita una caparra confirmatoria, il conduttore veramente si azzardi a farlo) di provare l’effettività della novazione, prova indispensabile secondo quanto ritiene la Cassazione la quale ha affermato che la “controdichiarazione” redatta successivamente alla sottoscrizione del contratto contenente il canone inferiore, doveva ritenersi nulla  “salvo il caso di comprovata novazione”,  perché in contrasto con il comma 4 dell’art. 13 L. 431/98 nella parte in cui commina di nullità qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello “contrattualmente stabilito”. Con lo strumento del passaggio dal contratto agevolato a quello abitativo si può raggiungere l’effetto di ottenere la “comprovata novazione” con la conseguenza che il proprietario potrebbe pretendere, secondo i dettami della III sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza n. 16089 del  2003, poi ripresi anche dalla Corte Costituzionale che nella  ordinanza n. 242 del 19 luglio 2004 vi si è richiamata, ex nunc il canone più alto, senza essere costretto a pagare alcuna delle pesanti sanzioni fiscali previste in caso di mancata registrazione (nè il conduttore potrebbe pretendere la restituzione dei canoni pagati in precedenza se il proprietario avesse preso le giuste precauzioni per non fornirgliene la prova)!!

Per quanto riguarda gli aspetti a sfavore rispetto al contratto transitorio, va detto che un giudice investito della questione dell’applicabilità della norma sanzionatoria ex art 3 23/2011 (autoriduzione al triplo della rendita catastale) non avrebbe di fronte un contratto di natura diversa come quello transitorio, ma uno espressamente definito di natura abitativa, va detto però atresì che essendo il riferimento sanzionatorio dell’art. 3 ad un contratto 4+4 ( e non ad uno della stessa durata di quello registrato) un elemento importante nella struttura della norma, si possa anche affermare che è quantomeno dubbia l’applicabilità della norma sanzionatoria di cui parliamo ai contratti di tipo concordato-agevolato (anche se vogliamo perchè essendo tali contratti solitamente conclusi con l’assistenza delle organizzazioni di categoria si può ritenere che il legislatore nel redigere la norma abbia ritenuto  più improbabile un accordo di doppio o triplo contratto) e nel dubbio un giudice non dovrebbe mai applicare una norma sanzionatoria per il ben noto principio costituzionale. Ad ogni modo al di là dell’applicabilità della disciplina sanzionatoria resta che di fronte ad una comprovata e giustificata (si possono inserire nel contratto clausole indizi ed elementi che forniscano fondata giustificazione alla futura novazione, tali da rendere il contratto pressochè inattaccabile in sede giudiziale) esigenza novativa (non solo nel prezzo come abbiamo visto) ha davvero poco il conduttore in mano per dimostrare l’intento fraudolento (nei confronti del fisco e non della parte che ribadiamo ha certamente avuto i suoi benefici nell’accettare il contratto non registrato) ad un giudice mettendosi a rischio di perdere, l’immobile la caparra e di pagare un prezzo maggiorato per tutto il periodo della litispendenza!!!

Riassumendo,

  1. registrare sempre un contratto, perchè il contratto non registrato è estremamente facile da provare,
  2. non utilizzare il comodato come titolo
  3. nel doppio contratto cercare sempre l’effetto novativo (attraverso, il contratto transitorio, quello a canone concordato, oltre che in taluni casi anche quello commerciale, essendo esso stesso escluso dall’applicazione sanzionatoria dell’art. 3 dlgs 23/2011, e al limite il contratto ad uso abitativo 4+4 facendo però attenzione in questo caso a rendere particolarmente evidente l’effetto novativo)
  4. utilizzare piccoli accorgimenti che impediscano al conduttore di provare la violazione tributaria (dal più macroscopico di non fornirgli la prova col secondo contratto in mano, ad altri più piccoli accorgimenti che vanno dall’inserire nel contenuto del contratto delle ragionevoli motivazioni che ne giustifichino una consistente variazione, al provvedere ad inserire a mano quegli elementi del contratto che potrebbero essere soggetti a variazioni prima della registrazione, si consideri ad esempio la residenza delle parti che al contrario della data di nascita o del codice fiscale, potrebbe facilmente cambiare in corso di rapporto, fornendo un indizio al giudice circa il momento in cui si è realmente redatto l’accordo novativo, e potremmo fare molti altri esempi..), rafforzando anzi la eventuale prova contraria della effettiva volontà novativa delle parti.
  5. utilizzare tutti gli strumenti possibili (come abbiamo visto la caparra confirmatoria e un certo maggior importo del contratto non registrato sono due dei molti strumenti adottabili allo scopo) per dissuadere il conduttore dall’avventurarsi in contestazioni dannose (soprattutto per lui con questi strumenti, o quantomeno per entrambi)
  6. ricordarsi che la controdichiarazione contestuale (al contrario di quella successiva che ha necessità come detto dell’effetto novativo) è stata più volte ritenuta valida dalla Cassazione che ad esempio nella famosa  sent. 16089/2003 ha affermato che  “il canone valido è solamente quello effettivamente voluto dalle parti” e quindi, se la simulazione riguardi un contratto cosiddetto “libero”, l’unico canone valido dovrà essere considerato quello previsto nella controdichiarazione per cui un ottima soluzione potrebbe essere anche quella di redigere contestualmente il cd. triplo contratto ovverosia il contratto registrato accompagnato da una controdichiarazione simulativa (avendo cura di fornire prova della certezza della data) e da un accordo novativo, laddove a secondo delle situazioni che si possano verificare durante il rapporto locatizio (ma che ribadiamo con tutti questi accorgimenti è impossibile che si verifichino in quanto il conduttore sarà stato ampiamente dissuaso di fronte a una posizione così blindata del locatore) il locatore possa scegliere se utilizzare la controdichiarazione (tenendo presente che la stessa ha lo svantaggio di far retroagire il contratto e quindi le relative sanzioni tributarie, e tenendo presente anche lo stato della giurisprudenza relativa alla legittimità costituzionale ed all’applicabilità stessa dell’art 3 commi 8 e 9 dlgs 23/2011 al momento in cui le ragioni per una registrazione si verifichino), oppure la novazione.
  7. Ricordarsi che se violare il fisco è sbagliato, farlo male è addirittura dannosissimo, quindi a maggior ragione è sconsigliabile il fai da te, rispetto alle mani di un esperto che sappia ridurre a zero i rischi di futuri accertamenti, contenziosi o morosità.
  8. Sapere che risultati di risparmio fiscale a volte addirittura migliori possono essere raggiunti senza violare le norme tributarie (con i relativi rischi che sebbene limitati attraverso i mezzi di cui abbiamo parlato, possono essere evitati del tutto scegliendo tipologie contrattuali che al contrario della locazione hanno un trattamento fiscale estremamente favorevole), e raggiungendo lo scopo di tenere a reddito il proprio immobile secondo le personali esigenze sia temporali (contratti più flessibili nella durata che non è vincolante come nella locazione) che fiscali (un enorme risparmio), con strumenti di tutela dalla morosità migliori e più efficaci, oltre che con strumenti di garanzia più validi, con  maggiori certezze anche sul piano del recesso (che nella locazione è praticamente sempre possibile solo per il conduttore e quasi mai per il locatore mentre in altri tipi di contratti può essere previsto per entrambe le parti allo stesso modo, oppure per nessuna delle due se i contraenti hanno un’esigenza di maggiore stabilità contrattuale), col vantaggio che un proprietario che ha la certezza di vedersi pagato quel canone per un determinato numero di anni può con maggiore tranquillità, rispetto all’instabile locazione, decidere di far conto di quel denaro per una propria esigenza (un mutuo, un investimento nella propria attività o nel mercato mobiliare a lungo termine, un fondo pensione ecc.).

(N.B. questo articolo è stato scritto prima che la sentenza n. 50 del 14 marzo 2014 cancellasse i commi 8 e 9 dell’art. 3 dlgs 23/2011 ma tutte le indicazioni restano valide per  le varie problematiche inerenti a una denuncia all’Agenzia delle Entrate, anche in previsione di future normative che sostituiscano quella dichiarata incostituzionale).

(N.B.2 AGGIORNAMENTO AL 9 GIUGNO 2014

Il legislatore è reintervenuto, come avevamo previsto, dopo la sentenza 50/2014 della corte Costituzionale, con l’art. 5 comma 1 ter della l 80/2014, che ha fatto salvi fino al 31.12.15 gli effetti e i rapporti sorti dai contratti nati ex art. 3, noi in data odierna nonostante tale disposizione entrata in vigore lo scorso 28 maggio abbiamo ottenuto il primo sfratto di questo tipo, per saperne di più su come ottenerne e sull’interpretazione da dare a tale ultima norma si legga

Affitto in nero come ottenere lo sfratto dopo l’art 5 comma 1 ter del Piano Casa)

In conclusione, qualunque sia la via scelta (rispettare le norme o non rispettarle) un proprietario immobiliare deve sapere che il contratto che va a concludere ha un enorme valore se solo si considera che anche un canone di soli 500 euro al mese, se rapportati agli anni di durata che una locazione può implicare, ha un valore reale di 6000 euro l’anno e quindi di Ben 48000 euro per otto anni (una locazione commerciale di dodici anni avrebbe un valore ben più alto), tenere ben a mente il reale valore del contratto che si va a concludere e gli immensi benefici che una giusta scelta contrattuale (in termini sia di tipologia che di redazione delle clausole e degli strumenti di tutela più efficaci ed opportuni) può portare in termini di guadagno fiscale ed economico ad evitare liti, sanzioni tributarie, morosità e scocciature di ogni tipo, dovrebbe indurre ogni proprietario di buon senso ad evitare il fai da te ed i suoi immensi danni (perdere la disponibilità di un immobile per anni, pagare sanzioni tributarie, pagare avvocati per sfrattare inquilini morosi, pagare tasse su canoni mai percepiti, pagare enormi tasse e non poter ricavare comunque reddito da un proprio bene patrimoniale, per citarne solo una parte) per rivolgersi ad un esperto che gli fornisca i più adeguati consigli per la propria tutela sia fiscale che contrattuale!!!

Chiedete una nostra consulenza per valutare i vostri possibili benefici fiscali, una valutazione della vostra posizione contrattuale che possa esser corretta prima, vi potrebbe evitare un futuro contenzioso con l’inquilino o l’Agenzia delle Entrate, a maggior ragione se il contratto dovete  ancora concluderlo, vi guideremo nella miglior scelta, come tempi costi e garanzie di pagamento, senza alcuna possibilità di contenziosi futuri nè di morosità, chiedete una nostra consulenza se temete una futura morosità per adottare le migliori precauzioni, o se verificatasi la morosità non sapete quale strategia possa pagare di più o quale avvocato scegliere per lo sfratto, Se invece siete conduttori in difficoltà, prima di diventare morosi e perdere l’immobile, consultateci, una nostra consulenza vi potrebbe offrire prospettive e soluzioni che proposte al proprietario potrebbero consentirgli un risparmio fiscale che potrebbe essere scambiato con un consistente sconto sul Vostro canone  (d’altra parte se avete un contratto in corso il proprietario ha bisogno del vostro consenso per cambiare il contratto e questo gli impedirebbe di sfruttare le soluzioni proposte con un nuovo conduttore), o se siete conduttori che stanno pensando di denunciare il proprio proprietario per contratto non registrato o per un comodato simulato la nostra consulenza è fondamentale perchè sicuramente starete per commettere gli errori che stanno compiendo la maggior parte dei conduttori sulla spinta di quello che si sente nei media, errori di cui avrete presto a pentirvi amaramente. Infine se siete avvocati o commercialisti (specializzati in altre materie) e avete un cliente a cui tenete con un problema immobiliare facciamo consulenze scritte in campo immobiliare in tutto il territorio nazionale anche a professionisti che vi toglieranno ogni dubbio e vi indicheranno la precisa strada e procedura da seguire.

Chi volesse sapere quali sono i vantaggi fiscali della Cedolare secca rispetto all’IRPEF e quali gli svantaggi rispetto ai contratti Atipici (per sapere quali sono i contratti Atipici o Innominati si legga Cosa sono i contratti Atipici o Innominati) può leggere “Cedolare secca conviene rispetto all’Irpef ma i Contratti Atipici hanno un maggior Risparmio Fiscale“

Per approfondire il tema della tassazione del contratto di locazione redatto e firmato solo da uno dei comproprietari e delle sue implicazioni sulla imputazione del relativo reddito si legga Locazione immobile in comproprietà: tassato solo il comproprietario che compare nel contratto

Per approfondire la materia della tassazione immobiliare e degli strumenti legali per ridurla si cerchi su google la parola “tasse immobili” associata a “studioassociatoborselli” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Prendendo contatti con lo studio saranno spiegate tutte le possibilità di avere una consulenza (tra le quali una consulenza di persona o in videoconferenza, una dettagliata relazione-consulenza scritta che analizzi il singolo caso concreto, una più breve relazione riepilogativa scritta con le varie soluzioni in astratto) ed i relativi costi, periodicamente teniamo anche delle conferenze-convegno in cui si spieghiamo le varie soluzioni possibili a proprietari immobiliari potenzialmente  interessati.

Conoscere il diritto immobiliare (in cui questo studio si è specializzato, vedi la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare, consultabile a questo link La Storia dello Studio dal 1880) a fondo, ramo bistrattato e poco conosciuto, consente al proprietario di ricevere, tutte le opportune ed adeguate tutele sia dal fisco che dal conduttore ottenendo pertanto il giusto ed equo profitto. Risolvendo così il problema degli innumerevoli  proprietari di immobili che per l’ignoranza che regna sulla materia  si trovano ad avere un reddito enormemente ridotto dalla pressione fiscale e dalla morosità degli inquilini, e tutto ciò nel pieno rispetto della legge!!!

 Per leggere l’articolo “nessun segreto sul diritto immobiliare” pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga Dicono di Noioppure “Area di Attività- il Diritto Immobiliare

Per approfondire in video la questione della fiscalità e delle tutele (veri e propri diritti la cui complessità rende non esercitabili da tutti) si veda l’intervista dell’avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli al  portale giuridico Giustizia Cafè del titolo “proprietari e inquilini non è solo caos”

Per vedere l’intervista dell’avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli sugli affitti in nero alla trasmissione “Di Martedì” del 28.2.2017 condotta da Giovanni Floris su La7 si visiti la pagina “Intervista La7

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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