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Conversione ex art. 495 c.p.c. : quante rate di conversione per il pignoramento immobiliare?

Ottobre 21, 2025by Redazione
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Conversione del pignoramento:  definizione, condizioni e termini per avanzare l’istanza, quante rate di conversione sono determinabili e effetti dell’istituto.

 

In questo articolo tratteremo del procedimento di esecuzione forzata avente ad oggetto beni immobili, anche definito “pignoramento immobiliare”  ed, in particolare, di un istituto a cui il debitore può decidere di ricorrere per evitare la vendita degli stessi : la “conversione del pignoramento”.

Per approfondimenti su come introdurre il processo di esecuzione forzata avente ad oggetto beni immobili è possibile leggere l’articolo “Guida al Pignoramento Immobiliare nel 2025” e l’articolo “Tutto sull’Iscrizione a Ruolo del Pignoramento Immobiliare

Come avvocati esperti in diritto dell’esecuzione forzata, proveremo a spiegarvi la disciplina di questo istituto con esempi semplici, chiari e riferimenti normativi.

L’istituto della conversione del pignoramento: come funziona

La conversione del pignoramento è un istituto disciplinato dall’art. 495 c.p.c. che prevede che : “Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese” .

Dal tenore della norma citata possiamo comprendere che la conversione del pignoramento consiste in un istituto che permette al debitore di proporre, in luogo della vendita dei suoi beni immobili, il pagamento a favore del creditore pignorante e dei creditori intervenuti  di una somma equivalente al credito dovuto loro, oltre interessi e spese.

Tale istituto riveste, dunque, una particolare importanza perché permette al debitore di evitare la perdita di immobili che per lui possono rivestire particolare importanza in quanto, ad esempio, rappresentano la sua abitazione

Inoltre, il particolare vantaggio della conversione del pignoramento consiste nella possibilità data al debitore di pagare la somma suddetta in diverse rate, argomento che approfondimento successivamente per comprendere quante rate di conversione per il pignoramento possono essere offerte.

Condizioni per avanzare istanza  

Compresa l’importanza dell’istituto in oggetto, va specificato che quando il debitore sceglie di optare per la conversione del pignoramento,  egli, oltre a presentare l’istanza di conversione, deve, a pena di inammissibilità :

  • depositare in cancelleria una somma non inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento.

Rispetto a tale importo  vanno, però, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Conseguentemente, non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione, il giudice dell’esecuzione,   sentite le parti in udienza,   determina la somma da sostituire al pignoramento con ordinanza  .

Termine per presentare istanza

Analizzati gli adempimenti necessari per avanzare istanza di conversione del pignoramento, va indicato che la stessa va, ai sensi dell’art. 495 c.p.c.  presentata, a pena di inammissibilità, prima che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene sottoposto a pignoramento.

Dell’istituto della conversione ci si può avvalere una volta instaurato il processo esecutivo ma non prima ,  ovvero dopo che è stato iscritto a ruolo l‘atto di pignoramento.

Una volta presentata istanza dal debitore  , sarà necessario che il Cancelliere si accerti dell’identità dell’istante, con annotazione in calce alla sottoscrizione .

Ricordiamo, infine, che l’istanza può essere presentata una sola volta a pena di inammissibilità.

Importo della somma da pagare e possibili   contestazioni  

Come anticipato nel paragrafo precedente, una volta avanzata istanza per la conversione del pignoramento è il giudice che, non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza, determina con ordinanza la somma da sostituire al bene pignorato.

Sul punto va indicato che a tal fine, il giudice deve verificare se il creditore procedente o i creditori intervenuti ex art. 499 c.p.c. hanno precisato il proprio credito ai sensi dell’art. 569 c.p.c.

Determinazione dell’importo e nota di precisazione del credito

Infatti,  ai sensi di quest’ultimo articolo ,  il creditore pignorante e i creditori intervenuti ex art. 499 c.p.c. , non oltre trenta giorni prima dell’udienza 569 ( udienza su cui il giudice decide in merito alla vendita dei beni immobili pignorati) , devono precisare il proprio credito tramite  un atto:

  • sottoscritto personalmente e previamente notificato al debitore esecutato;
  • nel quale viene indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute

In difetto di precisazione del credito, agli effetti della liquidazione della somma oggetto della conversione , il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.

Da ciò comprendiamo che la precisazione del credito è fondamentale per la conversione del pignoramento perché se i creditori procederanno alla stessa, il giudice ne dovrà tenere conto nell’individuare la somma che dovrà essere versata dal debitore in sostituzione del pignoramento.

In mancanza, il giudice dovrà solo considerare l’atto di precetto o gli atti di intervento.

Per approfondimenti sull’udienza 569 leggere l’articolo “Art 569 c.p.c. tutte le preclusioni dell’ordinanza di vendita

Possibili contestazioni

Una volta determinata con ordinanza la somma che dovrà essere dovuta al debitore ai fini della conversione, i creditori o il debitore potrebbero avere delle riserve sull’importo determinato.

In tal caso, sussistono rimedi diversi a seconda del soggetto che effettua la contestazione.

In particolare:

  • il debitore qualora voglia contestare l’entità del credito vantano dal creditore procedente o da uno dei creditori intervenuti, potrà avanzare istanza di conversione  con riserva e successivamente potrebbe:
  1. impugnare l’ordinanza di determinazione della somma con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.  nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto
  2. chiedere al GE, con istanza motivata, la modifica o la revoca della propria ordinanza ex art. 487 cpc;
  3. contestare l’importo dovuto ex art. 512 c.p.c. in sede di distribuzione delle somme versate;

In questa fase è importante sottolineare l’importanza che sia l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.  che lo strumento di cui all’art. 512 c.p.c. hanno.  Infatti in mancanza di istanza di conversione, i creditori verranno pagati con il ricavato dell’asta e, dunque, il loro pagamento  potrà avvenire  solo successivamente alla vendita e, in caso di più creditori, successivamente all’approvazione del progetto di distribuzione del ricavato.

Al contrario, nella disciplina sulla conversione del pignoramento, l’ordinanza che accoglie l’istanza di conversione indica immediatamente l’importo che il debitore dovrà versare per cui il debitore potrà sia impugnare immediatamente l’ordinanza  che determina la somma da pagare che contestare l’importo dovuto in sede di distribuzione delle somme versate.

Quindi mentre il problema della quantificazione dei soldi è di solito sempre rinviabile (ossia il giudice lo riterrà inattuale perché non c’è stata ancora la vendita) quando invece viene chiesta la conversione questo problema diventa attualissimo perché diventa fondamentale capire quanto deve essere pagato tramite la somma o le rate mensili determinate con ordinanza.

Per approfondimenti sulla disciplina delle opposizioni leggere l’articolo “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme

Quante rate di conversione?

L’istituto della conversione del pignoramento , come abbiamo previamente anticipato, può rappresentare uno strumento di indubbio vantaggio per il debitore perché oltre a permettergli di evitare la vendita dei suoi beni immobili oggetto del pignoramento, gli permette di versare la somma individuata per la conversione tramite rate.

In particolare, l’art. 495 c.p.c. prevede che:

Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore

Dalla norma citata, deduciamo che il debitore può richiedere la rateizzazione della somma dovuta in virtù della conversione del pignoramento, possibilità che in molti casi può rivelarsi vantaggiosa. Ad esempio, pensiamo alla difficoltà  per il debitore di avere subito le risorse economiche necessarie a estinguere il proprio debito, contemporaneamente provvedendo al sostentamento proprio e della sua famiglia.

Numero di rate e Discrezionalità del giudice

In particolare, tale somma può essere versata entro un limite massimo di 48 rate, determinato dal giudice con la stessa ordinanza con cui determina la somma oggetto del pignoramento. Per comprendere quante rate di conversione dovranno essere fissate  ricordiamo che se il debitore richiede di pagare la somma oggetto della conversione tramite la massima rateizzazione, la discrezionalità del giudice dovrebbe essere limitata alla possibilità di scegliere il numero esatto di rate tra 36 e 48.

Dunque, la discrezionalità del giudice in merito si rivela particolarmente limitata e correlata alla situazione concreta economica del debitore rispetto al debito per cui si procede ad esecuzione forzata.

Ad esempio, se il debito per cui si procede è 70.000 euro e il debitore esecutato possiede solo un’abitazione con un terreno e percepisce mensilmente circa 1000 euro sarà ragionevole per il giudice permettergli di pagare la somma dovuta nel numero massimo di rate.

Inoltre, la somma dovuta e versata in rate dovrà essere maggiorata di un interesse scalare il cui valore può essere pattuito dalle parti o, in mancanza di pattuizione, essere il tasso legale.

Effetti della conversione e conseguenze del mancato pagamento

Una volta tratteggiati gli elementi fondamentali della conversione del pignoramento,  dobbiamo comprendere quali siano i suoi effetti.

Infatti, una volta versata l’intera somma determinata con l’ordinanza che ammette la conversione del pignoramento , sia che tale ciò avvenga in un’unica soluzione o con il pagamento dell’ultima rata in caso di rateizzazione, le cose pignorate sono liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.

Conseguenze del mancato o ritardato pagamento

Al contrario l’art. 495 c.p.c. sancisce che :

  1. se il debitore non paga la somma determinata dal giudice con ordinanza ai fini della conversione del pignoramento;
  1. se il debitore non paga anche solo una rata in caso di rateizzazione della somma determinata dal giudice con ordinanza ai fini della conversione del pignoramento;
  1. se il debitore ritarda di oltre trenta giorni il versamento anche solo di una rata in caso di rateizzazione della somma determinata dal giudice con ordinanza ai fini della conversione del pignoramento

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il debitore non potrà più beneficiare dell’istituto della conversione del pignoramento e, anzi, se ha già versato delle somme per la conversione del pignoramento, queste ultime diventano parte dei beni pignorati.

Inoltre, il giudice dell’esecuzione, disporrà la vendita dei beni pignorati dopo richiesta del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

Conclusioni

In conclusione, nel presente articolo abbiamo trattato dell’istituto della conversione del pignoramento, di come ottenerla e dei  vantaggi connessi alla possibilità di evitare la vendita dei propri immobili e di beneficiare della rateizzazione nel pagamento del debito dovuto.

Qualora avessi bisogno di assistenza nell’ambito di un processo di esecuzione forzata, contattaci per approfondire la tua questione.

avv. Gabriella Alfieri

(collaboratrice dello studio legale D’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

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Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeo ancora Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

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Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

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