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Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare

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Il piano del consumatore è uno dei tre strumenti previsti dalla legge 3/2012 (come modificata dal D.L. 179/2012) per comporre la crisi da sovraindebitamento dei soggetti non sottoponibili al fallimento, al fine di giungere alla loro esdebitazione (ossia la cancellazione di tutti i debiti contratti).
La legge prevede appunto tre possibili procedure per giungere alla esdebitazione del soggetto sovraindebitato:
1) Il Piano del Consumatore 2) L’accordo coi creditori 3) La liquidazione del patrimonio

Occupiamoci ora della prima opzione, il piano del consumatore appunto, specie in relazione alla presenza di un pignoramento immobiliare in corso, per valutare chi può adottare questo tipo di procedura per salvare il proprio immobile dalla vendita all’asta, a quali condizioni, e qual è la procedura da seguire nella pratica per giungere all’effetto esdebitatorio desiderato. (per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”)
Va premesso che il piano del consumatore è delle tre procedure quella probabilmente più favorevole per il soggetto indebitato (gli consente infatti con una rata sostenibile, anche in tempi lunghissimi, di giungere all’esdebitazione, come nelle altre procedure, ma al contrario di queste di conservare il bene pignorato senza vederselo necessariamente liquidato insieme a tutti i propri beni), ma anche e proprio per questo quella con i requisiti per accedervi più stringenti, infatti rispetto alle altre due procedure (che richiedono solo il requisito dello squilibrio patrimoniale dato dalla impossibilità di far fronte ai debiti contratti, e il non essere soggetto fallibile).

Il piano del consumatore ha in più un presupposto soggettivo dato dalla condizione di “consumatore” che è da intendersi ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett b l.3/2012 come “ il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, pertanto sono da escludere dalla possibilità di accedere al piano del consumatore per carenza del requisito soggettivo tutti i soggetti che hanno in qualche modo contratto debiti (che residuano al momento della presentazione del piano, cfr cass 1 febbraio 2016, n.1869) per ragioni imprenditoriali o professionali (e pertanto non nella qualità di consumatore).
Questo requisito soggettivo molto rigoroso esclude purtroppo dall’accesso a questa procedura moltissimi soggetti indebitati (la maggior parte dei sovraindebitati in realtà viene da attività imprenditoriali che la crisi economica ha inesorabilmente travolto), ed è soprattutto frutto di rigorose interpretazioni giurisprudenziali della condizione di consumatore, interpretazioni che non hanno certo aiutato ad allargare le maglie di questa procedura (ricordiamo che la normativa sul sovraindebitamento nasce, ad emulazione delle norme in materia fallimentare e delle norme presenti in altri paesi dell’Ue, proprio a seguito della crisi ed è più comunemente conosciuta come legge salva suicidi, proprio in considerazione dei tanti imprenditori che la crisi ha condotto fino al gesto estremo), sebbene qualche interpretazione più recente sta lentamente allargando le maglie dell’accessibilità al piano (si veda la già citata Cassazione 1 febbraio 2016, n.1869 che da un lato ha ampliato l’ammissibilità del piano a chi pur avendo avuto in passato attività imprenditoriale, non ne presenti debiti residui al momento della presentazione del piano, e dall’altro ha aperto all’ammissibilità del piano per chi, come spesso accade, ha assunto la posizione di garante, per posizioni debitorie di natura imprenditoriale che non gli appartenessero direttamente ma che fossero state assunte solo a favore di un soggetto terzo, solitamente un familiare)

Oltre all’importantissimo presupposto soggettivo appena analizzato il piano del consumatore, per essere ammissibile, ha altri quattro presupposti complessivi (potremmo parlare anche, come fa il legislatore, di condizioni di ammissibilità) ulteriori rispetto a quelli necessari per accedere a tutte le procedure previste dalla legge 3/2012 (infatti il non essere soggetto a procedure concorsuali e l’aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, previsti dall’art. 7 comma 2 lett a) e d) sono presupposti comuni a tutte le procedure e non esclusivi del piano del consumatore di cui ci stiamo occupando)
Due sono i presupposti oggettivi non oggetto di alcuna valutazione giudiziale:
1) non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a uno dei procedimenti previsti dalla legge 3/2012 (art. 7 comma 2 lett. b)
2) non aver subito un provvedimento di diniego o di risoluzione di un precedente piano (art. 7 comma 2 lett. c)

Altri due presupposti oggettivi sono sottoposti al contrario ad una valutazione giudiziale:

1) Il primo presupposto anch’esso oggettivo (probabilmente il più importante) caratterizzato da una valutazione discrezionale del giudice sulla sua esistenza, è la cosiddetta meritevolezza ossia per dirla con le parole dell’art. 12 bis che lo prevede “quando il giudice esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali

2) Altro presupposto oggettivo, anch’esso caratterizzato da una valutazione discrezionale del giudice sulla sua esistenza, molto importante (e spesso sottovalutato da chi si avvicina a queste procedure senza conoscerne a fondo le logiche interconnessioni con le procedure esecutive ad esse collegate) nelle procedure da sovraindebitamento che hanno ad oggetto immobili pignorati è quello previsto dal comma 4 dell’art. 12 bis ossia quello della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria

Questi in generale i presupposti per accedere al piano, vediamo ora le peculiarità della presentazione dello stesso al fine di bloccare un pignoramento immobiliare in corso.
La norma cardine che regola questo tipo di piano è l’art. 7 della legge 3/2012 al comma primo nella parte in cui dispone che “ È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi
Pertanto laddove ci fosse un immobile pignorato (ma anche laddove ci fosse solo un mutuo ipotecario, ovviamente in una situazione di sofferenza almeno potenziale, senza che sia ancora intervenuto un pignoramento) il piano del consumatore è certamente ammissibile, ma il taglio dei crediti trova l’ulteriore limite del valore dei beni oggetto della garanzia (e quindi del pignoramento). Il problema è dato dalla valutazione di tale valore (anche in relazione al presupposto che abbiamo visto sopra della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria), valore la cui stima la norma attribuirebbe agli organismi di composizione della crisi, ma che chiaramente questo tipo di soggetti non sono abilitati a fare direttamente (se non ricorrendo a perizie di esperti del settore immobiliare o ad altri elementi cd oggettivi).
Fatta la doverosa premessa che la già ampia discrezionalità del giudice del piano che abbiamo visto dover valutare la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria ai sensi del comma 4 dell’art. 12 bis (tale convenienza è parametrata non solo agli importi realizzabili in sede di liquidazione come invece richiesto dall’art. 7 per i beni oggetto di ipoteca, ma anche ad esempio alla tempistica del piano), trova in questo caso la sua massima espressione in quanto il giudice sarà chiamato anche a dare una valutazione del valore di mercato, valutazione molto difficile, specie se si considera che il valore di mercato di un bene all’asta immobiliare è di molto inferiore a quello che potrebbe essere il valore sul mercato ordinario, andiamo quindi a vedere quali potranno essere gli indici di valutazione (e quindi le possibilità di ammettere anche un eventuale taglio del debito).
In primo luogo, se la procedura esecutiva è in fase abbastanza avanzata, ci sarà la valutazione fatta dal ctu a costituire un primo parametro di valutazione.
Ovviamente ci potranno sempre essere delle perizie di parte a certificare un determinato valore (che il debitore avrà interesse sia il più basso da consentirgli un taglio del proprio debito, ed il creditore al contrario avrà interesse ad una valutazione quanto più elevata), ma l’elemento oggettivo, a parere di chi scrive, che più, in una procedura esecutiva, potrà essere parametro di valutazione dell’effettivo valore di liquidazione del bene, non potranno che essere i ribassi d’asta.
Per tale motivo in alcune procedure potrà essere opportuno (laddove si sia certi che l’immobile non venga aggiudicato prima) attendere alcuni ribassi d’asta, ma non si dimentichi che la procedura potrà essere sospesa (per un caso concreto nel quale il Tribunale ha sospeso il pignoramento immobiliare a seguito della presentazione di un piano del consumatore si legga Il Tribunale di Nola sospende l’esecuzione immobiliare bloccando l’asta già fissata a seguito dell’introduzione del Piano del Consumatore!!! mentre sulla sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 in generale si legga “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012) fino al decreto di trasferimento, per tale motivo il giudice del piano potrà, eventualmente ci fossero i presupposti (e si ricordi a tal proposito sempre il discorso dei tempi di liquidazione rispetto al presupposto della convenienza), bloccare un’esecuzione anche dopo l’avvenuta aggiudicazione e restituire il bene al debitore laddove poi omologhi il piano (certo in tal caso i tempi andranno calcolati attentamente in quanto la preparazione, specie nel recupero della documentazione, la redazione e la presentazione del piano, richiedono un certo tempo per cui, non si potrà certo attendere l’aggiudicazione per iniziare la procedura, col rischio, anzi la certezza, che il decreto di trasferimento giunga prima che il giudice possa sospendere la procedura ritenendo il piano omologabile).
A tal proposito va anche ricordato quel condivisibile orientamento giurisprudenziale che ritiene che il valore del bene sia dato solo dalla effettiva aggiudicazione, in quanto non di rado un bene, sceso dopo molti ribassi d’asta finisce, proprio perché il prezzo base molto basso attira diversi potenziali aggiudicatari, con l’essere poi oggetto di svariati rilanci che lo portino ad un valore ben maggiore di quello cui poteva essere aggiudicato anche ad un’asta precedente, per cui possiamo affermare che l’unico valore di liquidazione certo, è quello dato da una eventuale aggiudicazione (magari poi sospesa).
Ad ogni modo chi scrive ritiene anche che, se da un lato giungere all’aggiudicazione potrebbe essere il miglior modo per determinare il vero valore di liquidazione, dall’altro si deve tener conto degli indubbi costi ed aggravi al nostro già ingolfato sistema giudiziario, che una prassi del genere finirebbe col comportare, per cui quella descritta può considerarsi solo come una mera eventualità di procedure che non siano state correttamente risolte prima, ma non certo come una prassi virtuosa da seguire o consigliare.
Un paio di doverose precisazione in merito al piano del consumatore:
A) il giudice normalmente valuta la fattibilità del piano, ai sensi del terzo comma dell’art. 12 bis, fattibilità attestata dall’Occ (organismo di composizione della crisi) ai sensi dell’art. 9 comma 2, tale fattibilità è data dalla cosiddetta rata sostenibile (a tale fine il debitore dovrà depositare sia le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni che l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia) e laddove “i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità …, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità” (cfr art. 8 comma 2) pertanto il piano può comprendere ogni tipo di beni o redditi presenti e futuri e può includere altresì, laddove questi non siano sufficienti garanzie di terzi.
B) Tanto importante quanto sottovalutata è la norma prevista dal comma 3 dell’art. 12 ter che dispone “L’omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso”, tale norma implica che il debitore che voglia presentare un piano al fine di esdebitarsi e mantenere la propria abitazione non potrà ad esempio presentare un piano escludendo il coniuge condebitore per aver contratto il mutuo (magari perché il coniuge, come spesso accade, ha anche debiti impagati di natura imprenditoriale o professionale a proprio carico), in quanto l’esdebitazione di un soggetto (a meno che avendo previsto un pagamento integrale di debito spese ed interessi non residui più alcuna posizione debitoria) non esclude che il creditore possa rivalersi per il residuo sugli altri condebitori o i garanti, per cui laddove il bene, come spesso accade nel caso di immobili acquistati da entrambi i coniugi con un mutuo, sia di più debitori, l’esdebitazione dovrà riguardare tutti i soggetti indebitati se si vuol salvare il bene.

In conclusione, attraverso le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento,  possono essere risolte posizioni debitorie estremamente elevate e, soprattutto tali procedure (come abbiamo visto in particolare  per il Piano del consumatore in questo articolo), se ben seguite da mani esperte (anche nel settore delle esecuzioni immobiliari), possono diventare uno strumento efficacissimo per impedire la perdita dei propri immobili (in particolar modo la prima casa) a seguito di un pignoramento immobiliare, oltre che lo svilimento del valore degli stessi immobili che la vendita all’asta implica inesorabilmente; tali procedure sono infatti strumento utilissimo a sospendere le procedure esecutive immobiliari, ed a bloccare le aste,   temporaneamente o definitivamente, e la stessa procedura delle tre che prevede la liquidazione del proprio patrimonio può, rispetto all’asta, avere tempi più lunghi oltre che consentire, alla fine, al debitore di ottenere un miglior prezzo attraverso cui essere esdebitato (liberato da tutti i debiti per poter ricominciare serenamente la propria vita), e non è detto che nelle more dei tempi di tali procedure il debitore non riesca a trovare altre soluzioni (l’aiuto di un parente, degli incassi attesi da tempo, l’ottenimento di un finanziamento da parte di un familiare ecc.) che gli consentano di venir fuori definitivamente dalla propria situazione di difficoltà salvando la propria casa!!!

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2019- Soluzioni per Salvare casa» e “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“, per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva”  tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento” e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga  “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”

Se si è ricevuto un  precetto e si vuol approfondire gli aspetti che lo riguardano e la sua opposizione si legga “L’atto di precetto contenuto, spese, termini e opposizione”

Chi fosse interessato al problema dei mutui dei pignoramenti e della crisi che il settore immobiliare sta vivendo negli ultimi anni sul piano politico e dei possibili interventi legislativi anche alla luce delle norme a tutela dei debitori in crisi presenti negli altri ordinamenti giuridici può approfondire l’argomento leggendo anche l’articolo che abbiamo pubblicato sulla prestigiosa Rivista giuridico-economica Online “Forexinfo” dal titolo (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo: “L’aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitati“oppure sul sito ufficiale dello Studio d’Ambrosio Borselli (www.studioassocialtoborselli.it)  si legga Perchè il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerà un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitori“.
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Per conoscere il ruolo dell’esperto che compie la stima dell’immobile e sapere come ottenere una migliore valutazione e quali vantaggi questa può dare si legga “Il Ruolo dell’Esperto (Consulente Tecnico d’Ufficio) Nell’Esecuzione Immobiliare
Per approfondimenti sulla dibattuta questione del diritto di abitazione della casa coniugale e della sua opponibilità all’esecuzione immobiliare si legga invece “Opponibilità nell’esecuzione immobiliare del provvedimento di attribuzione del diritto di abitazione della casa coniugale, escursus giurisprudenziale fino alla sentenza 7776 del 2016 della Corte di Cassazione
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

 

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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