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Approvato il nuovo sovraindebitamento

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La legge 176 del 2020 anticipa l’entrata in vigore delle modifiche già previste dal Codice della Crisi nell’ottica di favorire e moltiplicare le esdebitazioni

 

Indice

Premessa

Al fine di aiutare le famiglie e i cittadini a superare lo shock economico da Covid 19, che sta già producendo e si prevede produrrà delle importanti conseguenze nel prossimo futuro, è stato approvato dal parlamento un maxi-emendamento alla legge di conversione del decreto ristori (L.n. 176 del 2020 che ha conv. in legge il d.l. 137 del 2020) contenente anticipazioni delle modifiche previste dal Codice della Crisi alla legge n. 3 del 2012 meglio conosciuta come salva-suicidi.

Il codice della crisi, d.lgs. 14 del 2019, di attuazione della Legge delega n. 155 del 2017,  ha modificato dunque la L.n. 3 del 2012 disciplinante il sovraindebitamento. I tre istituti finora conosciuti si rinnovano e, in particolare, il piano del consumatore viene denominato “la ristrutturazione dei debiti del consumatore”, l’accordo di composizione della crisi “concordato minore” e la liquidazione del patrimonio diviene “liquidazione controllata”.

In buona sostanza, l’art 4 ter della legge di conversione del D.l. Ristori incorpora, anticipandole, le modifiche previste dal Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. 14 del 2019, in materia di sovraindebitamento. Codice che, stando all’ultima proroga, dovrebbe divenire vigente solo dal 1° settembre 2021.

Venendo alla sostanza dell’intervento, il maxi-emendamento come si anticipava, riguarda la legge n. 3 del 2012 notevolmente “migliorata” dalle modifiche previste dal codice della crisi di impresa in un’ottica di ampliamento dell’ambito soggettivo della stessa e di revisione dell’intero impianto normativo.

Un intervento doveroso considerata la crisi economica da Covid-19 e i numeri (bassi) delle procedure da sovraindebitamento omologate in Italia (nel 2018 risultavano in itinere circa 7.000 procedure, numero molto più basso di altri paesi europei, come in Francia dove negli ultimi 5 anni quasi 2 milioni di debitori hanno visto omologare il proprio piano).

In anticipo, dunque, di ben 9 mesi dall’entrata in vigore del Codice della Crisi, l’emendamento reca immediata vigenza alla sola parte dello stesso relativa al sovraindebitamento.

In sintesi, le principali novità:

La meritevolezza del debitore

Il concetto di meritevolezza del debitore viene puntualmente chiarito dalla novella legislativa.

Dopo l’impasse che ha tenuto in ostaggio moltissime procedure, laddove il problema era sorto, per l’appunto, circa la qualificazione della meritevolezza, adesso l’art. 4 quater chiarisce che essa vada inquadrata nell’”assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento”. Vi è dunque il passaggio dall’assenza di colpa, richiesta per l’omologa del piano prima della riforma, all’assenza di colpa grave, che sarà ora  richiesta per l’omologa, evenienza che renderà concretamente più semplice accedere ai benefici delle procedure da sovraindebitamento.

Il socio illimitatamente responsabile

Circa l’ambito soggettivo va, inoltre, segnalato che potranno, ex art. 4 ter comma 1 lett. sub (b) n.3 giovarsi degli effetti dell’accordo di composizione della crisi i soci illimitatamente responsabili delle società nei limiti dei debiti estranei a quelli sociali. Fino ad oggi, infatti, l’estensione degli effetti era stata più volte messa in dubbio considerando che, la disciplina del sovraindebitamento, sarebbe dovuta rimanere riservata ai soggetti esclusi dalle altre procedure concorsuali, definizione nella quale non rientra il socio illimitatamente responsabile il quale, invece, può fallire.

Inoltre, secondo le modifiche della legge di conversione n. 176 del 2020 del c.d. Decreto Ristori, la proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo potranno prevedere altresì il rimborso, alla scadenza, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca (a patto che oggetto sia l’abitazione principale del debitore) se  il richiedente, alla data del deposito della domanda, abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Il sovraindebitamento familiare

Viene anticipata, inoltre, la possibilità per i componenti della stessa famiglia di proporre un’unica procedura di sovraindebitamento sia quando vi siano gli estremi previsti dalla legge (coniuge, parenti ed affini, conviventi di fatto) sia quando il sovraindebitamento abbia origine comune. Ciò soprattutto al fine di ripartire la liquidazione dei compensi dovuti all’OCC per l’attività svolta in maniera proporzionale. L’inserimento del sovraindebitamento famigliare consentirà anche di evitare l’impasse in tutte quelle situazioni in cui i piani dovrebbero, per forza di cose, intrecciarsi tra loro (test. Nuovo art. 7 bis:  I  membri  della  stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione  della crisi da  sovraindebitamento  quando  sono  conviventi  o  quando  il sovraindebitamento ha un’origine comune”)

Falcidia anche per debiti UE

Venendo all’oggetto del piano o dell’accordo, sarà ora possibile falcidiare parte dei debiti assunti con la cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Sarà inoltre possibile stralciare i debiti derivanti dal mancato pagamento di tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea e dell’Iva laddove, prima delle modifiche, era possibile unicamente la dilazione del pagamento e non anche lo stralcio.

Novità anche per quanto riguarda la procedura da sovraindebitamento.

Il consenso dell’amministrazione finanziaria

Viene, infatti, precisato, con l’aggiunta di un nuovo comma 3 quater all’art. 12 della L.n. 3 del 2012, che il consenso dell’amministrazione finanziaria non sarà necessarioquando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali” oppure quando “la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è (più) conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.

 

Il merito creditizio

Sempre sul versante procedurale i creditori potranno opporsi alla convalida del piano o dell’accordo solo nel caso in cui abbiano valutato adeguatamente il merito creditizio del debitore.

Più nel dettaglio, il creditore che si voglia opporre al piano o voglia reclamare in sede di omologa, o far valere cause di inammissibilità, dovrà dimostrare di aver valutato attentamente le possibilità del suo debitore nella concessione del finanziamento/mutuo/prestito. Nel caso in cui costui abbia concesso, ad esempio, un prestito ad una persona già fortemente indebitata verrà meno la possibilità per il medesimo creditore di opporsi al piano, stante la sua negligenza nell’aver valutato le reali possibilità del suo debitore di rimborsare quanto prestato.

L’esdebitazione senza utilità

Novità anche per il debitore incapiente.

Costui potrà chiedere l’esdebitazione per una sola volta nella vita a patto che non sia in grado di offrire alcun rimborso ai suoi creditori, nemmeno nel futuro prossimo.  Si tratta della esdebitazione “senza utilità” che consentirà alle persone fisiche sovraindebitatate e meritevoli di godere, in assenza di qualsiasi contropartita, dell’esdebitazione totale salvo, comunque, l’obbligo di corrispondere quando dovesse pervenire nel patrimonio nei successivi quattro anni.

Entrata in vigore

Giova ricordare che, le modifiche appena elencate, potranno essere applicate, quale norma di maggior favore, anche alle procedure ad oggi già pendenti.

Anzi, a tal fine viene disposto che nei procedimenti pendenti, il consumatore potrà presentare istanza al tribunale per la concessione di un termine “ non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova  proposta  di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo”.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello studio legale d’Ambrosio Borselli per la sede di Napoli)

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga  Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditiziooppureIl piano del consumatore dopo la riforma: la meritevolezzao ancoraIl nuovo sovraindebitamento: la falcidia della cessione del quinto”.

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa   finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa»

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” ,    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

La lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare è consultabile cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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