Il nuovo art. 568 bis cpc: testo, tempi e modi di richiesta della vendita diretta, possibili opposizioni da parte dei creditori, quando conviene adottarla
Il d.lgs. 10 ottobre 2022,ย n. 150,ย attuativoย della l. 134/2021 (‘riforma Cartabia‘),ย ha introdotto, tra le maggiori novitร in tema di esecuzioni, lโistituto della cd vendita diretta, ispirato al modello francese della vente privรฉe, che troverร applicazione per i pignoramenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.
Il riferimento normativo
Cosรฌ recita il nuovo articolo 568 bis:
โIl debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, puรฒ chiedere al giudice dell’esecuzione di disporre la vendita diretta dell’immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all’articolo 173 bis,(ndr il prezzo base come indicato dal Ctu nella perizia di stima) terzo comma, delle disposizioni d’attuazione del presente codice. A pena di inammissibilitร , unitamente all’istanza di cui al primo comma deve essere depositata in cancelleria l’offerta di acquisto, nonchรฉ una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. L’istanza e l’offerta sono notificate a cura dell’offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui all’articolo 498 (ndr creditori che hanno sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri) e a quelli intervenuti prima del deposito dell’offerta medesima. L’offerta รจ irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell’articolo 569 bis (ndr integrazione dellโofferta e della relativa cauzione) ed essa non sia stata accolta. A pena di inammissibilitร , l’istanza di cui al primo comma non puรฒ essere formulata piรน di una voltaโ.
Quindi, per le procedure iniziate dopo il 28 febbraio 2023, il debitore potrร , in buona sostanza, vendere la propria casa โprivatamenteโ senza passare necessariamente per lโasta immobiliare dopo il pignoramento, evitando in questo modo le conseguenze negative che discendono dalla vendita del bene allโasta (in primo luogo i consistenti ribassi del prezzo).
Trattasi pertanto di un istituto in primo luogo a favore del debitore esecutato.
La vendita diretta gli consente, infatti, di evitare un eventuale deprezzamento del bene, legato ai meccanismi dellโofferta minima del primo tentativo di vendita allโasta e dei ribassi propri del processo esecutivo immobiliare; inoltre, con il sistema dalla stessa previsto si intende conseguire un aumento di efficienza soprattutto in termini di accelerazione dellโespropriazione e di limitazione dei costi.
Ponendosi invece dal punto di vista del ceto creditorio, la norma mira a giungere alla conclusione della procedura in tempi notevolmente piรน ristretti e senza danno in termini di diminuzione dellโimporto effettivamente ottenuto.
A titolo esemplificativo:
si pensi al caso in cui Tizio sia debitore nei confronti di Caio di un importo di 150 mila euro, rimane inadempiente e Caio pignora lโimmobile di Tizio dal valore di 200 mila euro.
A seguito di una serie di aste andate deserte, il giudice decide di fissare una nuova base dโasta al prezzo inferiore di 100 mila euro.
Qualora il bene dovesse essere aggiudicato a tale prezzo si ha che: il creditore rimarrebbe soddisfatto solo in parte, nel frattempo si aggiungono spese legali ed interessi, e Tizio rimane esposto alle ulteriori procedure esecutive del creditore Caio che vuole ottenere piena soddisfazione del suo credito.
Con la vendita diretta invece Tizio potrร trovare un potenziale acquirente interessato allโacquisto dellโimmobile al suo reale valoreย di 200 mila euro, riuscendo in questo modo a pagare interamente lโimporto a Caio e a trattenere per sรฉ la somma residua.
Come si procede alla richiesta di vendita diretta?
Dalla lettura della norma si evince che debbono essere rispettati alcuni requisiti:
–almeno 10 giorni prima dellโudienza ex. art 569 c.p.c. deve essere presentata istanza al giudice dellโesecuzione, chiedendo di procedere alla vendita diretta dellโimmobile pignorato.
-il prezzo di vendita deve essere almeno pari al valore di stima dellโimmobile.
-allโistanza deve essere allegata unโofferta di acquisto irrevocabile.
– a prova della serietร , lโofferente deve depositare in cancelleria una cauzione pari almeno al 10% del prezzo.
– istanza ed offerta debbono essere notificate almeno 5 giorni prima dellโudienza al creditore procedente, ai creditori di cui allโart. 498 (coloro che vantano sul bene un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri) e a quelli intervenuti prima del deposito dellโofferta, onere che grava sul debitore o sullโofferente.
– Non รจ possibile formulare lโistanza piรน di una volta nella stessa procedura esecutiva.
Lโudienza di cui allโart 569 cpc. continua a mantenere anche in questa fase il suo ruolo โcardineโ poichรฉ รจ proprio questa la sede nella quale il giudice dellโesecuzione potrร valutare lโammissibilitร dellโistanza di vendita diretta, eventualmente fissando un termine di 10 giorni per lโintegrazione dellโofferta e dellaย cauzioneย nel caso di determinazione di un prezzo base superiore a quello offerto (art.569 bis c.p.c., secondo comma, c.p.c.).
Se lโordine di integrazione non รจ rispettato, decorsi inutilmente i 10 giorni, il GE dichiara inammissibile in maniera definitiva lโofferta e dispone la vendita forzata.
Viceversa se il prezzo offerto รจ almeno uguale al valore indicato dallโart. 568 c.p.c. , o se lโofferta รจ correttamente integrata, il GE, in assenza di opposizioni dei creditori titolati e di quelli intervenuti ex. art 498 c.p.c., aggiudica lโimmobile allโofferente e stabilisce le modalitร di pagamento del prezzo, da versare nel termine di 90 giorni, a pena di decadenza, ai sensiย e per gli effetti dellโart. 578 c.p.c.
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione pronuncia il decreto con il quale trasferisce il bene all’aggiudicatario cd decreto di trasferimento.
Su istanza dell’aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell’immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest’ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’articolo 586. Il notaio stipulante trasmette copia dell’atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura.
Cosa succede se sopravvengono opposizioni da parte dei creditori?
Veniamo ora ad un punto cruciale del novello istituto:
cosa comporta il mancato consenso dei creditori allโofferta di acquisto?
Eโ proprio il comportamento dei creditori, difatti, a determinare lo sviluppo o meno del subprocedimento, in seguito alla presentazione dellโistanza di vendita diretta.
Se vi รจ consenso dei creditori, o meglio accordo tacito dato dalla non contestazione avverso lโistanza e lโofferta, il procedimento di vendita diretta si chiude velocemente e senza gara.
E pare che sia questa la mera ipotesi in cui si raggiunge lโobiettivo predisposto dal legislatore: addivenire ad una liquidazione dellโimmobile rapida e virtuosa, senza allungamento dei tempi processuali e senza il deprezzamento del bene per lโeffetto del meccanismo dei ribassi.
Diversamente, nellโipotesi in cui manchi il consenso dei creditori, il procedimento non si concluderร rapidamente, ma devierร verso una procedura piuttosto โcompetitivaโ, simile (ma piรน celere) ad una vendita ordinaria.
I creditori possono opporsi allโistanza entro e non oltre lโudienza di vendita dellโimmobile pignorato e, in tal caso, si apre un procedimento per la presentazione di altre offerte di acquisto, le quali dovranno proporre un prezzo necessariamente superiore a quello dellโofferta presentata con lโistanza di vendita diretta. (Se lโudienza รจ differita per consentire lโintegrazione dellโofferta, sarร questโultima lโudienza entro cui il consenso alla vendita diretta potrร essere negato).
In particolare, in caso di opposizione allโaggiudicazione da parte di anche uno solo dei creditori, ilย Giudice con ordinanza ex art. 569 bis c.p.c.:
1) fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni per lโeffettuazione della pubblicitร , ai sensi dellโarticolo 490, dellโofferta pervenuta e della vendita;
2) fissa il termine di novanta giorni per la formulazione di ulteriori offerte di acquisto ad un prezzo non inferiore a quello dellโofferta giร presentata, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;
3) convoca il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a unโudienza che fissa entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al numero 2) per la deliberazione sullโofferta e, in caso di pluralitร di offerte, per la gara tra gli offerenti.
Una volta terminata la gara il Giudice aggiudicherร lโimmobile al migliore offerente e, con lo stesso decreto, fisserร le modalitร di pagamento del prezzo.
Versato il saldo prezzo da parte dellโaggiudicatario (entro 90 giorni a pena di decadenza ย ai sensi e per gli effetti dellโarticolo 587 cpc) , il giudice dellโesecuzione pronuncia il decreto di trasferimento, con il quale trasferisce il bene allโaggiudicatario.
Diversamente, ove il prezzo non sia versato nel termine stabilito, ovvero il bene non sia aggiudicato, il giudice dispone la vendita nei modi e nei termini giร fissati a norma dellโart. 569 comma 3 c.p.c
Lโultimo comma dellโart. 569-bis prevede che, su istanza dellโaggiudicatario, il giudice dellโesecuzione autorizza il trasferimento dellโimmobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di questโultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dellโarticolo 586.
Conviene procedere alla vendita diretta?
Abbiamo poc’anzi affermato che la ratio legis della โvendita direttaโ, quale misura alternativa alla โvendita ordinariaโ mira a favorire in primis il debitore, consentendo allo stesso di attivarsi in prima persona per la ricerca di un acquirente.
Si pone poi a favore anche del ceto creditorio, soprattutto in termini di soddisfacimento rapido del credito, ed รจ peraltro sicuramente funzionale per ilย sistema giudiziario, poichรฉ siย riducono contemporaneamente le tempistiche e i costiย dovuti al processo di espropriazione.
Ciononostante รจ possibile individuare diverse lacune nel neo-istituto che, a parere di chi scrive, lasciano alquanto perplessi.
Analizziamone alcune:
–In primis, una di queste รจ lโobbligo per il compratore di offrire un importo uguale o superiore al prezzo base dโasta per la conclusione della vendita diretta.
Tale obbligo potrebbe costituire uno svantaggio o meglio un ostacolo alla buona riuscita della vendita diretta, poichรฉ,ย qualora lโimmobile venisse venduto allโasta, sappiamo che gli offerenti potrebbero presentare proposte del 25% in meno rispetto tale importo, risparmiando.
Questo dato potrebbe sicuramente scoraggiare il potenziale acquirente, conducendolo a non considerare la vendita diretta come il metodo piรน conveniente per acquistare la casa.!
In sostanza puรฒ ritenersi che la convenienza per lโacquirente si avrebbe sicuramente quando il valore di stima dellโimmobile sia comunque di gran lunga inferiore al valore di mercato, e soprattutto quando non vi sono opposizioni da parte dei creditori.
– Altro punto critico concerne le tempistiche notevolmente ristrette:
Il debitore deve presentare lโistanza per la vendita diretta almeno 10 giorni prima dellโudienza di vendita.
Dunque, รจ necessario trovare un acquirente il un lasso di tempo breve (che va dalla notifica del precetto e del pignoramento fino a 10 giorni prima dellโudienza ex. art 569 c.p.c. in cui normalmente viene disposta la vendita dellโimmobile pignorato), operazione che puรฒ risultare alquanto difficile considerando il tempo richiesto per vendere un immobile sul mercato libero.
Potremmo allora ritenere la vendita diretta un istituto che puรฒ prestarsi a finalitร dilatorie?
Dal nostro punto di vista, sรฌ.
Esaminando la norma. essa non prevede (non essendo richiamato lโart 587 cpc) che la cauzione resti definitivamente acquisita alla procedura nel caso di mancata stipula dellโatto di trasferimento nel termine stabilito dal giudice, motivo per il quale, la potenziale offerta potrebbe non realizzarsi anche per causa imputabile allโofferente (in accordo col debitore?!), provocando una notevole dilatazione dei tempi, senza che ciรฒ comporti la perdita del 10%, come, al contrario, avviene nel caso di attivitร dilatorie riguardanti lโofferta allโasta.
Peraltro va, altresรฌ aggiunto che, sempre nel caso in caso di inadempimento dellโofferente, non รจ prevista neppure la ย sanzione di cui allโart. 587 cpc II comma (se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente รจ tenuto al pagamento della differenza.)!!
-Ancora, ulteriore criticitร concerne le contestazioni dei creditori (anche di uno solo) allโofferta di acquisto cui segue lโordine del giudice di pubblicitร dellโofferta con ordinanza ex. art 569 c.p.c.
In questo caso lโofferente potrebbe subire delle โofferte in aumentoโ con conseguente riduzione della convenienza, ed inoltre la cauzione dallo stesso offerta rimarrebbe in questo modo โvincolataโ per un paio di mesi (vale a dire i tempi necessari per la pubblicitร e gara tra gli offerenti).
Si consideri che lโofferta va presentata giร cauzionata del 10% e che allโudienza, in caso di opposizione, il giudice ordina di pubblicizzare lโofferta per almeno 45 giorni, cui aggiungere i 90 giorni per le offerte in aumento e gara tra gli offerentiโฆ)
La Riforma Cartabia lascia allora molti dubbi sul possibile successo di questa soluzione.
Difatti, malgrado la potenzialitร dello strumento in esame e alla luce delle criticitร indicate (offerta pari almeno al prezzo base, termine massimo entro lโudienza ex art 569 cpc, tempi ristretti per realizzare lโoperazione, probabilissime contestazioni dei creditori, trasferimento mediante atto negoziale con le relative criticitร rispetto al decreto di trasferimento etc.. ) occorre chiedersi se e quanto sia davvero utile procedere alla richiesta di vendita diretta , anche come alternativa rispetto a quella ordinaria.
Allo stato dei fatti, parrebbe risultare piรน celere e proficua per il debitore la scelta di ricorrere alla procedura di saldo e stralcio al fine di trovare un accordo con il creditore che gli consenta, peraltro, di sanare integralmente la propria posizione debitoria, mediante lโesborso di una cifra probabilmente minore rispetto a quella inizialmente dovuta.
Con la vendita diretta al contrario (seppur il debitore potrร sicuramente conoscere anticipatamente il prezzo a cui sarร venduto il suo bene) non รจ scontato che il ricavato sia sufficiente a saldare tutti i suoi debiti, e il debitore rimarrebbe tale per il residuo!!
Nel primo caso, mediante accordi tra le parti e conseguente stralcio da parte del creditore di una parte di quanto dovuto, vi รจ abitualmente un azzeramento totale del debito, con la vendita diretta, invece, lโazzeramento avviene solo nel caso in cui il ricavato della vendita sia pari o superiore al debito residuo (compresi gli onerosissimi interessi moratori e le considerevoli spese di procedura).
Il principale vantaggio, che chi scrive ritiene possa conseguire alla vendita diretta, rispetto ad unโordinaria vendita contestuale, (per la quale lโesperienza ci ha insegnato esservi molta diffidenza da parte dei terzi acquirenti) รจ che il terzo offerente/acquirente, abitualmente restio a dare acconti a un debitore esecutato, potrebbe sentirsi maggiormente tutelato dal versare il consistente acconto del 10% nelle mani della ย procedura, affidata al giudice dellโesecuzione.
Per valutare lโeffettiva convenienza di optare per la vendita diretta,ย per il saldo e stralcio (o per altre svariate soluzioni) ad ogni modo รจ particolarmente opportuno affidarsi alla competenza di un avvocato esperto in materia di pignoramenti immobiliari, che possa suggerire la soluzione piรน congrua al caso specifico.
Avv. Alessandra Verde
(collaboratrice dello studio dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per chi volesse conoscere delle principali novitร introdotte dalla Riforma Cartabia nel processo esecutivo puรฒ farlo leggendo lโarticolo โ“Esecuzione immobiliare: le novitร dopo la riforma cartabia”
In merito al pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si leggano ancheย gli articoli โOpposizione allโesecuzione e tutela del diritto allโabitazioneโ ,ย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Per approfondimenti su tutte le preclusioni allโordinanza di vendita nellโambito di una procedura esecutiva immobiliare si legga lโarticolo: “Art. 569 cpc: tutte le preclusioni dell’ordinanza di vendita”
Per approfondimenti sullโimprorogabilitร del termine per il saldo prezzo dellโaggiudicazione, e sulla prassi โscorrettaโ del Tribunale di Bergamo a concedere proroghe (immediatamente arrestata dopo che lo studio dโAmbrosio Borselli ha sollevato contestazioni a una aggiudicazione il cui termine era stato prorogato), si legga lโarticolo:ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย “Improrogabilitร del termine per il saldo prezzo dell’aggiudicazione”
Chi volesseย approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโย , โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโย ,ย ย ย โOpposizione allโesecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ,ย eย โOpposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenzeโ
Per approfondire la tematica del saldo e stralcio come strumento per acquistare gli immobili pignorati fuori asta ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato e quali competenze sono necessarie per non commettere errori che compromettano lโesito di tali operazioni si leggaย โGuida al saldo e stralcio come forma di investimento immobiliareโ.
Ad ogni modo, se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโavrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรฉ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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