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Ordine di liberazione: tempi e modi di rilascio dell’immobile pignorato

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Come noto a chi si occupa di esecuzioni immobiliari il  D.L. 59/2016, nel modificare l’art. 560 cpc ha compiuto una vera e propria rivoluzione copernicana nella disciplina della liberazione forzosa degli immobili pignorati, infatti secondo l’art. 560, 4° comma, c.p.c.  qualunque l’ordine di liberazione emanato a partire  dal 2 agosto 2016 va (non più eseguito, ma) “attuato dal custode secondo  le  disposizioni  del  giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle  formalità  di cui  agli  articoli  605  e  seguenti,  anche  successivamente   alla pronuncia del decreto  di  trasferimentoPer l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi  della  forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68…”. (Per le modifiche all’art. 560 cpc introdotte dalla legge 12/19 di conversione del dl 135/18 ed in vigore per le procedure iniziate dal 13 febbraio 2019 si legga “Le modifiche del Pignoramento agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19″, e poi per le ultimissime ulteriori modifiche allo stesso art. 560 cpc introdotte dalla legge n. 8/2020 si legga l’articolo “Bloccati gli ordini di liberazione di tutte le procedure esecutive in corso!!! il nuovo art. 560 cpc come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 Testo e commento“)

Ora quel che è certo di questa tanto ambiziosa quanto lacunosa (nella disciplina delle sue modalità di attuazione) riforma è che è diverso il soggetto che si occupa di liberare materialmente l’immobile (l’ufficiale giudiziario è sostituito da un organo interno alla procedura ed ausiliario del giudice dell’esecuzione qual’è il custode) e che non si tratta più di una vera e propria esecuzione (quella per consegna o rilascio disciplinata appunto dagli artt. 605 e ss del cpc), ma di una “attuazione secondo le disposizioni  del   giudice dell’esecuzione immobiliare”.

Ebbene entrambe tali innovazioni parrebbero esporsi a profili di criticità.

Innanzitutto la scelta di affidare la liberazione al custode è opinabile in quanto comporta l’affidamento di una procedura così delicata ad una categoria eccessivamente eterogenea, formata da soggetti che talvolta non godono neppure della necessaria preparazione giuridica.

Basti pensare agli “IVG”, istituti che svolgono la propria attività in ottemperanza del decreto del Ministero della Giustizia dell’11 febbraio 1997 n. 109, che però impone elevati requisiti professionali ai soli fondatori, non anche verso i loro collaboratori.

Resta da chiarire (specie in presenza di alcuni comportamenti particolarmente aggressivi e spesso al limite, se non abbondantemente oltre, la violazione penale, di alcuni Ivg che interpretano il loro ruolo come dei novelli sceriffi di un far west che non è compatibile con un moderno stato di diritto come il nostro) quali sono i poteri che la legge attribuisce ai custodi e come possano essere esercitati.

Intanto “La regia da parte del giudice dell’esecuzione dell’ordine di liberazione è indispensabile per evitare conflitti con la necessità costituzionale del giusto processo (art. 111, 1° comma, Cost.): anche questo procedimento resta regolato dalla legge, giacché la disciplina ne è scandita dal giudice, autorizzato dalla legge a dettarla” (Giuseppe Olivieri “L’ORDINE DI LIBERAZIONE DELL’IMMOBILE PIGNORATO E LA SUA ATTUAZIONE“)  quindi se è vero che il custode non deve applicare le formalità previste dagli artt. 605 e ss cpc (ossia notificare il precetto ed il preavviso di rilascio) è altrettanto vero che “Le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare rappresentano pertanto un requisito di validità dell’attuazione, dovendo il custode uniformarsi a esse, non godendo (recte: non potendo godere) di alcun potere in ordine alla scelta delle regole da applicare” (Giuseppe Olivieri “L’ORDINE DI LIBERAZIONE DELL’IMMOBILE PIGNORATO E LA SUA ATTUAZIONE“).

In sostanza il G.E. dovrà dare disposizioni quanto più dettagliate circa l’attuazione, disposizioni che non potranno discostarsi (se non in qualche dettaglio) da quelle contenute negli artt. 605 e ss.; è certo che, sebbene con un nome diverso e con un contenuto leggermente diverso da quello del’avviso di rilascio previsto dall’art. 608 cpc, l’avviso di dover rilasciare l’immobile non potrà che essere portato a conoscenza dell’esecutato con mezzi idonei a garantirne la conoscenza legale (potrà non essere ad esempio indispensabile la notifica prevista dall’art. 608 cpc, ma quantomeno ci dovrà essere un mezzo idoneo riconosciuto dall’ordinamento quale una raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente, essendo totalmente inidonei alla conoscenza legale di atti di tale importanza le telefonate o peggio sms, what’s up, e-mail ecc.), l’importanza della conoscenza legale del procedimento in corso va vista sotto due aspetti fondamentali:

a) quello meramente organizzativo di chi deve liberare un immobile (e quindi organizzare un trasloco, trovare un posto dove stare con la propria famiglia che può ricomprendere bambini , anziani, disabili ecc), e non sfugge quanti diritti della persona Costituzionalmente riconosciuti potrebbero essere lesi da una sorta di potere assoluto ed arbitrario del custode di presentarsi quando vuole, senza alcun congruo preavviso, e cambiare le serrature, spossessando di fatto un nucleo familiare dalla propria abitazione per buttarlo letteralmente “in mezzo ad una strada”. Profili di incostituzionalità si rilevano certamente nel principio di ragionevolezza (può essere considerato forse ragionevole, in uno stato di diritto, non dare a un soggetto che deve lasciare la propria casa un congruo preavviso per trovare una nuova sistemazione e liberare le sue cose con un trasloco ecc.?) e di conseguenza di uguaglianza davanti alla legge (già che la liberazione di un immobile, venduto all’asta, non si svolga con la stessa procedura seguita per gli immobili da liberare a seguito di sfratti od occupazione abusive, potrebbe essere oggetto di rimessione alla Corte Costituzionale per la violazione di tale fondamentale principio, ma addirittura ammettere che un soggetto non segua quelle regole minime, date da un congruo preavviso scritto dell’accesso, costituisce un’enorme violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge rispetto a soggetti, quali gli inquilini sfrattati, che si trovano in situazioni pressoché identiche, ma riceverebbero trattamenti enormemente diversi e di maggior tutela).

E’ impensabile che in uno stato di diritto i provvedimenti del giudice (quale è un ordine di liberazione, ma quali sarebbero anche una sentenza o un’ordinanza esecutiva) vengano attuati senza alcuna tutela prevista dalla legge e dalla Costituzione, ma anzi con esercizi arbitrari di forza e violenza, da parte di soggetti privati, che sono puniti come veri e propri reati dal nostro ordinamento??? !!!

b) quello del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione, non può sfuggire infatti come solo la ricezione legale di un atto, consenta al soggetto che ne è destinatario di opporvisi nei modi previsti dalla legge (617 cpc, 610 cpc, 591 ter a seconda dei casi) laddove ci siano delle irregolarità formali o addirittura sostanziali (si pensi ad un custode che sbagli del tutto il soggetto esecutato, come potrà questi far valere le sue ragioni se non riceverà alcun atto, ma direttamente il custode che si presenti alla sua porta pretendendo di cambiare le serrature o peggio che lo faccia addirittura in sua assenza??), è evidente che in uno stato di diritto lo spossessamento non può in alcun modo prescindere dalla conoscenza legale dell’atto che lo legittima.

Sgombrato il campo dall’equivoco che lo spossessamento possa avvenire di nascosto o all’improvviso (gli accessi vanno sempre e comunque notificati o comunicati con mezzi idonei, è abbastanza logico seguire la prassi degli ufficiali giudiziari che per quanto riguarda gli accessi successivi al primo provvedono ad ogni accesso a comunicare, notificando di fatto personalmente, la data del successivo, in una sequenza procedimentale che se interrotta per difficoltà del custode di eseguire l’accesso nella data prevista non può mai essere ripresa arbitrariamente o facendo uso di mezzi di comunicazione non idonei alla conoscenza legale, quali appunto appuntamenti telefonici ecc.) e che così come previsto per l’attuazione dei provvedimenti cautelari la stessa attuazione dell’ordine di liberazione “…. avviene sotto il controllo del giudice ……il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti” ( e quindi qualunque contestazione non può essere risolta arbitrariamente dal custode che dovrà sempre chiedere gli opportuni provvedimenti al giudice), sono quindi esclusi tutti quei comportamenti (che pure si sono verificati in molti casi) che spingano il custode a minacciare accessi senza preavviso (a qualunque orario) cambi di serrature arbitrari, apposizione di sigilli senza autorizzazione espressa del magistrato e men che mai minacce di staccare le utenze (persino un servizio pubblico essenziale come l’acqua è capitato venisse tentato arbitrariamente di far staccare).

Va aggiunto inoltre che le disposizioni del giudice dell’espropriazione immobiliare dovranno certamente contenere (sul modello del termine di perenzione dell’esecuzione) la previsione di un termine entro il quale il custode dovrà procedere alla liberazione dell’immobile, infatti la liberazione ha un senso ed uno scopo che potrebbero venir meno dopo un certo periodo (ipotizziamo l’inerzia del creditore che non ha più interesse alla vendita, è chiaro che viene meno anche l’eventuale interesse alla liberazione), motivo per cui il termine costituisce anche il limite al potere del custode nell’esercizio della propria funzione e nel caso sia scaduto senza l’effettiva liberazione va, si ritiene, rinnovato espressamente dal Ge ( nel caso in cui valutati tutti gli elementi ritenga sussistano ancora i presupposti che rendano necessario attuare la liberazione) con apposita ordinanza (opponibile ex art. 617 cpc).

Le disposizioni del giudice sull’attuazione dovranno necessariamente contemplare direttive sugli accessi, sui mezzi (forza pubblica, ausiliari ecc.) occorrenti, peraltro la gestione della Forza pubblica (che comunque come specificato dal nuovo art. 560 cpc spetta al giudice e non certo al custode) è una gestione in senso molto ampio infatti , i rapporti tra la Forza pubblica e l’autorità giudiziaria ordinaria (fa caso a se, come vedremo, il Pubblico Ministero) sono regolati innanzitutto nel R.D. n. 12 del 1941, volto a disciplinare l’ordinamento giudiziario.

L’art. 14 di tale decreto prescrive che “ogni giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l’intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.”

In tale norma l’utilizzo delle formule “quando occorre” e  “ciò che è necessario” sottende un utilizzo oculato da parte del GO del ricorso alla Forza Pubblica, in un’ottica di extrema ratio, di modo da scongiurare eventuali violazioni del principio di separazione dei poteri.

Sulla falsariga dell’art. 14 R.D. 12/1941 è strutturato  l’art. 68 c.p.c. in materia di ausiliari del giudice, il quale giustamente delinea un rapporto fra GO e Forza Pubblica improntato ad una reciproca collaborazione, come emerge chiaramente dal co. 3 della norma, che prescrive che il giudice possa richiedere “l’assistenza” della Forza Pubblica.

Pertanto se ne deduce che la stessa Forza Pubblica, pur essendo tenuta a far attuare le ordinanze del giudice, non è allo stesso gerarchicamente subordinata (l’unico caso di subordinazione gerarchica è quello della polizia giudiziaria al Pubblico Ministero, caso regolato nel medesimo R.D. n. 12 del 1941, dagli artt. 15 ed 83, che disciplina l’ipotesi speciale in cui ad avvalersi della forza pubblica sia il P.M.; tale ipotesi è di palese evidenza essere sostanzialmente  differente da quella prevista per l’autorità giudiziaria ordinaria, tra cui va ovviamente ricompreso il giudice dell’esecuzione, dall’art. 14 in quanto l’ontologica stretta correlazione sussistente fra Forza Pubblica e P.M. nell’esercizio dell’azione penale impone tale rapporto di vera e propria gerarchica subordinazione), e pertanto  la scelta su tempi e modalità è a propria assoluta discrezione non solo quanto alle rispettive urgenze ed esigenze, ma a maggior ragione laddove non sia stata, come spesso accade, rispettata la procedura, i diritti degli esecutati e i comuni principi di buonsenso

E’ indiscutibile che nell’attuare l’ordine di liberazione il custode dovrà sempre provvedere a redigere il verbale di tutte le operazioni compiute, tale verbale dovrà essere sottoscritto dai presenti e notificato al debitore e agli eventuali occupanti senza titolo assenti a cura dello stesso custode. La necessità del verbale – oltre che trovare esplicito riconoscimento nel 4° comma dell’art. 560 c.p.c. (l’obbligo di dare atto a verbale dell’intimazione all’asporto di beni o documenti esclusi dall’esecuzione) – si collega alla qualità di pubblico ufficiale del custode che attua l’ordine di liberazione.
Quanto detto comporta che il verbale di tutte le operazioni di attuazione dell’ordine di liberazione deve essere qualificato atto pubblico a norma dell’art. 2669, con gli effetti di cui all’art. 2700 c.c.

Il verbale scritto e sottoscritto ha la funzione di provare che tutto il procedimento si sia svolto secondo la legge (e se qualcosa fosse contrario ad essa potrà eventualmente essere contestato con gli opportuni strumenti davanti al ge), niente di ciò che viene detto ha valenza legale se non viene riportato nel verbale, anche eventuali minacce o atteggiamenti presunti persecutori (che talvolta vengono denunciati dagli esecutati che hanno a che fare con alcuni Ivg noti per essere piuttosto “sbrigativi”) non assumono alcuna valenza se non vengono verbalizzati, una liberazione legittima non può mai realizzarsi attraverso minacce verbali (perchè nessun pubblico ufficiale metterà mai per iscritto minacce che sa bene costituire dei veri e propri reati) che inducano alla fine ad uno spossessamento volontario dell’esecutato (con la consegna “spontanea” delle chiavi), la consegna spontanea, beninteso, è sempre una soluzione auspicabile, a condizione però che sia realmente spontanea o quantomeno frutto di una procedura regolare e non di minacce arbitrarie (sempre e solo verbali).

L’inapplicabilità dell’esecuzione per consegna o rilascio e quindi dell’art. 609 c.p.c.  ha opportunamente imposto una disciplina per i beni mobili estranei all’esecuzione e i documenti rinvenuti nell’immobile (situazione piuttosto frequente), cui sono dedicati gli ultimi tre periodi del 4°comma dell’art. 560 c.p.c. È, evidentemente, un aspetto dell’attuazione che il legislatore (con regole inserite in sede di conversione del d.l. 59/2016) ha preferito non  lasciare alle disposizioni del giudice di cui al 3° comma dell’art. 560, 3° comma, c.p.c.
La scelta è certamente condivisibile,  non solo per le semplificazioni sul piano pratico (in mancanza di disciplina, sarebbe stato inevitabile ricorrere alla disciplina dell’art. 609 c.p.c.),  ma perché lo sgombero completo dei locali può coinvolgere diritti del debitore e/o di terzi estranei all’esecuzione.
Il procedimento da utilizzare è certamente più snello (anche se comporterà inevitabili ritardi nel caso in cui la notificazione del verbale contenente l’intimazione all’asporto sia particolarmente faticosa, come ad esempio nel caso in cui si rinvengano documenti imprenditoriali di una società che abbia sede all’estero) di quello previsto nell’esecuzione per rilascio, il nuovo art. 560 cpc infatti dispone “quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si da’ atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e’ presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione

E’ evidente che in questi 30 giorni la custodia ed il possesso dell’immobile resti all’esecutato, l’art. 560 cpc non dispone nulla al riguardo, ma è ovvio che se la custodia fosse passata ad altri sarebbe stato previsto un inventario di ciò che si custodiva, tra l’altro nel silenzio della norma si può far riferimento all’art. 609 cpc che prevede appunto che si assegni il termine dei 30 giorni e soltanto “Quando entro il termine assegnato l’asporto non è stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518 primo comma (che disciplina appunto le modalità di inventariare e stabilire il valore di beni sequestrati o pignorati di cui un soggetto assuma la custodia), il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto“, ora è chiaro che l’art. 560 cpc non fa alcun riferimento a forme di inventario (indispensabili quando si assume la custodia per evitare possibili contestazioni su ciò che c’era ed avrebbe potuto essere sottratto) in quanto semplificando tutto il procedimento del 609 cpc ha previsto di lasciare ulteriori 30 gg all’esecutato (o al terzo al quale però va notificata tale comunicazione) per asportare i beni, che altrimenti si considereranno ex lege abbandonati (per cui non c’è proprio nulla da inventariare).

Per approfondire la tematica delle possibili opposizioni al rilascio anticipato dell’immobile si legga anche il nuovo ordine di liberazione: opposizione al rilascio anticipato dell’immobile”

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2019- Soluzioni per Salvare casa”

Chi fosse interessato, oltre alle attività difensive nell’ambito delle esecuzioni immobiliari,  alla possibilità di trovare un investitore pronto ad acquistare il proprio immobile per poi locarglielo con la possibilità di riacquistarlo, (conserviamo infatti una banca dati di potenziali investitori al fine di poter far incontrare, quando se ne realizzano le condizioni concrete,  nell’interesse di entrambe le parti, le domande di investimento di potenziali compratori e la volontà di vendere a chi possa offrire la possibilità di restare in locazione nell’immobile dei debitori esecutati nostri assistiti ) legga “Come comprare casa all’asta in accordo col debitore e ottenere grande redditività”

Per approfondire la direttiva mutui 2014/17/UE del 4 febbraio 2014 dell’Unione Europea che impone agli stati membri di predisporre le opportune misure per ottenere il miglior prezzo dall’immobile pignorato si legga La direttiva mutui dell’UE e le misure per ottenere il miglior prezzo dall’immobile pignorato

Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga  “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

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