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Guida alla riforma del sovraindebitamento: l’esdebitazione senza utilità

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Premessa

La normativa

I presupposti

Il procedimento

 

 

Premessa

Tra le modifiche apportate dalla L.n. 176 del 18 dicembre 2020 alla legge “salvasuicidi” (l.n. 3 del 2012) figura una particolare forma di beneficio per il debitore nullatenente. A costui viene, infatti, concessa la possibilità di vedere cancellato ogni suo debito per una sola volta nella vita.

Prima di osservare i presupposti dell’esdebitazione del debitore incapiente è importante indagare la ratio dell’istituto introdotto.

La norma, nella specie il nuovo art. 14- quaterdecies L.n. 3 del 2012, ha l’obiettivo di reintrodurre nel tessuto economico e sociale il debitore che altro non ha, se non debiti.

Lo scopo è quello di valorizzare l’individuo recuperando la sua potenzialità economica ottenendo, in questo modo, non solo la liberazione dello stesso dal debito ma anche la liberazione del debitore dal lavoro in nero, dalle separazioni fittizie, dalla disoccupazione e da tutte le altre conseguenze cui conduce, inevitabilmente, il fallimento economico.

Il fresh start del debitore, cui la norma ambisce, arriva così ad essere una seconda opportunità per lo stesso di ripartire da zero e, in questo senso, l’art. 14 quaterdecies rappresenta un buon compromesso.

La normativa

 

Venendo alla norma, il nuovo art. 14 quaterdecies della L.n. 3 del 2012, come novellata dalla L.n. 176 del 18 dicembre 2020, recita:

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione e’ presentata per il tramite dell’organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione

a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;

b) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L’organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell’organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

9. L’organismo di composizione della crisi, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

 I presupposti

 

I presupposti per accedere all’esdebitazione senza utilità sono:

·         Il sovraindebitamento del debitore

Tale viene inteso quale impossibilità di far fronte agli impegni assunti con mezzi ordinari.  Per ovvie ragioni, il debitore proponente deve risultare, a maggior ragione per questo tipo di procedimento, assolutamente incapace di ripagare i debiti contratti.

·         L’impossibilità di offrire alcuna utilità ai creditori

 

A differenza del piano del consumatore, ove il debitore promette, in un certo qual modo, di pagare una parte del debito sostenendo la “cd. rata sostenibile”, questo tipo di procedimento è caratterizzato proprio dal fatto che, qui, il debitore non può offrire nulla ai propri creditori.  Tra i presupposti dell’esdebitazione senza utilità figura, infatti, l’impossibilità di offrire alcun pagamento (“utilità”) ai propri creditori  nemmeno in prospettiva futura. Ciò significa che al debitore, sottratto quanto necessario per il mantenimento della propria famiglia (quantum calcolato sulla base dell’assegno sociale aumentato della metà e indicizzato secondo i componenti della famiglia), non resta nulla da offrire ai propri creditori.

·         La meritevolezza del debitore

Il debitore che voglia ottenere la completa liberazione dai debiti senza offrire alcuna utilità ai propri creditori, deve risultare meritevole.

Se da un lato, infatti, la meritevolezza è stata espunta dai requisiti del nuovo piano del consumatore, dall’altro essa è stata resa principio cardine dell’esdebitazione senza utilità.

Considerato il vantaggio del debitore (liberazione completa dai debiti) a fronte di uno sforzo assente (nessun pagamento dei creditori) al giudice è demandata la valutazione della meritevolezza dello stesso.

Il magistrato dovrà valutare, a tal riguardo, l’assenza di atti in frode, la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

·         L’assenza di precedenti esdebitazioni

Ulteriore presupposto per l’ottenimento del beneficio è l’assenza di precedenti esdebitazioni.  Il comma primo dell’art. 14 quaterdecies dispone infatti che il debitore “può accedere all’esdebitazione solo per una volta”.

Ciò significa che se in precedenza il debitore abbia già ottenuto la liberazione dai debiti non potrà ottenere questo beneficio nuovamente.

La norma non chiarisce se il limite vada riferito all’esdebitazione già concessa in seno alla procedura ex art. 14 quaterdecies (l’esdebitazione senza utilità di cui stiamo discorrendo) oppure all’esdebitazione concessa in appendice ad un piano del consumatore o ad una liquidazione del patrimonio dacché resterà da comprendere come, effettivamente, tale presupposto verrà interpretato.

Il procedimento

La domanda di esdebitazione è presentata tramite l’OCC al giudice competente, unitamente all’elenco di tutti i creditori, con le relative pretese, agli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Oltre ad elencare tutte le informazioni richieste, la proposta dovrà essere corredata da una relazione dell’organismo di composizione della crisi (cd. relazione particolareggiata) la quale dovrà contenere:

-l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;

-l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

-l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

-la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

-la valutazione della diligenza del soggetto finanziatore ossia la verifica della scrupolosità dell’istituto di credito nella concessione del finanziamento (cd. merito creditizio).

Depositata la domanda di esdebitazione ai sensi dell’art. 14 quaterdecies, il Giudice, verificata la completezza della documentazione, procederà al giudizio di meritevolezza del debitore valutando se lo stesso sia meritevole di ricevere il beneficio in commento.

Successivamente a tale verifica, e salvo il suo buon esito, il giudice concederà con decreto l’esdebitazione indicando il termine entro il quale il debitore dovrà presentare le successive dichiarazioni annuali.

Il provvedimento è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni e, nel caso di rigetto dell’opposizione, reclamo al tribunale avverso il decreto emesso ai sensi dell’art. 14 quaterdecies L.n. 3 del 2012.

Nei quattro anni successivi al riconoscimento del beneficio, il debitore dovrà, annualmente, aggiornare l’organismo di composizione della crisi circa la sua situazione economica.

Qualora infatti la situazione economica migliorasse, nei 4 anni successivi all’emissione del decreto del giudice, il debitore dovrà “soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 percento”.

 

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio D’Ambrosio Borselli per la Sede di Napoli)

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditiziooppure “Il piano del consumatore dopo la riforma: la meritevolezzao anche “Guida al nuovo sovraindebitamento: le procedure familiari

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

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Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

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Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” ,    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”

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