Precetto senza attestazione di conformità: il pignoramento può diventare inefficace? Il caso affrontato dal nostro studio
Nel processo di esecuzione immobiliare, anche un’irregolarità apparentemente formale può assumere un’importanza decisiva e incidere sulla possibilità stessa per il creditore di proseguire la procedura.
È quanto accaduto recentemente presso il Tribunale di Varese (si clicchi qui per prendere visione del provvedimento), nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare nella quale il nostro Studio, nell’interesse della parte esecutata, ha individuato una rilevante irregolarità nella documentazione depositata dal creditore procedente: il precetto era stato depositato senza una valida attestazione di conformità.
A seguito dell’istanza presentata dalla nostra difesa, il Giudice dell’Esecuzione ha disposto l’interruzione delle attività in corso, fissando un’udienza per discutere, tra le altre questioni sollevate, proprio quella relativa alla mancanza dell’attestazione di conformità del precetto e alla richiesta di dichiarazione di estinzione della procedura.
Il provvedimento assume particolare rilievo anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 28513 del 27 ottobre 2025, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha chiarito le conseguenze del mancato deposito, entro il termine previsto dalla legge, delle copie degli atti munite di attestazione di conformità.
In qualità di avvocati specializzati esclusivamente in diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, in questo articolo parleremo dell’importanza dell’attestazione di conformità del precetto, delle conseguenze della sua mancanza e del motivo per cui, in determinate circostanze, tale irregolarità può condurre all’inefficacia del pignoramento e all’estinzione della procedura esecutiva.
L’attestazione di conformità del precetto: perché è importante
Per comprendere la questione occorre partire da un dato fondamentale.
Quando viene avviata un’esecuzione immobiliare, il creditore non può semplicemente notificare il precetto e procedere al pignoramento. La legge impone una serie di adempimenti formali e documentali che devono essere rispettati affinché il processo esecutivo possa essere correttamente instaurato e proseguire.
Tra questi assume particolare rilievo l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.
L’art. 557 c.p.c. stabilisce che il creditore deve iscrivere a ruolo il processo presso il tribunale competente depositando le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.
La funzione di questa previsione è tutt’altro che meramente burocratica.
Il deposito di copie attestate conformi consente infatti al giudice dell’esecuzione di verificare che gli atti presenti nel fascicolo telematico corrispondano effettivamente agli originali e che la procedura sia stata instaurata sulla base di documenti validi.
Proprio per questo motivo, l’attestazione di conformità non può essere considerata, in ogni caso, un adempimento privo di conseguenze.
La questione diventa ancora più delicata quando l’attestazione esiste materialmente, ma è riferita a un documento diverso da quello al quale dovrebbe riferirsi.
Ed è esattamente ciò che è stato riscontrato nel caso seguito dal nostro Studio.
Il caso del Tribunale di Varese: un’attestazione riferita al titolo e non al precetto
Nel caso di specie, il nostro Studio ha esaminato la documentazione depositata dal creditore procedente all’atto dell’iscrizione a ruolo.
Dall’analisi del fascicolo è emerso che il file relativo al precetto recava, in calce, un’attestazione di conformità. Tuttavia, l’attestazione non certificava la conformità del precetto depositato, bensì faceva riferimento al titolo esecutivo.
In altre parole, il documento conteneva sì una dichiarazione di conformità, ma tale dichiarazione riguardava un atto diverso da quello che avrebbe dovuto essere certificato.
L’istanza depositata dalla nostra difesa ha quindi evidenziato che l’attestazione non poteva essere considerata una valida attestazione di conformità del precetto, poiché non consentiva di certificare che la copia del precetto presente nel fascicolo fosse conforme al relativo originale.
La questione non riguarda, dunque, semplicemente l’assenza materiale di una formula.
Il problema è che l’attestazione deve riferirsi proprio al documento che si intende certificare. Se l’avvocato attesta la conformità di un documento diverso, l’attestazione non svolge la funzione richiesta dalla legge con riferimento al precetto.
Come evidenziato nell’istanza, si tratta di una circostanza particolarmente rilevante perché, in questo caso, l’attestazione non certificava in alcun modo che la copia del precetto depositata nel fascicolo fosse conforme all’originale.
Cosa prevede l’art. 557 c.p.c.
Il punto centrale della questione è rappresentato dall’art. 557 c.p.c., norma che disciplina il deposito dell’atto di pignoramento e gli adempimenti necessari per l’iscrizione a ruolo dell’esecuzione immobiliare.
La disposizione stabilisce che il creditore deve depositare, entro il termine previsto, le copie conformi degli atti indicati dalla legge.
Il termine di quindici giorni assume natura perentoria e la sua inosservanza è collegata dalla legge a una conseguenza particolarmente grave: l’inefficacia del pignoramento.
La recente evoluzione normativa e giurisprudenziale ha reso ancora più chiaro il significato di tale previsione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28513/2025, ha affrontato proprio il problema della mancanza dell’attestazione di conformità delle copie degli atti depositati al momento dell’iscrizione a ruolo. La questione era stata sottoposta alla Suprema Corte dal Tribunale di Milano attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
La Corte ha stabilito che l’iscrizione a ruolo dell’esecuzione deve avvenire, entro il termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., attraverso il deposito delle copie attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore.
E soprattutto ha escluso la possibilità di sanare il vizio mediante il successivo deposito dell’attestazione mancante.
La Cassazione: la mancanza dell’attestazione non è una semplice irregolarità
La sentenza n. 28513/2025 rappresenta un precedente particolarmente importante per chi si occupa di esecuzioni immobiliari.
La Corte ha chiarito che il deposito, entro il termine previsto, di semplici copie prive dell’attestazione di conformità non equivale al corretto deposito delle copie conformi richieste dalla legge.
Di conseguenza, non è possibile attendere la scadenza del termine per poi regolarizzare la documentazione attraverso un’attestazione depositata successivamente.
Il principio espresso dalla Suprema Corte è netto: il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, e non è possibile sanare la situazione attraverso il successivo deposito delle attestazioni mancanti.
La ragione è strettamente collegata alla natura perentoria del termine previsto dall’art. 557 c.p.c.
Una volta decorso il termine senza che sia stato effettuato un valido deposito degli atti richiesti, il vizio non può essere neutralizzato attraverso una successiva regolarizzazione.
La Cassazione ha quindi escluso che possa essere utilizzato il principio generale della sanatoria per raggiungimento dello scopo per consentire al creditore di depositare tardivamente le attestazioni mancanti.
Questo orientamento assume particolare importanza nella difesa del debitore perché consente di verificare se, nella fase iniziale della procedura, il creditore abbia effettivamente rispettato tutti gli adempimenti imposti dalla legge.
Quando il precetto non è realmente attestato come conforme
Il caso esaminato dal Tribunale di Varese presenta una particolarità che merita di essere sottolineata.
Non ci si trovava di fronte, semplicemente, a un documento completamente privo di qualsiasi attestazione.
Nel fascicolo era presente una dichiarazione di conformità, ma questa era riferita a un documento diverso dal precetto.
Questa distinzione è fondamentale.
L’attestazione di conformità deve infatti consentire di individuare con precisione il documento cui si riferisce. Se viene apposta su un documento informatico o viene formulata separatamente, deve essere possibile comprendere inequivocabilmente quale copia viene certificata.
Nel caso concreto, l’attestazione indicava il titolo esecutivo, mentre il documento al quale avrebbe dovuto riferirsi era il precetto.
La presente difesa ha pertanto sostenuto che tale attestazione non potesse produrre gli effetti richiesti dall’art. 557 c.p.c., perché non attestava la conformità del precetto.
Questa verifica, apparentemente tecnica, può dunque diventare decisiva per le sorti dell’intera procedura.
Le conseguenze: dall’inefficacia del pignoramento all’estinzione
La violazione dell’art. 557 c.p.c. non si esaurisce in una semplice irregolarità del fascicolo.
Se ricorrono i presupposti previsti dalla legge, la conseguenza è l’inefficacia del pignoramento.
A sua volta, l’inefficacia del pignoramento può determinare l’estinzione del processo esecutivo, secondo quanto previsto dall’art. 630 c.p.c.
L’istanza presentata dal nostro Studio al Tribunale di Varese ha proprio richiesto che fosse dichiarata l’inefficacia del pignoramento, con conseguente estinzione della procedura, sulla base della violazione dell’art. 557 c.p.c.
La questione è stata posta al Giudice dell’Esecuzione mentre la procedura era ancora in corso e prima che venissero ulteriormente sostenuti costi e svolte attività potenzialmente inutili.
Questo aspetto ha avuto un ruolo importante anche nella richiesta di sospensione delle attività.
Perché è stata chiesta la sospensione delle attività
Nel caso concreto, al momento della presentazione dell’istanza era già stato nominato un CTU e risultavano prossime le operazioni peritali.
La nostra difesa ha quindi evidenziato al G.E. l’opportunità di sospendere le attività della procedura nelle more della decisione sulla richiesta di estinzione.
La ragione è intuitiva: se la procedura fosse stata successivamente dichiarata estinta per inefficacia del pignoramento, la prosecuzione delle operazioni peritali avrebbe potuto comportare ulteriori costi e attività processuali inutili.
È stata quindi formulata una richiesta di sospensione anche in via urgente, in attesa della fissazione dell’udienza per la discussione delle questioni sollevate.
Il 24 luglio 2026, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Varese ha accolto la richiesta di interrompere le attività in corso: dopo aver preso atto delle contestazioni formulate dalla parte esecutata, ha fissato l’udienza per la discussione delle istanze e, in particolare, della domanda volta a ottenere la dichiarazione di estinzione della procedura. Fino a tale udienza, il G.E. ha disposto che gli ausiliari interrompessero le attività in corso.
Si tratta di un risultato particolarmente significativo, perché consente di bloccare temporaneamente la prosecuzione delle attività esecutive in attesa della decisione sulle irregolarità dedotte dalla difesa.
Un ulteriore profilo: la nota di trascrizione del pignoramento
Nel caso seguito dal nostro Studio è stata individuata anche un’ulteriore questione relativa alla documentazione necessaria per l’iscrizione a ruolo.
La nota di trascrizione del pignoramento risultava infatti depositata senza la certificazione prevista dall’art. 561 c.p.c.
Anche tale circostanza è stata sottoposta all’attenzione del Giudice dell’Esecuzione come ulteriore profilo potenzialmente idoneo a incidere sulla validità della procedura.
L’istanza ha quindi prospettato, oltre alla principale contestazione relativa al precetto, anche una questione subordinata concernente il mancato deposito della corretta documentazione relativa alla trascrizione del pignoramento.
Il provvedimento del G.E. del Tribunale di Varese ha espressamente preso atto anche di questa ulteriore contestazione, insieme alla questione relativa alle clausole vessatorie presenti nella fideiussione sottoscritta dall’esecutato.
Questo dimostra quanto sia importante, nella difesa del debitore, procedere ad un esame completo del fascicolo dell’esecuzione e non limitarsi a verificare esclusivamente l’esistenza del pignoramento.
Perché è importante controllare il fascicolo dell’esecuzione
Quando un immobile viene sottoposto a pignoramento, il debitore può avere la percezione che la procedura sia ormai inevitabile e che l’unica possibilità sia attendere la vendita.
Non è necessariamente così.
Il processo esecutivo è composto da una sequenza di atti e adempimenti che devono essere verificati sotto il profilo della loro regolarità formale e sostanziale.
Un controllo tempestivo può consentire di individuare eventuali vizi relativi, ad esempio, alla notifica degli atti, all’iscrizione a ruolo, al deposito del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, alla trascrizione o agli altri adempimenti previsti dalla disciplina dell’esecuzione forzata.
La vicenda del Tribunale di Varese rappresenta un esempio concreto di quanto possa essere importante questa attività e l’assistenza di professionisti specializzati nel settore.
L’irregolarità non era immediatamente evidente dalla semplice esistenza del documento nel fascicolo: era necessario confrontare l’attestazione di conformità con il documento al quale essa si riferiva.
Solo attraverso un esame puntuale della documentazione è stato possibile individuare la criticità e sottoporla al G.E.
La difesa del debitore richiede un controllo tempestivo
Nelle esecuzioni immobiliari, il fattore tempo è particolarmente importante.
Quanto più la procedura avanza, tanto più possono essere numerose le attività già compiute: dalla nomina del CTU agli accessi, dalla predisposizione della relazione di stima alla pubblicazione dell’avviso di vendita, fino alla vendita dell’immobile.
Per questo motivo, quando il debitore riceve un atto di precetto o viene a conoscenza dell’avvio di una procedura esecutiva immobiliare, è opportuno rivolgersi tempestivamente ad un professionista che abbia una specifica esperienza nel settore.
L’obiettivo non deve essere quello di sollevare contestazioni meramente formali, ma di verificare concretamente se il creditore abbia rispettato tutte le condizioni richieste dalla legge per poter procedere.
In tale prospettiva, è bene ribadire ancora una volta che la sentenza n. 28513/2025 della Cassazione ha reso particolarmente importante il controllo degli atti depositati al momento dell’iscrizione a ruolo, proprio perché ha chiarito che il mancato deposito tempestivo delle copie conformi richieste dall’art. 557 c.p.c. non può essere successivamente sanato attraverso il deposito tardivo delle attestazioni.
Esperienza pratica: un risultato concreto ottenuto dal nostro Studio
La vicenda del Tribunale di Varese conferma concretamente l’importanza di una difesa tecnica specializzata nelle esecuzioni immobiliari.
Nel caso esaminato, l’attività difensiva non si è limitata a contestare genericamente la procedura, ma ha individuato una specifica irregolarità nella documentazione depositata dal creditore: l’attestazione presente in calce al file del precetto risultava riferita al titolo esecutivo e non al precetto stesso.
Sulla base di tale rilievo è stata presentata un’istanza volta a ottenere la declaratoria di inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura, richiamando l’art. 557 c.p.c., l’art. 630 c.p.c. e il recente principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione.
Il G.E. del Tribunale di Varese, ha quindi disposto che gli ausiliari interrompessero le attività in corso fino all’udienza, nella quale saranno discusse le istanze della parte esecutata e, in particolare, la richiesta di dichiarazione di estinzione della procedura.
Si tratta di un risultato processuale importante, che consente di arrestare temporaneamente il proseguimento delle attività esecutive e di sottoporre al vaglio del Giudice una questione che, se ritenuta fondata, potrebbe incidere sulla stessa prosecuzione della procedura.
Conclusioni
La mancanza dell’attestazione di conformità del precetto, o la presenza di un’attestazione che non si riferisca effettivamente al documento depositato, non deve essere sottovalutata.
L’art. 557 c.p.c. impone infatti specifici adempimenti al creditore procedente e la recente sentenza della Cassazione n. 28513/2025 ha rafforzato l’importanza del rispetto del termine previsto per il deposito delle copie conformi degli atti necessari all’iscrizione a ruolo.
La vicenda affrontata dal nostro Studio presso il Tribunale di Varese dimostra come un’attenta analisi del fascicolo possa consentire di individuare irregolarità potenzialmente decisive e di intervenire prima che la procedura prosegua ulteriormente.
Per il debitore sottoposto a pignoramento immobiliare, quindi, è fondamentale non attendere passivamente l’evoluzione dell’esecuzione, ma far esaminare tempestivamente gli atti da un professionista esperto della materia.
Lo Studio Legale d’Ambrosio Borselli si occupa esclusivamente di diritto delle esecuzioni immobiliari e della difesa del debitore, con particolare attenzione all’analisi degli atti, alla verifica della regolarità della procedura e all’individuazione delle possibili strategie difensive.
Se hai ricevuto un atto di precetto, hai subito un pignoramento immobiliare oppure sei già coinvolto in una procedura esecutiva, contattaci per una consulenza personalizzata: analizzeremo la tua situazione concreta e la documentazione della procedura per verificare la presenza di eventuali vizi e individuare gli strumenti di tutela concretamente esperibili.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: “Invalidità della notifica del precetto e pignoramento”; “Atto di precetto e Riforma Cartabia: cosa cambia?”; “Opposizione al Precetto dopo la Riforma Cartabia”; “I titoli esecutivi”.
Domande frequenti (FAQ)
Quando la mancanza dell’attestazione di conformità del precetto può rendere inefficace il pignoramento?
Può accadere quando il creditore non deposita entro i termini le copie conformi degli atti richiesti dall’art. 557 c.p.c. Se ricorrono i presupposti di legge, il pignoramento può essere dichiarato inefficace.
L’attestazione di conformità deve riferirsi proprio al precetto?
Sì. L’attestazione deve certificare la conformità del precetto depositato. Se riguarda un documento diverso, potrebbe non soddisfare quanto richiesto dalla legge.
È possibile sanare successivamente la mancanza dell’attestazione?
Secondo la Cassazione (sent. n. 28513/2025), il deposito tardivo dell’attestazione di conformità non consente di sanare il vizio oltre il termine previsto dall’art. 557 c.p.c.
Quali conseguenze può avere la violazione dell’art. 557 c.p.c.?
La violazione può comportare l’inefficacia del pignoramento e, nei casi previsti dalla legge, l’estinzione della procedura esecutiva.
Perché è importante verificare il fascicolo dell’esecuzione?
Per individuare eventuali irregolarità negli atti depositati dal creditore che potrebbero incidere sulla validità della procedura esecutiva.
Cosa è accaduto nel caso seguito dal vostro Studio?
Abbiamo rilevato che l’attestazione di conformità era riferita al titolo esecutivo e non al precetto. Il Giudice ha disposto l’interruzione delle attività in attesa dell’udienza sulla richiesta di estinzione della procedura.
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Avv. p. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
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Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
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