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Guida alla Vendita Diretta istituita dalla Riforma Cartabia

Agosto 9, 2023by Redazione

Il nuovo art. 568 bis cpc: testo, tempi e modi di richiesta della vendita diretta, possibili opposizioni da parte dei creditori, quando conviene adottarla

Il d.lgs. 10 ottobre 2022,ย n. 150,ย attuativoย della l. 134/2021 (‘riforma Cartabia‘),ย ha introdotto, tra le maggiori novitร  in tema di esecuzioni, lโ€™istituto della cd vendita diretta, ispirato al modello francese della vente privรฉe, che troverร  applicazione per i pignoramenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.

Il riferimento normativo

Cosรฌ recita il nuovo articolo 568 bis:
โ€œIl debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, puรฒ chiedere al giudice dell’esecuzione di disporre la vendita diretta dell’immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all’articolo 173 bis,(
ndr il prezzo base come indicato dal Ctu nella perizia di stima) terzo comma, delle disposizioni d’attuazione del presente codice. A pena di inammissibilitร , unitamente all’istanza di cui al primo comma deve essere depositata in cancelleria l’offerta di acquisto, nonchรฉ una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. L’istanza e l’offerta sono notificate a cura dell’offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui all’articolo 498 (ndr creditori che hanno sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri) e a quelli intervenuti prima del deposito dell’offerta medesima. L’offerta รจ irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell’articolo 569 bis (ndr integrazione dellโ€™offerta e della relativa cauzione) ed essa non sia stata accolta. A pena di inammissibilitร , l’istanza di cui al primo comma non puรฒ essere formulata piรน di una voltaโ€.

Quindi, per le procedure iniziate dopo il 28 febbraio 2023, il debitore potrร , in buona sostanza, vendere la propria casa โ€œprivatamenteโ€ senza passare necessariamente per lโ€™asta immobiliare dopo il pignoramento, evitando in questo modo le conseguenze negative che discendono dalla vendita del bene allโ€™asta (in primo luogo i consistenti ribassi del prezzo).

Trattasi pertanto di un istituto in primo luogo a favore del debitore esecutato.
La vendita diretta gli consente, infatti, di evitare un eventuale deprezzamento del bene, legato ai meccanismi dellโ€™offerta minima del primo tentativo di vendita allโ€™asta e dei ribassi propri del processo esecutivo immobiliare; inoltre, con il sistema dalla stessa previsto si intende conseguire un aumento di efficienza soprattutto in termini di accelerazione dellโ€™espropriazione e di limitazione dei costi.

Ponendosi invece dal punto di vista del ceto creditorio, la norma mira a giungere alla conclusione della procedura in tempi notevolmente piรน ristretti e senza danno in termini di diminuzione dellโ€™importo effettivamente ottenuto.

A titolo esemplificativo:
si pensi al caso in cui Tizio sia debitore nei confronti di Caio di un importo di 150 mila euro, rimane inadempiente e Caio pignora lโ€™immobile di Tizio dal valore di 200 mila euro.
A seguito di una serie di aste andate deserte, il giudice decide di fissare una nuova base dโ€™asta al prezzo inferiore di 100 mila euro.
Qualora il bene dovesse essere aggiudicato a tale prezzo si ha che: il creditore rimarrebbe soddisfatto solo in parte, nel frattempo si aggiungono spese legali ed interessi, e Tizio rimane esposto alle ulteriori procedure esecutive del creditore Caio che vuole ottenere piena soddisfazione del suo credito.
Con la vendita diretta invece Tizio potrร  trovare un potenziale acquirente interessato allโ€™acquisto dellโ€™immobile al suo reale valoreย  di 200 mila euro, riuscendo in questo modo a pagare interamente lโ€™importo a Caio e a trattenere per sรฉ la somma residua.

Come si procede alla richiesta di vendita diretta?

Dalla lettura della norma si evince che debbono essere rispettati alcuni requisiti:

almeno 10 giorni prima dellโ€™udienza ex. art 569 c.p.c. deve essere presentata istanza al giudice dellโ€™esecuzione, chiedendo di procedere alla vendita diretta dellโ€™immobile pignorato.

-il prezzo di vendita deve essere almeno pari al valore di stima dellโ€™immobile.

-allโ€™istanza deve essere allegata unโ€™offerta di acquisto irrevocabile.

– a prova della serietร , lโ€™offerente deve depositare in cancelleria una cauzione pari almeno al 10% del prezzo.

– istanza ed offerta debbono essere notificate almeno 5 giorni prima dellโ€™udienza al creditore procedente, ai creditori di cui allโ€™art. 498 (coloro che vantano sul bene un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri) e a quelli intervenuti prima del deposito dellโ€™offerta, onere che grava sul debitore o sullโ€™offerente.

– Non รจ possibile formulare lโ€™istanza piรน di una volta nella stessa procedura esecutiva.

Lโ€™udienza di cui allโ€™art 569 cpc. continua a mantenere anche in questa fase il suo ruolo โ€œcardineโ€ poichรฉ รจ proprio questa la sede nella quale il giudice dellโ€™esecuzione potrร  valutare lโ€™ammissibilitร  dellโ€™istanza di vendita diretta, eventualmente fissando un termine di 10 giorni per lโ€™integrazione dellโ€™offerta e dellaย cauzioneย nel caso di determinazione di un prezzo base superiore a quello offerto (art.569 bis c.p.c., secondo comma, c.p.c.).

Se lโ€™ordine di integrazione non รจ rispettato, decorsi inutilmente i 10 giorni, il GE dichiara inammissibile in maniera definitiva lโ€™offerta e dispone la vendita forzata.

Viceversa se il prezzo offerto รจ almeno uguale al valore indicato dallโ€™art. 568 c.p.c. , o se lโ€™offerta รจ correttamente integrata, il GE, in assenza di opposizioni dei creditori titolati e di quelli intervenuti ex. art 498 c.p.c., aggiudica lโ€™immobile allโ€™offerente e stabilisce le modalitร  di pagamento del prezzo, da versare nel termine di 90 giorni, a pena di decadenza, ai sensiย  e per gli effetti dellโ€™art. 578 c.p.c.
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene all’aggiudicatario cd decreto di trasferimento.
Su istanza dell’aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell’immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest’ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’articolo 586. Il notaio stipulante trasmette copia dell’atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura.

Cosa succede se sopravvengono opposizioni da parte dei creditori?

Veniamo ora ad un punto cruciale del novello istituto:
cosa comporta il mancato consenso dei creditori allโ€™offerta di acquisto?
Eโ€™ proprio il comportamento dei creditori, difatti, a determinare lo sviluppo o meno del subprocedimento, in seguito alla presentazione dellโ€™istanza di vendita diretta.
Se vi รจ consenso dei creditori, o meglio accordo tacito dato dalla non contestazione avverso lโ€™istanza e lโ€™offerta, il procedimento di vendita diretta si chiude velocemente e senza gara.
E pare che sia questa la mera ipotesi in cui si raggiunge lโ€™obiettivo predisposto dal legislatore: addivenire ad una liquidazione dellโ€™immobile rapida e virtuosa, senza allungamento dei tempi processuali e senza il deprezzamento del bene per lโ€™effetto del meccanismo dei ribassi.

Diversamente, nellโ€™ipotesi in cui manchi il consenso dei creditori, il procedimento non si concluderร  rapidamente, ma devierร  verso una procedura piuttosto โ€˜competitivaโ€™, simile (ma piรน celere) ad una vendita ordinaria.
I creditori possono opporsi allโ€™istanza entro e non oltre lโ€™udienza di vendita dellโ€™immobile pignorato e, in tal caso, si apre un procedimento per la presentazione di altre offerte di acquisto, le quali dovranno proporre un prezzo necessariamente superiore a quello dellโ€™offerta presentata con lโ€™istanza di vendita diretta. (Se lโ€™udienza รจ differita per consentire lโ€™integrazione dellโ€™offerta, sarร  questโ€™ultima lโ€™udienza entro cui il consenso alla vendita diretta potrร  essere negato).

In particolare, in caso di opposizione allโ€™aggiudicazione da parte di anche uno solo dei creditori, ilย  Giudice con ordinanza ex art. 569 bis c.p.c.:

1) fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per lโ€™effettuazione della pubblicitร , ai sensi dellโ€™articolo 490, dellโ€™offerta pervenuta e della vendita;

2) fissa il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dellโ€™offerta giร  presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;

3) convoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a unโ€™udienza che fissa entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al numero 2) per la deliberazione sullโ€™offerta e, in caso di pluralitร  di offerte, per la gara tra gli offerenti.

Una volta terminata la gara il Giudice aggiudicherร  lโ€™immobile al migliore offerente e, con lo stesso decreto, fisserร  le modalitร  di pagamento del prezzo.
Versato il saldo prezzo da parte dellโ€™aggiudicatario (entro 90 giorni a pena di decadenza ย ai sensi e per gli effetti dellโ€™articolo 587 cpc) , il giudice dellโ€™esecuzione pronuncia il decreto di trasferimento, con il quale trasferisce il bene allโ€™aggiudicatario.
Diversamente, ove il prezzo non sia versato nel termine stabilito, ovvero il bene non sia aggiudicato, il giudice dispone la vendita nei modi e nei termini giร  fissati a norma dellโ€™art. 569 comma 3 c.p.c

Lโ€™ultimo comma dellโ€™art. 569-bis prevede che, su istanza dellโ€™aggiudicatario, il giudice dellโ€™esecuzione autorizza il trasferimento dellโ€™immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di questโ€™ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dellโ€™articolo 586.

Conviene procedere alla vendita diretta?

Abbiamo poc’anzi affermato che la ratio legis della โ€œvendita direttaโ€, quale misura alternativa alla โ€œvendita ordinariaโ€ mira a favorire in primis il debitore, consentendo allo stesso di attivarsi in prima persona per la ricerca di un acquirente.
Si pone poi a favore anche del ceto creditorio, soprattutto in termini di soddisfacimento rapido del credito, ed รจ peraltro sicuramente funzionale per ilย sistema giudiziario, poichรฉ siย riducono contemporaneamente le tempistiche e i costiย dovuti al processo di espropriazione.

Ciononostante รจ possibile individuare diverse lacune nel neo-istituto che, a parere di chi scrive, lasciano alquanto perplessi.

Analizziamone alcune:

In primis, una di queste รจ lโ€™obbligo per il compratore di offrire un importo uguale o superiore al prezzo base dโ€™asta per la conclusione della vendita diretta.
Tale obbligo potrebbe costituire uno svantaggio o meglio un ostacolo alla buona riuscita della vendita diretta, poichรฉ,ย 
qualora lโ€™immobile venisse venduto allโ€™asta, sappiamo che gli offerenti potrebbero presentare proposte del 25% in meno rispetto tale importo, risparmiando.
Questo dato potrebbe sicuramente scoraggiare il potenziale acquirente, conducendolo a non considerare la vendita diretta come il metodo piรน conveniente per acquistare la casa.!
In sostanza puรฒ ritenersi che la convenienza per lโ€™acquirente si avrebbe sicuramente quando il valore di stima dellโ€™immobile sia comunque di gran lunga inferiore al valore di mercato, e soprattutto quando non vi sono opposizioni da parte dei creditori.

– Altro punto critico concerne le tempistiche notevolmente ristrette:
Il debitore deve presentare lโ€™istanza per la vendita diretta almeno 10 giorni prima dellโ€™udienza di vendita.
Dunque, รจ necessario trovare un acquirente il un lasso di tempo breve (che va dalla notifica del precetto e del pignoramento fino a 10 giorni prima dellโ€™udienza ex. art 569 c.p.c. in cui normalmente viene disposta la vendita dellโ€™immobile pignorato), operazione che puรฒ risultare alquanto difficile considerando il tempo richiesto per vendere un immobile sul mercato libero.
Potremmo allora ritenere la vendita diretta un istituto che puรฒ prestarsi a finalitร  dilatorie?
Dal nostro punto di vista, sรฌ.
Esaminando la norma. essa non prevede (non essendo richiamato lโ€™art 587 cpc) che la cauzione resti definitivamente acquisita alla procedura nel caso di mancata stipula dellโ€™atto di trasferimento nel termine stabilito dal giudice, motivo per il quale, la potenziale offerta potrebbe non realizzarsi anche per causa imputabile allโ€™offerente (in accordo col debitore?!), provocando una notevole dilatazione dei tempi, senza che ciรฒ comporti la perdita del 10%, come, al contrario, avviene nel caso di attivitร  dilatorie riguardanti lโ€™offerta allโ€™asta.

Peraltro va, altresรฌ aggiunto che, sempre nel caso in caso di inadempimento dellโ€™offerente, non รจ prevista neppure la ย sanzione di cui allโ€™art. 587 cpc II comma (se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente รจ tenuto al pagamento della differenza.)!!

-Ancora, ulteriore criticitร  concerne le contestazioni dei creditori (anche di uno solo) allโ€™offerta di acquisto cui segue lโ€™ordine del giudice di pubblicitร  dellโ€™offerta con ordinanza ex. art 569 c.p.c.
In questo caso lโ€™offerente potrebbe subire delle โ€œofferte in aumentoโ€ con conseguente riduzione della convenienza, ed inoltre la cauzione dallo stesso offerta rimarrebbe in questo modo โ€œvincolataโ€ per un paio di mesi (vale a dire i tempi necessari per la pubblicitร  e gara tra gli offerenti).
Si consideri che lโ€™offerta va presentata giร  cauzionata del 10% e che allโ€™udienza, in caso di opposizione, il giudice ordina di pubblicizzare lโ€™offerta per almeno 45 giorni, cui aggiungere i 90 giorni per le offerte in aumento e gara tra gli offerentiโ€ฆ)

La Riforma Cartabia lascia allora molti dubbi sul possibile successo di questa soluzione.

Difatti, malgrado la potenzialitร  dello strumento in esame e alla luce delle criticitร  indicate (offerta pari almeno al prezzo base, termine massimo entro lโ€™udienza ex art 569 cpc, tempi ristretti per realizzare lโ€™operazione, probabilissime contestazioni dei creditori, trasferimento mediante atto negoziale con le relative criticitร  rispetto al decreto di trasferimento etc.. ) occorre chiedersi se e quanto sia davvero utile procedere alla richiesta di vendita diretta , anche come alternativa rispetto a quella ordinaria.

Allo stato dei fatti, parrebbe risultare piรน celere e proficua per il debitore la scelta di ricorrere alla procedura di saldo e stralcio al fine di trovare un accordo con il creditore che gli consenta, peraltro, di sanare integralmente la propria posizione debitoria, mediante lโ€™esborso di una cifra probabilmente minore rispetto a quella inizialmente dovuta.
Con la vendita diretta al contrario (seppur il debitore potrร  sicuramente conoscere anticipatamente il prezzo a cui sarร  venduto il suo bene) non รจ scontato che il ricavato sia sufficiente a saldare tutti i suoi debiti, e il debitore rimarrebbe tale per il residuo!!
Nel primo caso, mediante accordi tra le parti e conseguente stralcio da parte del creditore di una parte di quanto dovuto, vi รจ abitualmente un azzeramento totale del debito, con la vendita diretta, invece, lโ€™azzeramento avviene solo nel caso in cui il ricavato della vendita sia pari o superiore al debito residuo (compresi gli onerosissimi interessi moratori e le considerevoli spese di procedura).
Il principale vantaggio, che chi scrive ritiene possa conseguire alla vendita diretta, rispetto ad unโ€™ordinaria vendita contestuale, (per la quale lโ€™esperienza ci ha insegnato esservi molta diffidenza da parte dei terzi acquirenti) รจ che il terzo offerente/acquirente, abitualmente restio a dare acconti a un debitore esecutato, potrebbe sentirsi maggiormente tutelato dal versare il consistente acconto del 10% nelle mani della ย procedura, affidata al giudice dellโ€™esecuzione.

Per valutare lโ€™effettiva convenienza di optare per la vendita diretta,ย  per il saldo e stralcio (o per altre svariate soluzioni) ad ogni modo รจ particolarmente opportuno affidarsi alla competenza di un avvocato esperto in materia di pignoramenti immobiliari, che possa suggerire la soluzione piรน congrua al caso specifico.

Avv. Alessandra Verde
(collaboratrice dello studio dโ€™Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per chi volesse conoscere delle principali novitร  introdotte dalla Riforma Cartabia nel processo esecutivo puรฒ farlo leggendo lโ€™articolo โ€œ“Esecuzione immobiliare: le novitร  dopo la riforma cartabia”

In merito al pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si leggano ancheย  gli articoli โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e tutela del diritto allโ€™abitazioneโ€ ,ย ย โ€œPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโ€

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร  in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โ€œGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโ€™importo, con modelli di proposta e accettazioneโ€

Per approfondimenti su tutte le preclusioni allโ€™ordinanza di vendita nellโ€™ambito di una procedura esecutiva immobiliare si legga lโ€™articolo: Art. 569 cpc: tutte le preclusioni dell’ordinanza di vendita”

Per approfondimenti sullโ€™improrogabilitร  del termine per il saldo prezzo dellโ€™aggiudicazione, e sulla prassi โ€œscorrettaโ€ del Tribunale di Bergamo a concedere proroghe (immediatamente arrestata dopo che lo studio dโ€™Ambrosio Borselli ha sollevato contestazioni a una aggiudicazione il cui termine era stato prorogato), si legga lโ€™articolo:ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  “Improrogabilitร  del termine per il saldo prezzo dell’aggiudicazione”

Chi volesseย approfondire lโ€™argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โ€œGuida allโ€™Opposizione a precetto: termini, competenza e formaโ€ย , โ€œGuida allโ€™Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ€ย ,ย ย ย  โ€œOpposizione allโ€™esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ€œ,ย eย โ€œOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ€

Per approfondire la tematica del saldo e stralcio come strumento per acquistare gli immobili pignorati fuori asta ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato e quali competenze sono necessarie per non commettere errori che compromettano lโ€™esito di tali operazioni si leggaย โ€œGuida al saldo e stralcio come forma di investimento immobiliareโ€.

Ad ogni modo, se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโ€™avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร  finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรฉ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร  i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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