Guida all’azione ex art. 2932 cc a seguito di preliminare non adempiuto: normativa, presupposti, trascrizione della domanda giudiziale e sentenza ex art 2932 cc
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ย INDICE
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- Premessa
- Normativa
- Lโinadempimento dellโobbligo di concludere un contratto
- presupposti della sentenza ex art. 2932 cc
- La prestazione
- La sentenza ex art. 2932 c.c.
- La trascrizione della domanda giudiziale
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Premessa
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Prima di acquistare il diritto di proprietร di un immobile รจ prassi sottoscrivere un contratto preliminare di compravendita. Con il preliminare di compravendita, le parti si impegnano reciprocamente e fissano le condizioni della futura vendita stabilendo, ad esempio, il prezzo e la modalitร di pagamento della stessa, lโoggetto e le relative pertinenze ed un termine entro il quale sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita. In buona sostanza, il contratto preliminare ha una funzione โprenotativaโ del diritto in esso dedotto e a questo succede, di solito, il contratto definitivo.
Puรฒ, perรฒ, accadere che il contratto preliminare non venga adempiuto da una delle parti che, per una ragione o per lโaltra, si rifiuti di prestare il proprio consenso alla redazione del contratto definitivo.
Considerata lโimpossibilitร di costringere forzosamente qualcuno a prestare il proprio consenso, il nostro ordinamento pone a disposizione della parte che ha interesse alla stipula del contratto definitivo una particolare azione definita esecuzione specifica dellโobbligo di contrarre.
Tale azione consente alla parte di ottenere una sentenza che produce i medesimi effetti del contratto definitivo non concluso. ย Motivo per il quale, successivamente alla sua pubblicazione, il promissario acquirente diventerร proprietario, ad ogni effetto di legge, dellโimmobile oggetto del contratto preliminare non adempiuto nonostante la contraria volontร dellโaltro contraente.
Oggetto dellโazione sarร , in particolare, un obbligo di facere consistente, in questo caso, nel trasferimento dellโimmobile. Proprio il carattere personale e non patrimoniale della domanda (essendo suo primario oggetto il consenso e non lโimmobile) fa si che la stessa possa essere proposta senza previamente promuovere la mediazione ex d.lgs. 28 del 2010 malgrado possa sembrare che lโazione riguardi la proprietร di un immobile e, come tale, rientrante nelle materie della cd. mediazione obbligatoria.
Normativa
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Per comprendere la fisionomia dellโazione in esame occorre partire dal dato normativo e, precisamente, dallโart. 2932 c.c. a mente del quale:
ย โSe colui che รจ obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, puรฒ ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietร di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non puรฒ essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di leggeย ย a meno che la prestazione non sia ancora esigibileโ.
Dallโanalisi della norma si deduce che requisiti della norma sono lโobbligo inadempiuto di concludere un contratto, la possibilitร del trasferimento, la mancata esclusione dal titolo.
Inoltre, qualora il contratto abbia ad oggetto il trasferimento della proprietร di una cosa determinata (ad esempio la vendita del diritto di proprietร di un immobile) o la costituzione o il trasferimento di altro diritto, per lโaccoglimento della domanda occorrerร che la parte che lโha proposta abbia eseguito la sua prestazione (il pagamento del prezzo pattuito) o che ne abbia fatto offerta nei modi di legge (invito formale ad eseguire il pagamento/invito formale alla redazione del definitivo), a meno che la prestazione non sia ancora esigibile (perchรฉ, ad esempio, era stato pattuito che il prezzo dovesse essere pagato successivamente alla redazione del contratto definitivo, evento non ancora verificatosi).
I diversi ed articolati presupposti per esperire lโazione ex art. 2932 c.c. rendono necessario comprendere in che misura gli stessi devono ritenersi soddisfatti.
Lโinadempimento dellโobbligo di concludere un contratto
Venendo al primo presupposto dallโazione esso consiste nellโinadempimento dellโobbligo di concludere un contratto. Sebbene lโobbligo di concludere il contratto non nasca unicamente da un precedente preliminare รจ nostra intenzione soffermarci su questโultimo tema e, in particolare, sullโinadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare. Non si ignora, ad ogni modo, che lโart. 2932 c.c. discorrendo di titolo nel primo comma e di contratto nel secondo fa ben comprendere che la tutela specifica non si esaurisce nellโalveo dei secondi ma potrร ben comprendere titoli diversi da quelli contrattuale come la promessa unilaterale o lโaccordo dei coniugi di trasferimento di un diritto reale di godimento non adempiuto. Secondo la giurisprudenza, inoltre, lโazione sarร esperibile anche per lโottenimento della cosa locata nel caso di preliminare di locazione (Cass. Civ. 1708 del 2000).
Parti del contratto preliminare di compravendita sono il promissario acquirente ed il promittente venditore, rispettivamente chi promette di acquistare e chi promette di vendere.
Or bene, il contratto preliminare di compravendita potrร essere redatto sia per atto pubblico che per scrittura privata e, indifferentemente dalla forma utilizzata, sia nellโuno che nellโaltro caso potrร essere esperita lโazione ex art. 2932 c.c.
Ciรฒ che piuttosto rileva, tornando al presupposto in esame, รจ che una delle parti sia inadempiente.
Inadempimento nel senso che, sebbene abbia promesso nel precedente contratto di concludere il contratto definitivo, non o abbia poi prestato il consenso a concluderlo.
Per ovvie ragioni, per esserci inadempimento di una delle parti non occorre unicamente che una di esse non abbia concluso il contratto definitivo sebbene promesso, ma anche che il termine entro cui concludere lโatto sia scaduto e che nessun altro evento giustifichi lโinadempimento (circa il termine si fa presente che, secondo parte della giurisprudenza, puรฒ verificarsi anche un inadempimento โanticipatoโ ove vi siano comportamenti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto- cfr. 23823/2012 Cass. Civ.)
Qualora il termine non sia stato pattuito dalle parti sarร il Giudice a poterne fissare uno, essendo implicito nella domanda ex art. 2932 c.c. relativa ad un preliminare non adempiuto la rispettiva richiesta (Cass. Civ. 2212 del 2006)
Tornando allโinadempimento, Si pensi, ad esempio, allโacquirente che non versi il prezzo malgrado lo stesso sia la condizione per la conclusione del contratto definitivo, costui non potrร , poi, un giorno lamentarsi del rifiuto del venditore. Oppure al promittente venditore che non ristrutturi lโappartamento come invece previsto dal contratto preliminare.
Insomma, lโinadempimento richiesto dallโart. 2932 c.c. richiede unโanalisi completa del rapporto tra le parti che tenga conto dei reciproci comportamenti.
Poniamo lโesempio di un promissario acquirente che si rifiuti di sottoscrivere il contratto definitivo in quanto vi รจ il pericolo che, una volta acquistato lโimmobile, lo stesso venga rivendicato da altri.
In questo caso, sebbene il venditore abbia rispettato tutte le condizioni del contratto preliminare sottoscritto, ciรฒ non toglie che lโinadempimento del promissario acquirente risulti giustificato, ad esempio, nel caso in cui venga trascritta una domanda giudiziale tesa a dimostrare lโusucapione dellโimmobile in oggetto (si veda art. 1482 c.c. oppure Cass. Civ. 31314 del 2019 โnel preliminare di compravendita, in applicazione dellโart. 1481 c.c., il promissario acquirente puรฒ rifiutarsi di addivenire alla stipula del definitivo qualora sussista un pericolo concreto e attuale di evizione del bene promesso, anche se tale pericolo non sia determinato da colpa del promittente venditoreโ).
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Tanto premesso circa la complessa indagine sullโinadempimento del contraente, possiamo ora elencare i successivi requisiti per lโazione in esame.
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Presupposti della sentenza ex art. 2932 cc
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Lโarticolo 2932 c.c., al primo comma, ย continua elencando altri due presupposti principali: la possibilitร e la mancata esclusione.
Lโinciso โqualora sia possibileโฆ.dal titoloโ fa comprendere che il requisito in oggetto ha riguardo al contratto preliminare inadempiuto.
In buona sostanza viene richiesto che il contratto preliminare inadempiuto sia di possibile esecuzione per non essere, ad esempio, crollato il bene immobile oggetto dello stesso (possibilitร materiale) e che lo stesso contratto abbia i requisiti per formare e sostituire il contratto definitivo (possibilitร giuridica).
Si pensi al caso in cui il preliminare inadempiuto riguardi un immobile dichiarato totalmente abusivo, oppure mai venuto in esistenza, oppureย non contenga lโidentificazione corretta dellโimmobile o delle altre condizioni necessarie per rendere possibile, sulla sua falsariga, la costruzione dellโatto definitivo.
Cosรฌ, ad esempio, รจ stata respinta la domanda ex art. 2932 cod. civ. avente ad oggetto un lotto di terreno del quale era stata indicata la superficie complessiva genericamente descritta come parte di un mappale, ma non la sagoma e lโesatta collocazione dellโarea (vedi Cass. n. 952/2013).
ย Oppure al permesso a costruire o al permesso in sanatoria, la cui mancanza รจ condizione ostativa, al pari della vendita, anche della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
Il requisito, dunque, si traduce nella possibilitร che da un lato dal preliminare non adempiuto si possa, effettivamente, giungere ad una sentenza traslativa validamente sostitutiva di un atto negoziale valido (ad esempio: senza un regolare permesso a costruire lโatto negoziale cui dovrebbe sostituirsi la sentenza sarebbe invalido per cui la sentenza stessa non รจ possibile) precisamente individuabile ai fini della trascrizione (dati catastali) e dallโaltro che la stessa res (lโimmobile) possa essere oggetto di trasferimento (si pensi al caso in cui lโimmobile sia stato trasferito prima dellโintroduzione della domanda).
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ย Venendo allโinciso โqualora non sia escluso dal titoloโ la norma fa riferimento ad una possibile previsione del contratto preliminare. Infatti, le parti possono inserire allโinterno del contratto preliminare una clausola con la quale rinunciano, nel caso di inadempimento dellโuna o dellโaltra, allโesecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
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La prestazione
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Lasciando ad un secondo momento la trattazione della sentenza frutto dellโazione ย ex art. 2932 c.c.,ย รจ opportuno soffermarsi sul secondo comma dellโarticolo in esame.
Se, infatti, il contratto preliminare ha ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietร di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda ex art. 2932 c.c. si arricchisce di nuovi presupposti.
In aggiunta a quanto giร riportato, viene richiesto, ai fini dellโaccoglimento della domanda, che la parte istante abbia eseguito la sua prestazione o che ne abbia fatto offerta a meno che la sua prestazione non sia ancora esigibile.
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Per comprenderci, ove il promissario acquirente chieda al giudice di operare il trasferimento dellโimmobile, oggetto del preliminare non adempiuto, รจ necessario che lo stesso abbia pagato quanto richiesto dal venditore o che ne abbia fatto offerta. ร chiaro, infatti, che qualora lโacquirente non abbia versato ancora il prezzo della vendita, il rifiuto del venditore potrebbe essere quantomeno giustificato.
Per questo motivo, il secondo comma richiede, per lโaccoglimento della domanda, che la prestazione, a carico dellโistante, sia stata eseguita o che sia stata, quantomeno, offerta (cd. offerta formale di cui allโart. 1208 c.c.). Offerta che, secondo la piรน recente giurisprudenza, puรฒ essere contenuta anche nellโatto di citazione della domanda giudiziale (Cass. Civ. 9314 del 2017).
Lโofferta della prestazione da parte del contraente che abbia proposto la domanda ex art. 2932 cod. civ. costituisce una condizione dellโazione ed รจ quindi sufficiente che sussista al momento della decisione e puรฒ essere validamente fatta nel corso del giudizio di primo grado (vedi Cass. 17717/2011) ed anche nel giudizio di appello (vedi Cass. n. 7352/1996).
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Quanto detto vale sempre che la prestazione sia esigibile.
Nel caso in cui, ad esempio, le parti abbiano stabilito che la parte residua del prezzo venisse versata solo successivamente al rogito, mai avvenuto, รจ chiaro che la prestazione non sia divenuta ancora esigibile.
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Questโultimo caso elencato, molto frequente, ha destato moltissimi dubbi e perplessitร avuto riguardo allโeffetto della sentenza resa allโesito della domanda e, in particolare, relativamente allโesecutivitร di solo alcuni capi di essa. Come si avrร modo di approfondire e chiarire, considerato che la sentenza ex art. 2932 c.c. produce lโeffetto traslativo solo dal momento del passaggio in giudicato e non prima, ci si interrogava se il capo della pronuncia relativo al versamento del prezzo seguisse la medesima sorte o dovesse invece ritenersi pianamente efficace giร con lโesecutivitร della sentenza di primo grado.
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La sentenza ex art. 2932 c.c.
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Arriviamo cosรฌ ad una pronuncia che, preso atto dellโinadempimento dellโaltro contraente, della possibilitร e mancata esclusione dal titolo e, non in ultimo, degli ulteriori requisiti indicati dal comma secondo, attribuisca la proprietร dellโimmobile al contraente istante.
La sentenza avrร natura costitutiva nel senso che il provvedimento del giudice sostituirร il consenso dellโaltra parte, determinando il trasferimento del diritto di proprietร dellโimmobile allโistante.
Inoltre, essa, come si accennava, dovrร rifarsi integralmente al contratto non adempiuto non potendone mutare i contenuti nรฉ potendone variare lโassetto di interessi (Cass. Civ.3486/90 e 7907/90- 937 del 2010)
Tale sentenza sarร ordinariamente appellabile e ricorribile per cassazione e, per tale motivo, potrร essere oggetto di riforma in un senso e nellโaltro.
Per evitare che il bene diventi, di volta in volta, di proprietร di uno dei contendenti secondo il risultato del grado di giudizio, per consolidata giurisprudenza, lโeffetto traslativo si verificherร solo con il passaggio in giudicato della sentenza che metterร un punto fermo, definitivo, alla vicenda. ย ย Piรน nel dettaglio, il promissario acquirente per ottenere la proprietร dellโimmobile dovrร attendere che la sentenza a lui favorevole diventi non piรน impugnabile. Solo in questo momento si verrร a creare una situazione di certezza giuridica (il cd. giudicato) che consentirร il trasferimento di proprietร dellโimmobile oggetto della contesa (Cass. Civ. 2864 del 2003).
Preso atto del fatto che il trasferimento avverrร solo con il giudicato, occorre comprendere cosa succeda allโeventuale condanna al pagamento della parte residua del prezzo.
Spieghiamo meglio: poniamo il caso in cui Tizio, promissario acquirente, chieda al giudice di ottenere il diritto di proprietร di un immobile, della societร costruttrice Alfa, per non aver questโultima onorato lโimpegno assunto con un precedente preliminare di compravendita.
Or bene, il giudice, considerato che Tizio ha versato solo lโ80 percento del totale, essendo pattuito che la restante parte (il 20 percento) sarebbe stata versata al momento della redazione del contratto definitivo, pronuncia il trasferimento della proprietร in capo a questโultimo e lo condanna a versare il 20 percento residuo del prezzo alla societร Alfa.
Solitamente ogni capo della sentenza รจ provvisoriamente esecutivo, nel senso che le singole parti che compongono il provvedimento del giudice hanno forza di legge tra le parti dal momento della pubblicazione della sentenza.
Applicando, perรฒ, questo ragionamento allโazione 2932 c.c. si otterrebbe uno strano risultato: Tizio dovrebbe pagare la parte residua del prezzo in conseguenza della sentenza di 1ยฐ grado nonostante la proprietร del bene gli verrร conferita unicamente con il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, molto dopo il pagamento del prezzo residuo.
Il dilemma, cosรฌ composto, รจ stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n. 2087 del 2010 secondo le quali โ Nelle sentenze rese ai sensi dellโart. 2932 codice civile in tema di contratto preliminare di compravendita, non รจ possibile operare la scissione tra capi costitutivi principali e capi condannatori consequenziali, specialmente con riferimento ai quei capi cd. sinallagmatici, le cui statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. Pertanto, la possibilitร di anticipare lโesecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta per volta a seconda del tipo di rapporto tra lโeffetto accessivo condannatorio da anticipare e lโeffetto costitutivo producibile solo con il passaggio in giudicato. A tal fine occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo da quelle che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte โ talvolta corrispettiva โ del rapporto oggetto della domanda costitutiva. Possono quindi ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la produzione dellโeffetto costitutivo in un momento successivo, ossia allโatto del passaggio in giudicato del capo di sentenze propriamente costitutive, quale la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda, mentre non sono anticipabili effetti quali il pagamento del prezzo della vendita ed il rilascio dellโimmobile oggetto della promessa di venditaโ
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La Corte ci restituisce un quadro completo degli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c. disponendo che la parte residua del prezzo dovrร essere corrisposta solo quando sarร possibile trasferire la proprietร del bene e, quindi, non prima del passaggio in giudicato della sentenza. In questo senso, sono anticipabili gli effetti relativi al pagamento delle spese processuali liquidate dal giudice mentre non lo sono, al pari di quelli inerenti al trasferimento della proprietร dellโimmobile, quelli relativi al pagamento del residuo prezzo della vendita e del rilascio del bene oggetto del preliminare (cfr. Cass. Civ. 26364 del 2017 o Cass. Civ. 690 del 2006).
Tornando al nostro esempio, Tizio dovrร sรฌ versare il 20 percento del residuo prezzo ma solo quando gli verrร conferita la proprietร dellโimmobile e, quindi, solo con il passaggio in giudicato della sentenza.
Anzi, secondo alcuni, lโeffetto traslativo ed il trasferimento del bene in questi casi sarebbero subordinati al pagamento del prezzo. Piรน nel dettaglio, si parlerebbe di condizione dellโeffetto traslativo della sentenza o anche di sentenza con condizione (Cass.Civ. 12556 del 2000 o 20226 del 2018)
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La trascrizione della domanda giudiziale
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ร bene precisare, ad onore del vero, che per giungere al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. e dunque al relativo trasferimento della proprietร potrebbero volerci, in considerazione della lentezza dellโodierna giustizia civile,ย molti e molti anni.
Anni in cui il bene oggetto del preliminare, non essendo vincolato dallโazione in corso, potrร essere donato, venduto o altrimenti trasferito a terzi.
Ebbene, nonostante il bene possa circolare, il promissario acquirente che abbia trascritto la domanda giudiziale potrร dormire sonni tranquilli potendo egli prevalere, nel caso di accoglimento della domanda, sugli acquirenti successivi del venditore.
Infatti, le domandeย ex art. 2932 c.c. possono essere trascritte ai sensi dellโart. 2652 c.c.
La trascrizione della domanda garantirร la retroazione degli effetti del trasferimento operato con la sentenza.
Per fare un esempio, poniamo che Tizio, promissario acquirente, citi in giudizio Caio, promittente alienante, per non aver questi onorato il contratto preliminare di compravendita e per vedersi accogliere la domanda di esecuzione in forma specifica dellโobbligo di contrarre ex art. 2932 c.c.
Notificato lโatto di citazione, Tizio si reca in conservatoria per trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. avendone possibilitร ai sensi dellโart. 2652 c.c.
Dodici anni dopo viene emessa la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che, allโesito di un articolato iter giudiziario, dร ragione a Tizio. Con il passaggio in giudicato della sentenza, dunque, ย Tizio dovrebbe divenire proprietario dellโimmobile, oggetto del preliminare non adempiuto, ai danni di Caio. Purtroppo, perรฒ, Caio ha alienato il suo bene a Sempronio che, a sua volta, lo ha donato a Mevia.
Nonostante i molteplici trasferimenti, Tizio diventerร ugualmente proprietario dellโimmobile in virtรน della retroazione della trascrizione ex art. 2932 c.c. e del suo effetto prenotativo.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, โla trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. dell’obbligazione di alienare un immobile ha efficacia “prenotativa” ai sensi dell’art. 2652, n. 2, cod. civ., sicchรฉ, in tal caso, sono inopponibili al promissario acquirente le alienazioni a terzi effettuate dal promittente venditore in epoca successiva, e rende possibile il trasferimento del bene in favore dell’attoreโ (Cass. Civ. 24960 del 2014 conf.4819 del 2000)
Differentemente, qualora la domanda giudiziale non fosse stata trascritta o vi siano trascrizioni antecedenti ad essa (ad esempio un precedente preliminare trascritto, od una precedente domanda ex art. 2932 c.c.) lโeffetto prenotativo non si verificherร oppure pur verificandosi verrร vanificato da una precedente trascrizione.
Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello studio legale dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
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