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Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure

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La legge sul sovraindebitamento, la numero 3/2012 ha lo scopo di consentire ai soggetti non fallibili in difficoltà economica, quali ad esempio professionisti, pensionati, piccoli imprenditori, di introdurre, presso il tribunale del luogo di residenza del debitore, una procedura finalizzata a ottenere la liberazione da tutti i propri debiti , compresi i debiti con l’agente della riscossione (la cd cosiddetta esdebitazione).

Analizzando nel dettaglio le possibilità introdotte dalla norma, si possono distinguere tre diverse procedure di composizione della crisi da Sovraindebitamento: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la procedura di liquidazione del patrimonio.

1) Il Piano del Consumatore

Il piano del consumatore può essere presentato esclusivamente da soggetti privati consumatori, infatti l’articolo 6 della legge 3/2012 specifica che per consumatore deve intendersi il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno debiti di natura imprenditoriale o professionale sia con privati che con lo Stato (debiti Iva, Inps eccetera), ovviamente qualora tali debiti fossero saldati e residuassero solo debiti di natura personale il Piano sarebbe possibile a prescindere dall’attività professionale o imprenditoriale svolta dal soggetto. (Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”)

Altro presupposto del piano del consumatore è la cosiddetta meritevolezza, ovverosia il piano non è omologato dal giudice quando ritiene che il consumatore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il piano consiste, in sostanza, in una proposta di pagamento rateizzato che preveda anche lo stralcio dei debiti chirografari (e in alcuni casi anche di quelli privilegiati o ipotecari) e può prevedere altresì la cessione di parte del patrimonio così come l’aiuto o la garanzia di terzi (solitamente familiari), in pratica si prende la posizione complessiva debitoria, distinguendo tra creditori chirografari e creditori ipotecari o privilegiati (le cosiddette classi di creditori) e si crea un piano di pagamento rateizzato secondo le possibilità del debitore (la cosiddetta rata sostenibile) tagliando anche una buona parte del debito.

La caratteristica del Piano del Consumatore è quella, rispetto all’accordo con i creditori che vedremo subito dopo, di poter essere approvato (omologato) dal Giudice (laddove valuti ci siano tutte le condizioni di ammissibilità, la meritevolezza, la fattibilità e che sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria) a prescindere dal consenso dei creditori o della maggioranza di essi. (Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare”)

2) L’accordo Con i Creditori

L’accordo con i Creditori è molto simile al Piano del consumatore ma può essere presentato anche da chi non sia consumatore e quindi imprenditori, professionisti ed è l’unico mezzo tra quelli previsti dalla legge 3/2012 applicabile alle imprese agricole.

Si differenzia dal Piano del consumatore in quanto la sua approvazione è demandata ai creditori che rappresentino almeno il 60% del debito complessivo, è essenziale ricordare ai fini della riuscita dell’accordo che, ai sensi dell’art 11 l.3/2012, in caso di mancata comunicazione del proprio consenso alla proposta di accordo presentata, il silenzio si intende  come assenso (è piuttosto frequente che i creditori non comunichino all’Occ il proprio consenso o dissenso, specie se si tratta di creditori di natura pubblica, quali Equitalia, Ade ecc., in tal caso il silenzio può essere sfruttato per raggiungere la maggioranza del 60% necessaria all’approvazione dell’Accordo).

Importante anche rilevare che il giudice, una volta che gli sia stato sottoposto l’accordo (con il deposito in Tribunale),  valutate le condizioni di ammissibilità e la fattibilità dell’accordo stesso fissa l’udienza per l’omologazione dell’accordo stesso e nel far ciò sospende necessariamente le procedure esecutive in corso (compresi i pignoramenti immobiliari), tale norma dettata dall’art. 10 comma 2 lett. C della L. 3/2012, è del tutto simile a quella dettata in tema di liquidazione del patrimonio (laddove avviene con il decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies comma 2 lett. B) e differisce invece dalla norma dettata in materia di piano del consumatore laddove all’art. 12 Bis è stabilito che il giudice con il decreto che fissa l’udienza per l’omologa può disporre la sospensione delle procedure esecutive (discrezionalità del giudice in tal caso che non deve quindi sospendere necessariamente).

Sebbene l’accordo sia basato sul consenso dei creditori (60% del credito) restano una certa discrezionalità di giudizio del giudice in fase di omologa (oltre che di verifica del raggiungimento della percentuale dell’idoneità a prevedere il pagamento dei crediti impignorabili  e di quelli costituenti risorse proprie dell’Unione europea, Iva  e ritenute di acconto non versate) quando ci sia qualche contestazione all’accordo (di un creditore o altro interessato), in tal caso infatti il giudice deve valutare la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria.

3) La Liquidazione del Patrimonio

Con la liquidazione del patrimonio, infine, il debitore (privato o comunque soggetto non fallibile che non abbia fatto altro sovraindebitamento negli ultimi 5 anni) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti.

Con la domanda di apertura della liquidazione, presentata nel luogo di residenza o dove il debitore ha la sede principale, deve essere depositato:

  1. l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute,
  2. l’elenco  di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
  3. l’attestazione sulla fattibilità del piano,
  4. l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
  5. Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale
  6. Alla domanda sono altresì allegati l’inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,

Sebbene l’art. 14 ter della L.3/2012, contenente l’elenco sopra indicato, non preveda espressamente  che lo stesso vada compilato e depositato dall’Occ (potendo anche essere essere presentato direttamente dal debitore o dal proprio legale, salva l’attestazione sulla fattibilità necessariamente di competenza dell’Occ), chi scrive ritiene preferibile che la relazione particolareggiata dell’Occ, prevista dal terzo comma dell’art. 14 ter della L.3/2012 (che vedremo sotto), possa contenere anche l’elenco di cui sopra (ovviamente tale elenco, così come qualunque piano o accordo, è opportuno venga redatto a più mani, nella stretta collaborazione tra l’avvocato del debitore,  esperto di tali tipi di procedure e l’Occ).

Con la domanda di apertura della liquidazione ai sensi dell’art. 14 ter comma terzo della L.3/2012 va altresì allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Si rileva che tale elenco corrisponde esattamente a quello richiesto dall’art. 9 comma terzo della L. 3/2012 per il deposito della proposta di Piano del Consumatore o Accordo con i Creditori, con la sola logica differenza che non è previsto alcun giudizio dell’Occ (nè ovviamente dopo dal Giudice) sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (poichè già si sta realizzando la liquidazione)

In sostanza la liquidazione è, delle tre procedure, quella di più facile accesso in quanto, oltre a non richiedere la qualità di consumatore, non prevede un giudizio sulla meritevolezza (se non, come vedremo, nella fase finale della esdebitazione) per avervi accesso (entrambi requisiti del Piano del Consumatore), nè una valutazione sull’alternativa liquidatoria (infatti lo stesso giudizio di fattibilità di Occ e giudice, si ritiene, sia esclusivamente legato alla possibilità di liquidare i beni), e non a caso infatti il piano del consumatore o l’accordo  con i creditori si convertono in liquidazione ai sensi dell’Art. 14 quater (quando è stato aumentato o diminuito dolosamente il passivo o sottratto o dissimulato l’attivo, in caso di mancato pagamento nei 90 giorni alle amministrazioni pubbliche e agli enti previdenziali, o se risultano compiuti durante la procedura atti in frode ai creditori).

Veniamo al decreto di apertura della Liquidazione previsto dall’art. 14 quinquies, tale decreto viene emesso dal giudice verificati tutti i requisiti, nonchè l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, con il decreto il giudice dichiara aperta la liquidazione nominando un Liquidatore (che provvederà a vendere tutti i beni ed a pagare, pro-quota, tutti i debiti) con il decreto il Giudice sospende necessariamente (come visto per l’Accordo con i creditori e non per il Piano del Consumatore) tutte le procedure esecutive in corso (per tale motivo la liquidazione del Patrimonio può essere efficace strumento per bloccare le esecuzioni immobiliari in corso, per un caso concreto nel quale il Tribunale ha sospeso il pignoramento immobiliare a seguito della presentazione di un piano del consumatore si legga Il Tribunale di Nola sospende l’esecuzione immobiliare bloccando l’asta già fissata a seguito dell’introduzione del Piano del Consumatore!!!mentre sulla sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 in generale si legga La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012).

Il decreto viene annotato nel registro delle imprese e viene trascritto quando nel patrimonio vi sono beni immobili o mobili registrati.

Molto importante laddove sia in corso un’esecuzione immobiliare è la lettera e) dell’art. 14 quinquies che prevede che il giudice con il decreto di apertura della Liquidazione ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi” , pertanto il debitore che abiti l’immobile pignorato in caso di esecuzione immobiliare, deve, al fine di continuare ad abitare lo stesso, dimostrare al giudice (del sovraindebitamento)  le gravi e specifiche ragioni per  continuare ad utilizzarlo (spesso si possono addurre ragioni economiche poichè, se il debitore dovesse affrontare i costi di un trasloco e della locazione di altro immobile dove vivere, finirebbe inevitabilmente col sottrarre risorse che possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, oltre che esigenze di manutenzione e mantenimento  del bene, affinchè lo autorizzi ad utilizzarlo durante la liquidazione), si tenga presente anche a tal riguardo che, ai sensi del quarto comma dell’art. 14 quinquies, la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i beni sopravvenuti (ad esempio per una successione a favore del debitore), per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

In sostanza, il debitore cede tutti i suoi beni potendo, ai sensi del sesto comma dell’art. 14 ter, mantenere soltanto:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile (crediti o sussidi di povertà o maternità, crediti assicurativi per malattie o spese funerarie, indennità di licenziamento);

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

La liquidazione del patrimonio differisce dalle altre due procedure anche per quanto riguarda l’esdebitazione, infatti tale effetto (la liberazione da tutti i debiti) consegue automaticamente alla conclusione positiva delle altre due procedure di composizione della crisi, mentre deve essere espressamente concessa dal giudice all’esito della procedura liquidatoria (sempre che il giudice ritenga ve ne siano le condizioni); vediamo dunque quali sono le condizioni per cui il debitore, dopo che siano stati liquidati tutti i suoi beni, ottenga la liberazione definitiva dai creditori non integralmente soddisfatti (art 14 terdecies comma primo):

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16 (aumento o diminuzione fittizie di attivo o passivo, contraffazione di documenti, occultamento o distruzione di documenti sulla posizione debitoria o contabili, omissione di beni dall’inventario, pagamenti effettuati in violazione del piano o accordo, aggravamento volontario della propria posizione debitoria, violazione intenzionale del piano)

e) abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di apertura della liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione (condizione che come vedremo è stata poi eliminata dalla riforma Rodorf che entrerà in vigore a fine 2020).

Il secondo comma dell’art. 14 terdecies esclude invece espressamente l’esdebitazione:

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali (la cd meritevolezza, che nel piano del consumatore abbiamo visto essere presupposto valutato dal giudice precedentemente già in sede di omologazione e qui viene in ballo nella successiva e finale fase dell’esdebitazione, concetto che come vedremo è stato poi molto cambiato dalla riforma Rodorf che entrerà in vigore a fine 2020);

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

In conclusione la legge 3/2012 oltre ad essere un efficacissimo strumento (ad oggi ancora poco conosciuto ed utilizzato dai più) per risolvere situazioni di sovraindebitamento da cui il debitore non potrebbe uscire altrimenti, si rivela un’eccezionale strumento altresì in tutte le ipotesi in cui il sovraindebitamento abbia portato, come spessissimo accade, ad azioni esecutive che, bloccando il patrimonio immobiliare del debitore, gli impediscano di risolvere i propri problemi finanziari sia liquidando al giusto prezzo quegli immobili (cosa che sappiamo non avvenire alle aste dove il debitore vede abitualmente svenduti quegli immobili ad un prezzo iniquo), che ottenendo di poter uscire dalla propria posizione di crisi attraverso delle adeguatamente lunghe rateizzazioni (abbiamo affrontato diverse volte infatti l’argomento delle transazioni a saldo e stralcio che se consentono di tagliare buona parte del debito, non consentono rateizzazioni sufficientemente lunghe da consentire il più delle volte a chi non abbia grosse somme disponibili di risolvere la propria situazione debitoria), lunghe rateizzazioni che sono possibili specie laddove si presenti un piano del consumatore .

 

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per approfondire il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per la durata del piano del consumatore si legga anche La durata del Piano del consumatore”

Per maggiori informazioni sulla estinzione della procedura esecutiva a seguito del tardivo deposito della nota di trascrizione (ed i relativi modelli di istanza e reclamo al Collegio) si legga “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per approfondimenti sul tema dell’estinzione ex art 567 terzo comma con relativo modello di istanza accolta si legga “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento).

Per quella particolare forma di sospensione di 300 giorni dei termini delle procedure in caso di usura od estorsione si legga La sospensione di 300 giorni dell’esecuzione immobiliare per Usura od Estorsione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“,  tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2019- Soluzioni per Salvare casa», per i Limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare da procedente e da intervenuto si legga invece “I limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare: quando può pignorare l’immobile e le conseguenze in caso di pagamento dei creditori privati quando l’agente della Riscossione è intervenuto nella procedura .

Per le ultimissime modifiche all’art. 560 cpc introdotte dalla legge 12/19 di conversione del dl 135/18 ed in vigore per le procedure iniziate dal 13 febbraio 2019, si legga  “Le modifiche del Pignoramento agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19

Chi fosse interessato al problema dei mutui dei pignoramenti e della crisi che il settore immobiliare sta vivendo negli ultimi anni sul piano politico e dei possibili interventi legislativi anche alla luce delle norme a tutela dei debitori in crisi presenti negli altri ordinamenti giuridici può approfondire l’argomento leggendo anche l’articolo che abbiamo pubblicato sulla prestigiosa Rivista giuridico-economica Online “Forexinfo” dal titolo (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo:
L’aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitati“, oppure sul sito ufficiale dello Studio d’Ambrosio Borselli (www.studioassocialtoborselli.it)  si legga Perchè il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerà un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitori“.

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” o “sovraindebitamento”associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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