Centrale Rischi Banca d’Italia: scopri quando scatta la segnalazione a sofferenza, come contestarla e quali tutele ha il debitore
Una segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia può avere conseguenze importanti sulla vita finanziaria di una persona, di una famiglia o di un’impresa. La presenza di una segnalazione, soprattutto quando riguarda una posizione classificata come “sofferenza”, può infatti rendere più difficile ottenere un nuovo finanziamento, mantenere un affidamento bancario o accedere a nuove forme di credito.
Ma essere presenti nella Centrale Rischi non significa automaticamente essere un “cattivo pagatore”. La Centrale Rischi è, infatti, un sistema informativo pubblico gestito dalla Banca d’Italia che raccoglie dati relativi all’indebitamento della clientela nei confronti del sistema bancario e finanziario. Il suo obiettivo è consentire agli intermediari di conoscere l’esposizione complessiva dei propri clienti e contribuire a una corretta valutazione del rischio di credito.
Il problema nasce quando la segnalazione è errata, non aggiornata o effettuata in assenza dei necessari presupposti. In questi casi il debitore può avere diritto alla rettifica della posizione e, quando ne ricorrono le condizioni, anche alla cancellazione della segnalazione illegittima e al risarcimento dei danni subiti.
In qualità di avvocati specializzati in diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, in questo articolo parleremo di Centrale Rischi, segnalazioni, classificazione a sofferenza, cancellazione e strumenti di tutela, cercando di spiegare in modo semplice quali sono i diritti del debitore e come è opportuno agire quando una segnalazione appare ingiusta o non corretta.
Che cos’è la Centrale Rischi della Banca d’Italia?
La Centrale dei Rischi (CR) è una banca dati gestita dalla Banca d’Italia nella quale confluiscono informazioni relative ai debiti e alle garanzie della clientela nei confronti degli intermediari partecipanti.
Le informazioni vengono trasmesse periodicamente da banche, società finanziarie e altri intermediari e vengono organizzate secondo specifiche categorie di censimento.
La disciplina trova il proprio fondamento nei poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia dal Testo Unico Bancario, in particolare dall’art. 53 del D.Lgs. n. 385/1993, e nelle disposizioni contenute nella Circolare Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, più volte aggiornata. L’art. 53 TUB attribuisce infatti alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni relative, tra l’altro, al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.
La Centrale Rischi non deve quindi essere considerata una “lista nera”. Essere segnalati significa semplicemente che esiste una posizione che rientra nei criteri di censimento previsti dalla normativa.
La CR, inoltre, non coincide con i sistemi di informazione creditizia privati, come CRIF Eurisc, Experian o CTC. Questi ultimi costituiscono banche dati diverse, soggette a regole differenti.
Quali debiti vengono segnalati?
Non tutti i debiti vengono automaticamente comunicati alla Centrale Rischi.
Per le esposizioni diverse dalle sofferenze, la soglia ordinaria di censimento è attualmente pari a 30.000 euro. Per le posizioni classificate a sofferenza la soglia è invece molto più bassa, pari a 250 euro.
La Centrale Rischi può contenere informazioni relative, ad esempio, a:
- mutui e finanziamenti;
- aperture di credito in conto corrente;
- altri crediti bancari;
- garanzie e crediti di firma;
- esposizioni classificate a sofferenza;
- finanziamenti collegati a determinate procedure.
La segnalazione viene effettuata dagli intermediari secondo una periodicità mensile. I dati relativi a un determinato mese vengono trasmessi entro il 25° giorno del mese successivo e diventano normalmente disponibili nel periodo successivo.
Un aspetto particolarmente importante riguarda la responsabilità dell’intermediario: la Banca d’Italia chiarisce che banche e società finanziarie sono responsabili della correttezza delle informazioni trasmesse. Quando viene individuato un errore, la richiesta di correzione deve essere rivolta innanzitutto all’intermediario che ha effettuato la segnalazione.
La segnalazione a sofferenza: quando è legittima?
La segnalazione a sofferenza è quella che più frequentemente genera contenzioso.
È importante chiarire un punto fondamentale: non basta il semplice mancato pagamento di una rata per poter classificare automaticamente il cliente a sofferenza.
La Banca d’Italia precisa espressamente che la sofferenza non può derivare automaticamente da uno o più ritardi nei pagamenti. L’intermediario deve valutare la situazione finanziaria complessiva del cliente e verificare l’esistenza di una grave difficoltà nel restituire il proprio debito.
La valutazione deve quindi riguardare la situazione economica e patrimoniale complessiva del debitore.
Ad esempio, il semplice mancato pagamento di alcune rate di un mutuo non dovrebbe automaticamente trasformarsi in una segnalazione a sofferenza se, considerando complessivamente la situazione del cliente, non emerge una condizione di grave difficoltà economica.
Al contrario, una situazione caratterizzata da molteplici inadempimenti, assenza di liquidità, patrimonio insufficiente, procedure esecutive o altri elementi indicativi di una crisi strutturale può giustificare la classificazione a sofferenza.
La sofferenza nella Centrale Rischi, quindi, non coincide necessariamente con una situazione di insolvenza già accertata giudizialmente. Ciò che rileva è la valutazione complessiva effettuata dall’intermediario secondo le regole della Centrale Rischi.
Il preavviso prima della segnalazione
Un’altra questione particolarmente delicata riguarda il preavviso della segnalazione.
La Banca d’Italia stabilisce che l’intermediario debba informare per iscritto il cliente quando viene effettuata per la prima volta una segnalazione a sofferenza. Per i consumatori, inoltre, è previsto uno specifico obbligo di informazione preventiva quando vengono comunicate per la prima volta informazioni negative, comprese determinate ipotesi di sofferenza o di inadempimento persistente.
Il preavviso assume una funzione importante: consente al debitore di conoscere la situazione, verificare la correttezza della pretesa della banca e, quando possibile, adottare tempestivamente le iniziative necessarie.
È però necessario evitare una semplificazione: l’assenza del preavviso non significa sempre e automaticamente che ogni segnalazione debba essere cancellata. La rilevanza della violazione deve essere valutata anche alla luce della concreta situazione, della natura del soggetto segnalato, della correttezza sostanziale della segnalazione e degli eventuali danni prodotti.
Per questo motivo, quando il debitore scopre di essere stato segnalato, è opportuno esaminare non soltanto la presenza o meno della comunicazione preventiva, ma l’intero procedimento che ha portato alla segnalazione.
Come sapere se si è segnalati?
Il primo passo, quando si sospetta una segnalazione, è accedere ai propri dati della Centrale Rischi.
Il servizio della Banca d’Italia è gratuito e consente al soggetto interessato di conoscere le informazioni registrate a proprio nome. Dal 13 aprile 2026 il Portale dei servizi online della Banca d’Italia costituisce il canale telematico per la richiesta di accesso ai dati della CR; sono comunque previste anche modalità cartacee presso le Filiali.
Il documento consente di verificare, tra l’altro, gli intermediari che hanno effettuato le segnalazioni, le categorie di censimento e gli importi comunicati.
È consigliabile effettuare questa verifica soprattutto quando:
- una banca rifiuta improvvisamente un finanziamento;
- viene revocato o ridotto un affidamento;
- una richiesta di mutuo viene respinta senza una spiegazione chiara;
- il debitore ha recentemente estinto o rinegoziato una posizione;
- è stata avviata una procedura esecutiva o una trattativa con la banca;
- si sospetta che una segnalazione non sia stata correttamente aggiornata.
Cancellazione e rettifica: attenzione alla differenza
Uno degli equivoci più frequenti riguarda la cancellazione della segnalazione.
L’estinzione del debito non significa necessariamente che tutte le informazioni storiche scompaiano immediatamente dalla Centrale Rischi.
La Banca d’Italia precisa che, quando il finanziamento viene estinto o l’indebitamento scende sotto la soglia prevista, l’intermediario non deve più effettuare la segnalazione a partire dal mese in cui si verifica tale condizione. Tuttavia, le informazioni relative ai periodi precedenti non vengono per questo automaticamente cancellate. Gli intermediari possono consultare, con le relative limitazioni, gli ultimi 36 mesi disponibili.
Quindi bisogna distinguere tra aggiornamento della posizione, quando il debito è stato pagato o la situazione è cambiata, e cancellazione di una segnalazione illegittima, quando il dato non avrebbe dovuto essere comunicato o è stato comunicato in maniera inesatta.
Nel secondo caso il debitore può chiedere la rettifica o cancellazione del dato errato all’intermediario responsabile della segnalazione.
Cosa fare quando la segnalazione è errata?
Quando il debitore ritiene che la segnalazione sia illegittima, è importante evitare iniziative improvvisate.
Il primo passaggio consiste nell’acquisire la documentazione della Centrale Rischi e ricostruire con precisione il rapporto bancario.
Successivamente è opportuno presentare una contestazione formale alla banca o all’intermediario segnalante, chiedendo la verifica della posizione e, se ne ricorrono i presupposti, la rettifica o cancellazione del dato.
La contestazione dovrebbe essere adeguatamente motivata. Non è sufficiente affermare genericamente che “la segnalazione è ingiusta”: occorre spiegare perché.
Potrebbero, ad esempio, rilevare:
- l’inesistenza o l’errata quantificazione del debito;
- l’avvenuta estinzione della posizione;
- un errore nell’identificazione del debitore;
- un’errata classificazione a sofferenza;
- la mancata considerazione della situazione economica complessiva;
- l’omesso aggiornamento della posizione;
- la presenza di una contestazione seria e documentata del credito;
- la mancata osservanza degli obblighi informativi applicabili al caso concreto.
La documentazione è fondamentale. Contratti, estratti conto, quietanze, accordi transattivi, comunicazioni della banca, ricevute di pagamento e corrispondenza possono diventare decisivi per dimostrare l’errore.
Quali strumenti ha il debitore?
Se la banca non corregge spontaneamente la posizione, il debitore dispone di ulteriori strumenti.
È possibile presentare un reclamo all’intermediario e, nei casi previsti, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). La stessa Banca d’Italia indica il reclamo, l’ABF e il giudice ordinario tra gli strumenti utilizzabili in caso di contestazioni relative alla Centrale Rischi.
L’ABF rappresenta uno strumento stragiudiziale che può essere utile soprattutto quando la questione è sufficientemente documentata e non richiede una complessa attività istruttoria.
Quando invece la segnalazione sta producendo un pregiudizio immediato e grave, può essere necessario valutare la tutela giudiziaria d’urgenza.
In presenza dei presupposti previsti dalla legge, può essere richiesto al giudice un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., finalizzato a ottenere la sospensione o la rimozione della segnalazione.
La tutela cautelare richiede una concreta valutazione della fondatezza della contestazione e dell’urgenza derivante dal rischio di un danno grave e non adeguatamente riparabile in un secondo momento.
Si può ottenere il risarcimento dei danni?
Una segnalazione illegittima alla Centrale Rischi può determinare una responsabilità dell’intermediario e, in presenza dei necessari presupposti, il diritto al risarcimento.
Il punto fondamentale è che il danno non è automaticamente riconosciuto per il solo fatto che la segnalazione sia illegittima.
Il debitore deve dimostrare, secondo le regole applicabili al caso concreto, quale pregiudizio abbia effettivamente subito e il collegamento causale con la condotta dell’intermediario.
Il danno può essere, ad esempio, di natura patrimoniale quando la segnalazione determina:
- il rifiuto di un finanziamento;
- la revoca o riduzione di un affidamento;
- la perdita di un’opportunità commerciale;
- l’impossibilità di concludere un’operazione finanziaria;
- ulteriori costi finanziari direttamente collegati alla segnalazione.
Può inoltre venire in rilievo il danno alla reputazione economica, la cui prova deve essere costruita sulla base delle circostanze concrete.
Per questo è estremamente importante conservare tutte le comunicazioni nelle quali una banca o un altro intermediario faccia riferimento alla segnalazione come motivo del rifiuto di un finanziamento o della revoca di un affidamento.
La ritardata cancellazione o il mancato aggiornamento
Non esiste soltanto il problema della segnalazione iniziale.
Un’altra situazione frequente è quella del mancato o tardivo aggiornamento della posizione.
Se il debitore ha estinto il debito, ha raggiunto un accordo con la banca o si è verificata una modifica della posizione che deve essere correttamente rappresentata, l’intermediario deve effettuare gli aggiornamenti dovuti secondo la disciplina della Centrale Rischi.
La Banca d’Italia chiarisce che, quando il debito viene pagato, l’intermediario smette di segnalare la posizione a partire dal mese in cui il pagamento è intervenuto, mentre le informazioni storiche relative ai mesi precedenti restano conservate secondo le regole previste.
È quindi essenziale distinguere tra la legittima permanenza dello storico e l’eventuale illegittima permanenza di una segnalazione attuale non più corrispondente alla situazione reale.
Quest’ultima può costituire un problema particolarmente serio, soprattutto quando impedisce al debitore di ottenere nuova finanza o di proseguire regolarmente la propria attività.
Centrale Rischi e procedure esecutive immobiliari
La questione assume particolare importanza anche nell’ambito delle esecuzioni immobiliari.
Il debitore che subisce un’esecuzione può trovarsi contemporaneamente ad affrontare una situazione di difficoltà finanziaria, una segnalazione bancaria e la necessità di negoziare con l’istituto di credito.
In questo contesto, la Centrale Rischi non deve essere considerata un elemento isolato. Occorre analizzare il rapporto bancario nel suo complesso: contratto di mutuo, estratti conto, garanzie, eventuali fideiussioni, comunicazioni della banca, posizione debitoria, stato della procedura esecutiva e possibili accordi di ristrutturazione o definizione del debito.
Una segnalazione non corretta può infatti aggravare una situazione già difficile, compromettendo la possibilità di reperire nuove risorse o di concludere una soluzione negoziale.
Per questo motivo, nella difesa del debitore, la verifica della Centrale Rischi può rappresentare uno degli elementi da inserire nell’analisi complessiva della posizione bancaria.
Esperienza pratica dello studio
Nella nostra esperienza professionale, osserviamoche le problematiche relative alla Centrale Rischi si presentano spesso insieme ad altre questioni riguardanti il rapporto tra debitore, banca e società cessionarie del credito.
Una segnalazione, infatti, raramente rappresenta un problema completamente autonomo. Può essere collegata a un mutuo in sofferenza, a un finanziamento oggetto di contestazione, a una posizione ceduta a una società di recupero, oppure a una procedura esecutiva immobiliare già avviata.
Per questo, prima di chiedere semplicemente la “cancellazione” di una segnalazione, è fondamentale ricostruire l’intera posizione debitoria.
Nell’attività di assistenza al debitore, l’analisi può comprendere l’esame della documentazione bancaria, la verifica della Centrale Rischi, l’individuazione di eventuali errori di segnalazione, la predisposizione della contestazione all’intermediario e la valutazione degli strumenti stragiudiziali o giudiziari più adeguati.
Particolare attenzione deve essere prestata anche alla prova del danno. Quando il debitore sostiene di avere subito un pregiudizio economico, è importante raccogliere tempestivamente la documentazione relativa a richieste di finanziamento respinte, revoche di affidamenti, comunicazioni degli intermediari e opportunità economiche perdute.
L’obiettivo non è soltanto contestare formalmente una segnalazione, ma valutare concretamente quale tutela sia più efficace per il debitore, tenendo conto dell’intera situazione patrimoniale e finanziaria.
Conclusioni
La Centrale Rischi della Banca d’Italia è uno strumento importante per il funzionamento del sistema bancario, ma una segnalazione non corretta può avere conseguenze molto serie sulla capacità del debitore di accedere al credito.
Per questo è fondamentale non sottovalutare una posizione classificata a sofferenza, un dato non aggiornato o una segnalazione che non appare coerente con la reale situazione economica e patrimoniale del debitore.
Il primo passo consiste nel conoscere esattamente ciò che è stato segnalato; il secondo nell’analizzare la correttezza della segnalazione alla luce della normativa applicabile; il terzo nel valutare quale strumento di tutela utilizzare, dalla contestazione alla banca fino all’ABF o, nei casi più urgenti e complessi, all’autorità giudiziaria.
Lo Studio Legale d’Ambrosio Borselli, specializzato esclusivamente nella difesa del debitore e nel diritto delle esecuzioni immobiliari, offre assistenza nella verifica delle posizioni bancarie e nella valutazione delle possibili iniziative da intraprendere in presenza di segnalazioni alla Centrale Rischi.
Ogni situazione debitoria presenta caratteristiche proprie: per questo una valutazione concreta della documentazione è spesso indispensabile per capire se la segnalazione sia corretta, se possa essere contestata e quali conseguenze giuridiche ed economiche possano derivarne.
Se hai scoperto una segnalazione alla Centrale Rischi, ritieni che sia errata oppure hai ricevuto un rifiuto di finanziamento che potrebbe essere collegato alla tua posizione, contatta il nostro Studio per una consulenza personalizzata.
La corretta individuazione del problema e la tempestività dell’intervento possono essere determinanti per tutelare i diritti del debitore.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: “Mutuo non pagato: casistiche e possibili scenari”; “Rinegoziazione mutui oggetto di procedura esecutiva, obblighi della banca e diritti del debitore”; “Come liberarsi dai debiti?”; “Se non pago il mutuo mi pignorano lo stipendio?”.
FAQ – sulla Centrale Rischi
Che cos’è la Centrale Rischi della Banca d’Italia?
È una banca dati pubblica che raccoglie informazioni sull’indebitamento della clientela verso banche e intermediari finanziari. Non è una semplice “lista dei cattivi pagatori”.
Quando scatta la segnalazione a sofferenza?
La segnalazione a sofferenza non può dipendere dal solo ritardo nel pagamento. Deve emergere una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, valutata considerando la situazione complessiva del debitore.
Come posso sapere se sono segnalato?
È possibile richiedere gratuitamente alla Banca d’Italia i dati relativi alla propria posizione in Centrale Rischi.
Posso contestare una segnalazione errata?
Sì. Il debitore può contestare la segnalazione direttamente all’intermediario che l’ha effettuata, chiedendo la rettifica o la cancellazione del dato quando non è corretto o non sussistono i presupposti.
Posso ottenere un risarcimento?
Una segnalazione illegittima può comportare il risarcimento dei danni, ma il danno non è automatico: occorre dimostrare il pregiudizio concretamente subito e il collegamento con la segnalazione.
Avv. p. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Quando si sceglie l’avvocato per la propria esecuzione immobiliare, non si sta scegliendo solo un giurista: si sta scegliendo qualcuno che ha vissuto sul campo centinaia di procedure in tutta Italia. Perché la vera differenza non sta solo nelle norme — quelle sono solo il 30-40% del lavoro — ma nell’esperienza pratica: conoscere la psicologia dei giudici, dei custodi, delle controparti, e sapere esattamente quando muoversi. La stessa istanza, presentata al momento giusto o a quello sbagliato, può cambiare completamente l’esito di una procedura. È un’arte fatta di tempismo, intuizione e stratagemmi maturati anno dopo anno, procedura dopo procedura — qualcosa che nessun manuale, e nemmeno la più avanzata intelligenza artificiale, potrà mai sostituire. Con oltre mille procedure seguite in tutta Italia, il nostro studio mette questa esperienza al servizio di debitori e investitori, per trasformare ogni criticità in un’opportunità concreta. Affidati a chi la procedura la conosce davvero, non solo sulla carta.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”
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