I titoli esecutivi: tutto quello che c’è da sapere. Cosa sono, la normativa e tipologie. Fondamento dell’esecuzione forzata. Cosa cambia con la Riforma Cartabia
Cos’è un titolo esecutivo e quali sono
Nel sistema giuridico italiano, il titolo esecutivo rappresenta uno strumento di primaria importanza per garantire l’effettività del diritto. Si tratta di un atto giuridico, previsto e riconosciuto dalla legge, attraverso il quale al creditore è consentito di procedere in via coattiva all’esecuzione forzata del debitore inadempiente per la tutela di un diritto di credito rimasto insoddisfatto.
In altre parole, lo possiamo definire come il “documento” che certifica in maniera ufficiale l’esistenza di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, consentendo così al creditore di richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria per ottenere quanto gli spetta.
L’importanza della figura del titolo esecutivo emerge già dall’art. 474 del codice di procedura civile, in base al quale sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Costituendo il presupposto fondamentale dell’esecuzione forzata, il titolo esecutivo deve esistere sin dall’inizio del processo esecutivo e permanere esistente per tutto il tempo del procedimento.
L’eventuale mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo potrà costituire motivo di opposizione al precetto, se l’esecuzione non è ancora iniziata, o all’esecuzione ex art. 615 del c.p.c. nel caso di esecuzione già iniziata.
Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura degli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Il contenuto della norma
L’art. 474 del codice di procedura civile, al primo comma, sancisce anche il principio generale secondo cui “l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
- Per certezza si intende che l’esistenza del bene non deve essere in discussione, ovvero non deve dipendere da condizioni future o da ulteriori accertamenti, per cui è possibile individuare con precisone il bene oggetto dell’esecuzione o la prestazione di fare o non fare nel caso di esecuzione ex art. 612 del c.p.c..
- Per liquidità si intende che, l’importo del credito deve essere determinato con precisione o facilmente determinabile con un semplice calcolo aritmetico, senza bisogno di ulteriori valutazioni.
- Per esigibilità invece si intende che il credito deve essere scaduto, cioè il termine di pagamento deve essere già arrivato, e non deve essere soggetto a sospensioni, condizioni o dilazioni che ne impediscano la richiesta immediata.
In sintesi, un credito è certo liquido ed esigibile quando il creditore può dimostrarne l’esistenza, conoscerne l’ammontare e pretenderne subito il pagamento.
Titolo esecutivo significato e esempi
L’esistenza del diritto sottostante non basta: ciò che consente l’intervento coattivo è la presenza di un titolo conforme ai requisiti previsti dalla legge.
Per comprendere meglio cos’è un titolo esecutivo vediamo insieme alcuni esempi semplici e chiari.
Come abbiamo visto, il codice di procedura civile, all’art. 474 e seguenti, individua e disciplina le varie tipologie di titoli esecutivi. Ora andiamo a vedere concretamente quali sono:
1) Titoli giudiziali
Si intende quei titoli che scaturiscono da una pronuncia dell’autorità giudiziaria. Tra essi rientrano:
- le sentenze di condanna passate in giudicato o dichiarate provvisoriamente esecutive;
- i decreti ingiuntivi muniti di esecutorietà;
- le ordinanze di condanna emesse nel corso del processo;
- i verbali di conciliazione giudiziale.
La caratteristica comune di questi atti è quella di essere emanati dal giudice nell’ambito di un procedimento contenzioso, a seguito dell’accertamento della fondatezza della pretesa del creditore.
2) Titoli Stragiudiziali
Si tratta, ad esempio, degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a conferire pubblica fede, che contengano l’obbligazione di pagare somme di denaro o di consegnare beni determinati. Rientrano in questa categoria:
- i mutui;
- le cambiali;
- gli assegni bancari;
- gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
La ratio è quella di attribuire rilevanza a documenti che, per la loro natura e forma, offrono adeguate garanzie di certezza.
3) Titoli di formazione amministrativa
Infine, vi sono atti emanati da autorità amministrative ai quali l’ordinamento riconosce efficacia esecutiva. Si pensi, ad esempio, ai ruoli esattoriali emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che consentono la riscossione coattiva di tributi e sanzioni.
Titolo Esecutivo Riforma Cartabia: Cosa Cambia?
Con la Riforma Cartabia il legislatore si è posto l’obiettivo di semplificare i processi, snellendo le procedure e riducendo la burocrazia. Un esempio pregnante è proprio quello dell’abolizione della c.d. formula esecutiva per i titoli esecutivi.
Prima, infatti, per far valere un titolo come titolo esecutivo occorreva che fosse munito della c.d. formula esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c.. Si trattava di una clausola formale che veniva apposta tramite un timbro, in calce ad alcuni atti (tipicamente sentenze e atti notarili) che includeva frasi rituali come “Comandiamo…” e l’intestazione “Repubblica Italiana – In nome della legge”, e attribuiva ad essi forza esecutiva, ovvero la possibilità di essere portati direttamente all’esecuzione forzata (pignoramento, espropriazione, ecc.) senza bisogno di ulteriori passaggi.
Questa modifica, entrata in vigore dal 1° marzo 2023, semplifica la procedura e accelera i tempi. Infatti, l’art. 475 c.p.c. è stato riformulato, sostituendo l’obbligo di apporre la formula esecutiva con la necessità di una copia attestata conforme all’originale, per cui invece del timbro della formula, il titolo esecutivo dovrà essere accompagnato da una copia rilasciata dall’autorità giudiziaria, dal notaio o da un altro pubblico ufficiale che ne attesti la conformità.
Inoltre l’art. 476 c.p.c. che regolava la richiesta di “spedizione in forma esecutiva” e le copie esecutive è stato abrogato.
Il fine è quello di rendere la procedura più rapida e snella, con l’obiettivo di consentire, per un verso, ai creditori di recuperare i propri crediti più velocemente e per un altro ai debitori di liberarsi dai propri oneri con il minor pregiudizio possibile.
Cosa può fare un creditore munito di titolo esecutivo?
Come abbiamo visto, il titolo esecutivo costituisce il fondamento dell’esecuzione forzata. Un creditore munito di titolo esecutivo (ad esempio una sentenza di condanna, un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale, ecc.) ha quindi la possibilità di agire in via esecutiva contro il debitore per ottenere forzatamente quanto gli è dovuto. Sia il creditore pignorante sia quello intervenuto munito di titolo esecutivo sono, infatti, titolari dell’azione di espropriazione che deriva dal titolo di cui ciascuno di essi è munito.
Si parla, in questo caso, del principio nulla executio sine titulo (non c’è esecuzione senza un titolo), in base al quale l’esistenza di un valido titolo esecutivo è un requisito che deve sussistere non solo all’inizio, ma per tutta la durata della procedura esecutiva. Per cui un’azione esecutiva è indissolubilmente legata alla validità del suo titolo. Se il titolo viene meno per qualsiasi ragione (ad esempio, annullamento della sentenza), l’esecuzione non può proseguire e deve essere dichiarata improcedibile.
Vediamo ora concretamente quali azioni può intraprendere un creditore munito di titolo esecutivo:
1) Notificare il titolo esecutivo e il precetto
Prima di procedere all’esecuzione, infatti, il creditore deve notificare al debitore il titolo esecutivo e l’atto di precetto (ovvero un atto attraverso il quale il creditore intima al debitore di pagare).
2) Avviare l’esecuzione forzata se il debitore non adempie
Questa può essere:
- a) in forma specifica, quando il bene aggredito coincide con il bene oggetto del credito (es. chiedo la restituzione dell’immobile che ho concesso in locazione e ottengo esattamente quell’immobile) conseguendo così il risultato esatto che il creditore avrebbe dovuto ricavare tramite l’adempimento del debitore. Può avvenire tramite la consegna o il rilascio del bene (art. 2930 c.p.c.) oppure con il compimento dell’attività che ne costituisce l’oggetto (art. 2931 c.p.c.);
- b) per espropriazione, se i beni del debitore aggrediti dal creditore vengono convertiti in una somma di denaro (es. chiedo la vendita dell’auto del debitore per soddisfarmi sul prezzo ricavato), con il risultato che, contrariamente all’esecuzione in forma specifica, il bene aggredito e il bene conseguito non coincidono nella medesima specie.
L’esecuzione per espropriazione avviene tramite il pignoramento dei beni del debitore. Il creditore, a seconda della natura del credito vantato, può scegliere tra diverse forme di pignoramento:
- Pignoramento mobiliare
Riguarda i beni mobili del debitore, come automobili, denaro contante, mobili, arredi ecc.. Questa tipologia prevede una procedura più rapida e meno onerosa per il creditore, che viene eseguita dall’ufficiale giudiziario, il quale può sequestrare i beni direttamente presso il domicilio del debitore o in altri luoghi in cui si trovano. I beni pignorati vengono poi venduti all’asta previa valutazione da parte di un tecnico per stabilirne il valore di mercato.
- Pignoramento Immobiliare
Si riferisce ai beni immobili come case, terreni, edifici industriali o commerciali ecc.. Questa forma prevede una procedura chiaramente più lunga, complessa e dispendiosa rispetto a quella del pignoramento mobiliare, in quanto può comportare l’esecuzione forzata sulla casa di abitazione del debitore e in tal caso devono essere seguite procedure specifiche nel rispetto di tutti i diritti del debitore e della sua famiglia.
- Pignoramento presso terzi
Coinvolge somme dovute da terzi al debitore e quindi consente al creditore di aggredire i crediti del debitore che sono disponibili presso terzi (ad es. datori di lavoro o istituti bancari), come stipendi, pensioni, conti correnti, crediti verso clienti ecc..
Cosa si può fare se si riceve un pignoramento?
Ricevere un pignoramento può essere un’esperienza destabilizzante.
Ci si trova improvvisamente nel panico con vincoli sui propri beni e blocchi su conto correnti o stipendi, con la sensazione di non avere più il controllo sulla propria situazione economica e sulla gestione della propria vita privata e personale.
Ma non disperare, non è la fine!
- In primis si può verificare la legittimità del pignoramento, valutando eventuali irregolarità o vizi formali nell’atto ricevuto.
- È possibile negoziare con i creditori avviando trattative per raggiungere accordi vantaggiosi ad esempio tramite rateizzazioni o accordi di ristrutturazione del debito.
- In alcuni casi è possibile valutare le condizioni per proporre opposizione.
- Richiedere, se possibile, la conversione del pignoramento versando una somma di denaro per riparare il debito, evitando così l’esecuzione forzata.
- Esistono, inoltre, limiti legali su quanto può essere pignorato, in modo tale da tutelare i beni necessari al sostentamento della famiglia.
Fondamentale è agire tempestivamente, e informarsi sui propri diritti, possibili soluzioni e strumenti di difesa può essere un modo valido e concreto per affrontare un pignoramento e salvaguardare i propri beni.
Il supporto legale in queste situazioni è indispensabile e rivolgersi ad uno studio e/o avvocato specializzato in Esecuzioni Immobiliari come lo Studio Associato d’Ambrosio Borselli può fare la differenza.
Il nostro studio è probabilmente l’unico su tutto il territorio italiano ad occuparsi solo ed esclusivamente di Diritto del pignoramento immobiliare e si avvale di un team di avvocati altamente specializzati ed esperti del settore che ti assisteranno durante tutta la procedura, analizzando la tua situazione ed elaborando la strategia più idonea alle tue esigenze, guidandoti passo dopo passo con competenza e riservatezza.
In caso di bisogno non esitare a contattarci.
p.avv. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”