In questo articolo proveremo a spiegare il significato del termine credito fondiario e del termine credito ipotecario al fine di comprenderne le differenze e le caratteristiche.
Di credito ipotecario e credito fondiario si discute, spesso, in riferimento alle procedure esecutive immobiliari dove questa differenza puรฒ avere una certa rilevanza soprattutto in relazione ai โprivilegiโ concessi al creditore fondiario.
Sarร utile premettere che il credito fondiario non รจ altro che il credito derivante dal mancato pagamento delle rate di un mutuo fondiario ossia di una particolare tipologia di mutuo a medio lungo termine che le banche concedono ai richiedenti a fronte di un ipoteca di primo grado sullโimmobile.
Al di lร delle differenze che verranno brevemente riportate, non vi รจ alcuna differenza tra il creditore fondiario ed il creditore ipotecario.
La circostanza che il mutuo sia fondiario o ipotecario infatti non incide sulla posizione del creditore che, come tutti i creditori, potrร promuovere l’esecuzione forzata nei confronti del proprio debitore.
Credito fondiario: caratteristiche
Per comprendere a pieno le caratteristiche del credito fondiario occorre fare una premessa.
In origine, il mutuo fondiario nacque come mutuo agevolato ai sensi del R.D. 16 luglio 1905, n. 646 allo scopo di facilitare la concessione del credito nei confronti di particolari settori dellโindustria e dellโagricoltura.
In buona sostanza, il mutuo fondiario nasceva per lโesigenza di favorire la liquiditร di questi settori che rappresentavano il volano del nostro paese allโepoca della nascita del trattamento di favore.
Ai tempi, dunque, il mutuo fondiario poteva essere concesso solo da alcune Banche e solo in favore di alcuni soggetti.
La disciplina del mutuo fondiario รจ stata successivamente modificata nellโanno 1993 dallโarticolo 38 del Testo Unico Bancario che ne ha disegnato le attuali caratteristiche e che ha eliminato i vecchi riferimenti a particolari settori dellโeconomia nazionale.
Lโattuale articolo 38 del TUB infatti dispone al primo comma, sotto la rubrica, โdefinizione di credito fondiarioโ : 1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
Ne deriva che il credito fondiario:
รจ il credito derivante da un mutuo fondiario, di medio lungo โ termine, concesso da una banca e garantito da unโ ipoteca di primo grado sullโimmobile.
Pertanto allโattualitร il credito fondiario รจ quello che deriva, molto semplicemente, da un normale contratto di mutuo concesso da qualsiasi banca e garantito da unโ ipoteca di primo grado sullโimmobile.
Credito fondiario: privilegi processuali
Anche se il mutuo fondiario ha perso lo scopo โsocialeโ che inizialmente lo distingueva, al medesimo vengono riconosciuti ugualmente una serie di privilegi processuali che verranno ora brevemente elencati.
Esenzione dall’obbligo di notificare il titolo esecutivo
Uno dei privilegi dei creditori fondiario รจ descritto dallโarticolo 41 TUB che al comma primo dispone:
โNel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari รจ escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivoโ
Il creditore fondiario potrร pertanto introdurre il pignoramento immobiliare notificando il solo atto di precetto ex art. 480 c.p.c.. Egli invece รจ esonerato dal notificare, unitamente al precetto, il titolo esecutivo proprio dal comma primo dellโarticolo 41 Tub.
Pagamento diretto dell’aggiudicatario
Un altro privilegio riconosciuto al creditore di un mutuo fondiario รจ il pagamento diretto del prezzo da parte dellโaggiudicatario di un immobile allโasta.
In buona sostanza lโarticolo 41 del Testo Unico Bancario dispone al comma n. ยฐ4
Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltร di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art.ย 587ย del codice di procedura civile.
In breve, lโaggiudicatario di un immobile allโasta dovrร pagare direttamente il saldo prezzo dellโasta, nei limiti del credito fondiario, direttamente in favore di questi.
Questa โabbreviazioneโ che puรฒ sembrare poca cosa รจ invece un privilegio fondamentale per il creditore fondiario che potrร ottenere il ricavato in via (quasi) immediata piuttosto che attendere i tempi, spesso lunghi, per lโapprovazione del piano di riparto e la distribuzione delle somme.
Pertanto, grazie a questa norma di favore, il creditore fondiario riceverร i soldi prima degli altri creditori.
La possibilitร di subentro per lโaggiudicatario nel precedente contratto di mutuo fondiario
Proseguendo lโarticolo 41 TUB dispone al comma quinto:
“L’aggiudicatario o l’assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purchรฉ entro quindici giorni dal decreto previsto dall’art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell’aggiudicazione o dell’assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in piรน lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario รจ tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all’emanazione del decreto previsto dall’articolo 586 del codice di procedura civile”.ย
In caso di mutuo fondiario, lโaggiudicatario potrร subentrare al contratto di mutuo non pagato pagando le rate scadute, gli accessori e le spese ai sensi dellโarticolo 41 TUB comma 5 e comma 6.
In buona sostanza, lโaggiudicatario si sostituisce al debitore e subentra nel contratto di mutuo.
Di conseguenza, successivamente al subentro, sarร tenuto a rispettare lโoriginario piano di ammortamento pattuito tra il debitore esecutato ed il creditore fondiario.
Malgrado la norma abbia creato questa possibilitร va detto che il subentro dell’aggiudicatario nel contratto di mutuo fondiario in sofferenza รจ cosa assolutamente rara e nella prassi quasi inapplicabile.
Questo in quanto spesso gli immobili finiscono all’asta ad un prezzo molto, molto inferiore al credito fondiario in sofferenza dacchรฉ risulterebbe irragionevole subentrare al contratto di mutuo piuttosto che pagare il saldo prezzo con provviste proprie.
Proseguibilitร azione esecutiva dopo la dichiarazione di fallimento
Ulteriore vantaggio processuale per il creditore fondiario รจ la proseguibilitร dellโazione esecutiva dopo la dichiarazione di fallimento.
Articolo 41 del Testo Unico Bancario prosegue con un importante vantaggio in favore del creditore fondiario: la possibilitร di proseguire lโazione esecutiva anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato.
Il comma secondo infatti dispone:
Lโazione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari puรฒ essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltร di intervenire nellโesecuzione. La somma ricavata dallโesecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.Il custode dei beni pignorati, lโamministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.
Lโarticolo 41 tub consentendo la prosecuzione dellโazione esecutiva promossa dal creditore fondiario anche dopo la dichiarazione del fallimento rappresenta una vera e propria eccezione. Infatti lโarticolo 51 L.Fallimentare ย dispone che โSalvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puรฒ essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimentoโ.
Contrariamente da quanto disposto dall’articolo 51 L.F., invece, il creditore fondiario puรฒ proseguire l’esecuzione eventualmente promossa proprio grazie all’articolo 41 comma secondo del testo unico bancario.
Differenza tra mutuo fondiario e ipotecario
Riassunti brevemente i tratti essenziali del mutuo fondiario e i privilegi del credito fondiario possiamo ora analizzare le differenze tra questi ed il credito ipotecario.
Basterร , inizialmente, osservare che il credito ipotecario non รจ altro che il credito derivante da un contratto di mutuo che ha ugualmente ipoteca sullโimmobile, ma questa non รจ di primo grado.
Pertanto la differenza tra mutuo fondiario e ipotecario sta proprio nell’ipoteca che nel primo caso deve essere inderogabilmente di primo grado.
Ulteriore differenza tra il mutuo fondiario e il mutuo ipotecario รจ che il mutuo fondiario non puรฒ superare l’80 percento del valore dell’immobile sul quale รจ iscritta ipoteca.
Il limite di finanziabilitร dell’80 percento si evince dal combinato disposto dell’articolo 38 TUB in combinazione con la delibera C.I.C.R. del 22 aprile 1995 che ha stabilito il limite anzidetto.
In buona sostanza, con il mutuo fondiario non si potrebbe ottenere una somma superiore all’ 80 percento del valore dell’immobile.
Per fare un esempio, se l’immobile vale 100.000 euro, la banca potrebbe concedere al massimo 80.000 euro pena la violazione dell’articolo 38 tub.
Anche se in passato si รจ ritenuto che il superamento del limite conducesse alla nullitร del mutuo fondiario, la Cassazione รจ ormai consolidata nel ritenere che l’unico effetto della violazione รจ la conversione del mutuo in mutuo ipotecario (si legga la sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022 S.U. Cass. Civ).
Pertanto, nel mutuo ipotecario, a differenza di quello fondiario, non esiste alcun limite di finanziabilitร .
Altra differenza tra mutuo fondiario e mutuo ipotecario risiede nelle agevolazioni fiscali che vengono concesse in caso di mutuo fondiario e non di mutuo ipotecario.
Cosรฌ ad esempio il solo mutuante di mutuo fondiario potrร godere dello sconto sull’imposta sostitutiva (allo 0,25 percento) e delle detrazioni fiscali previste dalla legge.
Credito fondiario e credito ipotecario: quali differenze
In conclusione possiamo affermare che tra credito fondiario e credito ipotecario non esiste alcuna differenza per quanto concerne la possibilitร del creditore di agire per l’esecuzione forzata.
Le differenze riguardano aspetti relativi ai privilegi processuali eย ad alcuni vantaggi fiscali.
In ogni caso, sia che si tratti di mutuo fondiario sia che si tratti di credito fondiario, il creditore potrร sempre promuovere il pignoramento immobiliare quando il debitore non paghi le rate alle scadenze.
Avv. Daniele Giordano
(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la Sede di Napoli)
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Chi volesseย approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โlโOpposizione agli atti esecutivi, come e quando va propostaโeย โOpposizione allโesecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ eย ย ย โRigetto dellโopposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di meritoโ
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Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare allโordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire lโemissione dellโordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolaritร di tutta la procedura fino allโudienza di comparizione delle parti, si leggaย โDecreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita allโastaโ
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Avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselli
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