Coronavirus: la relazione n. 56 del 2020 della Cassazione sull’obbligo di rinegoziare il canone di locazione e la conseguente ordinanza del Tribunale di Roma
1. Lโordinanza del Tribunale di Roma
L’ordinanza del 27 agosto 2020 del Tribunale di Roma VI Sez. Civile, firmata dal giudice Maria Pasqualino Grauso, (per il testo clicca “Ordinanza del 27.8.2020 Tribunale di Roma“) รจ tornata sul rapporto tra locazione commerciale e canoni dovuti per le mensilitร ricadenti nel lockdown, applicando alcuni principi esposti nella relazione n.56 della Corte di Cassazione al contratto di locazione commerciale (vedi infra).
Avevamo giร parlato, in un precedente articolo (per leggere ed approfondire il quale si legga “Affitto commerciale, niente sfratto per morositร per il Coronavirus”), dell’ordinanza del Tribunale di Venezia del 28.7.2020, Giudice dott. Doro, che relativamente alla morositร sorta per le mensilitร in commento, rigettava lโistanza di rilascio dellโimmobile locato da parte del locatore, valutando il mancato pagamento dei canoni da parte del negoziante โpiรน che ad una reale volontร di non adempiere โฆallโeffettiva contingenza derivante dallโemergenza sanitaria e dalla connessa normativa restrittivaโ.
Ebbene, mentre l’ordinanza del Tribunale di Venezia si concludeva con un invito ad accordarsi circa la percentuale di riduzione del canone, il Giudice capitolino, invece, dispone direttamente la percentuale di diminuzione, aggiungendo di fatto un nuovo tassello all’elaborazione giurisprudenziale degli ultimi mesi.
I fatti di causa possono cosรฌ sintetizzarsi.
La societร conduttrice del contratto di locazione commerciale (nella specie un’attivitร di ristorazione) non aveva pagato il canone di locazione dovuto per le mensilitร in cui, a causa delle misure restrittive, era restata chiusa.
Or bene, stante il mancato pagamento dei canoni, la societร locatrice, proprietaria dell’immobile, chiedeva l’escussione della fideiussione bancaria che la conduttrice aveva rilasciato a garanzia del proprio adempimento, pretendendo di conseguenza dalla banca l’importo non versato dal ristoratore.
Tale diatriba arrivava cosรฌ al giudice capitolino, al quale veniva richiesto: in primo luogo di ordinare alla locatrice di non escutere alcuna fideiussione bancaria e, in secondo, di disporre la riduzione del canone dovuto per le mensilitร relative al lockdown.
ร in questo contesto che si inserisce l’ordinanza del 27 agosto scorso del Tribunale di Roma la quale, nel dare ragione al negoziante, si concentra su alcuni punti salienti del rapporto conduttore-locatore.
Tale ordinanza รจ figlia della nuova corrente giurisprudenziale inaugurata con la relazione n. 56 del 8.7.20 della Corte di Cassazione, dalla quale prende in prestito i motivi fondanti (clicca Relazione Cassazione 56-2020 per leggere il testo integrale della Relazione n. 56 del 8 Luglio 2020).)
Il Giudice nella parte motiva dell’ordinanza in commento spiega che il nostro ordinamento, quando il contratto divenga squilibrato in conseguenza di un evento futuro imprevedibile, conosce il solo rimedio dell’art. 1467 c.c. ossia la risoluzione del contratto per eccessiva onerositร .
Tale rimedio concede alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa di chiedere la risoluzione del contratto. In tal senso, secondo il giudice capitolino, il rimedio per la parte la cui prestazione ( nel caso: pagare il canone) sia divenuta eccessivamente onerosa per una sopravvenienza (tale รจ il coronavirus e la chiusura obbligatoria di tutte le attivitร commerciali), รจ un rimedio unicamente risolutivo che spesso non risulta soddisfacente nemmeno per la parte cui tale diritto รจ riconosciuto.
Or bene, secondo il giudice, in un rapporto di lunga durata, quale ad esempio il rapporto sotteso ad una locazione commerciale, il rimedio della risoluzione puรฒ risultare non soddisfacente.
Si pensi al conduttore che abbia effettuato importanti ristrutturazioni e rilevanti investimenti nella speranza di godere dell’immobile locato per gli anni previsti da contratto.
Con la risoluzione egli perderebbe ogni diritto sulle migliorie apportate e sugli investimenti compiuti che, salvo rare ipotesi in cui essi siano concordati con il locatore, non danno diritto ad alcun ritorno.
Con la risoluzione per eccessiva onerositร , a parere del giudicante, egli perderebbe, inoltre, il diritto a ricevere l’indennitร di avviamento ex art. 34 del d.lgs. 392 del 1978.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il giudice del tribunale romano, rilevata lโinsufficienza della tutela prestata, ritrova, sulla scia delle considerazioni della Relazione predetta, nella clausola generale di buona fede e correttezza una possibile soluzione.
Per tale via, il giudice facendo applicazione del principio di buona fede integrativa dispone direttamente la percentuale di riduzione del canone e per di piรน non solo limitatamente alle mensilitร relative al lockdown ma anche per quelle successive e, precisamente, fino a marzo 2021 (dispositivo test.: accoglie la domanda cautelare disponendo la riduzione dei canoni di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20 % per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021).
La decisione del giudice romano applica alla locazione commerciale alcuni principi contenuti nella relazione n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione.
2. La Relazione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la relazione in commento, ha infatti affrontato il problema della gestione delle sopravvenienze nel rapporto contrattuale .
Piรน nel dettaglio, la Corte รจ entrata nel merito delle vicende degli ultimi mesi nel tentativo di trovare una soluzione al disequilibrio contrattuale creato dallo โshock economicoโ della pandemia da Covid-19.
Il riferimento della Corte di legittimitร รจ ai rapporti di durata ossia a quei rapporti contrattuali che, per loro natura, si protraggono nel tempo. Ebbene sarร a tutti noto che questi contratti hanno sofferto, a causa della crisi economica dovuta al virus, uno sbilanciamento.
Ciรฒ considerato, la Suprema Corte si concentra sul trovare un metodo per ricondurre questi contratti ad equitร evitandone la โdemolizioneโ.
La Relazione, infatti, parte dallโassunto per cui lโunico rimedio a disposizione della parte che soffre lo sbilanciamento contrattuale รจ la risoluzione del contratto per eccessiva onerositร ai sensi dellโart. 1467 c.c.
Lโart. 1467 c.c., disciplinante lโeccessiva onerositร , dispone infatti che โNei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti e’ divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione puo’ domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458.
La risoluzione non puo’ essere domandata se la sopravvenuta onerosita’ rientra nell’alea normale del contratto.
La parte contro la quale e’ domandata la risoluzione puo’ evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.โ
Per fare un esempio, Tizio e Caio stipulano un contratto di fornitura di materie prime a prezzo fisso. Qualora quella data materia prima (petrolio) a causa di una crisi (avvenimento straordinario e imprevedibile) venga temporaneamente a mancare, la prestazione di Tizio (fornire una data quantitร di petrolio) diverrebbe per questi eccessivamente onerosa (aumento del prezzo della materia da fornire a determinate condizioni) tanto da autorizzarlo a chiedere, a causa dello sbilanciamento verificatosi, la risoluzione del contratto ai sensi dellโart. 1467 c.c.
In tali ipotesi, dunque, il contraente debole non ha altra soluzione che non sia la risoluzione del contratto. Infatti, nessuno strumento giuridico gli garantisce la possibilitร di cambiare il prezzo fissato in modo da โriequilibrareโ lโassetto negoziale originario.
Ciรฒ posto, la Corte, individuata la lacuna, interviene sul presupposto che โlโemergenza non si tampona demolendo il contrattoโ (pag. 6 Relazione).
In tal senso, parlare di sbilanciamenti contrattuali sopravvenuti, e dei rispettivi rimedi, significa cercare una soluzione allo squilibrio contrattuale nato a causa di un fattore imprevedibile e straordinario (quale, nel nostro caso, la pandemia da covid-19) che non sia la risoluzione del contratto.
Or bene, considerata l’assenza di uno strumento per riequilibrare il contratto che non sia la sua “demolizione”, la Corte rintraccia nella buona fede oggettiva una via percorribile.
Piรน nel dettaglio secondo la S.C. โLa risposta allโesigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell’attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietร e rivitalizzato in unโottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fedeโ (pg.23 Relazione)
Del resto, tale principio รจ parte del nostro patrimonio giuridico e viene puntualmente ribadito dallโart. 1375 c.c. il quale dispone che โil contratto deve essere eseguito in buona fedeโ.
Allโesito di un articolato richiamo ai principi della buona fede e della conservazione del contratto, la Corte deduce che: dalla correttezza imposta ai contraenti nellโesecuzione del contratto ne deriva un obbligo di rinegoziare il contratto quando questo diventi sbilanciato a causa di eventi imprevedibili e straordinari.
3. Conclusioni
Il cammino della corte di legittimitร verso la salvezza del contratto โsbilanciatoโ va sicuramente salutato con favore. Eppure, le conclusioni cui essa giunge, se applicate al contratto di locazione commerciale, possono dare origine a non pochi problemi.
Il ragionamento, infatti, se applicato al contratto di locazione commerciale, come operato dal giudice capitolino, presta il fianco a qualche critica.
La diffusione di un siffatto orientamento, in termini di locazione commerciale, potrebbe condurre alla conseguenza che il rischio d’impresa non graverebbe piรน sul conduttore ma su entrambe le parti.
Difatti, ove mai si accettasse che le sopravvenienze autorizzino il giudice a disporre secondo equitร la riduzione del canone di locazione, si ammetterebbe implicitamente che il proprietario del negozio risponda della crisi del suo inquilino.
In tal senso, mentre nel caso di crisi il contratto deve essere adeguato per consentire al conduttore di non soffrire lo squilibrio contrattuale, al contrario non residuerebbe nessuna “buona fede integrativa” per riportare ad equitร il contratto quando il conduttore, per via di una favorevole congiuntura economica, quintuplichi il suo incasso.
Lโiniquitร del rapporto si sostanzierebbe in una dinamica per cui la crisi del conduttore imporrebbe la rinegoziazione del canone, mentre la sua apoteosi commerciale il rispetto del brocardo โpacta sunt servandaโ( i patti devono essere osservati) in una sorta di rapporto regolato dal win-win, win-lose.
In questo senso, una cosa รจ lโammettere che sulle parti gravi un generale obbligo di rinegoziare il contratto con serietร e lโaltra รจ giustificare unโ intrusione nella volontร del locatore.
In conclusione, si ritiene che i principi enucleati dalla summenzionata relazione, se non applicati con la giusta prudenza, possono rilevarsi un vero e proprio strumento di ingiustizia sociale, creando piรน disequilibrio di quanto non riescano ad equilibrare.
Avv. Daniele Giordano
Per la nuova proroga del blocco dei provvedimenti di rilascio fino al 31 dicembre si legga โProrogato al 31 dicembre il blocco degli sfrattiโ
Per sapere come deve comportarsi il locatore nel caso di mancato pagamento del canone, a causa del coronavirus si leggaย โMancato pagamento affitto locale commerciale a causa del coronavirus, come comportarsiโ.
Per approfondire il concetto di grave inadempimento indispensabile per la risoluzione del contratto in relazione alla eccezionalitร della situazione venutasi a creare nellโemergenza causata dal Covid-19 si legga โLocazione commerciale: quando il Coronavirus esclude il grave inadempimento ed impedisce lo sfratto per morositร โ
Per approfondire lโincidenza del Coronavirus sulle locazioni commerciali sia nel periodo della chiusura che in quello successivo si leggaย โContratto di locazione commerciale: sospensione del pagamento e rinegoziazione del canone a causa del Coronavirusโ
Per approfondireย lโipotesi di risoluzione per eccessiva onerositร in relazione allโindennitร di avviamento si leggaย โCoronavirus: dovuta lโindennitร di avviamento in caso di risoluzione per eccessiva onerositร della locazioneโ.
Per valutare le differenze tra lโinadempimento, causato dal Coronavirus,ย in caso diย contratto di locazione ed in caso diย contratto di affitto di azienda si leggaย โLe conseguenze del Coronavirus sullโaffitto di azienda: legittima la sospensione del pagamentoโ.
Per approfondire lโargomento del grave inadempimento per procedere alla risoluzione da parte del locatore e dopo quanti canoni impagati si possa procedere allo sfratto, ed inoltre quando sia sanabile la morositร in questo tipo di situazioni si legga โContratto di Locazione commerciale: la sanatoria della morositร e il Grave inadempimentoโย .
Per approfondimenti sul precetto per rilascio e sul preavviso di sloggio e per scaricarne i relativi modelli si legga โIl precetto per rilascio ed il preavviso di sloggio con i relativi modelliโ
Sul decreto ingiuntivo relativo ai canoni di locazione si legga โDecreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i canoni di locazioneโ
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