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Le note alla perizia ex art 173 bis disp.att. cpc

Pignoramento immobiliare, Opposizioni diverse dal 615 e 617 cpc: le note alla perizia ex art 173 bis disp.att. cpc

Tra le opposizioni diverse da quelle che di solito vengono utilizzate nelle procedure esecutive immobiliari, quali lโ€™opposizione allโ€™esecuzione e lโ€™opposizione agli atti esecutivi, figuranoย le note alla periziaย exย art.173ย bisย disp.att. che, pur non rappresentando unโ€™impugnazione in senso proprio, risultano essere nei fatti un mezzo per dolersi delle carenze della perizia.

In particolare, dette note hanno lโ€™utilitร  di far presente al giudice dellโ€™esecuzione che la stima dellโ€™esperto risulta carente o errata.

La stima dellโ€™esperto rappresenta, invero, un momentoย fondamentaleย dellโ€™intera procedura esecutiva immobiliare, essendo a costui devoluti quesiti e quantificazioni che, se errati, potrebbero recare unย enorme pregiudizio al creditore, al debitore e al terzo aggiudicatario.

Immaginiamo ad esempio che il CTU nella sua periziaย dia al bene un valore sottostimato. Ciรฒ potrebbe vanificare lโ€™intera procedura esecutiva immobiliare e gli sforzi compiuti dal creditore procedente, il quale dopo aver anticipato unโ€™ingente somma per eseguire il pignoramento tra spese vive ed acconti versati,ย si vedrebbe costretto ad accettare una cifra di molto inferiore a quanto avrebbe ricevuto se lโ€™immobile fosse stato posto in vendita al prezzo giusto. E lo stesso dicasi per il debitore che, se lโ€™immobile dovesse essere svenduto, dovrebbe sopportarne per il resto della sua vita generalmente ilย debito residuo. Anche lโ€™aggiudicatario potrebbe essere danneggiato dallโ€™errore di valutazione dellโ€™esperto nominato quando, si pensi, costui ritenga sanabile lโ€™abuso edilizio gravante su unโ€™immobile che invece non lo รจ.

Come presentare osservazioni alla perizia esecuzione immobiliare: I compiti del perito estimatore

Per comprendere i compiti dellโ€™esperto nominato dal giudice dellโ€™esecuzione occorre partire dal dato normativo dellโ€™art. 568 c.p.c. secondo il quale โ€œlโ€™esperto procede al calcolo della superficie dellโ€™immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per lโ€™assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato dโ€™uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonchรฉ per le eventuali spese condominiali insoluteโ€.

In tal senso, allโ€™esperto spetta:

  • Calcolare la superficie dellโ€™immobile, il valore per metro quadro e quello complessivo;
  • Esporre analiticamente gli adeguamenti e le correzioni di stima compresa la riduzione del valore di mercato per lโ€™assenza della garanzia dei vizi;
  • Calcolare gli oneri da detrarre per la regolarizzazione urbanistica;
  • Esporre lo stato dโ€™uso e di manutenzione lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonchรฉ per le eventuali spese condominiali insolute.

Errori nella perizia del CTU: cosa fare?

รˆ palese che nello svolgimento di questi compiti lโ€™esperto potrebbe compiere errori di calcolo ed errori di valutazione. Ad esempio, potrebbe mal calcolare la superficie dellโ€™immobile o non detrarre gli oneri necessari per la regolarizzazione urbanistica, o potrebbe dare una valutazione falsata dello stato di manutenzione o del valore stesso del bene. Per tali motivi, รจ possibile, e non di rado accade, che lโ€™esperto sbagli.
In sostanza, la perizia estimativa dellโ€™immobile per la complessitร  che la distingue e la centralitร  che la caratterizza,ย necessita che vi sia uno strumento idoneo a realizzare il contradditorio tecnico,ย unico mezzo tramite il quale, nel confronto tra le parti, puรฒ realizzarsi quel confronto di informazioni capace di far emergere il dato oggettivo della valutazione.

Errata stima del perito nell’esecuzione immobiliare: il procedimento per fare opposizione

Questo strumento รจ lโ€™art.ย 173ย bisย disp.att. il quale, oltre a contenere i requisiti necessari della relazione tecnica (ed ulteriori compiti che spettano allโ€™esperto nominato), contiene il modo in cui le parti possono dolersi di eventuali mancanze.

Allโ€™art. 173 bis disp.att leggiamo:โ€Lโ€™esperto provvede alla redazione dellaย relazione di stimaย dalla quale devono risultare:ย 1) lโ€™identificazione delย bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;ย 2) una sommaria descrizione del bene;ย 3) lo stato diย possessoย del bene, con lโ€™indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale รจ occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente alย pignoramento;ย 4) lโ€™esistenza di formalitร , vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dellโ€™acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;ย 5) lโ€™esistenza di formalitร , vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili allโ€™acquirente;ย 6) la verifica della regolaritร  edilizia e urbanistica del bene nonchรฉ lโ€™esistenza della dichiarazione di agibilitร  dello stesso previa acquisizione o aggiornamento delย certificatoย di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;ย 7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilitร  diย sanatoriaย ai sensi dellโ€™articoloย 36ย del decreto delย Presidente della Repubblicaย 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sullโ€™eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale lโ€™istanzaย sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni giร  corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini dellaย istanzaย di condono che lโ€™aggiudicatarioย possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dallโ€™articolo 40, sesto comma, dellaย leggeย 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dallโ€™articoloย 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;ย 8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene delย debitoreย pignorato sia diย proprietร ย ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;ย 9) lโ€™informazione sullโ€™importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie giร  deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data dellaย perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.ย Lโ€™esperto, prima di ogni attivitร , controlla la completezza dei documenti di cui allโ€™articoloย 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente alย giudiceย quelli mancanti o inidonei.ย Lโ€™esperto, terminata la relazione, ne inviaย copiaย ai creditori procedenti o intervenuti e alย debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dellโ€™udienzaย fissata ai sensi dellโ€™articoloย 569ย del codice, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciรฒ non รจ possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.ย Le parti possono depositare allโ€™udienza note alla relazione purchรฉ abbiano provveduto almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note alย perito, secondo le modalitร  fissate al terzo comma; in tale caso lโ€™esperto interviene allโ€™udienza per rendere i chiarimentiโ€.

 

Ilย meccanismo, contenuto nellโ€™ultima parte della norma, puรฒ essere cosรฌ semplificato:

  1. A) lโ€™esperto, al termine della sua relazione di stima,ย deve inviare copia dellโ€™elaborato (cd.โ€ bozzaโ€) al creditore e al debitore, anche quandโ€™esso non si fosse costituito, almenoย 30giorni prima dellโ€™udienza fissata ai sensi dellโ€™art.569 c.p.c.;
  2. B) Le parti, una volta ricevuta la bozza,ย potranno almeno 15 giorni prima dellโ€™udienza(e dunque nei successivi 15 giorni dalla ricezione)ย inviare delle deduzioni allโ€™esperto, contenenti i motivi per cui si ritiene che lโ€™elaborato sia errato o lacunoso;
  3. C) Sempre che le deduzioni siano inviate allโ€™esperto nei termini indicati al punto precedente,ย le stesse potranno essere depositate in udienzaed โ€œin tal casoโ€ lโ€™esperto dovrร  intervenire in udienza per rendere chiarimenti.

Da qui nascono una serie di considerazioni.

In primo luogo,ย qualora lโ€™esperto non invii la relazione alle parti nel termine prescritto (Si veda punto A) non si discute che le stesse possano chiedere il rinvio dellโ€™udienza 569 c.p.c. per esaminare la perizia. E la stessa istanza di rinvio prenderร  il nome diย istanza di rinvio ex art.173ย bisย disp.att. c.p.c.ย avendo lโ€™esperto con il suo comportamento agito in spregio alla suddetta norma nella parte in cui prescrive che โ€œLโ€™esperto, terminata la relazione, ne inviaย copiaย ai creditori procedenti o intervenuti e alย debitore, anche se non costituito, almeno trenta giorni prima dellโ€™udienzaย fissata ai sensi dellโ€™articoloย 569ย del codiceโ€.

In secondo luogo, qualora le parti ritualmente depositino le note alla perizia e lโ€™esperto nominato non compaia per rendere chiarimenti (Si veda punto C),ย non si dubita che le stesse possano chiedere il rinvio dellโ€™udienza, e vederselo accolto, al fine di conoscere i motivi per i quali lโ€™esperto non condivide le deduzioni delle stesse.

In ultimo, ove tutto ordinariamente accada, il Giudice potrร  sempre chiedere allโ€™esperto estimatore di integrare la perizia alla luce di quanto osservato dalle parti e quindi disporre che proceda ad una nuova valutazione dei punti controversi.

In questa ultima ipotesi, lโ€™esperto dovrร  integrare la perizia precedente con le richieste delle parti. Il G.E. dal canto suo fisserร  una nuova udienzaย exย art. 569 c.p.c. per verificareย lโ€™avvenuta integrazione.

Come replicare al CTU del pignoramento immobiliare: conclusioni

La particolare attenzione serbata verso questo momento del procedimento nasce dal fatto cheย gli eventuali errori della perizia confluiscono nellโ€™ordinanza di venditaย e, da qui,ย nellโ€™avviso di vendita.

Piรน nel dettaglio, ove mai lโ€™esperto ritenga, errando, lโ€™immobile abusivo questo stesso sarร  cosรฌ venduto (con lโ€™ordinanza di vendita) e cosรฌ โ€œpubblicizzatoโ€ (con lโ€™avviso di vendita).

In un caso limite come quello portato ad esempio (immobile ritenuto erroneamente abusivo) si puรฒ ben intendere che lโ€™errore รจ tale da poter far regredire la procedura esecutiva immobiliare al punto di partenza.

In tal senso, il debitore potrร  opporsi (oltre che alla perizia, allโ€™ordinanza di vendita ed allโ€™avviso di vendita) al decreto di trasferimento denunciandoย la non corrispondenza della perizia al bene staggito,ย lโ€™ambiguitร  della stessa, la svendita del beneย o anche semplicemente lโ€™inesatta individuazione della stima (e del conseguente prezzo base asta), e chiedere, per tali motivi, una nuova operazione di vendita che tenga presente delle note ex art.173 bis disp.att. presentate e non accolte.

Concludendo, benchรฉ le note alla perizia estimativa non rappresentino unโ€™impugnazione in senso stretto, sebbene la decisione del G.E. che eventualmente rigetti la richiesta di integrazione sia pacificamente impugnabileย exย art. 617 c.p.c.,ย  esse sono lo strumento per realizzare il contradditorio tecnico nella procedura esecutiva immobiliare e consentono, alla parte che intenda dolersene, di evidenziare gli errori in cui รจ incorso lโ€™esperto nominato. Il mancato accoglimento della richiesta di integrazione, se fondata, puรฒ pregiudicare gli atti successivi ad essa e riverberarsi, con ciรฒ, nel decreto di trasferimento essendo stato prezzato e venduto un bene con caratteristiche differenti da quello realmente pignorato.

Avv. Daniele Giordano

(Collaboratore dello studio dโ€™Ambrosio Borselli per la sede di Napoli)

Per approfondire il ruolo dellโ€™esperto che compie la stima dellโ€™immobile e sapere come ottenere una migliore valutazione e quali vantaggi questa puรฒ dare si legga anche โ€œIl Ruolo dellโ€™Esperto (Consulente Tecnico dโ€™Ufficio) Nellโ€™Esecuzione Immobiliareโ€œ

Per approfondire lโ€™eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto lโ€™omologa di un piano del consumatoreย proposto inย corso di pignoramento, salvandoย in tal modoย la casaย del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โ€œOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ€

Per verificare la concreta possibilitร ย  con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย  revoca dellโ€™aggiudicazione giร  compiuta per laย  difformitร  tra lโ€™ordinanza e lโ€™avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli si legga โ€œRevocata aggiudicazione per difformitร  tra ordinanza e avviso di venditaโ€

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย  ย persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ€œ617 cpc: Ottenuto lโ€™annullamento del decreto di trasferimentoโ€

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita giร  pronunciata, ottenutaย  dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร  nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggioriย  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโ€™articoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโ€™Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire le questioni relative alla continuitร  delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessitร  nella procedura si leggaย โ€œContinuitร  delle trascrizioni e pignoramento immobiliareโ€.

Va rilevato per concludere che, al contrario di quanto credono i piรน, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto lโ€™ambito delle possibili contestazioni possibili nellโ€™ambito della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare allโ€™estinzione della procedura esecutivaย  laddove (piรน frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli โ€œEstinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dallโ€™art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimentoโ€ย e โ€œIl Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!โ€),ย inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od ย opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolaritร , in udienza stessa, e potrร  essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dellโ€™esperto, termine non cosรฌ grave da consentire unโ€™opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.

Per approfondire le opposizioni esecutive e la struttura delle stesse, oltre agli articoli menzionati nel testo, si legga lโ€™art. โ€œOpposizione 615 e 617 c.p.c. differenza tra fase cautelare e fase di meritoโ€ย oppureย Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze

Chi volesseย approfondire lโ€™argomento delle opposizioni al precetto, al pignoramento immobiliare ed alla fase successiva legga gli articoliย ย โ€œGuida allโ€™Opposizione a precetto: termini, competenza e formaโ€ย , โ€œGuida allโ€™Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ€ย eย ย ย โ€œRigetto dellโ€™opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di meritoโ€

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si legga ancheย  gli articoli โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e tutela del diritto allโ€™abitazioneโ€ ,ย ย โ€œPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโ€

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร  in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โ€œGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโ€™importo, con modelli di proposta e accettazioneโ€

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโ€™avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร  finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร  i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

Iscrittoย โ€œallโ€™Albo Avvocati di Napoliโ€

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