Preliminare di vendita ad effetti anticipati. Occupazione illegittima e risarcimento del danno a seguito di preliminare non adempiuto. Tesi a confronto
Prima di acquistare il diritto di proprietร di un immobile รจย prassi sottoscrivere un contratto preliminare di compravendita.
Comโรจ noto, il contratto preliminare รจ un contratto a tutti gli effetti (e non una semplice contrattazione) con cui le parti si obbligano a stipulare un contratto successivo, quello definitivo, determinandone il contenuto essenziale, incluso il prezzo di vendita dellโimmobile.
Contratto preliminare ad effetti anticipati
Ciรฒ premesso, poniamo la nostra attenzione su una particolare tipologia di contratto preliminare e cioรจ quella del contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, in merito alla quale รจ tuttavia assente,ย nonostante il largo uso nella pratica, una autonoma disciplina codicistica.
Cosa caratterizza tale preliminare?
Ilย contratto preliminare di vendita ad effetti anticipatiย รจ unย contratto in forza del quale sorge sempre lโobbligo di concludere il definitivo (preliminare), ma caratterizzato dallโimmissione nella disponibilitร del bene a favore del promissario acquirente anticipata rispetto alla stipula del definitivo (vendita a effetti anticipati), fermo restando cheย lโeffetto traslativoย avverrร solo al momento della conclusione delย contratto definitivoย (ex multis,ย Cass. Civ., sent. n. 16629/2013)
Dunque, il preliminare di vendita con possesso anticipato non รจ altro che un rapporto negoziale con cui si producono effetti giuridici in maniera anticipata. Per fare un esempio, il caso piรน comuneย (e che maggiormente ci interessa in questa sede) รจ quello del preliminare di compravendita che permette allโacquirente di poter entrare nellโimmobile ancora prima che si perfezioni il passaggio della proprietร del bene immobile (che avviene al momento della stipula del rogito), che si realizza materialmente con la consegna delle chiavi, in occasione della stipula del preliminare, dal promittente venditore all’acquirente.
Lโattribuzione di una tale efficacia รจ dovuta alla necessitร prettamente materiale del promissario acquirente di entrare in diretto contatto con la res, ancor prima che si realizzi lโeffetto traslativo della vendita ovvero ancor prima che si perfezioni lโaccordo sul trasferimento della proprietร del bene immobile e ciรฒ per diverse ragioni:
- indisponibilitร di altri luoghi in cui dimorare;
- necessitร di eseguire lavori di ripristino dello stato dei luoghi o di manutenzione degli stessi;
- volontร di apportare allโimmobile modifiche strutturali e funzionali (magari, prodromiche allโesercizio di unโattivitร o di una professione ) per mezzo di imprese di propria esclusiva fiducia o, addirittura, personalmente; etcโฆ
Lโinquadramento giuridico di questo particolare tipo di contratto preliminare รจ stato molto dibattuto in dottrina e molteplici sono stati anche gli orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo.
Sul tema, la Cassazione, con sentenza n. 7930/2008, รจ intervenuta chiarendo che il preliminare ad effetti anticipati รจ in realtร dato dalla coesistenza di due contratti:
- uno diย comodato dโuso, in virtรน del quale avviene lโanticipata immissione nel godimento del bene,
- uno diย mutuo gratuito, che giustifica la corresponsione delle somme al promissario venditore da parte del promissario acquirente.
La svolta fornita dalla Cassazione del 2008 – oggi giurisprudenza consolidata – ha permesso di dare risposta ad uno degli interrogativi piรน frequenti in materia di contratto preliminare ad effetti anticipati, quando in mancanza di termine essenziale, non si addiveniva in tempi rapidi alla stipulazione della vendita definitiva, ossia il rogito.
In molti, infatti, si interrogavano sulla possibilitร o meno per il promissario acquirente di un bene immobile, che avesse avuto la pacifica ed indisturbata disponibilitร materiale della cosa per oltre venti anni, di rivendicarne lโacquisto per usucapionem ed agire giudizialmente per ottenerne lโaccertamento.
Tale chiarimento si รจ reso necessario al fine di scongiurare quei problemi sistemici scaturenti da eventuali situazioni di disponibilitร ininterrotta e pacifica per il tempo necessario (20 anni) al prodursi dellโusucapione (nei casi, in sostanza, di mancata stipulazione del definitivo).
Gli ermellini, infatti, hanno chiarito che, in casi analoghi, lโacquirente rimane un detentore qualificato e non giร un possessore dell’immobile, proprio perchรฉ consapevole dellโaltruitร della res, e conseguentemente non potrร acquistare la proprietร sulla stessa a titolo di usucapione, a meno che non sia intervenuta unโinterversione del possesso (Cass. Civ., ordinanza n. 356/2017; Cass. Civ., sent. n. 3305/2019; Cass. Civ., sent. n. 10186/2019).
Calcolo danno da occupazione illegittima
Chiarita la sua natura giuridica, preme sottolineare che ancora molte sono le questioni dibattute che ruotano intorno la figura del preliminare ad effetti anticipati.
Una di queste riguarda il calcolo del danno da occupazione illegittimaย in caso di definitivo non stipulato.
Quali sono le conseguenze? Come puรฒ configurarsi il danno?
La questione si inserisce in un dibattito giurisprudenziale ancora piuttosto vivo, nel quale si individuano due diversi filoni.
Calcolo danno da occupazione illegittima:
I orientamento giurisprudenziale
Un primo consolidato orientamento giurisprudenziale considera in re ipsa il danno per il proprietario usurpato, per la semplice perdita della disponibilitร del bene da parte del proprietario stesso ed alla sua naturale impossibilitร di conseguire lโutilitร anche solo potenziale, ricavabile dallโimmobile in relazione alla sua natura normalmente fruttifera (danno figurativo) e quindi, ad esempio, con riguardo al valore locativo del cespite abusivamente occupato.
In caso di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato รจ in re ipsa, di conseguenza la determinazione del risarcimento ben puรฒ essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici.
Ciรฒ รจ quanto ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27585, depositata il 10 dicembre 2013.
Questo orientamento si basa sul principio che il diritto di proprietร ha insite le facoltร di godimento e disponibilitร del bene che ne forma oggetto, cosicchรฉ, una volta soppresse tali facoltร per effetto dellโoccupazione illegittima, lโesistenza di un danno risarcibile puรฒ ritenersi sussistente sulla base di una presunzione, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato spogliato, si sarebbe comunque disinteressato del suo immobile e non lโavrebbe in alcun modo utilizzato.
Per quanto attiene, poi, alla concreta stima del danno, lโorientamento in esame ritiene che questa possa avvenire anche facendo riferimento al cd. danno โfigurativoโ (cosรฌ si esprime, da ultimo e con maggiore incisivitร , Cass. sez. 6-2, Ordinanza n.39 del 07/01/2021).
Pertanto, secondo tale orientamento:
โ nel caso della perdita del godimento del bene la prova del danno emergente รจ in re ipsa e va liquidato sulla base della durata dellโoccupazione, provata dal proprietario, e se del caso mediante il valore locativo di mercato quale tecnica, fra le varie possibili, di liquidazione equitativa;
โ ove il proprietario agisca per il danno da mancato guadagno, deve invece offrire la prova specifica delle occasioni di guadagno perse, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici o al fatto notorio.
Calcolo danno da occupazione illegittima:
II orientamento giurisprudenziale
Secondo altro indirizzo giurisprudenziale (che si colloca allโinterno di una tendenza giurisprudenziale propensa a ricusare ogni forma di danno figurativo e astratto, pur ammettendone la prova per presunzioni), il danno subรฌto non puรฒ identificarsi immediatamente con lโevento dannoso, e ciรฒ in quanto โ se cosรฌ fosse โ esso costituirebbe un danno punitivo senza alcun riconoscimento legislativo (in contrasto con Cass. Sez. U. n. 16601 del 2017), perchรฉ il soggetto leso potrebbe ottenere un risarcimento anche quando in concreto non abbia subito alcun pregiudizio.
Ne consegue che il danno da occupazione โsine titulo”, in quanto particolarmente evidente, puรฒ essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dellโonere probatorio di tale natura non puรฒ includere anche lโesonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia lโintenzione concreta del proprietario di mettere lโimmobile a frutto.
Dunque, la problematica del dannoย in re ipsaย emerge non tanto in relazione al lucro cessante (atteso che le occasioni di guadagno perse devono essere oggetto di specifica prova, naturalmente anche a mezzo di presunzioni.), bensรฌ al cd โdanno emergenteโ e quindi alla perdita subita del proprietario costituita dalla facoltร di godimento del bene, quale individuazione dellโesistenza di un danno risarcibile per il sol fatto che di tale facoltร il proprietario sia stato privato a causa dellโoccupazione abusiva dellโoggetto del suo diritto.
Preliminare effetti anticipati Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la recentissima sentenza numero 33645 del 15 novembre 2022, dirimendo i contrasti giurisprudenziali insorti (lโintervento in particolare รจ stato promosso in ragione del contrasto di opinioni formatesi presso la Seconda e la Terza sezione della Corte di legittimitร ), hanno affermato importanti princรฌpi in materia di risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un bene immobile da parte di un terzo.
Alla luce delle superiori considerazioni, la Suprema Corte, ha deciso di perseguire una linea โintermediaโ fra i due orientamenti contrapposti, affermando i seguentiย princรฌpi di diritto:
โ โโฆnel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita รจ la concreta possibilitร di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che รจ andata perdutaโฆโ;
โ โโฆnel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non puรฒ essere provato nel suo preciso ammontare, esso รจ liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercatoโฆโ;
โ โโฆnel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno รจ lo specifico pregiudizio subito corrispondente al valore che, in mancanza dellโoccupazione, avrebbe ottenuto concedendo il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che avrebbe ottenuto vendendolo ad un prezzo piรน conveniente di quello di mercatoโฆโ.
Si tratta di una pronuncia significativa, al fine di agevolare la definizione di una tipologia di contenzioso assai frequente e fonte di pronunce contrastanti.
Il tema, infatti, si pone come argomento costante in ogni riflessione sul danno ed il suo ristoro, sia in ordine ai criteri di liquidazione che in ordine alle finalitร del rimedio.
Diversamente da quanto si possa pensare, quindi, anche acquistare una casa potrebbe essere una impresa ardua o comunque ricca di insidie. La complessa indagine in materia di contratto preliminare di compravendita con possesso anticipato e delle conseguenze, anche negative, che possano derivarne, rende opportuno se non necessario affidarsi ad un professionista del settore che possa fornire la giusta tutela richiestaย per unโoperazione cosรฌ importante come la compravendita di un immobile.
Avv.p. Alessandra Verde
(collaboratrice dello studio dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per maggiori informazioni ed approfondimenti sul contratto preliminare di compravendita si legga ancheย โguida all’azione ex.art 2932c.c. a seguito di preliminare non adempiuto.โ
Per approfondimenti sul temaย delle tutele relative al contratto preliminare, ed in particolare della delicata materia della tutela del promissario acquirente di un immobile in costruzione si legga โContratto preliminare: La Fideiussione del Costruttoreโ
Per saperne di piรน sullo scioglimento del contratto preliminare, in particolare dovuto al Coronavirus, si legga lโarticolo โLo scioglimento del contratto preliminare a causa del Coronavirusโ.
Per approfondire il tema dei vizi si legga โVizi occulti dellโimmobile acquistato: come tutelarsiโ
Per approfondimenti sullโazione di manutenzione che tutela chi รจ stato molestato nel possesso di un immobile si legga ancheย โlโazione di manutenzione: tempi e proceduraโ
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