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Contratto di locazione commerciale: sospensione del pagamento e rinegoziazione del canone a causa del Coronavirus

Cosa deve fare il conduttore di un locale commerciale chiuso di imperio per lโ€™emergenza Coronavirus?

Deve pagare o meno il canone di locazione per il periodo di chiusura obbligatoria e soprattutto, in prospettiva futura, ha il diritto di rinegoziare il canone di locazione o in estrema ratio di risolvere il contratto?

Va in primis evidenziato che lโ€™art. 91 del DL 18/2020 ha previsto in generale per ogni tipo di contratto o obbligazione (forniture di beni e servizi, appalti, contratti preliminari, etc.) finchรฉ durerร  il periodo emergenziale โ€œIl rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto รจ sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218[1](cd inadempimento incolpevole o non imputabile) e 1223[2] c.c., della responsabilitร  del debitore, anche relativamente allโ€™applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.โ€

Quindi gli eventuali ritardi nel pagamento del canone durante la vigenza delle norme emergenziali non dovrebbe comportare un grave inadempimento con la conseguente impossibilitร  per il locatore di sfrattare il conduttore per โ€œmorositร โ€.

Si faccia perรฒ attenzione che la valutazione รจ comunque dalla norma rimessa alla discrezionalitร  del Giudice caso per caso, per cui appare opportuno, prima di decidere di non rispettare le proprie obbligazioni, consultare comunque un avvocato onde avere un parere terzo e qualificato.

Tale norma perรฒ non affronta in alcun modo le evidenti problematiche che questa situazione di crisi causa ai conduttori di immobili ad uso diverso (negozi, ristoranti, bar, discoteche, locali, etc.)ย  i quali si sono trovati dallโ€™oggi al domani i loro locali chiusi di imperio con la conseguente perdita nellโ€™immediato della loro fonte di reddito e una forte contrazione delle entrate anche per un lungo periodo successivo alla cessazione dellโ€™emergenza.

A tale problematica risponde in modo molto parziale lโ€™art. 65 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 il quale prevede che โ€œAl fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesseย  all’emergenzaย  epidemiologica daย  COVID-19, ai soggetti esercenti attivitร  d’impresa รจ riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.โ€

In attesa che il governo prenda in esame possibili mezzi di sostegno piรน incisivi a queste categorie professionali, appare utile iniziare a suggerire quali strumenti โ€œlegaliโ€ hanno i conduttori per potersi tutelare sia nel breve che nel lungo periodo.

Nel breve periodo, finchรฉ dura la chiusura, appare ipotizzabile una sospensione del versamento del canone di locazione, almeno nella misura non coperta dal credito di imposta previsto dal suddetto art. 65 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Ci si trova invero in un caso di inutilizzabilitร  dellโ€™immobile per factum principis (espressione con la quale si indica una causa di impossibilita oggettiva ad effettuare una prestazione derivante da un sopravvenuto atto della pubblica autoritร ), la quale ai sensi dellโ€™art. 1464 c.c.[3] ย potrebbe dare diritto ad una corrispondente riduzione del canone annuale per i mesi di inutilizzabilitร  dellโ€™immobile, senza che ciรฒ porti alla risoluzione del contratto per inadempimento. Allo stesso risultato porterebbe anche lโ€™applicazione analogica dellโ€™art. 1584 c.c.[4].

Si tenga tuttavia presente che per giurisprudenza costante il conduttore non puรฒ โ€œautoridursiโ€ il canone, ma dovrร  sottoporre la questione ad un giudice, previa instaurazione della mediazione obbligatoria.

Lโ€™incidenza del Coronovirus sulle locazioni commerciali non puรฒ perรฒ esaurirsi alla sola fase della chiusura obbligatoria.

Invero รจ impensabile che un evento cosรฌ nuovo e drammatico nelle sue conseguenze non incida in modo significativo e per lungo tempo sulle entrate di negozi, centri commerciali, ristoranti, bar, etc., andando ad incidere profondamente sul sinallagma contrattuale.

I primi analisti ipotizzano una contrazione dei consumi per beni non necessari di oltre il 40% che potrebbe prolungarsi per diversi anni.

Al di lร  della validitร  o meno di tali previsioni รจ indubbio che in mancanza di una rimodulazione dei fitti molti esercenti potrebbero trovarsi nella oggettiva impossibilitร  di rispettare il pagamento di canoni di locazione sproporzionati rispetto alle entrate e probabilmente โ€œfuori mercatoโ€ essendo molto probabile un brusco calo del canone nelle nuove locazioni.

Ciรฒ potrebbe determinare il venir meno del sinallagma contrattuale e quindi aprire la strada ad una risoluzione o ad una rinegoziazione, trattandosi di un caso di sopravvenuta eccessiva onerositร ย  per ilย  verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.

In questi casi รจ ipotizzabile una risoluzione del contratto ai sensi dellโ€™art. 1467 c.c.[5] (eccessiva onerositร ) o un recesso del conduttore per gravi motivi ex art. 27, comma 8, della legge 392/1978 (in questโ€™ultimo caso sarร  dovuto comunque il pagamento degli ultimi sei mesi di canone).

Tuttavia, la strada della risoluzione, oltre che incerta, non รจ lโ€™unica possibile.

Lo stesso articolo 1467 c.c. al secondo comma prevede infatti che in caso di richiesta di risoluzione il locatore potrร  evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Quella della rinegoziazione invero sembra la strada preferibile e probabilmente sarร  la piรน perseguita come giร  avvenuto dopo lo scoppio della bolla immobiliare del 2008, quando i locatori dopo una prima iniziale resistenza, hanno preso coscienza della necessitร  di adeguare i canoni alle mutate condizioni dei mercati per non trovarsi con immobili sfitti per lungo tempo.

Una formale richiesta al locatore, se del caso rafforzata da una istanza di mediazione, potrebbe aprire ad una riduzione del canone, eventualmente anche per un periodo determinano in attesa della ripresa dei consumi dopo il coronavirus.

Va inoltre tenuto presente che sebbene il conduttore non potrebbe autoridursi il canone di locazione, tale scelta non necessariamente consentirร  al locatore di riottenere โ€œvelocementeโ€ lโ€™immobile.

Va infatti tenuto presente che a fronte della opposizione da parte del conduttore ad uno sfratto per morositร  la emissione dellโ€™ordinanza provvisoria di rilascio prevista dallโ€™art. 665 c.p.c.[6] รจ rimessa alla discrezionalitร  del giudice il quale potrebbe valutare sussistere nel caso di specie gravi motivi per negarla.

Per cui il conduttore, versando il canone autoridotto, potrebbe conservare la disponibilitร  dellโ€™immobile per il tempo, โ€œnon breveโ€ (2-3 anche 4 anni) nonostante la specialitร  del rito locatizio, necessario alla definizione del giudizio sulla sussistenza o meno della sopravvenuta eccessiva onerositร . Ed alla fine il giudice nellโ€™accertare la risoluzione e la eccessiva onerositร  impedirebbe anche al locatore di richiedere la differenza tra il canone autoridotto (ovviamente deve trattarsi di una riduzione congrua rispetto al mercato ed al calo di fatturato) e quello previsto nel contratto nel corso degli anni necessari ad arrivare alla sentenza di risoluzione. Per tali motivi รจ opportuno che i locatori, per limitare a propria volta i danni di tali contenziosi (oltre a ritrovarsi dopo lโ€™immobile sfitto a lungo fino ad esser costretti ad accettare nuovi canoni ancora piรน bassi), ย valutino attentamente la situazione del mercato e la possibilitร  ed utilitร  di offrire delle adeguate riduzioni (magari per dei periodi piรน o meno lunghi piuttosto che per lโ€™intera durata del contratto).

NOTE

[1] Art. 1218 cc โ€œIl debitore che non esegue esattamenteย la prestazione dovuta รจ tenuto alย risarcimento del danno, se non provaย che l’inadempimentoย o ilย ritardoย รจ stato determinato daย impossibilitร ย della prestazione derivante da causaย a lui non imputabileโ€
[2] Art. 1223 cc โ€œIlย risarcimento del dannoย per l’inadempimentoย o per ilย ritardoย deve comprendere cosรฌ la perdita subita dal creditoreย come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e direttaโ€
[3] Art. 1464 cc โ€œQuando la prestazione di una parte รจ divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puรฒ anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parzialeโ€
[4] Art. 1584 cc โ€œSe l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entitร  del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che รจ necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore puรฒ ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
[5] Art. 1467 cc โ€œNei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti รจ divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione puรฒ domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458.
La risoluzione non puรฒ essere domandata se la sopravvenuta onerositร  rientra nell’alea normale del contratto.
La parte contro la quale รจ domandata la risoluzione puรฒ evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.โ€
ย [6] Art. 665 cpc โ€œSe lโ€™intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistano gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.
Lโ€™ordinanza รจ immediatamente esecutiva, ma puรฒ essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le speseโ€

Avv. Mario Rosario Curzio

Per approfondire il concetto di grave inadempimento indispensabile per la risoluzione del contratto in relazione alla eccezionalitร  della situazione venutasi a creare nell’emergenza causata dal Covid-19 si legga “Locazione commerciale: quando il Coronavirus esclude il grave inadempimento ed impedisce lo sfratto per morositร ”

Per valutare le differenze tra l’inadempimento, causato dal Coronavirus,ย  in caso diย  contratto di locazione ed in caso diย  contratto di affitto di azienda si legga Le conseguenze del Coronavirus sullโ€™affitto di azienda: legittima la sospensione del pagamento”.

Per una trattazione completa di tutti i terminiย  sospesi nellโ€™ambito dello sfratto si rinvia allโ€™articolo โ€œCoronavirus e sfratto per morositร : gli effetti del Dl Cura Italia su ogni singolo termine dello sfrattoโ€

Per approfondire l’argomento del grave inadempimento per procedere alla risoluzione da parte del locatore e dopo quanti canoni impagati si possaย  procedere allo sfratto, ed inoltre quando sia sanabile la morositร  in questo tipo di situazioni si legga Contratto di Locazione commerciale: la sanatoria della morositร  e il Grave inadempimento .

Per approfondire la tematica dellโ€™opposizione allo sfratto si leggano ancheย  โ€œOpposizione allo sfratto, ordinanza provvisoria di rilascio e procedura conseguente al mutamento del ritoโ€œ eOpposizione allo sfratto per morositร : tempi e procedura”

Per maggiori informazioniย  sullo sfratto per morositร  si leggaย  โ€œLo sfratto per morositร : tempi, costi, procedura e modello di intimazioneโ€œ.

Per approfondire quella fase dello sfratto per morositร  che riguarda lโ€™esecuzione dello sfratto stesso si legga ancheย โ€œSfratto per morositร : lโ€™esecuzione per ottenere il rilascio, tempi, costi e proceduraโ€

Sul decreto ingiuntivo relativo ai canoni di locazione si legga โ€œDecreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i canoni di locazioneโ€œ

Altri interessanti articoli che consigliamo per approfondire ilย tema degli sfratti e dei contratti di locazione , sono โ€œLo sfratto per finita locazioneโ€ย ย eย โ€œAffitto oltre la fideiussione: le forme di garanzia atipicheโ€œ

I proprietari di immobili commerciali da liberare che volesseroย  sapere i tempi necessari a farlo leggano anche โ€œSfratto per morositร  locale commerciale: non cโ€™รจ termine di graziaโ€œ

Per approfondire la materia degli sfratti dei tempi e dei modi per ottenerli il piรน rapidamente, anche in caso di contratti non registrati e delle tutele per garantirsi il pagamento o delle principali cause di opposizione anche strumentale si cerchi su google la parola โ€œsfrattoโ€ associata a โ€œstudioassociatoborselliโ€ o a โ€œwww.dirittoimmobiliare.orgโ€ per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il piรน vecchio dโ€™Italia nel settore immobiliare puรฒ farloย cliccandoย โ€œLo Studio โ€“ Avvocati dal 1880โ€ณ, per leggere lโ€™articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sulย Sole 24 oreย del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce ย lo Studio come lโ€™unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sullโ€™intero territorio Nazionale si legga โ€œDicono di Noiโ€œ,ย per contattarci si visiti la paginaย โ€œDiventa Cliente-ย Contattaciโ€

Per vedere lโ€™intervista dellโ€™avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli sugli affitti in nero alla trasmissione โ€œDi Martedรฌโ€ del 28.2.2017 condotta da Giovanni Floris su La7 si visiti la pagina โ€œIntervista La7″

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