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Le modifiche del Pignoramento agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19

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La legge 12/2019, di conversione del decreto legge 135/2018, il cosiddetto decreto semplificazioni, ha apportato importanti modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata.

In particolare sono stati oggetto di modifica l’articolo 495 c.p.c. dedicato alla conversione del pignoramento, l’articolo 560 c.p.c. relativo al modo della custodia dell’immobile pignorato e l’articolo 569 c.p.c. dedicato al provvedimento per l’autorizzazione alla vendita dell’immobile.

Chi scrive ritiene che le modifiche più rilevanti (che avranno il maggior impatto sociale e sulle esecuzioni in corso) siano quelle all’articolo 560 c.p.c.  (peraltro modificato esattamente nel senso in cui avrebbe già dovuto essere interpretato il precedente testo dell’art. 560 cpc come spiegato da chi scrive nell’articolo “Il nuovo ordine di liberazione: opposizione al rilascio anticipato dell’immobile”) in quanto negli ultimi anni era diventata prassi piuttosto comune tra  i giudici delle esecuzioni procedere a disporre l’ordine di liberazione dell’immobile al momento dell’autorizzazione alla vendita, ciò che adesso non sarà più consentito fino alla pronuncia del decreto di trasferimento.

Aspetto particolarmente critico di questa riforma è legato alla sua entrata in vigore, infatti le modifiche al 560 c.p.c. (come gli altri articoli modificati) si applicano esclusivamente alle esecuzioni iniziate dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e quindi dal 13 febbraio 2019, in tal modo si rischia l’assurdo che per le procedure iniziate prima del 13 febbraio, i giudici dell’esecuzione continueranno ordinare liberazione degli immobili così come i custodi continueranno ad eseguire quelle già ordinate in precedenza, mentre per quelle iniziate successivamente a tale data ciò non sarà possibile, creando con ciò una assurda disparità di trattamento tra situazioni uguali, chi scrive ritiene infatti che almeno per quanto riguarda l’articolo 560 la sua applicazione avrebbe dovuto riguardare tutte le procedure in corso e non soltanto quelle iniziate dopo il 13 febbraio, spetterà pertanto agli avvocati dei debitori far valere (attraverso istanze al Ge, ricorsi ex art 591 ter nei confronti dei custodi, ed eventualmente opposizioni ex art 617 c.p.c.) per le esecuzioni in corso il medesimo diritto del debitore a non essere spossessato dell’immobile prima del decreto di trasferimento.

Rilevanti sono anche le modifiche all’articolo 495 c.p.c., riguardante la conversione del pignoramento che si è voluta favorire e facilitare, innanzitutto aumentando da tre a quattro anni (ricordiamo che l’aumento da 18 a 36 mesi era già frutto della  recentissima riforma apportata dal dl 83/2015) il termine per provvedere al pagamento del proprio debito, ma anche riducendo da un quinto ad un sesto la somma da depositare in cancelleria per accedere alla conversione stessa.

In realtà ad un attento osservatore non sfuggirà che  anche la stessa modifica dell’articolo 569 finisce, con la medesima finalità di facilitarne la possibilità,  con l’incidere sulla conversione in quanto, finalmente, i creditori sono tenuti, almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata ex articolo 569 c.p.c., per autorizzare  la vendita, a precisare la reale entità del proprio credito (precisazione del credito che, chi pratica le esecuzioni sa essere spesso indeterminata e indeterminabile fino alla fase conclusiva della procedura).

Fatte le dovute precisazioni sulla riforma riportiamo sotto i nuovi articoli del codice di procedura civile  con le modifiche apportate dalla legge evidenziate e sottolineate in grassetto:

 Art 495 cpc (Conversione del pignoramento)

  1. Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
  2. Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sestodell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
  3. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
  4. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
  5. Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
  6. Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.
  7. L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

Art. 560 cpc (Modo della custodia).

  1. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.
  2. Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinche’ il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrita’.
  3. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
  4. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
  5. Le modalita’ del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.
  6. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non e’ abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
  7.  Al debitore e’ fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non e’ autorizzato dal giudice dell’esecuzione. Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato e’ abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non puo’ mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586

Art 569 cpc  (Provvedimento per l’autorizzazione della vendita)

  1. A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione,
    entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567,
    nomina l’esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione
    e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti.Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di novanta giorni.
  2. Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell’udienza, il creditore pignorante e i creditori gia’ intervenuti ai sensi dell’articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale e’ indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.
  3. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
  4. Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, l’offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.
  5. Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
  6. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
  7. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.

Per approfondire la tematica del nuovo ordine di liberazione e delle modalità di attuazione legittima dello stesso si legga Ordine di liberazione: tempi e modi di rilascio dell’immobile pignorato”

Se si è  ricevuto l’atto di precetto e si vuol approfondire gli aspetti che lo riguardano e la sua opposizione si legga “L’atto di precetto contenuto, spese, termini e opposizione”
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva

Per maggiori informazioni  sul pignoramento immobiliare e su come evitarlo si legga il nostro articolo su Money.it (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo: “L’aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitati” , oppure si legga Perchè il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerà un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitori“.

O ancora sempre in tema di pignoramento immobiliare  «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2019- Soluzioni per Salvare casa», per i Limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare da procedente e da intervenuto si legga invece “I limiti a Equitalia nell’esecuzione immobiliare: quando può pignorare l’immobile e le conseguenze in caso di pagamento dei creditori privati quando l’agente della Riscossione è intervenuto nella procedura .

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “l’Opposizione agli atti esecutivi, come e quando va proposta”e “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

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