https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2022/11/BANNER_LIBRO_BORSELLI3.jpg

Il nuovo sovraindebitamento: la falcidia della cessione del quinto

https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2022/03/il-nuovo-sovraindebitamento-la-falcidia-della-cessione-del-quinto.jpeg
La riforma del sovraindebitamento introdotta dalla  legge n.176 del 2020 ha previsto la possibilità di falcidiare anche le cessioni del quinto dello stipendio

 

Introduzione

La normativa

Ratio

Cosa cambia?

 

 

Introduzione

La legge n. 176 del 18 dicembre 2020 ha anticipato le modifiche già previste dal Codice della Crisi d’Impresa alla L.n. 3 del 2012. La mini riforma del sovraindebitamento ha interessato i requisiti di accesso alle procedure di composizione della crisi , prevedendo, ad esempio, le procedure familiari, l’estensione degli effetti al socio illimitatamente responsabile, l’esdebitazione del nullatenente, ed anche l’ambito applicativo delle stesse intervenendo sulla possibilità di falcidiare o ristrutturare debiti versati mensilmente con la cessione del quinto dello stipendio.

Sebbene le modifiche introdotte, come si anticipava, ricalchino in buona sostanza quelle già contenute nel Codice della Crisi d’Impresa, la riforma ad opera della L.n. 176 del 2020 ha avuto il “vanto” di ufficializzare pratiche che, nella prassi giudiziaria, erano in un certo modo già diffuse ed accettate.

Così è accaduto per le procedure familiari che, sebbene vidimate solo in occasione dell’ultima riforma, erano già pacificamente accettate da buona parte della giurisprudenza di merito e, omologamente, per la possibilità di falcidiare debiti versati tramite la cessione di parte dello stipendio.

Il punto era questo: da un lato, il creditore del contratto di finanziamento con cessione del quinto recriminava l’opponibilità della cessione rispetto alla procedura da sovraindebitamento, stante l’inapplicabilità, in tali procedure, degli art. 44 e 55 della Legge Fallimentare che comminano l’inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio, posti in essere dal debitore, e la scadenza immediata dei debiti rateizzati.

In questo modo, il creditore, anche sulla base del fatto che la cessione dello stipendio era stata determinante nell’approvazione del finanziamento, pretendeva che la cessione continuasse nonostante l’approvazione del piano/accordo etc…

Contrariamente, il debitore aveva tutto l’interesse a sciogliere il contratto di finanziamento adempiuto tramite cessione in considerazione del fatto che, recuperata l’intera disponibilità della retribuzione, sarebbe stato più semplice formulare una valida proposta di composizione della crisi.

Già prima della riforma, alcuni giudici ritenevano che la cessione del quinto dello stipendio potesse essere revocata in occasione di una procedura para-concorsuale, non godendo, tale tipo di debito, di taluno privilegio in tal senso (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Provv- del 2 dicembre 2020).

Parimenti il Tribunale di Pistoia (provv. del 27.12.2013), secondo il quale è la medesima interpretazione della legge “ che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l’accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri”.

La normativa

 

Ad intervenire sulla legge “salva suicidi”, introducendo expressis verbis la possibilità di falcidiare la cessione del quinto è l’art. 4 ter della L.n. 176 del 2020  che ha introdotto il nuovo comma 1 bis all’art. 8 della L.n. 3 del 2012 , per il quale “La proposta di piano del consumatore può  prevedere  anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti  da contratti di  finanziamento  con  cessione  del  quinto  dello  stipendio,  del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle  operazioni  di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo  7,  comma  1, secondo periodo”

Stando alla lettera della norma, la proposta di piano del consumatore potrà prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti pagati con la cessione del quinto dello stipendio, del Tfr, della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.  In tal senso, il debitore proponente potrà chiedere al giudice di revocare la cessione per ristrutturare il relativo contratto di finanziamento o, addirittura, per falcidiarlo.

Ratio

Supponiamo che Tizio, debitore sovraindebitato e proponente il piano del consumatore, guadagni 1.500 euro al mese anche se di tale somma percepisca unicamente  1.200, pari alla sua retribuzione detratta della cessione del quinto dello stipendio (300 euro).

  La quota residua disponibile dello stipendio (1.200 euro) potrebbe rendere eccessivamente difficoltosa la presentazione di un valido piano del consumatore. Ciò in quanto, detratte le spese per il sostentamento familiare, pari ad euro 800, residuerebbero unicamente 400 euro disponibili per il pagamento degli altri creditori.

In situazioni come queste, la cessione del quinto dello stipendio, riducendo la disponibilità mensile del proponente, ostacola la fattibilità del piano garantendo, in spregio agli altri, il solo creditore del contratto di finanziamento onorato tramite la cessione in commento.

Grazie al nuovo comma 1 bis dell’art. 8 della L.n. 3 del 2012, il piano potrà prevedere la revoca della cessione del quinto con relativa ristrutturazione e/o falcidia del debito contratto.

Tornando al nostro esempio, il piano potrà prevedere che Tizio ritorni a ricevere lo stipendio per intero (1.500 euro) e che il debito versato tramite cessione possa essere pagato, anche successivamente ad altri creditori, con la rata stabilita e alle scadenze previste dal piano.

Cosa cambia?

Così posta la questione, è ben comprensibile che se è vero che le cessioni rappresentano un ostacolo per l’omologazione dei piani, la possibilità, ora ufficializzata, di poter ristrutturare i relativi debiti sarà sicuramente un valore aggiunto per la composizione della crisi tramite le procedure in commento.

Con l’introduzione del comma 1 bis all’art. 8 della L.n. 3 del 2012, il consumatore che propone il piano del consumatore, assistito dal proprio difensore e dall’Organismo di Composizione della Crisi competente, potrà recuperare l’intera disponibilità del quinto dello stipendio, del TFR, della pensione o dei prestiti su pegno, e destinare ,volendo, tale importo ai fini del piano.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli per la Sede di Napoli)

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio” oppure “Il piano del consumatore dopo la riforma: la meritevolezzao anche “Guida al nuovo sovraindebitamento: le procedure familiari”.

Per approfondire la peculiare forma di esdebitazione del debitore nullatenente si legga Guida alla riforma del sovraindebitamento: l’esdebitazione senza utilità

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa   finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa»

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” ,    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

 

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

PER QUALSIASI INFORMAZIONEInviaci una richiesta

Verrai ricontattato/a personalmente da un nostro professionista che ti proporrà le soluzioni migliori per la tua specifica esigenza. Per questioni che necessitano di assistenza urgente si consiglia di contattare lo studio telefonicamente.


    https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2021/04/footer-partner.png

    NAPOLI

    Via Posillipo, 56/85
    Tel. 081.4206164
    Fax 081.0105891

    MILANO

    Via F. Reina, 28
    Tel. 02.87198398
    Fax 02.87163558

    ROMA

    Via dei Gracchi, 91
    Via Catone, 3
    Tel. 06.92927916

    BRESCIA

    Via Aldo Moro, 13
    (Palazzo Mercurio)
    Tel. 030.7777136

    Studio Legale  d’Ambrosio Borselli

     P.IVA 07581660631  – email: info@studioassociatoborselli.it – PEC studioborselli@pec.it

    mobile: 340.5009682