Vediamo come deve comportarsiย il locatore quando, alla scadenza del contratto, vuole effettivamente ottenere dal conduttoreย la restituzione dell’immobile locato.
Lo sfratto per finita locazione, รจ disciplinato dall’art. 657 cpc, secondo cui il locatore puรฒ intimare lo sfratto al conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione, citandolo in giudizio per ottenere la convalida dopo la scadenza del contratto se per effetto dellaย tempestiva disdetta del locatore stesso รจ escluso il prosieguo del rapporto contrattuale.
Trattasi di un procedimento sommario, ossia caratterizzato da una procedura piรน snella e veloce, rispetto a quanto delineato per la cognizione ordinaria a cui ricorre il locatore al fine di ottenere una condanna del conduttore al rilascio dell’immobile, dopo cheย il contratto di locazione sia scaduto.
Oltre al caso dello sfratto per finita locazione, l’art. 657 cpc disciplina l’intimazione di licenza per finita locazione che puรฒ essere attivataย dal locatore quando il contratto di locazione sia ancora in corso, con tale procedura il locatore chiederร la restituzione dellโimmobile al momento della scadenza contrattuale e citerร il conduttore in giudizio per ottenere la convalida dal giudice al fine di impedire la rinnovazione tacita del contratto di affitto.
E’ un procedimento utilizzato dal locatore per ottenere una condanna in futuro del conduttore, nel caso in cui, alla scadenza del contratto, quest’ultimo non rilasci spontaneamente l’immobile, precostituendosi un titolo esecutivo da far valere alla scadenza del contratto in caso di mancato rilascio dell’immobile.
L’intimazione si propone con atto di citazione, rivolto al tribunale del luogo, in cui si trova l’immobile (art. 661, cpc), notificandolo all’intimato.
L’atto di citazione, oltre ad indicare l’ufficio giudiziario a cui รจ rivolto, le parti, l’oggetto e le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, deve contenere l’invito a comparire all’udienza fissata con l’espresso avvertimento che se l’intimato non compare o, anche se compare, non si oppone allo sfratto, il giudice procederร a deliberare la convalida della licenza o dello sfratto (art. 660, cpc)ย (Si legga in merito allโart. 660 cpcย โArt 660 cpc, la notifica dello sfratto per morositร , Guida a tempi e cauteleโ).
Tra la notifica dell’intimazione e il giorno dell’udienza devono trascorrere non meno di venti giorni liberi.
Se l’intimato non compare in udienza ovvero compare ma non si oppone, il giudiceย con ordinanza dispone la convalida dello sfratto, ordinanzaย che costituisceย il titolo esecutivo necessario per poter eseguire lo stesso, in caso di mancata ottemperanza al rilascio dell’immobile.
Vediamo infine i tempi necessari ad ottenere l’effettivo rilascio dell’immobile.
L’art. 56 della Lg. 392/1978, prevede cheย “con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonchรฉ delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell’esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.”
E’ tuttavia prevista un’eccezione per i comuni ad alta intensitร abitativa, infatti, l’art. 6 Lg. 431/1998 prevede che il conduttore possa chiedere al tribunale il differimento dell’esecuzione dell’ordinanza di rilascio per una sola volta, affinchรฉ sia rideterminato il giorno del rilascio entro il termine massimo di sei mesi ovvero estensibile a diciotto mesi, qualora l’istante abbia almeno sessantacinque anni o cinque o piรน figli a carico, sia disoccupato ovvero assegnatario di alloggio popolare o acquirente di un’abitazione in costruzione oppure ne sia proprietario ed abbia avviato l’azione per il rilascio.
Qualora il conduttore o un familiare convivente da almeno sei mesi sia portatore di handicap o malato terminale, potrร essere richiesto lo stesso differimento di tempo.
La norma precisa che, fin quando l’immobile non viene rilasciato, il conduttore sarร tenuto aย versare il canone maggiorato del venti per cento.
Cosa fare se lโinquilino non libera l’immobile nei tempi fissati dal giudice?
Il locatore puรฒ fare richiesta di un indennizzo per i canoni dโaffitto non pagati e i danni subiti con lo strumento previsto dallโart. 614 bis cpc, che prevede la condanna ad un importoย dovuto per ogni giorno di ritardo nellโesecuzione del provvedimento giudiziario. Si tratta delle cosiddette misure di coercizione indiretta, che hanno la funzione di spingere il debitore ad effettuare volontariamente lโabbandono dellโimmobile.
Tale misura puรฒ essere applicata anche alla procedura di sfratto per finita locazione secondo quantoย stabilito da una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 15/12/2015, in cui il conduttoreย รจ stato condannato a pagare le spese di giudizio piรน un importo pari a 50 euro per ogni giorno di mancato o ritardato rilascio dellโabitazione.
Inoltre, il provvedimento del giudice costituendo titolo esecutivo consente al creditore di procedereย con un eventuale pignoramento dei beni del debitore
Da sottolineare che le misure di coercizione indiretta possono essere emesse solo su richiesta di parte, รจ quindi essenziale che l’avvocato del locatore provveda a richiedere l’indennizzo nell’intimare la finita locazione.
Per maggiori informazioniย sullo sfratto per morositร si leggaย โLo sfratto per morositร : tempi, costi, procedura e modello di intimazioneโ.
Per conoscere i tempi dello sfratto per morositร in caso di locazione commerciale si legga โSfratto per morositร locale commerciale: non cโรจ termine di graziaโ
Per approfondire quel particolare caso di condanna in futuro data dal decreto ingiuntivo richiesto per i canoni di locazione impagati in un procedimento di sfratto per morositร si leggaย โDecreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i canoni di locazioneโ
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Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
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