https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2022/11/BANNER_LIBRO_BORSELLI3.jpg

Opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. Guida Completa

Ottobre 3, 2023by Redazione

Guida completa all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., termini, procedura, fase cautelare, fase di merito e costi.


Prima di esaminare nel dettaglio lโ€™opposizione di cui allโ€™art 617, oggetto della presente guida, รจ utile ricordare quali sono le opposizioni proponibili nel processo di esecuzione.

Disciplinate dal titolo V del Libro III del codice di procedura civile, esse sono:
lโ€™opposizione allโ€™esecuzione prevista dallโ€™art 615 c.p.c., lโ€™opposizione agli atti esecutivi ex. art 617 c.p.c. nonchรฉ lโ€™opposizione di terzo ex. art 619 c.p.c.
Tale elencazione non esaurisce tuttavia lโ€™ambito delle opposizioni proponibili in un processo di esecuzione, essendovi altri tipi di gravami disciplinati, in senso lato, dallโ€™art. 591 ter c.p.c. cioรจ lโ€™opposizione esperibile avverso gli atti del delegato e dallโ€™art. 173 bis disp.att. c.p.c. disciplinante le note avverso la perizia del consulente incaricato dโ€™ufficio.

Tornando allโ€™oggetto della nostra analisi, lโ€™opposizione agli atti esecutivi trova la sua fonte normativa nellโ€™art 617 del Codice di procedura civile, il quale cosรฌ dispone:
โ€œLe opposizioni relative alla regolaritร  formale delย titolo esecutivoย e delย precettoย si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articoloย 480ย terzo comma, con atto diย citazioneย daย notificarsiย nelย termine perentorioย di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [disp.att. 187]ย .
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzioneย e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono conย ricorsoย al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.โ€

Cosa si contesta con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.?

Con lโ€™opposizione agli atti esecutivi, lโ€™opponente contesta in buona sostanza la regolaritร  formale del titolo esecutivo, del precetto, delle notificazioni e degli atti esecutivi posti in essere.
Pertanto si suole dire che lโ€™opposizione agli atti lamenta il โ€œquomodoโ€ dellโ€™esecuzione e, dunque, la sua regolaritร  formale.
Eโ€™ proponibile nei seguenti casi:
1.Irregolaritร  formale del titolo e/o del precetto;
2.Notificazione nulla e/o inesistente del titolo, del precetto o del pignoramento;
3.Irregolaritร  di qualsiasi atto della procedura esecutiva immobiliare
;
Un problema che spesso si pone รจ quello di riuscire ad individuare i criteri sulla base dei quali poter operare la distinzione tra una opposizione allโ€™esecuzione ed una opposizione agli atti esecutivi.
In termini sintetici puรฒ dirsi che nell’opposizione all’esecuzione l’oggetto dalla domanda รจ costituito dall’accertamento negativo del diritto dell’intimante di promuovere un giudizio di esecuzione; nell’opposizione agli atti esecutivi, invece, l’oggetto del giudizio รจ dato dalla richiesta di dichiarare la nullitร  formale dell’atto preliminare all’azione esecutiva.

Termine per la proposizione opposizione agli atti esecutivi

Aspetto interessante di tale forma di opposizione concerne il termine per la sua proposizione.
Lโ€™opposizione in esame puรฒ essere infatti proposta durante tutto lโ€™arco della procedura esecutiva immobiliare (anche avverso il decreto di trasferimento) ma pur sempre โ€œnel termine perentorio di venti giorniโ€ dal primo atto di esecuzione se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti o dalla conoscenza dellโ€™atto o del provvedimento che si ritiene viziato.
Sul punto evidenziato rileva una recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 15 febbraio 2023, n. 4797, con la quale la Corte ha enunciato il principio secondo cui in tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento dellโ€™immobile pignorato decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza, legale o di fatto, di tale decreto oppure di un atto o provvedimento che ne presuppone necessariamente lโ€™emanazione; lโ€™opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dellโ€™esaurimento della fase satisfattiva della espropriazione forzata, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.
E, in ogni caso, รจ onere dellโ€™opponente dimostrare la tempestivitร  dellโ€™opposizione, oppure al contrario, dimostrare che una formalitร , considerata idonea a fornire conoscenza legale dellโ€™atto da impugnare (come ad es., nel caso posto al vaglio della Cassazione, lโ€™accesso del tecnico allโ€™immobile pignorato per procedere alla stima del bene), in realtร  non gli avrebbe consentito di avere contezza del procedimento.

Ebbene, in tutti i casi in cui lโ€™opponente, deducendo un difetto di conoscenza legale, assuma di aver preso contezza dellโ€™atto impugnato per propria iniziativa, non puรฒ limitarsi ad allegare detta conoscenza, ma deve fornire idonea prova del momento in cui lโ€™ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestivitร  dellโ€™opposizione.

Dunque, posto che il decreto di trasferimento non deve essere comunicato alle parti, e che, stando alla recente interpretazione degli ermellini, la conoscenza legale o di fatto del provvedimento rappresenta lโ€™unica forma di conoscenza idonea a far decorrere il dies a quo per proporre opposizione, sembrerebbe allora vanificata la prescritta perentorietร  del termine (20 giorni dal singolo atto di esecuzione) di opposizione di cui allโ€™art. 617 c.p.c.??

Opposizione agli atti esecutivi: costi e forma

Per una maggiore cognizione della materia, circa anche i costi e la forma dellโ€™opposizione in esame, bisogna richiamare una distinzione tanto banale quanto fondamentale:
Sono definite opposizione successive quelle proposte successivamente allโ€™inizio dellโ€™esecuzione.
In alternativa, sono preventive quelle proposte prima dellโ€™inizio dellโ€™esecuzione.

La linea di demarcazione tra le due fattispecie รจ la notifica del pignoramento che segna lโ€™inizio dellโ€™esecuzione e la linea temporale per comprendere se si ricade nellโ€™una o nellโ€™altra ipotesi.
Tale precisazione รจ importante in quanto le due opposizioni recano strutture differenti:
Le prime (quelle successive) hanno una struttura cd. โ€œbifasicaโ€ che si scompone per lโ€™appunto in due fasi: una fase cautelare ed una di merito.
Le seconde (quelle preventive) seguono un procedimento โ€œuni-fasicoโ€ che si sviluppa in unโ€™unica fase.
Prima che sia iniziata lโ€™esecuzione, a norma dellโ€™art 617 c.p.c., lโ€™opposizione si propone con atto di citazione al giudice normalmente competente salvo i casi in cui la materia rientri in quelle disciplinate dal rito del lavoro o dal rito locatizio.
Lโ€™opposizione successiva allโ€™inizio dellโ€™esecuzione invece, si propone con ricorso al giudice nominato per lโ€™esecuzione.
Da ciรฒ altra differenza che ne discende riguarda il pagamento del contributo unificato:
Nel primo caso lโ€™opposizione รจ soggetta al pagamentoย  del contributo in misura fissa di euro 168,00 (oltre a euro 27,00 di marca da bollo) in quanto introduttiva di un ordinario processo di cognizione.
Nel secondo caso, trattandosi di procedimento che si innesta nellโ€™ambito del processo esecutivo pendente che sconta giร  del contributo unificato, non รจ dovuto alcun contributo, come confermato dalla Circolare 3 Marzo 2015 del Ministero della Giustizia in materia di Contributo unificato.
(Lโ€™eventuale e successiva fase di merito introdotta e celebrata davanti al giudice competente, รจ assoggettata al versamento del contributo unificato di 168,00, oltre a euro 27,00 di marca da bollo, poichรฉ anche in questo caso va ad instaurarsi un ordinario processo di cognizione).

Struttura bifasica e le sue due fasi

Lโ€™opposizione ex. art 617 c.p.c che sia successiva allโ€™esecuzione, come detto, reca una particolare struttura definita โ€œbifasicaโ€ e segue un percorso obbligato.
Per chiarirci, la parte che intende lamentarsi dei vizi formali della procedura esecutiva dovrร  farlo:
prima con unโ€™opposizione โ€œcautelareโ€ dinanzi al giudice dellโ€™esecuzione pendente e, solo dopo lโ€™emissione dellโ€™ordinanza di rigetto o accoglimento della stessa, potrร  (e non dovrร ) introdurre il giudizio di merito dinanzi ad altro giudice.

Analizziamo le caratteristiche salienti delle due fasi in esame.
1. Fase cautelare:
Essa รจ diretta a sospendere il prosieguo della procedura esecutiva ed รจ necessariamente preliminare alla fase di merito, fase questโ€™ultima tesa ad esaminare lโ€™opposizione in giudizio a cognizione piena.
Il G.E. nella fase cautelare valuta sommariamente la presentata opposizione: significa che valuterร  non tanto la fondatezza della domanda quanto piuttosto due elementi: a)la sua probabile fondatezza (fumus boni juris) b) il pericolo che la prosecuzione della procedura pregiudichi il diritto fatto valere (periculum in mora)
Quindi quale รจ lโ€™obiettivo primario della fase cautelare?
Lโ€™obiettivo รจ la sospensione della procedura ex. art 624 c.p.c. il quale dispone che โ€œIl giudice, quando รจ presentata opposizione allโ€™esecuzione ex. art 615 c.p.c., agli atti esecutivi ex. art 617 c.p.c. o di terzo ex art. 619 c.p.c. e ricorrono โ€œgravi motiviโ€ sospende la procedura esecutivaโ€.
Alla definizione dellโ€™opposizione cautelare provvede il G.E. con ordinanza, la quale ai sensi dellโ€™articolo 618 c.p.c. contiene i termini per lโ€™introduzione del giudizio di merito a cura della parte che ne avrร  interesse (opponente in caso di rigetto, creditore in caso di accoglimento).

2.Il giudizio di merito:
Nella stessa ordinanza con cui si pronuncia sullโ€™opposizione il giudice fisserร  un termine, definito perentorio dallโ€™art. 618 c.p.c.,ย  entro il quale potrร  essere introdotto il giudizio di merito a cura della parte che ne abbia interesse (spesso 90 o 120 giorni decorrenti dalla comunicazione dellโ€™ordinanza, con termini a comparire che non dovranno essere inferiori a 45 giorni ossia quelli di cui allโ€™art 163 bis cpc ridotti alla metร ).
Appare ovvio che nel caso di diniego della sospensione sarร  lโ€™opponente ad essere interessato allโ€™introduzione del giudizio di merito per ribadire il vizio dedotto davanti ad altro giudice.
Viceversa, in caso di accoglimento dellโ€™opposizione, il creditore che non voglia vedersi estinta la procedura, con conseguente perdita dei notevoli costi anticipati, deve introdurre il giudizio di merito.
Si ricordi che solo lโ€™introduzione del giudizio di merito prevede il pagamento del contributo unificato mentre lโ€™opposizione nella โ€œfase cautelareโ€ non prevede il pagamento di alcun importo.

Se il giudice dellโ€™esecuzione abbia disposto, con lโ€™ordinanza emanata allโ€™esito della fase sommaria dellโ€™opposizione, la sospensione del processo esecutivo, ma nessuna delle parti abbia provveduto ad introdurre il giudizio nel termine perentorio, trova applicazione lโ€™art 624 comma 3, c.p.c. :โ€
โ€œNei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se lโ€™ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non รจ stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dellโ€™art. 616, il giudice dellโ€™esecuzione dichiara, anche dโ€™ufficio, con ordinanza, lโ€™estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.
Lโ€™ordinanza รจ reclamabile ai sensi dellโ€™articolo 630 cpc terzo comma.
โ€

Lโ€™introduzione del giudizio di merito:

Dunque, premesso che lโ€™introduzione del giudizio di merito รจ a discrezione delle parti coinvolte nella precedente opposizione, vediamo cosa succede nel caso in cui il giudizio venga introdotto.

Una volta instaurato, il procedimento del giudizio di merito segue le regole ed il regime applicabile in ragione della materia oggetto della controversia.
Tale regola subisce, tuttavia, delle eccezioni con riferimento ai termini processuali: i termini a comparire di cui allโ€™art 163 bis c.p.c., o gli altri previsti dal rito applicabile, sono ridotti della metร ; inoltre non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, disciplina prevista dalla L. n. 742 del 1969, sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena.
Se si applica il rito ordinario, il giudizio รจ introdotto mediante atto di citazione ex. art 163 c.p.c.
Lโ€™opponente deve quindi notificare lโ€™atto alla controparte; poi iscrivere la causa al ruolo, entro i 10 giorni dalla notifica alla controparte ex art 165 c.p.c e viene poi designato il giudice istruttore.
Altrimenti, se si applica il rito speciale (per quelle cause disciplinate dal rito del lavoro o locatizio o agrario), il giudizio รจ introdotto con ricorso depositato presso lโ€™ufficio giudiziario del giudice competente per lโ€™opposizione; lโ€™opponente provvede a notificare il ricorso al convenuto.

A tal proposito, la Riforma Civile Cartabia, entrata in vigore dal 28 febbraio 2023, ha introdotto numerose modifiche al giudizio di primo grado.
Non volendoci dilungare troppo, brevemente riepiloghiamo le maggiori novitร  per quel che riguarda lโ€™introduzione del giudizio di merito:
premesso che la domanda deve essere proposta con ricorso e non piรน con atto di citazione solo per i procedimenti instaurati dinanzi al Giudice di pace, cambia il contenuto dellโ€™atto di citazioneย che oltre a dover rispettare i principi generali di chiarezza e sinteticitร , deve contenere determinateย nuove formule. -Il legislatore della riforma ha poi rimodulato il termine a comparireย allungandolo ad almeno 120 giorni liberi, nonchรฉ termine processuale modificato dalla riforma รจ quello previsto per laย costituzione del convenuto, individuato nel termine diย 70 giorni prima dellโ€™udienza indicata nellโ€™atto di citazione. Infine,ย a pena di decadenza, le memorie integrative devono essere depositate nei seguenti termini: (la prima memoria, almeno 40 giorni prima dalla data dellโ€™udienza di comparizione; la seconda memoria, almeno 20 giorni prima e la terza, almeno 10 giorni prima dellโ€™udienza di comparizione).
Il giudizio di opposizione ex. art 617 si conclude con una sentenza.
Ai sensi dellโ€™art. 618 c.p.c. La sentenza emessa allโ€™esito del giudizio di merito dellโ€™opposizione successiva, non รจ appellabile ma unicamente ricorribile in Cassazione.
Per quanto concerne il giudizio di cassazione, la legge delega di riforma prevede innanzitutto la riforma del c.d. filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilitร  di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso.
Per conoscere delle novitร  introdotte dalla Cartabia sull’esecuzione
clicca qui:

Opposizioni preventive

Come anticipato, le opposizioni ex art 617 c.p.c. possono essere proposte anche prima che lโ€™esecuzione sia iniziata, e dunque prima della notifica del pignoramento.
Lo dice espressamente lโ€™art 617 c.p.c. al comma primo โ€œLe opposizioni relative alla regolaritร  formali del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata lโ€™esecuzione, davanti al giudice indicato nellโ€™art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precettoโ€.
Lโ€™opposizione preventiva agli atti esecutivi si propone con atto di citazione, a differenza dellโ€™opposizione successiva che si introduce con ricorso, e costa del contributo unificato in misura fissa di 168,00 (oltre a euro 27,00 di marca da bollo, in quanto introduttiva di un ordinario processo di cognizione.

Diversamente dalle opposizioni successive che costano necessariamente di una struttura โ€œbifasicaโ€ (fase cautelare e fase di merito), per le opposizioni preventive ex art 617 c.p.c la procedura risulta essere piรน semplice in quanto si riassumono entrambe le fasi dinanzi ad un unico giudice, il quale deciderร  sia sulla sospensione che sul merito dellโ€™opposizione proposta.

Non appellabilitร  della sentenza resa sull’opposizione agli attiย ย 

Il giudizio di opposizione ex. art 617 si conclude con una sentenza.
Ai sensi dellโ€™art. 618 c.p.c. La sentenza emessa allโ€™esito del giudizio di merito dellโ€™opposizione successiva, non รจ appellabile ma unicamente ricorribile in Cassazione.
Come anticipato, peculiaritร  delle opposizioni ex art 617 c.p.c. รจ che il provvedimento conclusivo non รจ impugnabile ma unicamente ricorribile in Cassazione.
Ciรฒ vale sia per la sentenza emessa allโ€™esito del giudizio di merito dellโ€™opposizione successiva e quella emessa allโ€™esito dellโ€™opposizione a precetto e lo si deduce dalla lettura dellโ€™art 618 c.p.c. :
โ€œโ€ฆLa causa รจ decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresรฌ non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dellโ€™articolo precedente primo comma. โ€œ.

Reclamo ex art.669 terdecies c.p.c.

Ai sensi del co.1 del 669 terdecies c.p.c. :
Contro l’ordinanza con la quale รจ stato concesso o negato il provvedimento cautelare รจ ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.
La norma in esame chiarisce la possibilitร  per la parte interessata di proporre reclamo ex art. 669 terdecies contro il provvedimento del G.E.
Come si propone?
Il reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. si propone entro 15 giorni dalla pronuncia (o dalla comunicazione o notificazione se anteriore) con ricorso al collegio (collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico che ha emesso il provvedimento Cass. Civ. S.U. 19889/19) del quale non puรฒ far parte il giudice che ha emesso il provvedimento oggetto del reclamo per espresso divieto individuato dal comma secondo della norma.

Procedimento 669 terdecies- ordinanza collegiale- Impugnabilitร -

Il ricorso dovrร  contenere i motivi del preteso riesame e le generalitร  dellโ€™atto impugnato.
Ma attenzione: il reclamo non sospende automaticamente lโ€™esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che la suddetta sospensione sia disposta con ordinanza del giudice inaudita altera parte quando, stando al tenore letterale della norma, per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno.
Eโ€™ ricorribile ex art. 111 Cost. ?
Lโ€™ordinanza conclusiva di accoglimento o di rigetto, emessa dal giudice collegiale, ai sensi del quinto comma dellโ€™art 669 terdecies, non รจ impugnabile nรฉ ricorribile in Cassazione.
Il motivo della mancata previsione di impugnabilitร  deriverebbe dal fatto che lโ€™ordinanza emessa dal collegio, essendo espressione del potere cautelare, รจ priva dei requisiti per creare giudicato.
La Corte di cassazione, Sezione III civile, con Ordinanza 4 ottobre 2022, n. 28790 dichiara l’inammissibilitร  del ricorso straordinario per Cassazione avverso l’ordinanza collegiale resaย exย art. 669-terdeciesย c.p.c., su reclamo proposto avverso la decisione del giudice dell’esecuzione sulla sospensione (per tutte, Cass. n. 25411/2019): ciรฒ in quanto si tratta “di ordinanza priva del carattere della decisorietร  per essere sempre in facoltร  delle parti l’introduzione del giudizio di merito sull’opposizione esecutiva” (cosรฌ l’arresto citato).
Il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., รจ ammesso, infatti, soltanto contro provvedimenti connotati dai caratteri della definitivitร  e della decisorietร , nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.


Il diverso regime di impugnabilitร  dellโ€™opposizione in oggetto rispetto allโ€™opposizione allโ€™esecuzione ex. art 615 (la cui sentenza รจ invece ordinariamente appellabile) puรฒ creare problematiche qualora il giudice adito per il gravame ritenga di riqualificare lโ€™opposizione proposta.
Cosa accade in questo caso?

Il giudice ben potrebbe dichiarare inammissibile lโ€™appello proposto avverso la sentenza conclusiva del giudizio di merito ex art. 616, qualora ravvisasse nei motivi contenuti non unโ€™opposizione allโ€™esecuzione ex art. 615 (la cui sentenza รจ appellabile) ma unโ€™opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c (la cui sentenza รจ inappellabile).

Tra lโ€™altro, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25707/23, pubblicata in data 4 settembre 2023, ha confermato il principio, secondo cui lโ€™esistenza di una causa di inammissibilitร  dellโ€™appello รจ rilevabile in ogni stato e grado del giudizio – e, quindi, anche dโ€™ufficio in sede di legittimitร  – allorquando la relativa questione non sia stata dibattuta davanti al giudice di secondo grado e non abbia formato oggetto di una sua pronuncia passata in cosa giudicata, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione.
Il principio opera anche qualora la sentenza gravata abbia erroneamente deciso, in grado di appello, su una controversia di opposizione agli atti esecutivi, cosรฌ qualificata dal giudice di prime cure, ma senza affrontare la questione (non sollevata dalle parti nรฉ rilevata di ufficio) dellโ€™ammissibilitร  del mezzo di impugnazione.
In tal caso, la Corte – rilevata lโ€™inammissibilitร  dellโ€™appello proposto, per essere il ricorso per cassazione lโ€™unico rimedio esperibile avverso le pronunce che definiscono opposizioni ex art. 617 c.p.c. – deve cassare senza rinvio la decisione impugnata, a norma dellโ€™art. 382, 3ยฐ comma, ultimo periodo, c.p.c., con conseguente definitivitร  della pronuncia di primo grado.

Conclusioni

In questa guida abbiamo esaminato una delle opposizioni certamente piรน conosciute e utilizzate nell’ambito delle esecuzioni immobiliari. Invero l’articolo 617 c.p.c. รจ divenuto il principale mezzo di opposizione avverso i provvedimenti ritenuti illegittimi del giudice dell’esecuzione, superando, almeno per estensione dei motivi e utilizzo nella prassi, l’articolo 615 e 619 c.p.c.

E’ bene perรฒ precisare in questa sede che una corretta strategia difensiva non puรฒ unicamente basarsi sulle sole opposizioni esecutive che di per sรฉ se non ben articolate si risolvono in un nulla di fatto (e in salate condanne alle spese). Una corretta strategia difensiva deve perseguire, quanto meno, uno o piรน soluzioni concrete e solo nell’ottica di ottenere i risultati prefissati possono essere depositate una o piรน opposizioni.

E’ dunque fondamentale che il debitore valuti con un avvocato esperto in pignoramenti immobiliari la soluzione che piรน si addice alla sua personale, singola situazione senza voler – come purtroppo spesso accade – opporre qualsiasi provvedimento del giudice perchรฉ ritenuto ingiusto in principio e senza alcuna logica giuridica.

Un buon avvocato esperto in pignoramenti immobiliari saprร  certamente orientare il suo assistito verso una strategia costruttiva che anche grazie all’opposizione agli atti potrร  avvicinarsi (e magari ottenere) i risultati sperati.

Avv.p.ย  Alessandra Verde
(collaboratrice dello studio dโ€™Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per conoscere delle differenze principali tra le due opposizioni si legga: Opposizione ex. art 615 e opposizione ex. art 617: tutte le differenze

Chi volesseย approfondire lโ€™argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โ€œGuida allโ€™Opposizione a precetto: termini, competenza e formaโ€ย , โ€œGuida allโ€™Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ€ย eย ย ย  โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ€œ

Per una panoramica sugli strumenti esistenti per salvare la casa dal pignoramento immobiliare si legga l’articolo “Come salvare casa dal pignoramento: soluzioni e cosa fare”

Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si leggaย ย โ€œModello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dellโ€™istanza di vendita โ€“ Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramentoโ€

Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga ย โ€œGuida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casaโ€

Per conoscere delle novitร  introdotte dalla Cartabia sull’esecuzione clicca qui:

Per approfondire le tecnicalitร  procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalitร  di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzareย  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene allโ€™asta, si consiglia anche la lettura dellโ€™ultima versione delย โ€œManuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticitร  della procedura e possibili soluzioniโ€.ย ย  pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla paginaย  del sitoย โ€œIl Manualeโ€œย ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, ย manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrร  mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il piรน vecchio dโ€™Italia nel settore immobiliare puรฒ farloย cliccandoย โ€œLo Studio โ€“ Avvocati dal 1880โ€ณ, per informazioni sulla Partnership dello Studioย  con il prestigioso quotidiano โ€œil Sole 24 Oreโ€, in qualitร  di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si leggaย โ€œPartner 24 Oreโ€,ย ย per leggere lโ€™articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sulย Sole 24 oreย del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce ย lo Studio come lโ€™unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sullโ€™intero territorio Nazionale si legga โ€œDicono di Noiโ€œ,ย per contattarci si visiti la paginaย โ€œDiventa Cliente-ย Contattaciโ€

Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

Iscrittoย โ€œallโ€™Albo Avvocati di Napoliโ€

Studio Legale d'Ambrosio Borselli

Proteggi i tuoi interessi con una strategia legale su misura

Assistenza in esecuzioni immobiliari, contenzioso civile e tutela del patrimonio. Valutiamo la tua posizione e ti indichiamo i prossimi passi in modo chiaro e concreto.

  • Analisi documentale rapida
  • Strategia processuale e stragiudiziale
  • Supporto completo fino alla definizione
Scopri come difenderti
โ€ข Risposta in tempi rapidi โ€ข
Primo contatto senza impegno

Redazione