Guida completa all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., termini, procedura, fase cautelare, fase di merito e costi.
Prima di esaminare nel dettaglio lโopposizione di cui allโart 617, oggetto della presente guida, รจ utile ricordare quali sono le opposizioni proponibili nel processo di esecuzione.
Disciplinate dal titolo V del Libro III del codice di procedura civile, esse sono:
lโopposizione allโesecuzione prevista dallโart 615 c.p.c., lโopposizione agli atti esecutivi ex. art 617 c.p.c. nonchรฉ lโopposizione di terzo ex. art 619 c.p.c.
Tale elencazione non esaurisce tuttavia lโambito delle opposizioni proponibili in un processo di esecuzione, essendovi altri tipi di gravami disciplinati, in senso lato, dallโart. 591 ter c.p.c. cioรจ lโopposizione esperibile avverso gli atti del delegato e dallโart. 173 bis disp.att. c.p.c. disciplinante le note avverso la perizia del consulente incaricato dโufficio.
Tornando allโoggetto della nostra analisi, lโopposizione agli atti esecutivi trova la sua fonte normativa nellโart 617 del Codice di procedura civile, il quale cosรฌ dispone:
โLe opposizioni relative alla regolaritร formale delย titolo esecutivoย e delย precettoย si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articoloย 480ย terzo comma, con atto diย citazioneย daย notificarsiย nelย termine perentorioย di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [disp.att. 187]ย .
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzioneย e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono conย ricorsoย al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.โ
Cosa si contesta con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.?
Con lโopposizione agli atti esecutivi, lโopponente contesta in buona sostanza la regolaritร formale del titolo esecutivo, del precetto, delle notificazioni e degli atti esecutivi posti in essere.
Pertanto si suole dire che lโopposizione agli atti lamenta il โquomodoโ dellโesecuzione e, dunque, la sua regolaritร formale.
Eโ proponibile nei seguenti casi:
1.Irregolaritร formale del titolo e/o del precetto;
2.Notificazione nulla e/o inesistente del titolo, del precetto o del pignoramento;
3.Irregolaritร di qualsiasi atto della procedura esecutiva immobiliare;
Un problema che spesso si pone รจ quello di riuscire ad individuare i criteri sulla base dei quali poter operare la distinzione tra una opposizione allโesecuzione ed una opposizione agli atti esecutivi.
In termini sintetici puรฒ dirsi che nell’opposizione all’esecuzione l’oggetto dalla domanda รจ costituito dall’accertamento negativo del diritto dell’intimante di promuovere un giudizio di esecuzione; nell’opposizione agli atti esecutivi, invece, l’oggetto del giudizio รจ dato dalla richiesta di dichiarare la nullitร formale dell’atto preliminare all’azione esecutiva.
Termine per la proposizione opposizione agli atti esecutivi
Aspetto interessante di tale forma di opposizione concerne il termine per la sua proposizione.
Lโopposizione in esame puรฒ essere infatti proposta durante tutto lโarco della procedura esecutiva immobiliare (anche avverso il decreto di trasferimento) ma pur sempre โnel termine perentorio di venti giorniโ dal primo atto di esecuzione se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti o dalla conoscenza dellโatto o del provvedimento che si ritiene viziato.
Sul punto evidenziato rileva una recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 15 febbraio 2023, n. 4797, con la quale la Corte ha enunciato il principio secondo cui in tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dellโimmobile pignorato decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza, legale o di fatto, di tale decreto oppure di un atto o provvedimento che ne presuppone necessariamente lโemanazione; lโopposizione va comunque proposta entro il limite massimo dellโesaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.
E, in ogni caso, รจ onere dellโopponente dimostrare la tempestivitร dellโopposizione, oppure al contrario, dimostrare che una formalitร , considerata idonea a fornire conoscenza legale dellโatto da impugnare (come ad es., nel caso posto al vaglio della Cassazione, lโaccesso del tecnico allโimmobile pignorato per procedere alla stima del bene), in realtร non gli avrebbe consentito di avere contezza del procedimento.
Ebbene, in tutti i casi in cui lโopponente, deducendo un difetto di conoscenza legale, assuma di aver preso contezza dellโatto impugnato per propria iniziativa, non puรฒ limitarsi ad allegare detta conoscenza, ma deve fornire idonea prova del momento in cui lโha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestivitร dellโopposizione.
Dunque, posto che il decreto di trasferimento non deve essere comunicato alle parti, e che, stando alla recente interpretazione degli ermellini, la conoscenza legale o di fatto del provvedimento rappresenta lโunica forma di conoscenza idonea a far decorrere il dies a quo per proporre opposizione, sembrerebbe allora vanificata la prescritta perentorietร del termine (20 giorni dal singolo atto di esecuzione) di opposizione di cui allโart. 617 c.p.c.??
Opposizione agli atti esecutivi: costi e forma
Per una maggiore cognizione della materia, circa anche i costi e la forma dellโopposizione in esame, bisogna richiamare una distinzione tanto banale quanto fondamentale:
Sono definite opposizione successive quelle proposte successivamente allโinizio dellโesecuzione.
In alternativa, sono preventive quelle proposte prima dellโinizio dellโesecuzione.
La linea di demarcazione tra le due fattispecie รจ la notifica del pignoramento che segna lโinizio dellโesecuzione e la linea temporale per comprendere se si ricade nellโuna o nellโaltra ipotesi.
Tale precisazione รจ importante in quanto le due opposizioni recano strutture differenti:
Le prime (quelle successive) hanno una struttura cd. โbifasicaโ che si scompone per lโappunto in due fasi: una fase cautelare ed una di merito.
Le seconde (quelle preventive) seguono un procedimento โuni-fasicoโ che si sviluppa in unโunica fase.
Prima che sia iniziata lโesecuzione, a norma dellโart 617 c.p.c., lโopposizione si propone con atto di citazione al giudice normalmente competente salvo i casi in cui la materia rientri in quelle disciplinate dal rito del lavoro o dal rito locatizio.
Lโopposizione successiva allโinizio dellโesecuzione invece, si propone con ricorso al giudice nominato per lโesecuzione.
Da ciรฒ altra differenza che ne discende riguarda il pagamento del contributo unificato:
Nel primo caso lโopposizione รจ soggetta al pagamentoย del contributo in misura fissa di euro 168,00 (oltre a euro 27,00 di marca da bollo) in quanto introduttiva di un ordinario processo di cognizione.
Nel secondo caso, trattandosi di procedimento che si innesta nellโambito del processo esecutivo pendente che sconta giร del contributo unificato, non รจ dovuto alcun contributo, come confermato dalla Circolare 3 Marzo 2015 del Ministero della Giustizia in materia di Contributo unificato.
(Lโeventuale e successiva fase di merito introdotta e celebrata davanti al giudice competente, รจ assoggettata al versamento del contributo unificato di 168,00, oltre a euro 27,00 di marca da bollo, poichรฉ anche in questo caso va ad instaurarsi un ordinario processo di cognizione).
Struttura bifasica e le sue due fasi
Lโopposizione ex. art 617 c.p.c che sia successiva allโesecuzione, come detto, reca una particolare struttura definita โbifasicaโ e segue un percorso obbligato.
Per chiarirci, la parte che intende lamentarsi dei vizi formali della procedura esecutiva dovrร farlo:
prima con unโopposizione โcautelareโ dinanzi al giudice dellโesecuzione pendente e, solo dopo lโemissione dellโordinanza di rigetto o accoglimento della stessa, potrร (e non dovrร ) introdurre il giudizio di merito dinanzi ad altro giudice.
Analizziamo le caratteristiche salienti delle due fasi in esame.
1. Fase cautelare:
Essa รจ diretta a sospendere il prosieguo della procedura esecutiva ed รจ necessariamente preliminare alla fase di merito, fase questโultima tesa ad esaminare lโopposizione in giudizio a cognizione piena.
Il G.E. nella fase cautelare valuta sommariamente la presentata opposizione: significa che valuterร non tanto la fondatezza della domanda quanto piuttosto due elementi: a)la sua probabile fondatezza (fumus boni juris) b) il pericolo che la prosecuzione della procedura pregiudichi il diritto fatto valere (periculum in mora)
Quindi quale รจ lโobiettivo primario della fase cautelare?
Lโobiettivo รจ la sospensione della procedura ex. art 624 c.p.c. il quale dispone che โIl giudice, quando รจ presentata opposizione allโesecuzione ex. art 615 c.p.c., agli atti esecutivi ex. art 617 c.p.c. o di terzo ex art. 619 c.p.c. e ricorrono โgravi motiviโ sospende la procedura esecutivaโ.
Alla definizione dellโopposizione cautelare provvede il G.E. con ordinanza, la quale ai sensi dellโarticolo 618 c.p.c. contiene i termini per lโintroduzione del giudizio di merito a cura della parte che ne avrร interesse (opponente in caso di rigetto, creditore in caso di accoglimento).
2.Il giudizio di merito:
Nella stessa ordinanza con cui si pronuncia sullโopposizione il giudice fisserร un termine, definito perentorio dallโart. 618 c.p.c.,ย entro il quale potrร essere introdotto il giudizio di merito a cura della parte che ne abbia interesse (spesso 90 o 120 giorni decorrenti dalla comunicazione dellโordinanza, con termini a comparire che non dovranno essere inferiori a 45 giorni ossia quelli di cui allโart 163 bis cpc ridotti alla metร ).
Appare ovvio che nel caso di diniego della sospensione sarร lโopponente ad essere interessato allโintroduzione del giudizio di merito per ribadire il vizio dedotto davanti ad altro giudice.
Viceversa, in caso di accoglimento dellโopposizione, il creditore che non voglia vedersi estinta la procedura, con conseguente perdita dei notevoli costi anticipati, deve introdurre il giudizio di merito.
Si ricordi che solo lโintroduzione del giudizio di merito prevede il pagamento del contributo unificato mentre lโopposizione nella โfase cautelareโ non prevede il pagamento di alcun importo.
Se il giudice dellโesecuzione abbia disposto, con lโordinanza emanata allโesito della fase sommaria dellโopposizione, la sospensione del processo esecutivo, ma nessuna delle parti abbia provveduto ad introdurre il giudizio nel termine perentorio, trova applicazione lโart 624 comma 3, c.p.c. :โ
โNei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se lโordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non รจ stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dellโart. 616, il giudice dellโesecuzione dichiara, anche dโufficio, con ordinanza, lโestinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.
Lโordinanza รจ reclamabile ai sensi dellโarticolo 630 cpc terzo comma.โ
Lโintroduzione del giudizio di merito:
Dunque, premesso che lโintroduzione del giudizio di merito รจ a discrezione delle parti coinvolte nella precedente opposizione, vediamo cosa succede nel caso in cui il giudizio venga introdotto.
Una volta instaurato, il procedimento del giudizio di merito segue le regole ed il regime applicabile in ragione della materia oggetto della controversia.
Tale regola subisce, tuttavia, delle eccezioni con riferimento ai termini processuali: i termini a comparire di cui allโart 163 bis c.p.c., o gli altri previsti dal rito applicabile, sono ridotti della metร ; inoltre non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, disciplina prevista dalla L. n. 742 del 1969, sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena.
Se si applica il rito ordinario, il giudizio รจ introdotto mediante atto di citazione ex. art 163 c.p.c.
Lโopponente deve quindi notificare lโatto alla controparte; poi iscrivere la causa al ruolo, entro i 10 giorni dalla notifica alla controparte ex art 165 c.p.c e viene poi designato il giudice istruttore.
Altrimenti, se si applica il rito speciale (per quelle cause disciplinate dal rito del lavoro o locatizio o agrario), il giudizio รจ introdotto con ricorso depositato presso lโufficio giudiziario del giudice competente per lโopposizione; lโopponente provvede a notificare il ricorso al convenuto.
A tal proposito, la Riforma Civile Cartabia, entrata in vigore dal 28 febbraio 2023, ha introdotto numerose modifiche al giudizio di primo grado.
Non volendoci dilungare troppo, brevemente riepiloghiamo le maggiori novitร per quel che riguarda lโintroduzione del giudizio di merito:
premesso che la domanda deve essere proposta con ricorso e non piรน con atto di citazione solo per i procedimenti instaurati dinanzi al Giudice di pace, cambia il contenuto dellโatto di citazioneย che oltre a dover rispettare i principi generali di chiarezza e sinteticitร , deve contenere determinateย nuove formule. -Il legislatore della riforma ha poi rimodulato il termine a comparireย allungandolo ad almeno 120 giorni liberi, nonchรฉ termine processuale modificato dalla riforma รจ quello previsto per laย costituzione del convenuto, individuato nel termine diย 70 giorni prima dellโudienza indicata nellโatto di citazione. Infine,ย a pena di decadenza, le memorie integrative devono essere depositate nei seguenti termini: (la prima memoria, almeno 40 giorni prima dalla data dellโudienza di comparizione; la seconda memoria, almeno 20 giorni prima e la terza, almeno 10 giorni prima dellโudienza di comparizione).
Il giudizio di opposizione ex. art 617 si conclude con una sentenza.
Ai sensi dellโart. 618 c.p.c. La sentenza emessa allโesito del giudizio di merito dellโopposizione successiva, non รจ appellabile ma unicamente ricorribile in Cassazione.
Per quanto concerne il giudizio di cassazione, la legge delega di riforma prevede innanzitutto la riforma del c.d. filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilitร di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso.
Per conoscere delle novitร introdotte dalla Cartabia sull’esecuzione clicca qui:
Opposizioni preventive
Come anticipato, le opposizioni ex art 617 c.p.c. possono essere proposte anche prima che lโesecuzione sia iniziata, e dunque prima della notifica del pignoramento.
Lo dice espressamente lโart 617 c.p.c. al comma primo โLe opposizioni relative alla regolaritร formali del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata lโesecuzione, davanti al giudice indicato nellโart. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precettoโ.
Lโopposizione preventiva agli atti esecutivi si propone con atto di citazione, a differenza dellโopposizione successiva che si introduce con ricorso, e costa del contributo unificato in misura fissa di 168,00 (oltre a euro 27,00 di marca da bollo, in quanto introduttiva di un ordinario processo di cognizione.
Diversamente dalle opposizioni successive che costano necessariamente di una struttura โbifasicaโ (fase cautelare e fase di merito), per le opposizioni preventive ex art 617 c.p.c la procedura risulta essere piรน semplice in quanto si riassumono entrambe le fasi dinanzi ad un unico giudice, il quale deciderร sia sulla sospensione che sul merito dellโopposizione proposta.
Non appellabilitร della sentenza resa sull’opposizione agli attiย ย
Il giudizio di opposizione ex. art 617 si conclude con una sentenza.
Ai sensi dellโart. 618 c.p.c. La sentenza emessa allโesito del giudizio di merito dellโopposizione successiva, non รจ appellabile ma unicamente ricorribile in Cassazione.
Come anticipato, peculiaritร delle opposizioni ex art 617 c.p.c. รจ che il provvedimento conclusivo non รจ impugnabile ma unicamente ricorribile in Cassazione.
Ciรฒ vale sia per la sentenza emessa allโesito del giudizio di merito dellโopposizione successiva e quella emessa allโesito dellโopposizione a precetto e lo si deduce dalla lettura dellโart 618 c.p.c. :
โโฆLa causa รจ decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresรฌ non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dellโarticolo precedente primo comma. โ.
Reclamo ex art.669 terdecies c.p.c.
Ai sensi del co.1 del 669 terdecies c.p.c. :
Contro l’ordinanza con la quale รจ stato concesso o negato il provvedimento cautelare รจ ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.
La norma in esame chiarisce la possibilitร per la parte interessata di proporre reclamo ex art. 669 terdecies contro il provvedimento del G.E.
Come si propone?
Il reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. si propone entro 15 giorni dalla pronuncia (o dalla comunicazione o notificazione se anteriore) con ricorso al collegio (collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico che ha emesso il provvedimento Cass. Civ. S.U. 19889/19) del quale non puรฒ far parte il giudice che ha emesso il provvedimento oggetto del reclamo per espresso divieto individuato dal comma secondo della norma.
Procedimento 669 terdecies- ordinanza collegiale- Impugnabilitร -
Il ricorso dovrร contenere i motivi del preteso riesame e le generalitร dellโatto impugnato.
Ma attenzione: il reclamo non sospende automaticamente lโesecuzione del provvedimento impugnato, salvo che la suddetta sospensione sia disposta con ordinanza del giudice inaudita altera parte quando, stando al tenore letterale della norma, per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno.
Eโ ricorribile ex art. 111 Cost. ?
Lโordinanza conclusiva di accoglimento o di rigetto, emessa dal giudice collegiale, ai sensi del quinto comma dellโart 669 terdecies, non รจ impugnabile nรฉ ricorribile in Cassazione.
Il motivo della mancata previsione di impugnabilitร deriverebbe dal fatto che lโordinanza emessa dal collegio, essendo espressione del potere cautelare, รจ priva dei requisiti per creare giudicato.
La Corte di cassazione, Sezione III civile, con Ordinanza 4 ottobre 2022, n. 28790 dichiara l’inammissibilitร del ricorso straordinario per Cassazione avverso l’ordinanza collegiale resaย exย art. 669-terdeciesย c.p.c., su reclamo proposto avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sulla sospensione (per tutte, Cass. n. 25411/2019): ciรฒ in quanto si tratta “di ordinanza priva del carattere della decisorietร per essere sempre in facoltร delle parti l’introduzione del giudizio di merito sull’opposizione esecutiva” (cosรฌ l’arresto citato).
Il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., รจ ammesso, infatti, soltanto contro provvedimenti connotati dai caratteri della definitivitร e della decisorietร , nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.
Il diverso regime di impugnabilitร dellโopposizione in oggetto rispetto allโopposizione allโesecuzione ex. art 615 (la cui sentenza รจ invece ordinariamente appellabile) puรฒ creare problematiche qualora il giudice adito per il gravame ritenga di riqualificare lโopposizione proposta.
Cosa accade in questo caso?
Il giudice ben potrebbe dichiarare inammissibile lโappello proposto avverso la sentenza conclusiva del giudizio di merito ex art. 616, qualora ravvisasse nei motivi contenuti non unโopposizione allโesecuzione ex art. 615 (la cui sentenza รจ appellabile) ma unโopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c (la cui sentenza รจ inappellabile).
Tra lโaltro, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25707/23, pubblicata in data 4 settembre 2023, ha confermato il principio, secondo cui lโesistenza di una causa di inammissibilitร dellโappello รจ rilevabile in ogni stato e grado del giudizio – e, quindi, anche dโufficio in sede di legittimitร – allorquando la relativa questione non sia stata dibattuta davanti al giudice di secondo grado e non abbia formato oggetto di una sua pronuncia passata in cosa giudicata, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione.
Il principio opera anche qualora la sentenza gravata abbia erroneamente deciso, in grado di appello, su una controversia di opposizione agli atti esecutivi, cosรฌ qualificata dal giudice di prime cure, ma senza affrontare la questione (non sollevata dalle parti nรฉ rilevata di ufficio) dellโammissibilitร del mezzo di impugnazione.
In tal caso, la Corte – rilevata lโinammissibilitร dellโappello proposto, per essere il ricorso per cassazione lโunico rimedio esperibile avverso le pronunce che definiscono opposizioni ex art. 617 c.p.c. – deve cassare senza rinvio la decisione impugnata, a norma dellโart. 382, 3ยฐ comma, ultimo periodo, c.p.c., con conseguente definitivitร della pronuncia di primo grado.
Conclusioni
In questa guida abbiamo esaminato una delle opposizioni certamente piรน conosciute e utilizzate nell’ambito delle esecuzioni immobiliari. Invero l’articolo 617 c.p.c. รจ divenuto il principale mezzo di opposizione avverso i provvedimenti ritenuti illegittimi del giudice dell’esecuzione, superando, almeno per estensione dei motivi e utilizzo nella prassi, l’articolo 615 e 619 c.p.c.
E’ bene perรฒ precisare in questa sede che una corretta strategia difensiva non puรฒ unicamente basarsi sulle sole opposizioni esecutive che di per sรฉ se non ben articolate si risolvono in un nulla di fatto (e in salate condanne alle spese). Una corretta strategia difensiva deve perseguire, quanto meno, uno o piรน soluzioni concrete e solo nell’ottica di ottenere i risultati prefissati possono essere depositate una o piรน opposizioni.
E’ dunque fondamentale che il debitore valuti con un avvocato esperto in pignoramenti immobiliari la soluzione che piรน si addice alla sua personale, singola situazione senza voler – come purtroppo spesso accade – opporre qualsiasi provvedimento del giudice perchรฉ ritenuto ingiusto in principio e senza alcuna logica giuridica.
Un buon avvocato esperto in pignoramenti immobiliari saprร certamente orientare il suo assistito verso una strategia costruttiva che anche grazie all’opposizione agli atti potrร avvicinarsi (e magari ottenere) i risultati sperati.
Avv.p.ย Alessandra Verde
(collaboratrice dello studio dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per conoscere delle differenze principali tra le due opposizioni si legga: Opposizione ex. art 615 e opposizione ex. art 617: tutte le differenze
Chi volesseย approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโย , โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโย eย ย ย โOpposizione allโesecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ
Per una panoramica sugli strumenti esistenti per salvare la casa dal pignoramento immobiliare si legga l’articolo “Come salvare casa dal pignoramento: soluzioni e cosa fare”
Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si leggaย ย โModello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dellโistanza di vendita โ Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramentoโ
Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga ย โGuida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casaโ
Per conoscere delle novitร introdotte dalla Cartabia sull’esecuzione clicca qui:
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