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Bloccati gli ordini di liberazione di tutte le procedure esecutive in corso!!! il nuovo art. 560 cpc come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 Testo e commento

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Esaminiamo (e più sotto commentiamo)  il testo del nuovo art. 560 cpc  come modificato dall’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019 (cd milleproroghe) che ha l’effetto estendere l‘impossibilità di disporre la liberazione degli immobili pignorati (abitati dal debitore e dai suoi familiari) fino al decreto di trasferimento per tutte le procedure in corso (e non solo per quelle iniziate dopo il 13 febbraio 2019 come precedentemente previsto dall’ultima modifica dell’art 560 cpc operata dall’art. 4 del dl 135/2019 convertito nella L. 12/2019)

ARTICOLO 560 cpc
Modo della custodia

1. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.

2. Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.

3. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

4. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

5. Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.

6. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione puo’ essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalita’ di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice puo’ autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarita’ di terzi, l’intimazione e’ rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalita’ di cui al periodo precedente. Dell’intimazione e’ dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non e’ presente, l’intimazione gli e’ notificata dal custode. Se l’asporto non e’ eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalita’ definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma. (in corsivo grassetto quanto aggiunto dall’art. 18 quater della L. 8/2020)

7. Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione.

8. Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586.

A seguire il testo completo dell’art. 18 quater della L. 8/2020 di conversione del Dl 162/2019

Art. 18-quater

Modifica all’articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

1. All’articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione puo’ essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalita’ di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice puo’ autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarita’ di terzi, l’intimazione e’ rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalita’ di cui al periodo precedente. Dell’intimazione e’ dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non e’ presente, l’intimazione gli e’ notificata dal custode. Se l’asporto non e’ eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalita’ definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma».

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Andiamo dunque ad esaminare e commentare il nuovo art. 560 cpc che ha portato sostanzialmente tre novità:

  1. ha esteso il diritto del debitore (che vive nella casa pignorata con la sua famiglia) di abitare l’immobile fino al decreto di trasferimento a tutte le procedure esecutive in corso
  2. ha semplificato la liberazione successiva al decreto di trasferimento a favore dell’aggiudicatario che potrà avvalersi del custode  non tenuto a rispettare le norme relative all’esecuzione per consegna o rilascio (artt. 605 e ss. cpc)
  3. ha previsto lo sgombero, sempre ad opera del custode, dell’immobile aggiudicato, dai beni mobili lasciati al suo interno dal debitore esecutato

Vediamo dunque le novità punto per punto

Il diritto del debitore di abitare l’immobile fino al decreto di trasferimento

E’ la novità più importante contenuta nella norma, sebbene infatti più volte il legislatore avesse escluso l’automaticità dell’ordine di liberazione al momento della pronuncia dell’ordinanza di vendita (si legga al riguardo “Il nuovo ordine di liberazione: opposizione al rilascio anticipato dell’immobile”) e sebbene l’articolo 4 del Dl 135/2018,  convertito, in L. 12/2019, avesse espressamente escluso la possibilità di disporre la liberazione prima del decreto di trasferimento (ma solo per le procedure iniziate dal 14 febbraio 2019, per le modifiche all’art. 560 cpc introdotte dalla legge 12/19 di conversione del dl 135/18 ed in vigore per le procedure iniziate dal 13 febbraio 2019 si legga “Le modifiche del Pignoramento agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19″,), moltissimi giudici dell’esecuzione continuavano ad ordinare la liberazione dell’immobile contestualmente all’emissione dell’ordinanza di vendita con motivazioni pressochè standardizzate (e quindi sostanzialmente si trattava di ordinanze carenti di motivazione) del tipo “ritenuto che appare opportuno disporre la liberazione del bene, al fine di assicurare una più efficace tutela dell’interesse dei creditori ad un rapido ed effettivo svolgimento della procedura; considerato, infatti, che lo stato di occupazione da parte del debitore esecutato o da parte di terzi senza titolo, per quanto giuridicamente non opponibile alla procedura, determina nei potenziali acquirenti incertezza in ordine ai tempi di effettiva consegna nel caso di aggiudicazione e quindi disincentiva la loro partecipazione alla gara”  motivazioni in realtà estrapolate da alcune isolate pronunce della Corte di Cassazione (Cass 6836/2015 e 22747/2011) che giustificavano la discrezionalità del G.E. nell’emettere l’ordine di liberazione quando ve ne fossero i presupposti in concreto e non certo miravano a giustificare l’indiscriminata emissione degli ordini di liberazione che hanno portato all’esecuzione di circa 125.000 sfratti in corso alla data di emissione del nuovo provvedimento che stiamo commentando.

Dunque di fronte a questa enorme mole di sfratti in corso coi relativi problemi di ordine sociale che ne derivano, è intervenuto nuovamente il legislatore con l’effetto che il comma 8 dell’art 560 cpc che dispone che “ quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586″ si applica a tutte le procedure esecutive pendenti salvo quelle ” nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene” (art 18 quater comma II), quest’ultima norma crea qualche problema interpretativo a parere di chi scrive in quanto escludendo le procedure in corso per le quali sia stato pronunciato il provvedimento di aggiudicazione (sarebbe stato molto più semplice parlare di emissione del decreto di trasferimento) lascia aperto il dubbio se per provvedimento di aggiudicazione debba intendersi:

a) l’avvenuta aggiudicazione del bene da parte di un offerente

b) la pronuncia del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del G.E. ex art. 572 cpc

c) l’emissione del decreto di trasferimento da parte del G.E

A parere di chi scrive una stretta interpretazione letterale della norma porterebbe a propendere per l’ipotesi sub b, se non fosse che è una prassi assolutamente inusuale nella maggior parte dei tribunali quella del G.E. di procedere a pronunciare il provvedimento di aggiudicazione definitiva (provvedono in tal senso il Tribunale di Pisa e pochissimi altri), per cui la prima pronuncia che viene emessa dopo l’aggiudicazione (ed il relativo pagamento del prezzo) è abitualmente proprio il decreto di trasferimento (che peraltro con termine atecnico vine spesso confuso con il provvedimento di aggiudicazione nel linguaggio comune).

Per quanto concerne l’ipotesi sub a va esclusa sia sulla base dell’interpretazione letterale (non viene pronunciato alcun provvedimento, al massimo viene redatto dal delegato un verbale di aggiudicazione sulla base del quale poi il G.E. potrà pronunciare il provvedimento di aggiudicazione definitivo visto sopra o emettere il decreto di trasferimento se sarà stato saldato il prezzo nei termini), sia sulla base dell’intepretazione logica in quanto un’aggiudicazione meramente provvisoria in cui non sia stato saldato il prezzo (e i casi di mancato saldo nei termini sono molto più frequenti di quanto si immagini) non si vede perchè dovrebbe giustificare una liberazione anticipata dell’immobile (che se tornasse all’asta potrebbe rimanere invenduto anche per anni), che invece come vedremo più avanti si è voluto accelerare quanto alla procedura adottata, ma posporre sempre e comunque al decreto di trasferimento che trasferisce la titolarità dell’immobile e quindi anche il diritto ad abitarlo.

Resta quindi l’unica interpretazione che risponda alla logica seguita dal legislatore, ossia quella che ritiene applicabile il nuovo art 560 cpc a tutte le procedure nelle quali il provvedimento che trasferisce la proprietà (il decreto di trasferimento) sia stato già pronunciato, solo in tali procedure quindi l’ordine di liberazione ove già emesso non andrà revocato da parte del G.E.

Altro quesito di ordine procedurale che si porrà chi ha in corso un ordine di liberazione ed il relativo rilascio (o anche chi abbia già forzosamente rilasciato il proprio immobile) è quello relativo alla revoca dell’ordine già emesso:

  1. decade automaticamente?

2) Va presentata apposita istanza motivata al G.E.?(salvo che lo stesso non provveda autonomamente a revocare la propria ordinanza se non eseguita).

A parere di chi scrive a meno che il G.E. non provveda autonomamente a revocare la propria ordinanza (sempre possibile fino a che non sia stata eseguita e quindi tale ipotesi è esclusa laddove l’immobile sia già stato liberato), va presentata istanza motivata per due motivi, il primo è che la norma (giustamente) non prevede la decadenza automatica degli ordini già emessi, il secondo è che l’ordine potrebbe essere stato emesso in quanto “…. sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare” (art 560 sesto comma primo periodo) motivazioni che potrebbero sussistere e quindi portare alla conferma dell’ordine già emesso (motivo per cui il legislatore ha correttamente evitato l’automatica decadenza degli ordini emessi).

Istanza motivata per ritornare ad abitare l’immobile (dimostrando di essere nei presupposti e nelle condizioni richieste dall’art. 560 cpc) che dovrà necessariamente fare il debitore esecutato il cui ordine sia già stato eseguito (infatti non sarebbe mai revocabile un’ordinanza cui sia già stata data esecuzione).

La liberazione semplificata da parte dell’aggiudicatario a mezzo del custode

La riforma nel tentativo di velocizzare la fase di rilascio (velocizzazione, di cui l’esperienza pratica di questi anni, in cui le liberazioni erano state affidate ai custodi in sostituzioni degli ufficiali giudiziari, francamente si dubita molto, al riguardo si legga “Ordine di liberazione: tempi e modi di rilascio dell’immobile pignorato”) dopo l’emissione del decreto di trasferimento ha (nuovamente) introdotto  il diritto dell’aggiudicatario,  a ottenere a mezzo del custode la liberazione del bene (in teoria, secondo la norma,  entro 120 giorni dalla richiesta), attuando l’ingiunzione di rilasciarlo contenuta nel decreto di trasferimento (ex art. 586 II comma cpc ) con la medesima procedura prevista per l’ordine di liberazione (e questa è una novità anche rispetto alla legislazione anteriore al 2019, che richiedeva un precedente ordine del giudice) ossia senza il rispetto delle norme del codice di procedura civile dettate dagli artt. 605 e seguenti per l’esecuzione per consegna o rilascio (per approfondire le condizioni necessarie affinchè il custode possa eseguire il rilascio dopo il decreto di trasferimento con il nuovo art 560 cpc modificato dalla L. 8/2020 si legga “Il custode può liberare l’immobile dopo il nuovo art 560 cpc?”).

Detto della teorica velocizzazione (di cui si dubita fortemente) di certo l’aggiudicatario avrà un vantaggio in termini economici nel non doversi rivolgere all’avvocato per procedere alla normale procedura per consegna o rilascio (salvo per quei casi nei quai il debitore si dimostrasse particolarmente resiliente e il custode, come talvolta accade, trattandosi spesso di soggetti senza le qualifiche e la pratica della materia dell’avvocato o dello stesso ufficiale giudiziario che dovrebbero sostituire, non riuscisse, in tempi anche lunghissimi, nel suo intento, costringendo l’aggiudicatario, infine, a rivolgersi ad un legale per seguire la spesso più efficace procedura ordinaria).

Chi scrive, ritiene, come appare chiaro, che l’esperimento di affidare al custode il ruolo dell’Ufficiale giudiziario esonerandolo dalle garanzie di legge da questo seguite, fosse abbondantemente fallito e giustamente eliminato dal legislatore nella L. 12/2019 e non ne condivide la reintroduzione a distanza di un solo anno dalla sua (giusta ed inevitabile) eliminazione.

Lo sgombero dell’immobile aggiudicato dai beni mobili da parte del custode

Tale ultima norma che in realtà si occupa di replicare quanto previsto dall’art. 609 cpc nelle esecuzioni per consegna o rilascio, apparsa per la prima volta nell’art. 560 cpc come modificato dal dl 59/2016 convertito in L 119/2016 (cd decreto Salva Banche), e poi cancellata dalla Legge 12/19 (per approfondimenti al riguardo si legga   l’articolo “Perchè il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerà un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitori”) che sembrerebbe semplificare la liberazione dell’immobile  dai beni mobili (cui il debitore non ha evidentemente interesse per non averli asportati nel termine di 30 giorni) in realtà si occupa solo di equiparare i poteri del custode a quelli dell’Ufficiale giudiziario, per cui non costituisce in effetti in nessun modo una novità (se il ruolo tornasse all’U.G. la procedura sarebbe sostanzialmente identica cambiando solo la norma di riferimento).

Sull’argomento delle opposizioni all’ordine di liberazione e del diritto di abitazione si leggano anche  gli articoli Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione e Custodia e diritto all’abitazione dell’immobile pignorato

Per approfondire le attività del custode  nel pignoramento immobiliare si legga Guida alle attività del custode nel pignoramento immobiliare”

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”Mentre  chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal  comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  l’articolo ,  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” e  Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, o “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo” mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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