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Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento

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Cessione del credito: la verifica della regolarità della cartolarizzazione nel pignoramento immobiliare con modello di Istanza al Ge per il controllo

È ben noto a tutti gli operatori del diritto, talvolta alle parti mutuanti, che il credito oggetto di mutuo, ed i relativi diritti e garanzie, possono essere ceduti nel corso degli anni ad altri istituti. Non di rado, le cessioni di credito possono diventare molteplici e aggrovigliarsi tra loro, rendendo così difficile l’individuazione del vero titolare del credito, legittimato a chiederne il rimborso.  Tale in quanto, le predette cessioni avvengono, in virtù di quanto si dirà, “in blocconon consentendo facilmente di comprendere il contenuto e l’estensione dello stesso.

Ad esempio, potrebbe capitare che Banca Alfa, la quale ha mutuato a Caio la somma a lui necessaria per l’acquisto della prima casa, iscrivendo ipoteca volontaria, ceda alla Banca Beta una serie di crediti in blocco.  Banca Beta potrebbe a sua volta cedere alla Gamma SPV (società veicolo) il “blocco” di crediti poc’anzi acquistato. Al fine di liberarsi di quanti appena acquistati, Gamma S.P.V. potrebbe cedere a Banca Delta i crediti presenti nel suo patrimonio.

Nel caso in cui Caio iniziasse a non pagare il mutuo, Banca Delta chiederà allo stesso il pagamento delle rate scadute con notevole sorpresa per il debitore stesso, il quale, a distanza di anni, scoprirà che il suo debito viene richiesto da una banca a lui sconosciuta.

La cartolarizzazione dei crediti

Tale operazione definita “cartolarizzazione” dei crediti, viene realizzata mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari individuabili in blocco e viene prevista dalla Legge n.130/1999 e ss. modifiche. Alla luce della normativa menzionata, è consentito ad alcune condizioni, cui si rinvia, di godere di una modalità semplificata di cessione del credito.

Qualora diversamente Caio avesse preso in prestito i soldi occorrenti per l’acquisto della casa dal suo amico Sempronio, quest’ultimo (cd. Cedente) , semmai avesse voluto cedere a Tizio (cd. Cessionario) il diritto di credito derivante dal suo rapporto con Caio (cd. Debitore Ceduto), avrebbe dovuto ai sensi dell’art.1264 c.c. notificare a Caio l’avvenuta cessione, avvertendolo del fatto che da quel momento i pagamenti avrebbe dovuto corrisponderli al cessionario. Tale avviso è funzionale al fatto che il debitore ceduto possa avere conoscenza del cambio di titolarità attiva nel contratto che lo vede parte obbligata (e possa pagare la persona giusta!)

Nel riportato esempio invece né Banca Beta, né Gamma S.p.v. , ne Banca Delta, si sono preoccupati di notiziare Caio dell’avvenuta cessione e ciò gli è consentito dall’art.4 co.1 della l.n. 130/1999 e s.s. modifiche, per cui “alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario”. L’art.58 del testo unico bancario dispone testualmente che “2) La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. 3) I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 4) Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art.1265 del codice civile”.

Da quanto esposto si evince il particolare favore con cui il nostro Legislatore, allo scopo di velocizzare gli scambi tra istituti a ciò autorizzati, saluta il fenomeno della cartolarizzazione dei crediti.

Infatti, mentre l’art.1264 c.c. presuppone una effettiva conoscenza della cessione, l’art.58 t.u.b. si “accontenta” della sua mera conoscibilità pur raggiungendo i medesimi effetti. Nel senso che virtualmente Caio dovrebbe leggere quotidianamente la sezione specifica della Gazzetta Ufficiale per individuare la cessione del suo debito e, comunque, cercare di identificarla nel blocco per capire quale sia il suo “attuale” creditore. È intuitivo capire dalle attività elencate che lo sforzo richiesto da Caio nel caso in cui il debito che lo riguarda sia ceduto ex art.58 t.u.b. sia maggiore di quanto richiesto nel caso della classica cessione prevista dall’art.1264 c.c.

Dubbi di illegittimità costituzionale sono stati altrettanto avanzati sul sistema della cartolarizzazione, riguardo soprattutto alla minor attenzione che è richiesta affinché la cessione venga a conoscenza del debitore (ordinanza del 9 luglio 2005 dal Tribunale ordinario di Viterbo di Remissione alla C. Cost.n. 455 del registro ordinanze 2005 per la quale l’art. 58 t.u.b. sarebbe parte di “una serie di disposizioni che oggettivamente creano ,o contribuiscono a rafforzare, un mondo giuridico a parte” parimenti “Riesce difficile immaginare un buon padre di famiglia che, la mattina, esca,  diligentemente,  da  casa,  per  cercare la Gazzetta Ufficiale  ed accertarsi che il credito vantato nei propri confronti dalla Banca Z non sia stato, per caso, ceduto a … non si sa.”

La verifica della regolarità della successione

 

Spesso accade che dai documenti depositati, non è chiaramente evincibile se tali eventi hanno interessato anche il diritto di credito presunto, vantato nei confronti del debitore inizialmente dalla Banca Alfa, in seguito da Banca Beta e, ancora da Gamma S.p.v., sino ad arrivare a Banca Delta.

Tale in quanto il blocco ceduto indica una generalità di crediti dei quali potrebbe potenzialmente non far parte il credito azionato.  Per di più, gli allegati avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 T.U.B. (che offre una pubblicità esclusivamente in merito ad un acquisto, cessione, fusione, ecc., in blocco, di un portafoglio di crediti “in sofferenza” non dettagliatamente individuati per ammontare e titolarità), unitamente alle altre pubblicazioni avvenute ad opera della Banca D’Italia, non sono idonee a documentare la effettiva titolarità del diritto di credito.

In sostanza, per superare tale contestazione riguardante la titolarità del diritto di credito non basta, ovviamente, aver menzionato nell’atto introduttivo l’atto mediante il quale il credito sia stato trasferito, ma occorrerà anche produrlo in fotocopia o, in caso di contestazione ex art. 2719 c.c., in copia autentica notarile, unitamente ad una certificazione del notaio rogante dell’atto di cessione che attesti che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto della cessione.

In proposito si osserva che: “…in caso di successione nella titolarità del diritto posto in esecuzione, rispetto al soggetto in favore del quale risulta spedito il titolo esecutivo (successione a causa di morte, cessione del credito, fusioni societarie, cessioni o conferimenti di rami di azienda ecc.; altrettanto è a dirsi in caso modificazioni di denominazione sociale o analoghe vicende societarie), vanno chiaramente e dettagliatamente indicate nell’atto di pignoramento le vicende che hanno determinato la successione, e la successione stessa va adeguatamente documentata…” (Tribunale di Campobasso del 23.09.19 reso nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 117/2014).

Ulteriori spunti derivano dalla sentenza n. 1105/2013 del Tribunale di Cagliari, per la quale oggetto di analisi deve essere altrettanto  “l’iscrizione della cessionaria/e nell’elenco speciale ex art. 107 TUB alla data della stipulazione del contratto, requisito soggettivo necessario al perfezionamento della cessione (cfr. Cass. Civ. Sez. 7-03-01 n. 3272, che ha ravvisato l’esistenza di una nullità per violazione di norma imperative)”. Omologamente, “ il giudice deve essere in condizione di appurare l’avvenuta regolare cessione del rapporto controverso; al riguardo, è necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali” (Tribunale Forlì Sez. II, 28/10/2019). In tali condizioni in cui difetta la prova dell’efficacia dell’intervenuta cessione del credito manca la legittimazione processuale ad agire.

Istanza al Giudice dell’esecuzione

Ciò che si vuole dire, è che  tutte le operazioni di cessione del credito, finalizzate alla cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99 , si ritiene (e a dire il vero moltissimi giudici delle esecuzioni sono ormai attestati su questa linea), vadano sottoposte ad una verifica approfondita, tesa a comprendere in primo luogo se tali vicende hanno interessato anche il diritto di credito presunto, se la successione risulta adeguatamente documentata, ed infine se i soggetti cartolarizzanti erano, alla data della cessione, iscritti all’elenco speciale ex art.107 t.u.b. soprattutto in una fase, quella dell’esecuzione immobiliare, in cui l’eventuale omissione del predetto controllo potrebbe portare a conseguenze irreversibili.

Pertanto, ove mai la cartolarizzazione non fosse sufficientemente documentata o vi siano dubbi sull’effettiva successione nel credito, è altamente  consigliata la presentazione di un’istanza al Giudice dell’esecuzione al fine di metterlo a corrente delle emerse difficoltà e, parimenti, al fine di sollecitare un intervento del giudice stesso.
Il Giudice, a tal riguardo, potrebbe onerare il creditore successivo a documentare in maniera analitica l’avvenuta cartolarizzazione e/o ad allegare documenti mancanti.

È parere di chi scrive che tale richiesta possa essere depositata con una semplice istanza, non applicandosi alcun gravame all’ipotesi testé descritta.

In tal senso, l’istanza dovrebbe contenere la pretesa irregolarità ( ad esempio: la mancanza di documenti che rendano il credito individuabile, la mancata iscrizione all’albo ex art.107 t.u.b) ed infine la richiesta al G.E. di onerare parte creditrice all’allegazione suppletiva. E’ evidente che l’integrazione documentale richiederà del tempo al creditore per essere fornita, a scapito della rapidità dell’esecuzione, ma solo in tal modo si garantirà una esecuzione regolare.

Anzi a tal proposito è bene osservare che, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il credito risulti non ceduto/cartolarizzato correttamente o, nei casi più gravi, non ceduto affatto il rimedio applicabile sarà l’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. contestandosi il diritto di procedere della parte procedente.

(per consultare il modello di istanza per la verifica della regolarità della successione nel credito clicca “modello istanza Verifica regolarità della successione nella procedura esecutiva immobiliare”)

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” ,  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” e    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Per approfondire la nuova ed eccezionale forma di esdebitazione prevista dall’art. 41 bis l 157/2019 per i pignoramenti iniziati dal 2010 al 30 giugno 2019 si legga Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”, e “La rinegoziazione del mutuo per la prima casa pignorata e la mancanza dei decreti attuativi: due possibili soluzioni” Mentre  chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa ( approvato, negli stessi giorni dell’art. 41 bis, dal  comma 445 dell’art. 1 della legge di stabilità 2020 [l.160/2019] che modifica la legge sulle cartolarizzazioni, [la L. 130 del 1999])  finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga  Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per approfondire il tema della trascrizione del pignoramento, dei suoi costi, della durata, del suo termine e della relativa cancellazione si legga Guida alla trascrizione del pignoramento immobiliare: costi, durata e termine”

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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