Pignoramento immobiliare, Opposizioni diverse dal 615 e 617 cpc: le note alla perizia ex art 173 bis disp.att. cpc
Tra le opposizioni diverse da quelle che di solito vengono utilizzate nelle procedure esecutive immobiliari, quali lโopposizione allโesecuzione e lโopposizione agli atti esecutivi, figuranoย le note alla periziaย exย art.173ย bisย disp.att. che, pur non rappresentando unโimpugnazione in senso proprio, risultano essere nei fatti un mezzo per dolersi delle carenze della perizia.
In particolare, dette note hanno lโutilitร di far presente al giudice dellโesecuzione che la stima dellโesperto risulta carente o errata.
La stima dellโesperto rappresenta, invero, un momentoย fondamentaleย dellโintera procedura esecutiva immobiliare, essendo a costui devoluti quesiti e quantificazioni che, se errati, potrebbero recare unย enorme pregiudizio al creditore, al debitore e al terzo aggiudicatario.
Immaginiamo ad esempio che il CTU nella sua periziaย dia al bene un valore sottostimato. Ciรฒ potrebbe vanificare lโintera procedura esecutiva immobiliare e gli sforzi compiuti dal creditore procedente, il quale dopo aver anticipato unโingente somma per eseguire il pignoramento tra spese vive ed acconti versati,ย si vedrebbe costretto ad accettare una cifra di molto inferiore a quanto avrebbe ricevuto se lโimmobile fosse stato posto in vendita al prezzo giusto. E lo stesso dicasi per il debitore che, se lโimmobile dovesse essere svenduto, dovrebbe sopportarne per il resto della sua vita generalmente ilย debito residuo. Anche lโaggiudicatario potrebbe essere danneggiato dallโerrore di valutazione dellโesperto nominato quando, si pensi, costui ritenga sanabile lโabuso edilizio gravante su unโimmobile che invece non lo รจ.
Come presentare osservazioni alla perizia esecuzione immobiliare: I compiti del perito estimatore
Per comprendere i compiti dellโesperto nominato dal giudice dellโesecuzione occorre partire dal dato normativo dellโart. 568 c.p.c. secondo il quale โlโesperto procede al calcolo della superficie dellโimmobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per lโassenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato dโuso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonchรฉ per le eventuali spese condominiali insoluteโ.
In tal senso, allโesperto spetta:
- Calcolare la superficie dellโimmobile, il valore per metro quadro e quello complessivo;
- Esporre analiticamente gli adeguamenti e le correzioni di stima compresa la riduzione del valore di mercato per lโassenza della garanzia dei vizi;
- Calcolare gli oneri da detrarre per la regolarizzazione urbanistica;
- Esporre lo stato dโuso e di manutenzione lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonchรฉ per le eventuali spese condominiali insolute.
Errori nella perizia del CTU: cosa fare?
ร palese che nello svolgimento di questi compiti lโesperto potrebbe compiere errori di calcolo ed errori di valutazione. Ad esempio, potrebbe mal calcolare la superficie dellโimmobile o non detrarre gli oneri necessari per la regolarizzazione urbanistica, o potrebbe dare una valutazione falsata dello stato di manutenzione o del valore stesso del bene. Per tali motivi, รจ possibile, e non di rado accade, che lโesperto sbagli.
In sostanza, la perizia estimativa dellโimmobile per la complessitร che la distingue e la centralitร che la caratterizza,ย necessita che vi sia uno strumento idoneo a realizzare il contradditorio tecnico,ย unico mezzo tramite il quale, nel confronto tra le parti, puรฒ realizzarsi quel confronto di informazioni capace di far emergere il dato oggettivo della valutazione.
Errata stima del perito nell’esecuzione immobiliare: il procedimento per fare opposizione
Questo strumento รจ lโart.ย 173ย bisย disp.att. il quale, oltre a contenere i requisiti necessari della relazione tecnica (ed ulteriori compiti che spettano allโesperto nominato), contiene il modo in cui le parti possono dolersi di eventuali mancanze.
Allโart. 173 bis disp.att leggiamo:โLโesperto provvede alla redazione dellaย relazione di stimaย dalla quale devono risultare:ย 1) lโidentificazione delย bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;ย 2) una sommaria descrizione del bene;ย 3) lo stato diย possessoย del bene, con lโindicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale รจ occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente alย pignoramento;ย 4) lโesistenza di formalitร , vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dellโacquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;ย 5) lโesistenza di formalitร , vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili allโacquirente;ย 6) la verifica della regolaritร edilizia e urbanistica del bene nonchรฉ lโesistenza della dichiarazione di agibilitร dello stesso previa acquisizione o aggiornamento delย certificatoย di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;ย 7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilitร diย sanatoriaย ai sensi dellโarticoloย 36ย del decreto delย Presidente della Repubblicaย 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sullโeventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale lโistanzaย sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni giร corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini dellaย istanzaย di condono che lโaggiudicatarioย possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dallโarticolo 40, sesto comma, dellaย leggeย 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dallโarticoloย 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;ย 8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene delย debitoreย pignorato sia diย proprietร ย ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;ย 9) lโinformazione sullโimporto annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie giร deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data dellaย perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.ย Lโesperto, prima di ogni attivitร , controlla la completezza dei documenti di cui allโarticoloย 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente alย giudiceย quelli mancanti o inidonei.ย Lโesperto, terminata la relazione, ne inviaย copiaย ai creditori procedenti o intervenuti e alย debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dellโudienzaย fissata ai sensi dellโarticoloย 569ย del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciรฒ non รจ possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.ย Le parti possono depositare allโudienza note alla relazione purchรฉ abbiano provveduto almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note alย perito, secondo le modalitร fissate al terzo comma; in tale caso lโesperto interviene allโudienza per rendere i chiarimentiโ.
Ilย meccanismo, contenuto nellโultima parte della norma, puรฒ essere cosรฌ semplificato:
- A) lโesperto, al termine della sua relazione di stima,ย deve inviare copia dellโelaborato (cd.โ bozzaโ) al creditore e al debitore, anche quandโesso non si fosse costituito, almenoย 30giorni prima dellโudienza fissata ai sensi dellโart.569 c.p.c.;
- B) Le parti, una volta ricevuta la bozza,ย potranno almeno 15 giorni prima dellโudienza(e dunque nei successivi 15 giorni dalla ricezione)ย inviare delle deduzioni allโesperto, contenenti i motivi per cui si ritiene che lโelaborato sia errato o lacunoso;
- C) Sempre che le deduzioni siano inviate allโesperto nei termini indicati al punto precedente,ย le stesse potranno essere depositate in udienzaed โin tal casoโ lโesperto dovrร intervenire in udienza per rendere chiarimenti.
Da qui nascono una serie di considerazioni.
In primo luogo,ย qualora lโesperto non invii la relazione alle parti nel termine prescritto (Si veda punto A) non si discute che le stesse possano chiedere il rinvio dellโudienza 569 c.p.c. per esaminare la perizia. E la stessa istanza di rinvio prenderร il nome diย istanza di rinvio ex art.173ย bisย disp.att. c.p.c.ย avendo lโesperto con il suo comportamento agito in spregio alla suddetta norma nella parte in cui prescrive che โLโesperto, terminata la relazione, ne inviaย copiaย ai creditori procedenti o intervenuti e alย debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dellโudienzaย fissata ai sensi dellโarticoloย 569ย del codiceโ.
In secondo luogo, qualora le parti ritualmente depositino le note alla perizia e lโesperto nominato non compaia per rendere chiarimenti (Si veda punto C),ย non si dubita che le stesse possano chiedere il rinvio dellโudienza, e vederselo accolto, al fine di conoscere i motivi per i quali lโesperto non condivide le deduzioni delle stesse.
In ultimo, ove tutto ordinariamente accada, il Giudice potrร sempre chiedere allโesperto estimatore di integrare la perizia alla luce di quanto osservato dalle parti e quindi disporre che proceda ad una nuova valutazione dei punti controversi.
In questa ultima ipotesi, lโesperto dovrร integrare la perizia precedente con le richieste delle parti. Il G.E. dal canto suo fisserร una nuova udienzaย exย art. 569 c.p.c. per verificareย lโavvenuta integrazione.
Come replicare al CTU del pignoramento immobiliare: conclusioni
La particolare attenzione serbata verso questo momento del procedimento nasce dal fatto cheย gli eventuali errori della perizia confluiscono nellโordinanza di venditaย e, da qui,ย nellโavviso di vendita.
Piรน nel dettaglio, ove mai lโesperto ritenga, errando, lโimmobile abusivo questo stesso sarร cosรฌ venduto (con lโordinanza di vendita) e cosรฌ โpubblicizzatoโ (con lโavviso di vendita).
In un caso limite come quello portato ad esempio (immobile ritenuto erroneamente abusivo) si puรฒ ben intendere che lโerrore รจ tale da poter far regredire la procedura esecutiva immobiliare al punto di partenza.
In tal senso, il debitore potrร opporsi (oltre che alla perizia, allโordinanza di vendita ed allโavviso di vendita) al decreto di trasferimento denunciandoย la non corrispondenza della perizia al bene staggito,ย lโambiguitร della stessa, la svendita del beneย o anche semplicemente lโinesatta individuazione della stima (e del conseguente prezzo base asta), e chiedere, per tali motivi, una nuova operazione di vendita che tenga presente delle note ex art.173 bis disp.att. presentate e non accolte.
Concludendo, benchรฉ le note alla perizia estimativa non rappresentino unโimpugnazione in senso stretto, sebbene la decisione del G.E. che eventualmente rigetti la richiesta di integrazione sia pacificamente impugnabileย exย art. 617 c.p.c.,ย esse sono lo strumento per realizzare il contradditorio tecnico nella procedura esecutiva immobiliare e consentono, alla parte che intenda dolersene, di evidenziare gli errori in cui รจ incorso lโesperto nominato. Il mancato accoglimento della richiesta di integrazione, se fondata, puรฒ pregiudicare gli atti successivi ad essa e riverberarsi, con ciรฒ, nel decreto di trasferimento essendo stato prezzato e venduto un bene con caratteristiche differenti da quello realmente pignorato.
Avv. Daniele Giordano
(Collaboratore dello studio dโAmbrosio Borselli per la sede di Napoli)
Per approfondire il ruolo dellโesperto che compie la stima dellโimmobile e sapere come ottenere una migliore valutazione e quali vantaggi questa puรฒ dare si legga anche โIl Ruolo dellโEsperto (Consulente Tecnico dโUfficio) NellโEsecuzione Immobiliareโ
Per approfondire lโeccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto lโomologa di un piano del consumatoreย proposto inย corso di pignoramento, salvandoย in tal modoย la casaย del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ
Per verificare la concreta possibilitร ย con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย revoca dellโaggiudicazione giร compiuta per laย difformitร tra lโordinanza e lโavviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโAmbrosio Borselli si legga โRevocata aggiudicazione per difformitร tra ordinanza e avviso di venditaโ
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย ย persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ617 cpc: Ottenuto lโannullamento del decreto di trasferimentoโ
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita giร pronunciata, ottenutaย dallo Studio dโAmbrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggioriย approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโarticoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโAmbrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire le questioni relative alla continuitร delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessitร nella procedura si leggaย โContinuitร delle trascrizioni e pignoramento immobiliareโ.
Va rilevato per concludere che, al contrario di quanto credono i piรน, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto lโambito delle possibili contestazioni possibili nellโambito della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare allโestinzione della procedura esecutivaย laddove (piรน frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli โEstinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dallโart. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimentoโย e โIl Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!โ),ย inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od ย opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolaritร , in udienza stessa, e potrร essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dellโesperto, termine non cosรฌ grave da consentire unโopposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.
Per approfondire le opposizioni esecutive e la struttura delle stesse, oltre agli articoli menzionati nel testo, si legga lโart. โOpposizione 615 e 617 c.p.c. differenza tra fase cautelare e fase di meritoโย oppureย Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze
Chi volesseย approfondire lโargomento delle opposizioni al precetto, al pignoramento immobiliare ed alla fase successiva legga gli articoliย ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโย , โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโย eย ย ย โRigetto dellโopposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di meritoโ
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga ancheย gli articoli โOpposizione allโesecuzione e tutela del diritto allโabitazioneโ ,ย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโavrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nellโambito degli stessi si cerchi su google la parola โpignoramentoโ associata a โstudioassociatoborselli.itโ o a โdirittoimmobiliare.orgโ per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Per approfondire le tecnicalitร procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalitร di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzareย ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene allโasta, si consiglia anche la lettura dellโultima versione delย โManuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticitร della procedura e possibili soluzioniโ.ย ย pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla paginaย del sitoย โIl Manualeโย ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, ย manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrร mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
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