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Preliminare non adempiuto: danno da occupazione illegittima

Novembre 28, 2023by Redazione

Preliminare di vendita ad effetti anticipati. Occupazione illegittima e risarcimento del danno a seguito di preliminare non adempiuto. Tesi a confronto

Prima di acquistare il diritto di proprietร  di un immobile รจย prassi sottoscrivere un contratto preliminare di compravendita.
Comโ€™รจ noto, il contratto preliminare รจ un contratto a tutti gli effetti (e non una semplice contrattazione) con cui le parti si obbligano a stipulare un contratto successivo, quello definitivo, determinandone il contenuto essenziale, incluso il prezzo di vendita dellโ€™immobile.

Contratto preliminare ad effetti anticipati

Ciรฒ premesso, poniamo la nostra attenzione su una particolare tipologia di contratto preliminare e cioรจ quella del contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, in merito alla quale รจ tuttavia assente,ย  nonostante il largo uso nella pratica, una autonoma disciplina codicistica.

Cosa caratterizza tale preliminare?
Ilย contratto preliminare di vendita ad effetti anticipatiย รจ unย contratto in forza del quale sorge sempre lโ€™obbligo di concludere il definitivo (preliminare), ma caratterizzato dallโ€™immissione nella disponibilitร  del bene a favore del promissario acquirente anticipata rispetto alla stipula del definitivo (vendita a effetti anticipati), fermo restando cheย lโ€™effetto traslativoย avverrร  solo al momento della conclusione delย contratto definitivoย (ex multis,ย Cass. Civ., sent. n. 16629/2013)

Dunque, il preliminare di vendita con possesso anticipato non รจ altro che un rapporto negoziale con cui si producono effetti giuridici in maniera anticipata. Per fare un esempio, il caso piรน comuneย  (e che maggiormente ci interessa in questa sede) รจ quello del preliminare di compravendita che permette allโ€™acquirente di poter entrare nellโ€™immobile ancora prima che si perfezioni il passaggio della proprietร  del bene immobile (che avviene al momento della stipula del rogito), che si realizza materialmente con la consegna delle chiavi, in occasione della stipula del preliminare, dal promittente venditore all’acquirente.

Lโ€™attribuzione di una tale efficacia รจ dovuta alla necessitร  prettamente materiale del promissario acquirente di entrare in diretto contatto con la res, ancor prima che si realizzi lโ€™effetto traslativo della vendita ovvero ancor prima che si perfezioni lโ€™accordo sul trasferimento della proprietร  del bene immobile e ciรฒ per diverse ragioni:

  • indisponibilitร  di altri luoghi in cui dimorare;
  • necessitร  di eseguire lavori di ripristino dello stato dei luoghi o di manutenzione degli stessi;
  • volontร  di apportare allโ€™immobile modifiche strutturali e funzionali (magari, prodromiche allโ€™esercizio di unโ€™attivitร  o di una professione ) per mezzo di imprese di propria esclusiva fiducia o, addirittura, personalmente; etcโ€ฆ

Lโ€™inquadramento giuridico di questo particolare tipo di contratto preliminare รจ stato molto dibattuto in dottrina e molteplici sono stati anche gli orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo.

Sul tema, la Cassazione, con sentenza n. 7930/2008, รจ intervenuta chiarendo che il preliminare ad effetti anticipati รจ in realtร  dato dalla coesistenza di due contratti:

  1. uno diย comodato dโ€™uso, in virtรน del quale avviene lโ€™anticipata immissione nel godimento del bene,
  2. uno diย mutuo gratuito, che giustifica la corresponsione delle somme al promissario venditore da parte del promissario acquirente.

La svolta fornita dalla Cassazione del 2008 – oggi giurisprudenza consolidata – ha permesso di dare risposta ad uno degli interrogativi piรน frequenti in materia di contratto preliminare ad effetti anticipati, quando in mancanza di termine essenziale, non si addiveniva in tempi rapidi alla stipulazione della vendita definitiva, ossia il rogito.
In molti, infatti, si interrogavano sulla possibilitร  o meno per il promissario acquirente di un bene immobile, che avesse avuto la pacifica ed indisturbata disponibilitร  materiale della cosa per oltre venti anni, di rivendicarne lโ€™acquisto per usucapionem ed agire giudizialmente per ottenerne lโ€™accertamento.

Tale chiarimento si รจ reso necessario al fine di scongiurare quei problemi sistemici scaturenti da eventuali situazioni di disponibilitร  ininterrotta e pacifica per il tempo necessario (20 anni) al prodursi dellโ€™usucapione (nei casi, in sostanza, di mancata stipulazione del definitivo).
Gli ermellini, infatti, hanno chiarito che, in casi analoghi, lโ€™acquirente rimane un detentore qualificato e non giร  un possessore dell’immobile, proprio perchรฉ consapevole dellโ€™altruitร  della res, e conseguentemente non potrร  acquistare la proprietร  sulla stessa a titolo di usucapione, a meno che non sia intervenuta unโ€™interversione del possesso (Cass. Civ., ordinanza n. 356/2017; Cass. Civ., sent. n. 3305/2019; Cass. Civ., sent. n. 10186/2019).

Calcolo danno da occupazione illegittima

Chiarita la sua natura giuridica, preme sottolineare che ancora molte sono le questioni dibattute che ruotano intorno la figura del preliminare ad effetti anticipati.
Una di queste riguarda il calcolo del danno da occupazione illegittimaย  in caso di definitivo non stipulato.

Quali sono le conseguenze? Come puรฒ configurarsi il danno?
La questione si inserisce in un dibattito giurisprudenziale ancora piuttosto vivo, nel quale si individuano due diversi filoni.

Calcolo danno da occupazione illegittima:

I orientamento giurisprudenziale

Un primo consolidato orientamento giurisprudenziale considera in re ipsa il danno per il proprietario usurpato, per la semplice perdita della disponibilitร  del bene da parte del proprietario stesso ed alla sua naturale impossibilitร  di conseguire lโ€™utilitร  anche solo potenziale, ricavabile dallโ€™immobile in relazione alla sua natura normalmente fruttifera (danno figurativo) e quindi, ad esempio, con riguardo al valore locativo del cespite abusivamente occupato.

In caso di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato รจ in re ipsa, di conseguenza la determinazione del risarcimento ben puรฒ essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici.
Ciรฒ รจ quanto ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27585, depositata il 10 dicembre 2013.

Questo orientamento si basa sul principio che il diritto di proprietร  ha insite le facoltร  di godimento e disponibilitร  del bene che ne forma oggetto, cosicchรฉ, una volta soppresse tali facoltร  per effetto dellโ€™occupazione illegittima, lโ€™esistenza di un danno risarcibile puรฒ ritenersi sussistente sulla base di una presunzione, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato spogliato, si sarebbe comunque disinteressato del suo immobile e non lโ€™avrebbe in alcun modo utilizzato.
Per quanto attiene, poi, alla concreta stima del danno, lโ€™orientamento in esame ritiene che questa possa avvenire anche facendo riferimento al cd. danno โ€œfigurativoโ€ (cosรฌ si esprime, da ultimo e con maggiore incisivitร , Cass. sez. 6-2, Ordinanza n.39 del 07/01/2021).

Pertanto, secondo tale orientamento:

โ€“ nel caso della perdita del godimento del bene la prova del danno emergente รจ in re ipsa e va liquidato sulla base della durata dellโ€™occupazione, provata dal proprietario, e se del caso mediante il valore locativo di mercato quale tecnica, fra le varie possibili, di liquidazione equitativa;

โ€“ ove il proprietario agisca per il danno da mancato guadagno, deve invece offrire la prova specifica delle occasioni di guadagno perse, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici o al fatto notorio.

Calcolo danno da occupazione illegittima:

II orientamento giurisprudenziale

Secondo altro indirizzo giurisprudenziale (che si colloca allโ€™interno di una tendenza giurisprudenziale propensa a ricusare ogni forma di danno figurativo e astratto, pur ammettendone la prova per presunzioni), il danno subรฌto non puรฒ identificarsi immediatamente con lโ€™evento dannoso, e ciรฒ in quanto โ€“ se cosรฌ fosse โ€“ esso costituirebbe un danno punitivo senza alcun riconoscimento legislativo (in contrasto con Cass. Sez. U. n. 16601 del 2017), perchรฉ il soggetto leso potrebbe ottenere un risarcimento anche quando in concreto non abbia subito alcun pregiudizio.

Ne consegue che il danno da occupazione โ€œsine titulo”, in quanto particolarmente evidente, puรฒ essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dellโ€™onere probatorio di tale natura non puรฒ includere anche lโ€™esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia lโ€™intenzione concreta del proprietario di mettere lโ€™immobile a frutto.

Dunque, la problematica del dannoย in re ipsaย emerge non tanto in relazione al lucro cessante (atteso che le occasioni di guadagno perse devono essere oggetto di specifica prova, naturalmente anche a mezzo di presunzioni.), bensรฌ al cd โ€œdanno emergenteโ€ e quindi alla perdita subita del proprietario costituita dalla facoltร  di godimento del bene, quale individuazione dellโ€™esistenza di un danno risarcibile per il sol fatto che di tale facoltร  il proprietario sia stato privato a causa dellโ€™occupazione abusiva dellโ€™oggetto del suo diritto.

Preliminare effetti anticipati Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la recentissima sentenza numero 33645 del 15 novembre 2022, dirimendo i contrasti giurisprudenziali insorti (lโ€™intervento in particolare รจ stato promosso in ragione del contrasto di opinioni formatesi presso la Seconda e la Terza sezione della Corte di legittimitร ), hanno affermato importanti princรฌpi in materia di risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un bene immobile da parte di un terzo.

Alla luce delle superiori considerazioni, la Suprema Corte, ha deciso di perseguire una linea โ€œintermediaโ€ fra i due orientamenti contrapposti, affermando i seguentiย princรฌpi di diritto:

โ€“ โ€œโ€ฆnel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita รจ la concreta possibilitร  di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che รจ andata perdutaโ€ฆโ€;

โ€“ โ€œโ€ฆnel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non puรฒ essere provato nel suo preciso ammontare, esso รจ liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercatoโ€ฆโ€;

โ€“ โ€œโ€ฆnel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno รจ lo specifico pregiudizio subito corrispondente al valore che, in mancanza dellโ€™occupazione, avrebbe ottenuto concedendo il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che avrebbe ottenuto vendendolo ad un prezzo piรน conveniente di quello di mercatoโ€ฆโ€.

Si tratta di una pronuncia significativa, al fine di agevolare la definizione di una tipologia di contenzioso assai frequente e fonte di pronunce contrastanti.
Il tema, infatti, si pone come argomento costante in ogni riflessione sul danno ed il suo ristoro, sia in ordine ai criteri di liquidazione che in ordine alle finalitร  del rimedio.

Diversamente da quanto si possa pensare, quindi, anche acquistare una casa potrebbe essere una impresa ardua o comunque ricca di insidie. La complessa indagine in materia di contratto preliminare di compravendita con possesso anticipato e delle conseguenze, anche negative, che possano derivarne, rende opportuno se non necessario affidarsi ad un professionista del settore che possa fornire la giusta tutela richiestaย  per unโ€™operazione cosรฌ importante come la compravendita di un immobile.

Avv.p. Alessandra Verde
(collaboratrice dello studio dโ€™Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per maggiori informazioni ed approfondimenti sul contratto preliminare di compravendita si legga ancheย โ€œguida all’azione ex.art 2932c.c. a seguito di preliminare non adempiuto.โ€

Per approfondimenti sul temaย delle tutele relative al contratto preliminare, ed in particolare della delicata materia della tutela del promissario acquirente di un immobile in costruzione si legga โ€œContratto preliminare: La Fideiussione del Costruttoreโ€œ

Per saperne di piรน sullo scioglimento del contratto preliminare, in particolare dovuto al Coronavirus, si legga lโ€™articolo โ€œLo scioglimento del contratto preliminare a causa del Coronavirusโ€.

Per approfondire il tema dei vizi si legga โ€œVizi occulti dellโ€™immobile acquistato: come tutelarsiโ€

Per approfondimenti sullโ€™azione di manutenzione che tutela chi รจ stato molestato nel possesso di un immobile si legga ancheย โ€œlโ€™azione di manutenzione: tempi e proceduraโ€

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