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I rischi nell’acquisto all’asta – come tutelarsi adeguatamente

I motivi per cui gli immobili vengono svenduti alle aste ad un prezzo molto inferiore a quello che si potrebbe ricavare sul mercato ordinario sono molteplici, In primo luogo ย esiste un motivo di ordine generale relativo alla minor scelta che chi cerca una casa di proprio gradimento ha sul mercato delle aste rispetto al mercato ordinario (oltre che ad ย una certa maggior difficoltร  nel visionare lโ€™immobile, magari piรน volte come farebbe un normale compratore, sebbene le ultime riforme abbiano cercato di risolvere almeno in parte tale fondamentale difficoltร  per chi acquista, specie se si tratta della casa in cui vorrร  vivere), ma a parte questa motivazione ne esistono molte di carattere tecnico procedurale, andiamo ad esaminarle anche al fine di suggerire agli aspiranti aggiudicatari come tenere un comportamento virtuoso e quanto piรน al riparo dagli innumerevoli rischi che un acquisto allโ€™asta puรฒ celare.

Come primo elemento, non ci si basi solo sugli atti pubblicizzati nellโ€™avviso dโ€™asta (in particolare la ctu che sarebbe sempre opportuno far analizzare ad un proprio tecnico per avere ben chiaro cosa si compra, quali eventuali difetti siano sanabili e quali no ecc.), ย bisognerebbe affidarsi ad un legale esperto di procedure esecutive per fargli ย esaminare lโ€™intero fascicolo procedurale, al fine di essere coscienti prima di procedere con una offerta:

  • Se siano in corso opposizioni allโ€™esecuzione (art.615 cpc) o agli atti esecutivi (art. 617 cpc) da parte del debitore, di uno dei creditori o anche di un terzo (art.619 cpc), che, rigettate nella fase cautelare (altrimenti la procedura sarebbe sospesa e lโ€™immobile non sarebbe acquistabile fino alla definizione della relativa opposizione) stiano proseguendo nel giudizio di ย merito, in appello (solo le opposizioni allโ€™esecuzione) o in Cassazione, che possano in qualche modo inficiare il proprio acquisto anche in un futuro (dโ€™altronde acquistare un immobile, per poi scoprire che in un giudizio tra qualche anno il proprio acquisto possa essere in qualche modo annullato o revocato crea enormi problemi, a partire dalle spese legali da sostenere in queste opposizioni, ma si pensi anche al rischio di fare lavori, magari urgenti e necessari, con la possibile prospettiva che un eventuale annullamento dellโ€™aggiudicazione comporta per il tempo e denaro investiti, per non dire delle difficoltร  di ottenere mutui o rivendere sul mercato ordinario, dove vale la garanzia per lโ€™evizione, un immobile in qualche modo sub judice!!)
  • se ci siano motivazioni o difetti procedurali che possano dar luogo, in futuro ad opposizioni allโ€™esecuzione (art.615 cpc) o agli atti esecutivi (art. 617 cpc) da parte del debitore, di uno dei creditori o anche di un terzo (art.619 cpc), eventualmente per quanto concerne le opposizioni ex art. 617 va valutato se sono scaduti i termini per proporle (20 giorni dallโ€™atto o dalla sua conoscenza da parte dellโ€™opponente), si consideri infatti che laddove si rinvengano motivi di opposizione allโ€™esecuzione (cioรจ motivi che rendano contestabile lo stesso an dellโ€™esecuzione) questiย  possono essere contestati senza termine alcuno, e sebbene questo non sia piรน del tutto vero dopo la riforma dellโ€™art. 615 cpc prevista dal dl 59/2016 convertito in L 119/ 2016 che ha disposto cheโ€ l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.โ€ Pertanto lโ€™opposizione adesso sarebbe teoricamente inammissibile dopo lโ€™ordinanza di vendita (art. 569 cpc), ma sempre che non sia fondata su fatti sopravvenuti o che lโ€™opponente non abbia potuto opporvisi (si pensi al caso non infrequente in cui il debitore non abbia mai ricevuto regolari notifiche, ย elemento che pertanto va attentamente verificato per evitare di incorrere successivamente in opposizioni assolutamente ammissibili e magari anche fondate!!)

Va ricordata a proposito delle varie opposizioni in corso o potenziali che rischia lโ€™aggiudicatario lโ€™importantissima tutela che allo stesso รจ conferita ai sensi dellโ€™art. 2929 cc che dispone โ€œLa nullitร  degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedenteโ€, tale tutela, chiaramente posta allo scopo di rispondere alla generale esigenza di stabilitร  e certezza degli effetti, trova perรฒ alcuni limiti, infatti, come piรน volte ribadito dalla Cassazione (13824/2010 e 26930/2014 tra le tante), โ€œLa regola contenuta nell’art. 2929 c.c., seยญcondo il quale la nullitร  degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnataยญrio, non trova applicazione quando la nullitร  riยญguardi proprio la vendita o l’assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromiciโ€, pertanto inutile ribadire che vanno verificati attentamente tutti gli atti relativi alla fase di vendita, la loro validitร  e lโ€™eventuale opponibilitร .

Chiaramente tale norma tutela (nei limiti appena visti) dalla nullitร  degli atti esecutivi, rimarranno pertanto opponibili le nullitร  relative ai vizi sostanziali (ad esempio, l’ipotesi in cui venga attestata l’inesistenza del titolo esecutivo), in quanto in questo caso non vi รจ il presupposto stesso dell’esecuzione (sempre ferma restando la riforma dellโ€™art. 615 cpcย prevista dal dl 59/2016 convertito in L 119/ 2016 vista sopra)), che andranno sempre attentamente verificate prima di procedere con quello che potrebbe rivelarsi un incauto acquisto!!!

Altro rischioย da considerare รจ che alle vendite giudiziarie non si applica la normativa prevista per le vendite ordinarie in tema di garanzia per vizi.

Non vi รจ garanzia per evizione (totale: intera proprietร ; parziale: quota o porzione del bene; limitativa: servitรน)

Ad es., se si scopre successivamente unโ€™ipoteca o altro gravame non segnalato, ci potrร  essere solo unโ€™eventuale responsabilitร  del notaio che ha redatto e sottoscritto la certificazione.

Non vi รจ garanzia per vizi, ( il venditore รจ tenuto a garantire che il bene non sia gravato da vizi che lo rendono inidoneo allโ€™uso cui รจ destinato ovvero ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore)

Soltanto nei casi piรน gravi, viene riconosciuta una situazione di โ€œaliud pro alioโ€, vale a dire trasferimento di un bene completamente diverso da quello promesso. Affinchรจ ciรฒ avvenga, deve trattarsi di totale e definitiva inidoneitร  del bene allโ€™uso cui รจ destinato. Tale situazione viene tutelata anche negli acquisti da procedura esecutiva.ย  Non รจ perรฒ sempre facile terminare gli esatti confini di tale fattispecie.

Eโ€™ bene precisare, inoltre, che anche nel caso di โ€œaliud pro alioโ€, affinchรฉ lโ€™aggiudicatario sia tutelato รจ necessario che il vizio non sia stato adeguatamente segnalato nellโ€™avviso di vendita.

In ogni caso, lโ€™aggiudicatario potrร  avvalersi di tale tutela entro il termine massimo della definitiva approvazione del progetto di distribuzione (e sempre che non siano decorsi piรน di 20 gg dalla conoscenza/conoscibilitร  del vizio).

Perizia e avviso di vendita devono essere esaminati con attenzione dal potenziale offerente anche per la tutela rispetto ai possibili abusi di tipo urbanistico-edilizio, infatti รจ fatto obbligo al perito CTU di verificare la regolaritร  urbanistica ed edilizia del bene, e di reperire la certificazione di agibilitร .

Lโ€™eventuale riscontro di irregolaritร  urbanistiche, non impedisce in alcun modo che ย lโ€™esecuzione prosegua, essendo quindi consentita la vendita forzata anche di immobili urbanisticamente irregolari e abusivi. (Per approfondireย  la situazione che si viene a creare quando un immobile abusivo viene acquistato attraverso lโ€™asta immobiliare si legga anche โ€œLโ€™immobile abusivo puรฒ essere venduto allโ€™asta, ma lโ€™abuso non รจ sanatoโ€)

Vi รจ quindi solo un obbligo di adeguata informazione di cui lโ€™offerente dovrร  tenere molta considerazione in quanto, se desidera poi rivendere il bene, avrร  enormi difficoltร 

Per rendere appetibili anche questi immobili, il Testo Unico sullโ€™edilizia prevede un termine di 120 gg dalla notifica del Decreto di trasferimento per consentire allโ€™aggiudicatario di sanare lโ€™abuso, a condizione che lโ€™immobile si trovi in condizione tale da consentire il rilascio del permesso in sanatoria. In buona sostanza, il legislatore ha voluto concedere un nuovo termine per la sanatoria, ma non ha concesso alcuna deroga alla casistica prevista dalla normativa sul condono edilizio.

Concludendo, qualunque sia la tipologia dellโ€™abuso, lโ€™aggiudicazione resterร  valida e nulla potrร  eccepire lโ€™acquirente (purchรจ siano stai adempiuti correttamente gli oneri informativi nella perizia e nellโ€™avviso come detto)

Dal punto di vista del come tutelarsi si consideri che la verifica della situazione giuridica della procedura consentirร  al potenziale offerente di verificare anche la reale situazione di fatto, si puรฒ facilmente immaginare come nelle valutazioni da fare ai fini dei rischi che si vanno a correre non si possa nรจ si debba prescindere dal comportamento tenuto dal debitore nel corso della procedura, in fondo un debitore che sia stato attivo, nominando un legale che abbia fatto contestazioni nella procedura (dalle opposizioni ex 615 o 617, ad eventuali note ex art. 173 bis per contestare la perizia del ctu, ad eventuali ricorsi ex art. 591 ter contro gli atti del delegato, ecc.) oltre a tentare trattative con i creditori al fine di salvare il proprio immobile, รจ probabile continui in questo atteggiamento fino alla fine, e quindi si potranno prevedibilmente preventivare altre opposizioni o contestazioni (anche solo a scopo puramente dilatorio), contestazioni che inevitabilmente arrecano danno al potenziale aggiudicatario che sarร  probabilmente costretto a pagare un legale che lo tuteli in procedure cosรฌ complesse e costose e probabilmente vedrร  allungarsi i tempi di acquisizione materiale dellโ€™immobile con i relativi danni che ne conseguono (si pensi allโ€™aggiudicatario in fitto che ha versato tutti i suoi risparmi per acquisire lโ€™immobile dove vivere, che fosse costretto a pagare diversi mesi, se non anni di fitti, in attesa di definire quel contenzioso), oltre allo stress psicologico che tali situazioni comportano. Per non parlare delle situazioni in assoluto piรน a rischio, quelle in cui il debitore non solo stia facendo ogni tentativo possibile per salvare la propria casa, ma addirittura miri a riacquistarla lui stesso allโ€™asta (chiaramente per interposta persona), รจ chiaro che un debitore di tale tipo vedrร  sempre il potenziale aggiudicatario che lo privi della possibilitร  di riprendersi la propria casa, come una sorta di usurpatore, e le reazioni in tali casi possono spesso (come lโ€™esperianza ci ha insegnato)ย  andare anche ben oltre il lecito (si pensi ai danni che si possono arrecare prima di lasciare lโ€™immobile), anche in considerazione che si tratta spesso di soggetti che avendo perso tutto (magari rimanendo dopo la svendita della propria unica casa con un cospicuo residuo debito cui non potranno mai far fronte), non hanno piรน quasi nulla da perdereย  (se non dal punto di vista penale della perdita della libertร  personale, ma parliamo di una conseguenza che รจ quasi impossibile si verifichi per danneggiamenti a cose).

Eโ€™ chiaro dunque che un debitore poco presente nella procedura, che tutto sommato ha accettato la situazione e si prepara ad abbandonare lโ€™immobile (o che magari ha da perdere per avere un lavoro, altre proprietร , o comunque un cospicuo residuo di prezzo da incassare dopo la vendita allโ€™asta) lascia prevedere meno rischi del tipo appena descritto, e rende piรน interessante ed appetibile lโ€™acquisto.

Per concludere, una valutazione di tipo economico:ย  i rischi che abbiamo descritto (spese legali, canoni di locazione da pagare in attesa dellโ€™immobile libero, eventuali danni) incidono in misura molto piรน rilevante sugli immobili di minor valore in quanto il vantaggio economico di un acquisto allโ€™asta in questi casi, sebbene molto rilevante in misura percentuale (con risparmi anche del 60-70% rispetto al valore di mercato) non รจ cosรฌ elevato in valori assoluti (si pensi ad un immobile con valore di mercato di 100.000 euro venduto allโ€™asta a 30-40 mila), e i danni possono quindi inficiare in gran parte se non del tutto il vantaggio economico acquisito (se non si sono valutati correttamente in anticipo tutti i rischi visti sopra ovviamente), ben diversa รจ la situazione laddove si tratti di immobili di grande valore, infatti in tali casi anche uno sconto percentuale del 30-40% puรฒ costituire un risparmio in termini assoluti di cifre rilevanti (si pensi ad un immobile del valore di 1 milione acquistato a 600.000), cifre che coprono abbondantemente i rischi visti sopra, ed รจ questo uno dei principali motivi per cui gli immobili di minor valore subiscono enormi svalutazioni che invece gli immobili di maggior pregio subiscono molto meno.

Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

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