Cosa deve fare il conduttore di un locale commerciale chiuso di imperio per lโemergenza Coronavirus?
Deve pagare o meno il canone di locazione per il periodo di chiusura obbligatoria e soprattutto, in prospettiva futura, ha il diritto di rinegoziare il canone di locazione o in estrema ratio di risolvere il contratto?
Va in primis evidenziato che lโart. 91 del DL 18/2020 ha previsto in generale per ogni tipo di contratto o obbligazione (forniture di beni e servizi, appalti, contratti preliminari, etc.) finchรฉ durerร il periodo emergenziale โIl rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto รจ sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218[1](cd inadempimento incolpevole o non imputabile) e 1223[2] c.c., della responsabilitร del debitore, anche relativamente allโapplicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.โ
Quindi gli eventuali ritardi nel pagamento del canone durante la vigenza delle norme emergenziali non dovrebbe comportare un grave inadempimento con la conseguente impossibilitร per il locatore di sfrattare il conduttore per โmorositร โ.
Si faccia perรฒ attenzione che la valutazione รจ comunque dalla norma rimessa alla discrezionalitร del Giudice caso per caso, per cui appare opportuno, prima di decidere di non rispettare le proprie obbligazioni, consultare comunque un avvocato onde avere un parere terzo e qualificato.
Tale norma perรฒ non affronta in alcun modo le evidenti problematiche che questa situazione di crisi causa ai conduttori di immobili ad uso diverso (negozi, ristoranti, bar, discoteche, locali, etc.)ย i quali si sono trovati dallโoggi al domani i loro locali chiusi di imperio con la conseguente perdita nellโimmediato della loro fonte di reddito e una forte contrazione delle entrate anche per un lungo periodo successivo alla cessazione dellโemergenza.
A tale problematica risponde in modo molto parziale lโart. 65 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 il quale prevede che โAl fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesseย all’emergenzaย epidemiologica daย COVID-19, ai soggetti esercenti attivitร d’impresa รจ riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.โ
In attesa che il governo prenda in esame possibili mezzi di sostegno piรน incisivi a queste categorie professionali, appare utile iniziare a suggerire quali strumenti โlegaliโ hanno i conduttori per potersi tutelare sia nel breve che nel lungo periodo.
Nel breve periodo, finchรฉ dura la chiusura, appare ipotizzabile una sospensione del versamento del canone di locazione, almeno nella misura non coperta dal credito di imposta previsto dal suddetto art. 65 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
Ci si trova invero in un caso di inutilizzabilitร dellโimmobile per factum principis (espressione con la quale si indica una causa di impossibilita oggettiva ad effettuare una prestazione derivante da un sopravvenuto atto della pubblica autoritร ), la quale ai sensi dellโart. 1464 c.c.[3] ย potrebbe dare diritto ad una corrispondente riduzione del canone annuale per i mesi di inutilizzabilitร dellโimmobile, senza che ciรฒ porti alla risoluzione del contratto per inadempimento. Allo stesso risultato porterebbe anche lโapplicazione analogica dellโart. 1584 c.c.[4].
Si tenga tuttavia presente che per giurisprudenza costante il conduttore non puรฒ โautoridursiโ il canone, ma dovrร sottoporre la questione ad un giudice, previa instaurazione della mediazione obbligatoria.
Lโincidenza del Coronovirus sulle locazioni commerciali non puรฒ perรฒ esaurirsi alla sola fase della chiusura obbligatoria.
Invero รจ impensabile che un evento cosรฌ nuovo e drammatico nelle sue conseguenze non incida in modo significativo e per lungo tempo sulle entrate di negozi, centri commerciali, ristoranti, bar, etc., andando ad incidere profondamente sul sinallagma contrattuale.
I primi analisti ipotizzano una contrazione dei consumi per beni non necessari di oltre il 40% che potrebbe prolungarsi per diversi anni.
Al di lร della validitร o meno di tali previsioni รจ indubbio che in mancanza di una rimodulazione dei fitti molti esercenti potrebbero trovarsi nella oggettiva impossibilitร di rispettare il pagamento di canoni di locazione sproporzionati rispetto alle entrate e probabilmente โfuori mercatoโ essendo molto probabile un brusco calo del canone nelle nuove locazioni.
Ciรฒ potrebbe determinare il venir meno del sinallagma contrattuale e quindi aprire la strada ad una risoluzione o ad una rinegoziazione, trattandosi di un caso di sopravvenuta eccessiva onerositร ย per ilย verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.
In questi casi รจ ipotizzabile una risoluzione del contratto ai sensi dellโart. 1467 c.c.[5] (eccessiva onerositร ) o un recesso del conduttore per gravi motivi ex art. 27, comma 8, della legge 392/1978 (in questโultimo caso sarร dovuto comunque il pagamento degli ultimi sei mesi di canone).
Tuttavia, la strada della risoluzione, oltre che incerta, non รจ lโunica possibile.
Lo stesso articolo 1467 c.c. al secondo comma prevede infatti che in caso di richiesta di risoluzione il locatore potrร evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Quella della rinegoziazione invero sembra la strada preferibile e probabilmente sarร la piรน perseguita come giร avvenuto dopo lo scoppio della bolla immobiliare del 2008, quando i locatori dopo una prima iniziale resistenza, hanno preso coscienza della necessitร di adeguare i canoni alle mutate condizioni dei mercati per non trovarsi con immobili sfitti per lungo tempo.
Una formale richiesta al locatore, se del caso rafforzata da una istanza di mediazione, potrebbe aprire ad una riduzione del canone, eventualmente anche per un periodo determinano in attesa della ripresa dei consumi dopo il coronavirus.
Va inoltre tenuto presente che sebbene il conduttore non potrebbe autoridursi il canone di locazione, tale scelta non necessariamente consentirร al locatore di riottenere โvelocementeโ lโimmobile.
Va infatti tenuto presente che a fronte della opposizione da parte del conduttore ad uno sfratto per morositร la emissione dellโordinanza provvisoria di rilascio prevista dallโart. 665 c.p.c.[6] รจ rimessa alla discrezionalitร del giudice il quale potrebbe valutare sussistere nel caso di specie gravi motivi per negarla.
Per cui il conduttore, versando il canone autoridotto, potrebbe conservare la disponibilitร dellโimmobile per il tempo, โnon breveโ (2-3 anche 4 anni) nonostante la specialitร del rito locatizio, necessario alla definizione del giudizio sulla sussistenza o meno della sopravvenuta eccessiva onerositร . Ed alla fine il giudice nellโaccertare la risoluzione e la eccessiva onerositร impedirebbe anche al locatore di richiedere la differenza tra il canone autoridotto (ovviamente deve trattarsi di una riduzione congrua rispetto al mercato ed al calo di fatturato) e quello previsto nel contratto nel corso degli anni necessari ad arrivare alla sentenza di risoluzione. Per tali motivi รจ opportuno che i locatori, per limitare a propria volta i danni di tali contenziosi (oltre a ritrovarsi dopo lโimmobile sfitto a lungo fino ad esser costretti ad accettare nuovi canoni ancora piรน bassi), ย valutino attentamente la situazione del mercato e la possibilitร ed utilitร di offrire delle adeguate riduzioni (magari per dei periodi piรน o meno lunghi piuttosto che per lโintera durata del contratto).
NOTE
[1] Art. 1218 cc โIl debitore che non esegue esattamenteย la prestazione dovuta รจ tenuto alย risarcimento del danno, se non provaย che l’inadempimentoย o ilย ritardoย รจ stato determinato daย impossibilitร ย della prestazione derivante da causaย a lui non imputabileโ
[2] Art. 1223 cc โIlย risarcimento del dannoย per l’inadempimentoย o per ilย ritardoย deve comprendere cosรฌ la perdita subita dal creditoreย come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e direttaโ
[3] Art. 1464 cc โQuando la prestazione di una parte รจ divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puรฒ anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parzialeโ
[4] Art. 1584 cc โSe l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entitร del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che รจ necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore puรฒ ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
[5] Art. 1467 cc โNei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti รจ divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione puรฒ domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458.
La risoluzione non puรฒ essere domandata se la sopravvenuta onerositร rientra nell’alea normale del contratto.
La parte contro la quale รจ domandata la risoluzione puรฒ evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.โ
ย [6] Art. 665 cpc โSe lโintimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistano gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.
Lโordinanza รจ immediatamente esecutiva, ma puรฒ essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le speseโ
Avv. Mario Rosario Curzio
Per approfondire il concetto di grave inadempimento indispensabile per la risoluzione del contratto in relazione alla eccezionalitร della situazione venutasi a creare nell’emergenza causata dal Covid-19 si legga “Locazione commerciale: quando il Coronavirus esclude il grave inadempimento ed impedisce lo sfratto per morositร ”
Per valutare le differenze tra l’inadempimento, causato dal Coronavirus,ย in caso diย contratto di locazione ed in caso diย contratto di affitto di azienda si legga “Le conseguenze del Coronavirus sullโaffitto di azienda: legittima la sospensione del pagamento”.
Per una trattazione completa di tutti i terminiย sospesi nellโambito dello sfratto si rinvia allโarticolo โCoronavirus e sfratto per morositร : gli effetti del Dl Cura Italia su ogni singolo termine dello sfrattoโ
Per approfondire l’argomento del grave inadempimento per procedere alla risoluzione da parte del locatore e dopo quanti canoni impagati si possaย procedere allo sfratto, ed inoltre quando sia sanabile la morositร in questo tipo di situazioni si legga Contratto di Locazione commerciale: la sanatoria della morositร e il Grave inadempimento .
Per approfondire la tematica dellโopposizione allo sfratto si leggano ancheย โOpposizione allo sfratto, ordinanza provvisoria di rilascio e procedura conseguente al mutamento del ritoโ e “Opposizione allo sfratto per morositร : tempi e procedura”
Per maggiori informazioniย sullo sfratto per morositร si leggaย โLo sfratto per morositร : tempi, costi, procedura e modello di intimazioneโ.
Per approfondire quella fase dello sfratto per morositร che riguarda lโesecuzione dello sfratto stesso si legga ancheย โSfratto per morositร : lโesecuzione per ottenere il rilascio, tempi, costi e proceduraโ
Sul decreto ingiuntivo relativo ai canoni di locazione si legga โDecreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i canoni di locazioneโ
Altri interessanti articoli che consigliamo per approfondire ilย tema degli sfratti e dei contratti di locazione , sono โLo sfratto per finita locazioneโย ย eย โAffitto oltre la fideiussione: le forme di garanzia atipicheโ
I proprietari di immobili commerciali da liberare che volesseroย sapere i tempi necessari a farlo leggano anche โSfratto per morositร locale commerciale: non cโรจ termine di graziaโ
Per approfondire la materia degli sfratti dei tempi e dei modi per ottenerli il piรน rapidamente, anche in caso di contratti non registrati e delle tutele per garantirsi il pagamento o delle principali cause di opposizione anche strumentale si cerchi su google la parola โsfrattoโ associata a โstudioassociatoborselliโ o a โwww.dirittoimmobiliare.orgโ per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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Per vedere lโintervista dellโavv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli sugli affitti in nero alla trasmissione โDi Martedรฌโ del 28.2.2017 condotta da Giovanni Floris su La7 si visiti la pagina โIntervista La7″
[:en]” href=”https://www.studioassociatoborselli.it/coronavirus-affitto-di-azienda-legittima-la-sospensione-del-pagamento/”>Le conseguenze del Coronavirus sullโaffitto di azienda: legittima la sospensione del pagamento”.
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