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Guida al nuovo sovraindebitamento: le procedure familiari

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Il nuovo art. 7 bis della l 3/2012 prevede la possibilità per i componenti di una stessa famiglia di presentare un’unica procedura di composizione della crisi

INDICE

 

 

Introduzione

L’art. 4 ter della L.n. 176 del 18 dicembre 2020 ha modificato la L.n. 3 del 2012 (cd. “legge salva suicidi”) nell’ottica di snellire il percorso verso una più veloce definizione delle procedure da sovraindebitamento nonché di ampliare la platea di beneficiari delle procedure in commento.  A tale scopo è stata introdotta l’esdebitazione senza utilità per i nullatenenti, la valutazione della colpa del finanziatore (il cd.” merito creditizio”) ed è stato rivisitato il concetto di meritevolezza del debitore.

Sono state previste forme di rientro in bonis per i debitori che abbiano regolarmente pagato il proprio mutuo ed è stata introdotta la possibilità di falcidiare debiti costituenti risorse proprie dell’Unione Europea.

Tra le modifiche introdotte dalla l.n. 176 del 2020, vi è l’innesto, alla legge 3 del 2012, del nuovo art. 7 bis che, sotto la rubrica, “procedure familiari” prevede la possibilità per i componenti di una stessa famiglia di presentare un’unica procedura di composizione della crisi.

Le procedure familiari erano state già previste dal pluririnviato Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza d.lgs. 14 del 2012 all’art. 66 e, in buona sostanza, erano state già accettate da buona parte della giurisprudenza di merito.

Così il Tribunale di Napoli Nord che, con provvedimento del 18.5.2018 (est. De Vivo), aveva ammesso la possibilità di un piano del consumatore presentato da due coniugi debitori, stante l’impossibilità di valutare la situazione debitoria separatamente.

Analogamente dicasi per il Tribunale di Padova (Giudice De Simone) che, con decisione del 8 aprile 2018, affermava che il concetto di debitore poteva comodamente essere interpretato estensivamente fino a comprendere i membri della famiglia per ragioni di economia processuale e per una maggiore tutela dei creditori.

O ancora, il Tribunale di Nola che, nella procedura da piano del consumatore che ci ha visto coinvolti quali difensori dei proponenti, omologava il piano presentato da due coniugi obbligando i medesimi al versamento delle rate mensili (per approfondire  l’eccezionale risultato dello studio che ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”).

Il nuovo art. 7 bis della L.n. 3 del 2012

Il nuovo art. 7 bis della L.n. 3 del 2012, introdotto dall’art. 4 ter comma secondo della L.n. 176 del 2020, recita:

  1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.
  2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché’ le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
  3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
  4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
  5. La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi e’ ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.

Presupposti

Passando all’esame della norma or introdotta, il primo comma dispone che i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi essendo unicamente sufficiente che gli stessi convivano o che il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

Di conseguenza, i membri conviventi della medesima famiglia o anche i membri non conviventi il cui sovraindebitamento abbia una causa comune potranno presentare un’unica procedura da sovraindebitamento risparmiando tempo e denaro.

La stessa eccezione di “famiglia” viene intesa in senso ampio.

Sono considerati, infatti, dal secondo comma, membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

Di conseguenza, i membri della stessa famiglia, se conviventi o sovraindebitati per la medesima causa, potranno presentare un’unica procedura da sovraindebitamento.

In punto di sovraindebitamento comune, si pensi, ad esempio, al debito che possa pervenire a più membri della medesima famiglia per via di una successione. Oppure alle spese sostenute dai membri della famiglia per l’assistenza medica ad una persona cara.

Insomma, la novella normativa è in grado di prevedere una miriade di casi. Le ampie formule del nuovo art. 7 bis, l’inclusione della famiglia di fatto e delle parti dell’unione civile, la stessa eccezione di famiglia (la quale include i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo) riusciranno, probabilmente, ad incrementare l’utilizzo delle procedure di composizione della crisi familiari.

Quali vantaggi?

I vantaggi derivanti dall’introduzione delle procedure familiari consistono in una maggiore economicità della procedura da sovraindebitamento proposta e in una più performante organizzazione della medesima.

In primo luogo, il compenso dovuto all’ OCC (l’organismo che curerà, insieme all’avvocato, la proposta di piano del consumatore/accordo di composizione/liquidazione del patrimonio) sarà suddiviso tra i membri della famiglia in misura proporzionale ai debiti di ciascuno.

Ciò non solo favorirà il concreto accesso alle procedure da sovraindebitamento, ma potrà, in alcuni casi, essere determinante per la loro buona riuscita. Si pensi al piano del consumatore, procedura che prevede il pagamento dilazionato dei debiti, con la cd. “rata comoda”, entro un determinato termine.  Il fatto che il compenso dell’OCC incida meno pro capite consentirà la presentazione di piani più brevi e lato senso, più omologabili. 

Pertanto, sebbene le masse attive e passive restino distinte, e dunque ogni familiare pagherà il suo debito con i suoi averi, ogni uno di essi pagherà una parte del compenso dell’Organismo di Composizione della Crisi.

In termini organizzativi, qualora siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotterà i provvedimenti per assicurarne il coordinamento.

In questo senso, nel caso in cui due fratelli (o cugini) presentino due distinti piani, il giudice provvederà al loro coordinamento, affidando, stante la previsione dell’ultimo inciso, la competenza al primo giudice adito.  Se invece uno dei debitori non è un consumatore, al progetto si applicheranno le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.

Sebbene le novità in tema di procedure familiari fossero state già in parte accolte dalla giurisprudenza di merito, sulla scorta delle previsioni del codice della crisi e dell’insolvenza, sicuramente la loro introduzione “ufficiale” garantirà uniformità di trattamento agevolando, ci si augura, il ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

 

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio D’Ambrosio Borselli per la Sede di Napoli)

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditiziooppureIl piano del consumatore dopo la riforma: la meritevolezzao ancoraIl nuovo sovraindebitamento: la falcidia della cessione del quinto”.

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

Chi fosse interessato al nuovo  fondo Salvacasa   finalmente approvato e che promette ed indica una direzione nuova (e più attenta alla posizione dei debitori esecutati) del nostro legislatore nella gestione dei crediti in sofferenza e delle relative esecuzioni immobiliari legga “Il nuovo fondo Salvacasa! Articolo 7.1 della l. 130/1999 modificato dall’art. 1 comma 445 della l.160/2019: Testo e commento”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casa»

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” ,    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

 

 

 

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