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Cause di estinzione del pignoramento: art 629 e 624 bis cpc

Febbraio 15, 2024by Redazione
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Art. 629 e 624 bis cpc a confronto. Analogie,  differenze e  termini da rispettare rispetto alla data della vendita in caso di saldo e stralcio

Premessa

La finalità del processo esecutivo è quello di garantire, nel rispetto della legge e dei diritti di tutte le parti processuali (creditore e debitore), il soddisfacimento delle ragioni creditorie contenute nel titolo portato ad esecuzione.

Quindi, in altre parole, mira a dare attuazione e soddisfacimento a diritti (accertati) di una parte (creditore) in vista della mancata e/o negata collaborazione dell’altra parte (debitore).

Da quanto detto, possiamo comprendere come, chiaramente, il processo esecutivo deve ed è retto dal principio dell’impulso ad opera della stessa parte interessata alla sua definizione.

Chiaramente è interesse del creditore mandare avanti il processo esecutivo fino al soddisfacimento delle sue pretese e queste vengono soddisfatte di regola con la partecipazione dello stesso creditore alla distribuzione del ricavato della vendita forzata dell’immobile pignorato.

Ma cosa succede quando, al contrario, il creditore venga soddisfatto già nel corso della procedura esecutiva?

In altre parole, cosa succede quando il credito per il quale si è proceduto ad esecuzione viene saldato prima della vendita forzata dell’immobile pignorato?

Le soluzioni offerte dall’ordinamento sono principalmente due a seconda di come viene presentato il suo futuro soddisfacimento del creditore e sono:

  • la rinuncia agli atti ex art. 629 cpc;
  • oppure la sospensione del processo esecutivo ex art. 624 bis cpc, cui può seguire (a seconda del caso) la mancata riassunzione.

Si tratta di due ipotesi tipiche di estinzione anticipata del processo offerte dall’ordimento tutte le volte in cui il creditore procedente (ossia la parte interessata) manifesti esplicitamente o implicitamente la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del processo.

La funzione dell’istituto dell’estinzione è quella di evitare la prosecuzione dell’attività processuale quando tutte le parti, o per accordo esplicito (rinuncia e relativa accettazione) o per comportamento concludente (c.d. inattività) la ritengono inutile.

Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio l’art. 629 e 624 bis cpc.

Entrambe disciplinano ipotesi di estinzione, ma mentre la prima è una ipotesi di estinzione per rinuncia, la seconda è una (eventuale) estinzione per inattività e rientra nella categoria di estinzioni tipiche ex art. 630.
Entrambe operano di diritto, ma sulla scorta di principi e meccanismi diversi.

Ebbene, spesso accade che, nel corso del processo esecutivo, il debitore proponga delle soluzioni di saldo e stralcio per salvare la propria abitazione pignorata.
Perché arrivare fino al pignoramento per proporre soluzioni transattive? Vi chiederete. Le ragioni possono essere le più disparate: perché solo in quel momento ha avuto la disponibilità economica sufficiente per presentare una valida proposta, per paura di perdere la propria casa, per strategia ecc.

Ma, a prescindere dalle motivazioni che spingono il debitore ad attivarsi, una volta presentata l’offerta cosa succede?

Se l’offerta di saldo e stralcio è una offerta valida, allora il creditore senz’altro la accetterà – anche per evitare le lungaggini della procedura e l’incognito prezzo al quale alla fine l’immobile verrà venduto. (Per maggiori approfondimenti sul saldo e stralcio si consiglia la lettura dei seguenti articoli Guida al saldo e stralcio del mutuo, I rischi del saldo e stralcio in pre asta e Improrogabilità del termine per il saldo prezzo dell’aggiudicazione)

Ed ecco che una volta accettata, si pongono problemi di coordinamento con la procedura esecutiva.

A questo punto ci chiediamo: quali norme vanno applicate?

È bene sapere che a seconda della proposta presentata dal debitore ed accettata dal creditore, la procedura esecutiva avrà esiti e tempistiche di estinzione diverse.
Tutto dipende, in verità, dal contenuto dell’offerta presentata dal debitore.
È sulla scorta delle modalità proposte dal debitore che il creditore “sceglierà” come e in che modo mandare avanti l’esecuzione (fermo restando il potere decisorio del GE – che comunque non è discrezionale).

Le soluzioni di saldo e stralcio possono essere principalmente di due tipologie:

  • pagamento immediato in una unica soluzione, senza rateizzo;
  • pagamento dilazionato.

Estinzione per rinuncia agli atti: art. 629 cpc

È chiaro che quando il debitore propone un pagamento unico, una trance con la quale su accordo col creditore estingue il debito, allora una volta ricevuto il pagamento, il creditore sarà tenuto immediatamente a rinunciare agli atti.

Del resto, con il pagamento il suo diritto di credito viene soddisfatto, ragion per cui non avrebbe più alcun interesse alla prosecuzione della procedura esecutiva.

Opera in questi casi l’art. 629 cpc, per cui “Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306”.

La norma in commento disciplina l’ipotesi di estinzione del processo per rinuncia agli atti ed ha lo scopo anche di individuare i soggetti che di fatto possono portare all’estinzione del processo (ossia possono legittimamente “rinunciare”)

In particolare:

  • prima dell’aggiudicazione o assegnazione, il processo si estingue se il “creditore pignorante” e “quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo” rinunciano agli atti;
  • dopo la vendita, il processo si estingue se rinunciano agli atti “tutti i creditori concorrenti”.

La distinzione è data dal fatto che fino alla trasformazione del bene pignorato in denaro, il processo esecutivo è dominato dal potere dei soli creditori titolati che possono darvi impulso o sottrarlo con la rinuncia; successivamente, siccome tutti i creditori hanno eguale diritto a soddisfarsi sul ricavato (lasciando per un momento in disparte la questione relativa alle regole della prelazione e privilegi), è chiaro che tutti devono rinunciarvi.

Di regola la rinuncia deve:

  • provenire dalla parte personalmente o da suo procuratore;
  • verbalmente in udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

L’accettazione dell’esecutato non è necessaria e la ragione è alquanto ovvia, nessun debitore si opporrebbe alla rinuncia da parte del creditore all’esecuzione sul proprio bene!

Gli effetti dell’estinzione, poi, sono disciplinati dall’art. 632 cpc, che detta le regole anche della (eventuale) liquidazione delle spese fin a quel momento sostenute dalle parti del processo.

Sospensione della procedura: art 624 bis cpc

Caso diverso, invece, si verifica quando la proposta di saldo e stralcio presentata ed accettata prevede un pagamento dilazionato.

Questo si verifica quando il debitore, chiaramente, non ha la disponibilità economica dell’intero ammontare della cifra che in accordo con il creditore estingue il debito, ma in virtù dell’accordo concluso di impegna a raggiungerla a rate mensili (generalmente).

È chiaro che sulla scorta di una proposta di pagamento a rate, il creditore non rinuncerà mai agli atti, siccome non avrebbe alcuna sicurezza del pagamento del totale.

In questi casi, l’ordinamento prevede l’istituto della sospensione su istanza di parte ex art. 624 bis cpc.

Nella pratica, in vista di una proposta di accordo a rate formulata dal debitore, nessun creditore si azzarderebbe a chiedere a chiusura anticipata del processo o a rinunciare agli atti, ed è proprio per questo che è stato previsto l’istituto della sospensione, che da un lato permette al debitore di concretizzare quanto offerto e dall’altro quello di tutelare il creditore in caso di mancata realizzazione dell’accordo medesimo, permettendogli di chiedere, alla luce dell’inadempimento del debitore, la ripresa del processo.

In questi casi, quindi, il GE può sospendere il processo per il tempo occorrente alle parti di realizzare l’accordo di pagamento o comunque fino ad un massimo di 24 mesi.

All’esito della sospensione, qualora il debitore abbia adempiuto all’accordo, allora il processo non verrà riassunto e la mancata riassunzione comporterà l’estinzione del processo.

Art. 629 cpc e art. 624 bis cpc a confronto

Ora, è bene sapere che anche se i due istituti sono utilizzati proprio al fine di permettere un incontro di volontà tra le parti (chiaramente spinti da interessi diversi), è anche vero che non possono essere utilizzati a piacimento o comunque in alternativa tra loro.

Questo perché seguono regole diverse e sono assoggettati a termini diversi.

Il debitore che decide di proporre un accordo a saldo e stralcio deve ricordare che a seconda del contenuto della proposta è tenuto al rispetto di termini diversi.

In particolare:

  • quando propone il pagamento a saldo e stralcio in un’unica soluzione, in considerazione del fatto che trova applicazione l’art. 629 cpc, allora potrà proporlo anche a cavallo dell’esperimento di vendita fissato.
    Questo perché la norma richiama espressamente la facoltà delle parti interessate di rinunciare agli atti prima dell’aggiudicazione o dopo la vendita (individuando come unica differenza solamente i soggetti tenuti a rinunciare – che aumentano dopo la vendita).
    In altre parole, ai sensi della norma la rinuncia è sempre possibile, eventualmente anche dopo l’aggiudicazione, ragion per cui – siccome la rinuncia presuppone il pagamento del debito – l’accordo di pagamento ed il rispettivo pagamento in una soluzione può essere proposto ed effettuato anche a cavallo della vendita; garantendo in questo modo la rinuncia agli atti e l’estinzione della procedura.
  • Caso diverso, invece, è quello che riguarda il pagamento dilazionato.
    Quando il debitore propone il pagamento a saldo e stralcio dilazionato, allora unica soluzione è quella di chiedere la sospensione della procedura.
    Ma la sospensione della procedura non può essere chiesta sempre ed incondizionatamente.

L’art. 624 bis cpc statuisce, infatti, che “L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto”.
Ai sensi della norma, quindi, la sospensione può essere richiesta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte (che coincide al giorno prima della data fissata per l’esperimento di vendita).
Trascorso questo termine – decadenziale – la sospensione non può essere più richiesta.

Quindi va da se che non potrà essere neppure proposto un accordo a pagamento dilazionato, ma solamente il pagamento in un’unica soluzione (che non sempre è possibile per ciascun debitore).

Quanto detto, quindi, fa comprendere come il debitore che sia intenzionato a salvare la propria casa proponendo un accordo di saldo e stralcio dovrà ben vagliare tutte le possibilità ed attivarsi in tempi stretti laddove la sua unica possibilità sia quella di offrire un pagamento dilazionato, in considerazione del fatto che questo è soggetto a termini più stringenti rispetto alla proposta di pagamento in un’unica soluzione.

Conclusioni

A ben vedere, il legislatore ha puntualmente disciplinato le conseguenze di un accordo tra le parti nel corso del processo esecutivo, ma, si ricorda, in modo diverso a seconda dell’accordo presentato e portato ad accettazione del creditore.

Quindi, come detto, è sempre necessario fare le proprie valutazioni in tempi non sospetti e utili al fine di non incorrere in decadenze che possano compromettere gli obiettivi fissati – che per il debitore generalmente sono salvare la propria abitazione dall’esecuzione forzata, quindi motivo più che valido per non perdersi tra gli schemi processuali.

Ma non essendo sempre semplice interpretare e comprendere bene i dettati delle norme, soprattutto per le finalità che può avere un debitore nel corso di un pignoramento, si consiglia sempre al debitore esecutato di farsi assistere da un professionista esperto e preparato che sappia agire al fine di garantire e tutelare, nel migliore dei modi, i suoi diritti ed interessi.

avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,   persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta  dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione

Va rilevato per completezza espositiva che, al contrario di quanto credono i più, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto l’ambito delle possibili contestazioni possibili nell’ambito della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare all’estinzione della procedura esecutiva  laddove (più frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento” e “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”), inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od  opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolarità, in udienza stessa, e potrà essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dell’esperto, termine non così grave da consentire un’opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.

Per quella particolare forma di sospensione di 300 giorni dei termini delle procedure in caso di usura od estorsione si legga La sospensione di 300 giorni dell’esecuzione immobiliare per Usura od Estorsione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“ tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” o “sovraindebitamento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli 

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

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