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Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore

Ottobre 13, 2023by Redazione

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 e le ripercussioni sui pignoramenti immobiliari in corso.ย 

Recentemente abbiamo affrontato il tema dellโ€™opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme โ€œordinarieโ€ e, per cosรฌ dire, abituali ai sensi dellโ€™art. 645 cpc (si legga โ€œGuida allโ€™opposizione a decreto ingiuntivo ex art 645 cpcโ€), in occasione della quale รจ stato spiegato come opporsi ad un decreto ingiuntivo appena notificato, indicando i tempi e le giuste modalitร .

Ci siamo, altresรฌ, soffermati sulle conseguenze nel ritardo della opposizione, per poi anticipare, brevemente, quanto spiegheremo nel presente articolo, ossia le ipotesi di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc e come si รจ evoluta, sul punto, la giurisprudenza.

Di recente, infatti, si รจ pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite che ha dettato una precisa disciplina sul procedimento monitorio e sugli obblighi cui รจ tenuto il giudice del monitorio, che si riflettono sui particolari casi in cui, anche a distanza di anni dalla notifica del decreto ingiuntivo, questo puรฒ essere opposto โ€“ anche nel corso della procedura esecutiva promossa sulla scorta proprio di quel decreto ingiuntivo.

A tal fine, occorre riportare prima qualche dato in ordine alla procedura di opposizione tardiva dettata dal codice.

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: cosa dice il codice di procedura civile

Lโ€™articolo 650 cpc (rubricato โ€œOpposizione tardivaโ€) recita: โ€œL’intimato puรฒ fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [id est 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, in uno al ricorso], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolaritร  della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l’esecutorietร  puรฒ essere sospesa a norma dell’articolo precedente [art. 649 cpc]. L’opposizione non รจ piรน ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzioneโ€.

Ebbene, lo strumento dellโ€™opposizione tardiva โ€“ che sfugge quindi ai tempi dettati dal legislatore in ordine allโ€™opposizione dellโ€™ingiunzione ex art. 645 cpc โ€“ รจ stato previsto ed offerto dal legislatore in tutti quei casi in cui lโ€™intimato, per causa ad esso non imputabile, non abbia provveduto ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, e che quindi, non si sia tempestivamente difeso.

Infatti, come precisato dal dettato codicistico, lโ€™opposizione tardiva รจ ammissibile solo in determinate ipotesi:

  • Irregolaritร  della notifica del decreto ingiuntivo;
  • Caso fortuito;
  • Forza maggiore.

Tutte ipotesi che sfuggono alla volontร  e/o potere dellโ€™ingiunto.

(Come vedremo in seguito, in veritร , la previsione del caso fortuito e/o forza maggiore รจ stata di recente โ€œinterpretataโ€ dalla giurisprudenza in senso favorevole allโ€™ingiunto)

In altre parole, quando un soggetto/debitore riceve la notifica di un atto di pignoramento, il cui titolo esecutivo รจ dato dal decreto ingiuntivo non opposto nei termini, avrร  la facoltร  โ€“ entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento e non oltre โ€“ di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.

Chiaramente, questo potrร  farlo nella misura in cui sussistono i presupposti ex art. 650, I comma cpc, ossia quando prova di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolaritร  della notificazione, o per caso fortuito o ancora per forza maggiore.

Al di fuori di questi casi (ad eccezione di quanto diremo in seguito), contro il decreto ingiuntivo non opposto, e quindi diventato giudicato, non vi sarebbero altri rimedi.

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: le novitร  introdotte dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 9479/2023

Per i decreti ingiuntivi emessi sulla scorta di contratti conclusi tra professionista e consumatore, in favore dei primi, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, hanno introdotto una nuova ipotesi di opposizione tardiva del tutto atipica, enunciando, tra lโ€™altro, un importante principio di diritto a tutela dei debitori/consumatori.

Sul punto, la Cassazione precisa determinati passaggi che nel corso del procedimento monitorio il giudice deve seguire e rispettare, la cui mancanza permetterebbe al debitore/consumatore, che non abbia opposto nei termini ordinari, di promuovere opposizione tardiva ex art. 650 cpc al decreto ingiuntivo (anche fuori dai termini di cui allโ€™art. 650 cpc, ossia 10 giorni dalla notifica dellโ€™atto di pignoramento).

La Cassazione, infatti, si รจ preoccupata da un lato di disciplinare il comportamento del giudice del monitorio in presenza della richiesta dโ€™ingiunzione che troverebbe fondamento su di un contratto concluso con il professionista, funzionale allโ€™effettivitร  della tutela del consumatore relativamente alla possibile natura abusiva delle clausole contenute nei contratti stipulati (principio giร  affermato dalla Corte di giustizia dellโ€™Unione europea (sentenze del 17 maggio 2022) e dall’altro di regolare la sorte del decreto ingiuntivo non opposto nella fase esecutiva.ย 

E’ย  stato pertanto statuito che anche nella fase sommaria di un procedimento monitorio il Giudice ha il potere/dovere si eseguire dโ€™ufficio controlli circa lโ€™eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali connesse allโ€™oggetto della controversia/della richiesta di ingiunzione del creditore.

E, a seconda dellโ€™esito dei doverosi rilievi eseguiti, potrร  poi addivenire al rigetto del ricorso, ovvero al suo consentito accoglimento, purchรฉ motivato (anche se sommariamente) nel decreto emesso.

Ma, tornando a noi, oltre a prevede per il futuro lโ€™iter che il giudice del monitorio deve seguire nel corso del procedimento, le Sezioni Unite si sono occupate anche di disciplinare il presente, e cioรจ tutti quei casi in cui il giudice del monitorio non si sia comportato come sopra (quindi non abbia svolto i doverosi preventivi controlli e riportato le proprie valutazioni in merito) e nonostante ciรฒ abbia comunque emesso il decreto ingiuntivo e sulla scorta di questo, il creditore abbia instaurato una procedura esecutiva a danno del debitore/consumatore.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno statuito che:

โ€œIl giudice dellโ€™esecuzione:

  1. in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dellโ€™abusivitร  delle clausole, ha il dovere โ€“ da esercitarsi sino al momento della vendita o dellโ€™assegnazione del bene o del credito โ€“ di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sullโ€™esistenza e/o sullโ€™entitร  del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
  2. ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto giร  in atti, dovrร  provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
  3. dellโ€™esito di tale controllo sullโ€™eventuale carattere abusivo delle clausole โ€“ sia positivo, che negativo โ€“ informerร  le parti e avviserร  il debitore esecutato che entro 40 giorni puรฒ proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dellโ€™art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) lโ€™eventuale abusivitร  delle clausole, con effetti sullโ€™emesso decreto ingiuntivo;
  4. fino alle determinazioni del giudice dellโ€™opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dellโ€™art. 649 c.p.c., non procederร  alla vendita o allโ€™assegnazione del bene o del credito;

(ulteriori evenienze)

  1. se il debitore ha proposto opposizione allโ€™esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere lโ€™abusivitร  delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherร  in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterร  la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
  2. se il debitore ha proposto unโ€™opposizione esecutiva per far valere lโ€™abusivitร  di una clausola, il giudice darร  termine di 40 giorni per proporre lโ€™opposizione tardiva โ€“ se del caso rilevando lโ€™abusivitร  di altra clausola โ€“ e non procederร  alla vendita o allโ€™assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dellโ€™opposizione tardiva sullโ€™istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Lโ€™opposizione tardiva ex art. 650 cpc “nata dall’elaborazione delle S.U. รจย  chiaramente atipica perchรฉ:

  1. pur essendo tardiva segue le regole ed i termini dellโ€™opposizione ordinaria ex art. 645 cpc;
  2. รจ applicabile solamente in presente dei presupposti predetti (in tema si legga “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare?“;
  3. lโ€™assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietร  delle clausole e il mancato avvertimento circa la possibilitร  di far valere detta abusivitร  solo entro un certo termine รจ ricondotto allโ€™ipotesi del โ€œcaso fortuito o forza maggioreโ€ ex art. 650 cpc (pag. 31 sentenza in esame).

Le ripercussioni sui pignoramenti in corso

Quindi, quando le regole dettate per il giudice del monitorio non siano state seguite e il decreto ingiuntivo emesso non viene opposto dal debitore/consumatore (e non contiene alcuna motivazione sulla presenza delle clausole abusive), se il creditore instaura una procedura esecutiva, allora il giudice dellโ€™esecuzione sarร  tenuto a colmare le lacune ed attivarsi nel senso in cui non si รจ attivato il giudice del monitorio.

In altre parole, in presenza di un pignoramento fondato su un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, emesso sulla scorta di contratti tra professionista e consumatore contenenti (possibili) clausole abusive, cosรฌ come identificate dal Codice del Consumo, il GE รจ tenuto a sospendere la procedura esecutiva e permettere al debitore/esecutato di proporre opposizione.

Si parla di sospensione della procedura siccome, come previsto al punto d), il GE non potrร  provvedere alla vendita o assegnazione del bene pignorato fino alla definizione del giudizio di opposizione tardiva.

Lโ€™applicazione della menzionata pronuncia perรฒ, come detto, non ha portata generale, ma รจ prevista solamente quando ricorrono determinate condizioni:

  1. Quando nellโ€™esecuzione ci sia un creditore munito di un titolo esecutivo che siaย un decreto ingiuntivo non opposto, come sopra identificato (questo vuoi nel caso in cui il creditore sia procedente, vuoi intervenuto);
  2. Quando il decreto ingiuntivo non opposto sia stato emesso senza il preventivo e doveroso controllo circa eventuali clausole abusive che, se presenti avrebbero potuto avere un effetto sullโ€™esistenza/entitร  del credito oppure quando lโ€™emissione dello stesso decreto ingiuntivo non sia stata giustificata (e pertanto vโ€™รจ il dubbio che la valutazione non sia stata affatto fatta)

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura degli articoli โ€œFideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliareโ€ e โ€œLa Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?โ€

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Cosa succede in pratica?

Lo Studio associato dโ€™Ambrosio Borselli giร  da subito ha avuto modo di assistere a come i vari Tribunali si stanno adattando alla novitร  introdotte dalla Cassazione, nella fase esecutiva del processo.

Nella pratica, valutata la sussistenza dei presupposti e condizioni di cui sopra, il Giudice dellโ€™esecuzione con provvedimento avvisa il debitore esecutato della facoltร  di proporre opposizione tardiva ex art. 650 cpc al decreto ingiuntivo – per far valere esclusivamente lโ€™eventuale abusivitร  delle clausole del contratto concluso con il professionista, le quali incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato – dinanzi allโ€™ufficio giudiziario che lo ha emesso.

Nel provvedimento, il GE indica, altresรฌ, il termine di 40 giorni (e non 10 come previsto dallโ€™opposizione tardiva codicistica) entro cui provvedere allโ€™opposizione, decorrente:

  1. dalla notifica dello stesso provvedimento del giudice;
  2. oppure, in alternativa, quando disposto, dalla notifica da parte del creditore del decreto ingiuntivo non opposto in uno alla documentazione prodotta da questโ€™ultimo in occasione del deposito del ricorso monitorio.

Il Tribunale di Roma ha altresรฌ previsto un apposito e utilissimo avvertimento per il creditore, stabilendo che in caso di mancata ottemperanza della disposta notificazione (sub punto II), gli verrร  preclusa ogni forma di partecipazione alla procedura esecutiva in base al decreto ingiuntivo azionato (previsione che, in determinate situazioni, puรฒ portare ad importantissimi esiti a favore del debitore esecutato)

Considerazioni finali

Lโ€™opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo non opposto รจ un ottimo ed utilissimo strumento di difesa, che, tuttavia, non trova sempre applicazione, neppure a seguito del recente intervento in materia della Cassazione.

In ogni caso, al di fuori di questo strumento, il debitore assoggettato ad una procedura esecutiva, al fine di difendersi avrร  sempre a disposizione altri rimedi (numerosissimi) predisposti dallโ€™ordinamento.

Se poi si affida ad un bravo professionista, questo senzโ€™altro saprร  indirizzarlo verso la giusta strada, che va dal sistema delle opposizioni ad altri rimedi, spesso utilissimi e che in alcune circostante consentono al debitore anche di salvare la propria casa dal pignoramento, come la conversione, il ricorso alle procedure di sovraindebitamento, la vendita diretta, accordi transattivi come il saldo e stralcio. Si consiglia la lettura dellโ€™articolo โ€œCome salvare casa dal pignoramento: soluzioni e cosa fareโ€ da cui prendere spunto.

Avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello studio dโ€™Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per chi volesse conoscere delle principali novitร  introdotte dalla Riforma Cartabia nel processo esecutivo puรฒ farlo leggendo lโ€™articoloย โ€œโ€œEsecuzione immobiliare: le novitร  dopo la riforma Cartabiaโ€

In merito al pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si leggano ancheย  gli articoli โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e tutela del diritto allโ€™abitazioneโ€ ,ย ย โ€œPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโ€

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร  in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โ€œGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโ€™importo, con modelli di proposta e accettazioneโ€

Per approfondimenti su tutte le preclusioni allโ€™ordinanza di vendita nellโ€™ambito di una procedura esecutiva immobiliare si legga lโ€™articolo:ย โ€œArt. 569 cpc: tutte le preclusioni dellโ€™ordinanza di venditaโ€

Per approfondimenti sullโ€™improrogabilitร  del termine per il saldo prezzo dellโ€™aggiudicazione, e sulla prassi โ€œscorrettaโ€ del Tribunale di Bergamo a concedere proroghe (immediatamente arrestata dopo che lo studio dโ€™Ambrosio Borselli ha sollevato contestazioni a una aggiudicazione il cui termine era stato prorogato), si legga lโ€™articolo:ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย โ€œImprorogabilitร  del termine per il saldo prezzo dellโ€™aggiudicazioneโ€

Chi volesseย approfondire lโ€™argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โ€œGuida allโ€™Opposizione a precetto: termini, competenza e formaโ€ย , โ€œGuida allโ€™Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ€ย ,ย ย ย  โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ€œ,ย eย โ€œOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ€

Per approfondire la tematica del saldo e stralcio come strumento per acquistare gli immobili pignorati fuori asta ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato e quali competenze sono necessarie per non commettere errori che compromettano lโ€™esito di tali operazioni si leggaย โ€œGuida al saldo e stralcio come forma di investimento immobiliareโ€.

Ad ogni modo, se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโ€™avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร  finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรฉ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร  i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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