Guida alla sospensione del pignoramento immobiliare: la sospensione volontaria, quelle interna ed esterna, tutto sugli artt. da 623 a 628 cpc
La sospensione dellโesecuzione, regolata dagli artt. Da 623 a 628 cpc (oltre allโart. 618 cpc in tema di sospensione a seguito di ricorso per opposizione agli atti esecutivi richiamato espressamente dallโultimo comma dellโart. 624 cpc), puรฒ dividersi in due tipologie principali:
A) La sospensione volontaria, ossia concordata fra il debitore e tutti i creditori prevista dallโart. 624 bis (intitolato appunto โsospensione su istanza delle partiโ). La norma ha il chiaro intento di favorire la soluzioni transattive concedendo alle parti un adeguato lasso temporale per definire bonariamente la vicenda anche con un pagamento rateizzato.
Tale tipologia di sospensione dellโesecuzione puรฒ essere disposta dal giudice dellโesecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, per una durata massima di 24 mesi. Il termine di 24 mesi implica che normalmente il creditore accetti offerte transattive che non superino tale durata temporale (di prassi le banche chiedono un acconto di almeno il 20% di quanto concordato per dimostrare la serietร della proposta e provvedere a presentare lโistanza di sospensione). Va sottolineato che la sospensione puรฒ essere disposta dal giudice solo una volta. Presupposto per la sospensione รจ il consenso espresso di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, รฉ infatti irrilevante la volontร dei creditori non muniti di titolo, in quanto privi del potere di compiere atti di impulso della procedura. Lโistanza di sospensione puรฒ essere validamente formulata, ย per iscritto o oralmente in udienza, da uno solo dei creditori a muniti di titolo ma sulla stessa ย dovrร convergere lโincontro delle volontร degli altri creditori muniti di titolo, che potranno aderire od opporsi alla sospensione in unโudienza appositamente fissata dal giudice, oppure in apposito atto di adesione alla richiesta formulata dagli altri creditori depositato nel fascicolo telematico.
Il debitore dovrร essere sentito sulla richiesta di sospensione, ma il suo assenso non รจ vincolante per la decisione del Ge.
Il termine ultimo per la presentazione dellโistanza di sospensione nel caso (ormai pressochรจ esclusivo) di vendita senza incanto, รจ di 20 giorni prima della scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte e ciรฒ per ragioni di affidamento dei potenziali offerenti, tale termine รจ molto importante in quanto i debitori, ignorando tale norma, spesso si decidono a presentare la propria offerta transattiva (offerta non in unica soluzioneย di pagamento, in quanto in tal caso si punterebbe allโestinzione della procedura e non alla sua sospensione, estinzione che รจ invece possibile fino allโultimo giorno prima del termine fissato per le offerte) nellโimminenza della data fissata per la vendita e non riescono poi nei 20 giorni antecedenti alla vendita a ottenere il pieno accordo con i creditori e la presentazione della relativa istanza da parte di uno di essi. Durante il periodo di sospensione la procedura entra in uno stato di quiescenza provvisoria, nel quale non possono essere compiuti atti esecutivi ad eccezione di quelli conservativi e di urgenza.
Lโordinanza di sospensione puรฒ essere revocata, in ogni momento, su istanza anche di uno solo dei creditori interessati, previa audizione del debitore, ad ogni modo la procedura potrร essere riattivata su impulso delle parti, entro 10 giorni dalla scadenza del termine finale fissato dal giudice con il provvedimento di sospensione (in caso contrario la procedura si estinguerร per inattivitร delle parti ai sensi dellโart 630 cpc, pertanto il creditore non integralmente soddisfatto avrร lโonere di riattiviare la procedura entro detto termine).
B) La sospensione conseguente ad una opposizione (al precetto o al pignoramento, allโesecuzione o agli atti esecutivi), quindi su istanza di parte, parte (normalmente il debitore o un terzo) che chiede al giudice la sospensione per gravi motivi cosรฌ come previsto dallโart 624 cpc., tale ultimo tipo di sospensione si divide a sua volta in sospensione:
- Interna: quella disposta dallo stesso giudice davanti al quale pende lโesecuzione regolata dallโart 624 cpc che testualmente recita โSe รจ proposta opposizione allโesecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dellโesecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senzaโ (per approfondimenti sulla sospensione provvisoriaย che il GE puรฒ disporre “inaudita altera parte” prima dell’udienza di comparizione delle parti si legga โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ)
- Esterna: quella disposta da un giudice diverso da quello dellโesecuzione che trova il suo fondamento normativo nellโart 623 cpc che recita โSalvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale รจ impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non puรฒ essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzioneโ ammettendo la possibilitร eccezionale, rispetto alla ordinaria sospensione che va chiesta allo stesso giudice dinanzi a cui pende lโesecuzione forzata, che la sospensione sia disposta direttamente dalla legge o da un giudice (diverso da quello dinanzi cui pende lโesecuzione) davanti al quale sia stato impugnato il titolo esecutivo, il caso classico di sospensione esterna normalmente citato รจ quello disciplinato dall’art. 615, primo comma, cpc che regola lโopposizione a precetto disponendo โQuando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non รจ ancora iniziata, si puรฒ proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titoloโ (per approfondimenti sullโargomento dellโopposizione a precetto si legga “Guida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e forma”). Altro caso di opposizione esterna disposta da un giudice diverso dal giudice dellโesecuzione รจ quello di cui al primo comma dellโart 617 cpc (opposizione alla regolaritร formale del titolo esecutivo o al precetto nella forma di opposizione agli atti esecutivi) che recita โLe opposizioni relative alla regolaritร formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giornidalla notifi cazione del titolo esecutivo o del precettoโ. Un ulteriore esempio di sospensione esterna allโesecuzione forzata รจ quello, di recente formulazione, introdotto dalla l. 3/2012 sul sovraindebitamento che prevede la sospensione obbligatoria nel caso di liquidazione del patrimonio o di accordo con i creditori (si legga al riguardo “La sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012″) e la sospensione discrezionale da parte del Giudice (un giudice diverso da quello dellโesecuzione e per questo si parla di sospensione esterna) in caso di piano del consumatore, come previsto dal comma 2 dellโart 12 bis l. 3/2012 che recita โ Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilitร del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puรฒ disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivoโ (per approfondire lโargomento della sospensione a seguito di presentazione di piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare con relativo provvedimento di sospensione ottenuto dinanzi il Tribunale di Nola si legga “Il Tribunale di Nola sospende lโesecuzione immobiliare bloccando lโasta giร fissata a seguito dellโintroduzione del Piano del Consumatore!!!”)
Vediamo il testo degli artt. Da 623 cpc a 628 cpc prima di commentare le ultimissime sentenze della Corte di Cassazione in tema di sospensione dellโesecuzione:
Capo I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO
Art.623.
(Limiti della sospensione)
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale รจ impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non puรฒ essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Art.624.
(Sospensione per opposizione all’esecuzione)
Se รจ proposta opposizione allโesecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dellโesecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro lโordinanza che provvede sullโistanza di sospensione รจ ammesso reclamo ai sensi dellโarticolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui allโarticolo 512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se lโordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non รจ stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dellโarticolo 616, il giudice dellโesecuzione dichiara, anche dโufficio, con ordinanza, lโestinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. Lโordinanza รจ reclamabile ai sensi dellโarticolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dellโarticolo 618.
Art.624-bis.
(Sospensione su istanza delle parti)
Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puรฒ, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza puรฒ essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale รจ pubblicata la relazione di stima. La sospensione รจ disposta per una sola volta L’ordinanza รจ revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.
Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione puo’ essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicita’ commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non puo’ piu’ essere proposta dopo la dichiarazione del terzo. (per approfondimenti su presente articolo si legga anche “Guida completa alla sospensione ex art. 624 bis c.p.c.”)
Art.625.
(Procedimento)
Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.
Nei casi urgenti, il giudice puรฒ disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza.
Art.626.
(Effetti della sospensione)
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Quando il processo รจ sospeso, nessun atto esecutivo puรฒ essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.
Art.627.
(Riassunzione)
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non piรน tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione.
Art.628.
(Sospensione del termine d’efficacia del pignoramento)
La opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497.
Per concludere si richiama lโattenzione sulla recentissima sentenza n. 26285 del 17 ottobre 2019 della terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione che, dopo un interessantissimo e manualistico escursus sulla sospensione esterna ed interna e in generale sulla opposizione allโesecuzione preesecutiva od in corso di esecuzione (per leggere il testo integrale della sentenza si clicchi Corte-di-Cassazione-Sezione-3 26285-19), ha formulato, tra gli altri, i seguenti interessantissimi principi:
“Il giudice dell’opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) cui sia stato chiesto di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1, (cosi’ come modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35), non perde il potere di provvedere sull’istanza per effetto dell’attuazione del pignoramento o, comunque, dell’avvio dell’azione esecutiva, sicche’ l’ordinanza sospensiva da questi successivamente pronunciata determinera’ ab esterno la sospensione ex articoli 623 e 626 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo instaurate”.
“Il pignoramento eseguito dopo che il giudice dell’opposizione a precetto ha disposto la sospensione dell’esecutivita’ del titolo e’ radicalmente nullo e tale invalidita’ deve essere rilevata, anche d’ufficio, dal giudice dell’esecuzione”.
“Qualora siano contemporaneamente pendenti l’opposizione a precetto (articolo 615 c.p.c., comma 1) e l’opposizione all’esecuzione gia’ iniziata (articolo 615 c.p.c., comma 2) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all’adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l’opponente possa in astratto rivolgersi all’uno o all’altro giudice, una volta presentata l’istanza innanzi a quello con il potere “maggiore” (il giudice dell’opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potra’ piu’ adire al medesimo fine il giudice dell’esecuzione, neppure se l’altro non sia ancora pronunciato”.
“Qualora sussista litispendenza fra la causa di opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) e la causa di opposizione all’esecuzione gia’ iniziata, il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti, ai sensi dell’articolo 616 c.p.c., un termine per introdurre il giudizio nel merito, giacche’ un simile giudizio sarebbe immediatamente cancellato dal ruolo ai sensi dell’articolo 39 c.p.c., comma 1. Il giudizio che le parti hanno l’onere di proseguire si identifica, infatti, con la causa iscritta a ruolo per prima, ossia l’opposizione a precetto”.
“Qualora, pendendo una causa di opposizione a precetto, il giudice dell’esecuzione – o il collegio adito in sede di reclamo ex articolo 624 c.p.c., comma 2 e articolo 669-terdecies c.p.c. – sospenda l’esecuzione per i medesimi motivi prospettati nell’opposizione pre-esecutiva, le parti non sono tenute ad introdurre il giudizio di merito nel termine di cui all’articolo 616 c.p.c. che sia stato loro eventualmente assegnato, senza che tale omissione determini il prodursi degli effetti estintivi del processo esecutivo previsti dall’articolo 624 c.p.c., comma 3, in quanto l’unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare e’ quello, gia’ introdotto, di opposizione a precetto, rispetto al quale una nuova causa si porrebbe in relazione di litispendenza”.
“Qualora il giudice dell’esecuzione, ravvisando identita’ di petitum e la causa petendi fra l’opposizione a precetto e l’opposizione all’esecuzione innanzi a lui pendente, dopo aver provveduto sulla richiesta di sospensiva, non assegni alle parti il termine di cui all’articolo 616 c.p.c. per l’introduzione nel merito della seconda causa, la parte interessata a sostenere che le domande svolte nelle due opposizioni non siano del tutto coincidenti, dovra’ introdurre egualmente il giudizio di merito, nel termine di cui articolo 289 c.p.c., chiedendo che in quella sede sia accertata l’insussistenza della litispendenza o, comunque, un rapporto di mera continenza. Infatti, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti ne’ l’opposizione agli atti esecutivi, ne’ il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7, ne’ il regolamento di competenza”.
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Per verificare la concreta possibilitร ย con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย revoca dellโaggiudicazione giร compiuta per laย difformitร tra lโordinanza e lโavviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโAmbrosio Borselli si legga โRevocata aggiudicazione per difformitร tra ordinanza e avviso di venditaโ
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย ย persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ617 cpc: Ottenuto lโannullamento del decreto di trasferimentoโ
Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita giร pronunciata, ottenutaย dallo Studio dโAmbrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”
Per maggioriย approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโarticoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโAmbrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire lโeccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto lโomologa di un piano del consumatoreย proposto inย corso di pignoramento, salvandoย in tal modoย la casaย del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazione
Va rilevato per completezza espositiva che, al contrario di quanto credono i piรน, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto lโambito delle possibili contestazioni possibili nellโambito della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare allโestinzione della procedura esecutivaย laddove (piรน frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli โEstinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dallโart. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimentoโย e โIl Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!โ),ย inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od ย opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolaritร , in udienza stessa, e potrร essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dellโesperto, termine non cosรฌ grave da consentire unโopposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.
Per quella particolare forma di sospensione di 300 giorni dei termini delle procedure in caso di usura od estorsione si leggaย โLa sospensione di 300 giorni dellโesecuzione immobiliare per Usura od Estorsioneโ
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere lโimmobile pignorato ad un privato ย al di fuori dellโasta (in unโudienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si leggaย โVendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutivaโ,ย ย tra le possibili soluzioni da non sottovalutare perย salvare lโimmobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne ย al riguardo di piรน si leggaย โArt 495 cpc: la conversione del pignoramento nellโesecuzione immobiliareโ )
Per approfondire le tecnicalitร procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalitร di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzareย ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene allโasta, si consiglia anche la lettura dellโultima versione delย โManuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticitร della procedura e possibili soluzioniโ.ย ย pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla paginaย del sitoย โIl Manualeโย ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, ย manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrร mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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