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Guida all’azione ex art. 2932 c.c. a seguito di preliminare non adempiuto

Guida all’azione ex art. 2932 cc a seguito di preliminare non adempiuto: normativa, presupposti, trascrizione della domanda giudiziale e sentenza ex art 2932 cc

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ย INDICE

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  • Premessa
  • Normativa
  • Lโ€™inadempimento dellโ€™obbligo di concludere un contratto
  • presupposti della sentenza ex art. 2932 cc
  • La prestazione
  • La sentenza ex art. 2932 c.c.
  • La trascrizione della domanda giudiziale

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Premessa

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Prima di acquistare il diritto di proprietร  di un immobile รจ prassi sottoscrivere un contratto preliminare di compravendita. Con il preliminare di compravendita, le parti si impegnano reciprocamente e fissano le condizioni della futura vendita stabilendo, ad esempio, il prezzo e la modalitร  di pagamento della stessa, lโ€™oggetto e le relative pertinenze ed un termine entro il quale sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita. In buona sostanza, il contratto preliminare ha una funzione โ€œprenotativaโ€ del diritto in esso dedotto e a questo succede, di solito, il contratto definitivo.

Puรฒ, perรฒ, accadere che il contratto preliminare non venga adempiuto da una delle parti che, per una ragione o per lโ€™altra, si rifiuti di prestare il proprio consenso alla redazione del contratto definitivo.

Considerata lโ€™impossibilitร  di costringere forzosamente qualcuno a prestare il proprio consenso, il nostro ordinamento pone a disposizione della parte che ha interesse alla stipula del contratto definitivo una particolare azione definita esecuzione specifica dellโ€™obbligo di contrarre.

Tale azione consente alla parte di ottenere una sentenza che produce i medesimi effetti del contratto definitivo non concluso. ย Motivo per il quale, successivamente alla sua pubblicazione, il promissario acquirente diventerร  proprietario, ad ogni effetto di legge, dellโ€™immobile oggetto del contratto preliminare non adempiuto nonostante la contraria volontร  dellโ€™altro contraente.

Oggetto dellโ€™azione sarร , in particolare, un obbligo di facere consistente, in questo caso, nel trasferimento dellโ€™immobile. Proprio il carattere personale e non patrimoniale della domanda (essendo suo primario oggetto il consenso e non lโ€™immobile) fa si che la stessa possa essere proposta senza previamente promuovere la mediazione ex d.lgs. 28 del 2010 malgrado possa sembrare che lโ€™azione riguardi la proprietร  di un immobile e, come tale, rientrante nelle materie della cd. mediazione obbligatoria.

Normativa

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Per comprendere la fisionomia dellโ€™azione in esame occorre partire dal dato normativo e, precisamente, dallโ€™art. 2932 c.c. a mente del quale:

ย โ€œSe colui che รจ obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, puรฒ ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietร  di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non puรฒ essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di leggeย  ย a meno che la prestazione non sia ancora esigibileโ€.

Dallโ€™analisi della norma si deduce che requisiti della norma sono lโ€™obbligo inadempiuto di concludere un contratto, la possibilitร  del trasferimento, la mancata esclusione dal titolo.

Inoltre, qualora il contratto abbia ad oggetto il trasferimento della proprietร  di una cosa determinata (ad esempio la vendita del diritto di proprietร  di un immobile) o la costituzione o il trasferimento di altro diritto, per lโ€™accoglimento della domanda occorrerร  che la parte che lโ€™ha proposta abbia eseguito la sua prestazione (il pagamento del prezzo pattuito) o che ne abbia fatto offerta nei modi di legge (invito formale ad eseguire il pagamento/invito formale alla redazione del definitivo), a meno che la prestazione non sia ancora esigibile (perchรฉ, ad esempio, era stato pattuito che il prezzo dovesse essere pagato successivamente alla redazione del contratto definitivo, evento non ancora verificatosi).

I diversi ed articolati presupposti per esperire lโ€™azione ex art. 2932 c.c. rendono necessario comprendere in che misura gli stessi devono ritenersi soddisfatti.

Lโ€™inadempimento dellโ€™obbligo di concludere un contratto

Venendo al primo presupposto dallโ€™azione esso consiste nellโ€™inadempimento dellโ€™obbligo di concludere un contratto. Sebbene lโ€™obbligo di concludere il contratto non nasca unicamente da un precedente preliminare รจ nostra intenzione soffermarci su questโ€™ultimo tema e, in particolare, sullโ€™inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare. Non si ignora, ad ogni modo, che lโ€™art. 2932 c.c. discorrendo di titolo nel primo comma e di contratto nel secondo fa ben comprendere che la tutela specifica non si esaurisce nellโ€™alveo dei secondi ma potrร  ben comprendere titoli diversi da quelli contrattuale come la promessa unilaterale o lโ€™accordo dei coniugi di trasferimento di un diritto reale di godimento non adempiuto. Secondo la giurisprudenza, inoltre, lโ€™azione sarร  esperibile anche per lโ€™ottenimento della cosa locata nel caso di preliminare di locazione (Cass. Civ. 1708 del 2000).

Parti del contratto preliminare di compravendita sono il promissario acquirente ed il promittente venditore, rispettivamente chi promette di acquistare e chi promette di vendere.

Or bene, il contratto preliminare di compravendita potrร  essere redatto sia per atto pubblico che per scrittura privata e, indifferentemente dalla forma utilizzata, sia nellโ€™uno che nellโ€™altro caso potrร  essere esperita lโ€™azione ex art. 2932 c.c.

Ciรฒ che piuttosto rileva, tornando al presupposto in esame, รจ che una delle parti sia inadempiente.

Inadempimento nel senso che, sebbene abbia promesso nel precedente contratto di concludere il contratto definitivo, non o abbia poi prestato il consenso a concluderlo.

Per ovvie ragioni, per esserci inadempimento di una delle parti non occorre unicamente che una di esse non abbia concluso il contratto definitivo sebbene promesso, ma anche che il termine entro cui concludere lโ€™atto sia scaduto e che nessun altro evento giustifichi lโ€™inadempimento (circa il termine si fa presente che, secondo parte della giurisprudenza, puรฒ verificarsi anche un inadempimento โ€œanticipatoโ€ ove vi siano comportamenti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto- cfr. 23823/2012 Cass. Civ.)

Qualora il termine non sia stato pattuito dalle parti sarร  il Giudice a poterne fissare uno, essendo implicito nella domanda ex art. 2932 c.c. relativa ad un preliminare non adempiuto la rispettiva richiesta (Cass. Civ. 2212 del 2006)

Tornando allโ€™inadempimento, Si pensi, ad esempio, allโ€™acquirente che non versi il prezzo malgrado lo stesso sia la condizione per la conclusione del contratto definitivo, costui non potrร , poi, un giorno lamentarsi del rifiuto del venditore. Oppure al promittente venditore che non ristrutturi lโ€™appartamento come invece previsto dal contratto preliminare.

Insomma, lโ€™inadempimento richiesto dallโ€™art. 2932 c.c. richiede unโ€™analisi completa del rapporto tra le parti che tenga conto dei reciproci comportamenti.

Poniamo lโ€™esempio di un promissario acquirente che si rifiuti di sottoscrivere il contratto definitivo in quanto vi รจ il pericolo che, una volta acquistato lโ€™immobile, lo stesso venga rivendicato da altri.

In questo caso, sebbene il venditore abbia rispettato tutte le condizioni del contratto preliminare sottoscritto, ciรฒ non toglie che lโ€™inadempimento del promissario acquirente risulti giustificato, ad esempio, nel caso in cui venga trascritta una domanda giudiziale tesa a dimostrare lโ€™usucapione dellโ€™immobile in oggetto (si veda art. 1482 c.c. oppure Cass. Civ. 31314 del 2019 โ€œnel preliminare di compravendita, in applicazione dellโ€™art. 1481 c.c., il promissario acquirente puรฒ rifiutarsi di addivenire alla stipula del definitivo qualora sussista un pericolo concreto e attuale di evizione del bene promesso, anche se tale pericolo non sia determinato da colpa del promittente venditoreโ€).

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Tanto premesso circa la complessa indagine sullโ€™inadempimento del contraente, possiamo ora elencare i successivi requisiti per lโ€™azione in esame.

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Presupposti della sentenza ex art. 2932 cc

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Lโ€™articolo 2932 c.c., al primo comma, ย continua elencando altri due presupposti principali: la possibilitร  e la mancata esclusione.

Lโ€™inciso โ€œqualora sia possibileโ€ฆ.dal titoloโ€ fa comprendere che il requisito in oggetto ha riguardo al contratto preliminare inadempiuto.

In buona sostanza viene richiesto che il contratto preliminare inadempiuto sia di possibile esecuzione per non essere, ad esempio, crollato il bene immobile oggetto dello stesso (possibilitร  materiale) e che lo stesso contratto abbia i requisiti per formare e sostituire il contratto definitivo (possibilitร  giuridica).

Si pensi al caso in cui il preliminare inadempiuto riguardi un immobile dichiarato totalmente abusivo, oppure mai venuto in esistenza, oppureย  non contenga lโ€™identificazione corretta dellโ€™immobile o delle altre condizioni necessarie per rendere possibile, sulla sua falsariga, la costruzione dellโ€™atto definitivo.

Cosรฌ, ad esempio, รจ stata respinta la domanda ex art. 2932 cod. civ. avente ad oggetto un lotto di terreno del quale era stata indicata la superficie complessiva genericamente descritta come parte di un mappale, ma non la sagoma e lโ€™esatta collocazione dellโ€™area (vedi Cass. n. 952/2013).

ย Oppure al permesso a costruire o al permesso in sanatoria, la cui mancanza รจ condizione ostativa, al pari della vendita, anche della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

Il requisito, dunque, si traduce nella possibilitร  che da un lato dal preliminare non adempiuto si possa, effettivamente, giungere ad una sentenza traslativa validamente sostitutiva di un atto negoziale valido (ad esempio: senza un regolare permesso a costruire lโ€™atto negoziale cui dovrebbe sostituirsi la sentenza sarebbe invalido per cui la sentenza stessa non รจ possibile) precisamente individuabile ai fini della trascrizione (dati catastali) e dallโ€™altro che la stessa res (lโ€™immobile) possa essere oggetto di trasferimento (si pensi al caso in cui lโ€™immobile sia stato trasferito prima dellโ€™introduzione della domanda).

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ย Venendo allโ€™inciso โ€œqualora non sia escluso dal titoloโ€ la norma fa riferimento ad una possibile previsione del contratto preliminare. Infatti, le parti possono inserire allโ€™interno del contratto preliminare una clausola con la quale rinunciano, nel caso di inadempimento dellโ€™una o dellโ€™altra, allโ€™esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

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La prestazione

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Lasciando ad un secondo momento la trattazione della sentenza frutto dellโ€™azione ย ex art. 2932 c.c.,ย  รจ opportuno soffermarsi sul secondo comma dellโ€™articolo in esame.

Se, infatti, il contratto preliminare ha ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietร  di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda ex art. 2932 c.c. si arricchisce di nuovi presupposti.

In aggiunta a quanto giร  riportato, viene richiesto, ai fini dellโ€™accoglimento della domanda, che la parte istante abbia eseguito la sua prestazione o che ne abbia fatto offerta a meno che la sua prestazione non sia ancora esigibile.

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Per comprenderci, ove il promissario acquirente chieda al giudice di operare il trasferimento dellโ€™immobile, oggetto del preliminare non adempiuto, รจ necessario che lo stesso abbia pagato quanto richiesto dal venditore o che ne abbia fatto offerta. รˆ chiaro, infatti, che qualora lโ€™acquirente non abbia versato ancora il prezzo della vendita, il rifiuto del venditore potrebbe essere quantomeno giustificato.

Per questo motivo, il secondo comma richiede, per lโ€™accoglimento della domanda, che la prestazione, a carico dellโ€™istante, sia stata eseguita o che sia stata, quantomeno, offerta (cd. offerta formale di cui allโ€™art. 1208 c.c.). Offerta che, secondo la piรน recente giurisprudenza, puรฒ essere contenuta anche nellโ€™atto di citazione della domanda giudiziale (Cass. Civ. 9314 del 2017).

Lโ€™offerta della prestazione da parte del contraente che abbia proposto la domanda ex art. 2932 cod. civ. costituisce una condizione dellโ€™azione ed รจ quindi sufficiente che sussista al momento della decisione e puรฒ essere validamente fatta nel corso del giudizio di primo grado (vedi Cass. 17717/2011) ed anche nel giudizio di appello (vedi Cass. n. 7352/1996).

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Quanto detto vale sempre che la prestazione sia esigibile.

Nel caso in cui, ad esempio, le parti abbiano stabilito che la parte residua del prezzo venisse versata solo successivamente al rogito, mai avvenuto, รจ chiaro che la prestazione non sia divenuta ancora esigibile.

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Questโ€™ultimo caso elencato, molto frequente, ha destato moltissimi dubbi e perplessitร  avuto riguardo allโ€™effetto della sentenza resa allโ€™esito della domanda e, in particolare, relativamente allโ€™esecutivitร  di solo alcuni capi di essa. Come si avrร  modo di approfondire e chiarire, considerato che la sentenza ex art. 2932 c.c. produce lโ€™effetto traslativo solo dal momento del passaggio in giudicato e non prima, ci si interrogava se il capo della pronuncia relativo al versamento del prezzo seguisse la medesima sorte o dovesse invece ritenersi pianamente efficace giร  con lโ€™esecutivitร  della sentenza di primo grado.

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La sentenza ex art. 2932 c.c.

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Arriviamo cosรฌ ad una pronuncia che, preso atto dellโ€™inadempimento dellโ€™altro contraente, della possibilitร  e mancata esclusione dal titolo e, non in ultimo, degli ulteriori requisiti indicati dal comma secondo, attribuisca la proprietร  dellโ€™immobile al contraente istante.

La sentenza avrร  natura costitutiva nel senso che il provvedimento del giudice sostituirร  il consenso dellโ€™altra parte, determinando il trasferimento del diritto di proprietร  dellโ€™immobile allโ€™istante.

Inoltre, essa, come si accennava, dovrร  rifarsi integralmente al contratto non adempiuto non potendone mutare i contenuti nรฉ potendone variare lโ€™assetto di interessi (Cass. Civ.3486/90 e 7907/90- 937 del 2010)

Tale sentenza sarร  ordinariamente appellabile e ricorribile per cassazione e, per tale motivo, potrร  essere oggetto di riforma in un senso e nellโ€™altro.

Per evitare che il bene diventi, di volta in volta, di proprietร  di uno dei contendenti secondo il risultato del grado di giudizio, per consolidata giurisprudenza, lโ€™effetto traslativo si verificherร  solo con il passaggio in giudicato della sentenza che metterร  un punto fermo, definitivo, alla vicenda. ย ย Piรน nel dettaglio, il promissario acquirente per ottenere la proprietร  dellโ€™immobile dovrร  attendere che la sentenza a lui favorevole diventi non piรน impugnabile. Solo in questo momento si verrร  a creare una situazione di certezza giuridica (il cd. giudicato) che consentirร  il trasferimento di proprietร  dellโ€™immobile oggetto della contesa (Cass. Civ. 2864 del 2003).

Preso atto del fatto che il trasferimento avverrร  solo con il giudicato, occorre comprendere cosa succeda allโ€™eventuale condanna al pagamento della parte residua del prezzo.

Spieghiamo meglio: poniamo il caso in cui Tizio, promissario acquirente, chieda al giudice di ottenere il diritto di proprietร  di un immobile, della societร  costruttrice Alfa, per non aver questโ€™ultima onorato lโ€™impegno assunto con un precedente preliminare di compravendita.

Or bene, il giudice, considerato che Tizio ha versato solo lโ€™80 percento del totale, essendo pattuito che la restante parte (il 20 percento) sarebbe stata versata al momento della redazione del contratto definitivo, pronuncia il trasferimento della proprietร  in capo a questโ€™ultimo e lo condanna a versare il 20 percento residuo del prezzo alla societร  Alfa.

Solitamente ogni capo della sentenza รจ provvisoriamente esecutivo, nel senso che le singole parti che compongono il provvedimento del giudice hanno forza di legge tra le parti dal momento della pubblicazione della sentenza.

Applicando, perรฒ, questo ragionamento allโ€™azione 2932 c.c. si otterrebbe uno strano risultato: Tizio dovrebbe pagare la parte residua del prezzo in conseguenza della sentenza di 1ยฐ grado nonostante la proprietร  del bene gli verrร  conferita unicamente con il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, molto dopo il pagamento del prezzo residuo.

Il dilemma, cosรฌ composto, รจ stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n. 2087 del 2010 secondo le quali โ€œ Nelle sentenze rese ai sensi dellโ€™art. 2932 codice civile in tema di contratto preliminare di compravendita, non รจ possibile operare la scissione tra capi costitutivi principali e capi condannatori consequenziali, specialmente con riferimento ai quei capi cd. sinallagmatici, le cui statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. Pertanto, la possibilitร  di anticipare lโ€™esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta per volta a seconda del tipo di rapporto tra lโ€™effetto accessivo condannatorio da anticipare e lโ€™effetto costitutivo producibile solo con il passaggio in giudicato. A tal fine occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo da quelle che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte โ€“ talvolta corrispettiva โ€“ del rapporto oggetto della domanda costitutiva. Possono quindi ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi che sono compatibili con la produzione dellโ€™effetto costitutivo in un momento successivo, ossia allโ€™atto del passaggio in giudicato del capo di sentenze propriamente costitutive, quale la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda, mentre non sono anticipabili effetti quali il pagamento del prezzo della vendita ed il rilascio dellโ€™immobile oggetto della promessa di venditaโ€

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La Corte ci restituisce un quadro completo degli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c. disponendo che la parte residua del prezzo dovrร  essere corrisposta solo quando sarร  possibile trasferire la proprietร  del bene e, quindi, non prima del passaggio in giudicato della sentenza. In questo senso, sono anticipabili gli effetti relativi al pagamento delle spese processuali liquidate dal giudice mentre non lo sono, al pari di quelli inerenti al trasferimento della proprietร  dellโ€™immobile, quelli relativi al pagamento del residuo prezzo della vendita e del rilascio del bene oggetto del preliminare (cfr. Cass. Civ. 26364 del 2017 o Cass. Civ. 690 del 2006).

Tornando al nostro esempio, Tizio dovrร  sรฌ versare il 20 percento del residuo prezzo ma solo quando gli verrร  conferita la proprietร  dellโ€™immobile e, quindi, solo con il passaggio in giudicato della sentenza.

Anzi, secondo alcuni, lโ€™effetto traslativo ed il trasferimento del bene in questi casi sarebbero subordinati al pagamento del prezzo. Piรน nel dettaglio, si parlerebbe di condizione dellโ€™effetto traslativo della sentenza o anche di sentenza con condizione (Cass.Civ. 12556 del 2000 o 20226 del 2018)

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La trascrizione della domanda giudiziale

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รˆ bene precisare, ad onore del vero, che per giungere al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c. e dunque al relativo trasferimento della proprietร  potrebbero volerci, in considerazione della lentezza dellโ€™odierna giustizia civile,ย  molti e molti anni.

Anni in cui il bene oggetto del preliminare, non essendo vincolato dallโ€™azione in corso, potrร  essere donato, venduto o altrimenti trasferito a terzi.

Ebbene, nonostante il bene possa circolare, il promissario acquirente che abbia trascritto la domanda giudiziale potrร  dormire sonni tranquilli potendo egli prevalere, nel caso di accoglimento della domanda, sugli acquirenti successivi del venditore.

Infatti, le domandeย  ex art. 2932 c.c. possono essere trascritte ai sensi dellโ€™art. 2652 c.c.

La trascrizione della domanda garantirร  la retroazione degli effetti del trasferimento operato con la sentenza.

Per fare un esempio, poniamo che Tizio, promissario acquirente, citi in giudizio Caio, promittente alienante, per non aver questi onorato il contratto preliminare di compravendita e per vedersi accogliere la domanda di esecuzione in forma specifica dellโ€™obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c.

Notificato lโ€™atto di citazione, Tizio si reca in conservatoria per trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. avendone possibilitร  ai sensi dellโ€™art. 2652 c.c.

Dodici anni dopo viene emessa la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che, allโ€™esito di un articolato iter giudiziario, dร  ragione a Tizio. Con il passaggio in giudicato della sentenza, dunque, ย Tizio dovrebbe divenire proprietario dellโ€™immobile, oggetto del preliminare non adempiuto, ai danni di Caio. Purtroppo, perรฒ, Caio ha alienato il suo bene a Sempronio che, a sua volta, lo ha donato a Mevia.

Nonostante i molteplici trasferimenti, Tizio diventerร  ugualmente proprietario dellโ€™immobile in virtรน della retroazione della trascrizione ex art. 2932 c.c. e del suo effetto prenotativo.

Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, โ€œla trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. dell’obbligazione di alienare un immobile ha efficacia “prenotativa” ai sensi dell’art. 2652, n. 2, cod. civ., sicchรฉ, in tal caso, sono inopponibili al promissario acquirente le alienazioni a terzi effettuate dal promittente venditore in epoca successiva, e rende possibile il trasferimento del bene in favore dell’attoreโ€ (Cass. Civ. 24960 del 2014 conf.4819 del 2000)

Differentemente, qualora la domanda giudiziale non fosse stata trascritta o vi siano trascrizioni antecedenti ad essa (ad esempio un precedente preliminare trascritto, od una precedente domanda ex art. 2932 c.c.) lโ€™effetto prenotativo non si verificherร  oppure pur verificandosi verrร  vanificato da una precedente trascrizione.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello studio legale dโ€™Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

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