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Guida alla decadenza dal beneficio del termine del mutuo

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Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del mutuo fondiario, le cause, le rate insolute, modalità e conseguenze, i tempi, i rimedi guida completa

La decadenza dal beneficio del termine è il diritto del creditore che ha concesso il mutuo ai sensi dell’art 1186 cc di “esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto  insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date  o non ha dato le garanzie che aveva promesse“, in parole semplici la decadenza dal beneficio del termine altro non  è che il diritto del creditore a richiedere al debitore la restituzione immediata di quanto mutuato.

Pertanto il debitore non potrà più beneficiare del pagamento rateale, e sarà tenuto a restituire, immediatamente, l’intero residuo importo del mutuo, a causa delle proprie  inadempienze contrattuali.

Ma vediamo quali inadempimenti conducono alla risoluzione del contratto con conseguente decadenza dal beneficio del termine, costringendo il debitore a pagare l’intero capitale residuo in un’unica soluzione.

Le cause della decadenza dal beneficio del termine: le rate insolute

le principali cause della risoluzione del contratto di mutuo sono come elencato dall’art 1186:

  1. l’essere il debitore divenuto insolvente, per il mancato pagamento di un certo numero di rate, l’insolvenza nel contratto di mutuo è disciplinata dall’art 40 del Testo Unico Bancario (cd T.U.B.) che al II comma dispone che “la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata”. (Per approfondimenti al riguardo si legga anche “Dopo quante rate insolute scatta il pignoramento- Art 40 T.U.B.”)
  2. l’avere il debitore diminuito per fatto proprio  o non aver prestato le garanzie che aveva promesso; in questa fattispecie possono rientrare svariate ipotesi tra cui citeremo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’aver ricevuto un decreto ingiuntivo, con relativa iscrizione di ipoteca giudiziale sull’immobile oggetto di garanzia ipotecaria oppure, semplicemente, l’aver ridotto il  proprio patrimonio posto a garanzia dei creditori,  ad esempio in conseguenza della donazione di un’abitazione ai propri figli (laddove ovviamente non vi siano altri immobili e lo stesso immobile ipotecato sia in qualche modo diventato non sufficiente a garantire l’adempimento del debito una volta donati gli altri beni del debitore, di cui si era, magari, tenuto conto nella concessione del finanziamento); in effetti l’art 2743 del Codice civile  intitolato proprio come “diminuzione della garanzia” afferma espressamente cheQualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito”.
  3. Per quanto concerne il non non aver prestato le garanzie che aveva promesso si tratta di un concetto piuttosto generico che attiene all’impegno contrattualmente assunto dal debitore di prestare ulteriori garanzie (ad esempio, si cita esemplificativamente,  l’impegno a concedere ipoteca su un immobile non ancora acquistato o a far prestare fideiussione da parte di un terzo che abbia determinate caratteristiche di solvibilità, impegni, contrattualmente assunti, cui poi il debitore sia venuto meno)

Modalità e conseguenze della decadenza dal beneficio del termine: i tempi

Per quanto concerne le modalità attraverso cui l’Istituto di credito comunica la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente risoluzione del contratto di mutuo, il  primo step, con cui  abitualmente la banca invoca la risoluzione del contratto, è  quello di inviare una raccomandata in cui comunica al debitore l’avvenuta decadenza dal beneficio del termine e la conseguente  risoluzione, con conseguente richiesta di rientrare dell’intero importo mutuato, solo successivamente, in caso di mancato adempimento spontaneo del debitore in un’unica soluzione  (sia delle rate scadute e non pagate, che degli interessi di mora maturati), la banca, di prassi provvede a notificare atto di precetto e dopo di questo l’atto di pignoramento immobiliare.

Per quel che riguarda i tempi della decadenza dal beneficio del termine, dopo quanto precisato al precedente paragrafo circa le rate insolute, si consideri che i tempi che normalmente concede la banca nella raccomandata con cui, dichiarando la decadenza del debitore, gli chiede l’intero importo, sono piuttosto brevi (abitualmente 10 o al massimo 15 giorni), ovviamente, spesso, molto più lunghi sono i tempi per procedere all’atto di precetto (possono passare settimane o più spesso mesi o addirittura anni, quando la Banca per ragioni proprie organizzative o, più spesso, attenda a lungo, per aver interesse a lucrare sui consistenti tassi di mora, laddove l’immobile o gli immobili oggetto di garanzia ipotecaria, siano ampiamente capienti rispetto al debito residuo e quindi l’attesa si rivela come la possibilità di lucrare interessi molto rilevanti)

Decadenza dal beneficio del termine illegittima: che fare?

In caso di decadenza dal beneficio del termine illegittima (per non essere il debitore insolvente o per una errata interpretazione della banca relativamente alle garanzie) in caso di mutuo fondiario o ipotecario il debitore non avrà lo strumento dell’opposizione a decreto ingiuntivo per contestarne l’illegittimità, poichè, in caso di mutuo, essendo questo titolo esecutivo, il creditore non procederà a notificare il decreto ingiuntivo, ma direttamente l’atto di precetto (cui seguirà il pignoramento immobiliare) motivo per cui lo strumento per opporsi e contestare la risoluzione del contratto (a condizione di aver continuato nelle more ad adempiere ai proprio obblighi contrattuali)  è quello dell’opposizione a precetto ex art 615 cpc, trattandosi di una vera e propria opposizione all’esecuzione.

Rimedi e soluzioni alla decadenza dal beneficio del termine

I rimedi e le soluzioni nel caso in cui la decadenza dal beneficio del termine riguardi, non un semplice finanziamento, ma un contratto di mutuo fondiario sono ben più complessi, sia per gli importi particolarmente rilevanti, che per la garanzia ipotecaria di cui gode il creditore e, non in ultimo, per le problematiche e le complessità, oltre a gli enormi danni sia economici che meramente psicologici  che comporta il subire un pignoramento immobiliare  (a maggior ragione se della propria abitazione).

Se normalmente in caso  di  prestito o finanziamento è piuttosto semplice proporre al creditore un piano di rientro rateale (piano che difficilmente un creditore non accetterebbe, considerato che le principali possibilità  alternative, in mancanza del privilegio dato dalla garanzia ipotecaria, sono pur sempre quelle di pignorare un quinto dello stipendio e quindi, pur sempre, delle forme di rateizzazione), laddove si tratti di un mutuo è ben più complesso ottenere un rientro rateizzato (cd rimessione in bonis) dal creditore che, risolto il contratto, ha l’opportunità di pignorare il bene oggetto di garanzia e, vendendolo all’asta, incassare l’intero credito (comprensivo dei rilevanti interessi di mora come detto sopra), in un tempo, probabilmente, molto più rapido (nonostante la notoria lunghezza, peraltro negli ultimi anni di molto ridotta a seguito delle recenti riforme, del processo esecutivo immobiliare) della originaria scadenza del mutuo  (certo a tal riguardo vanno fatte molteplici osservazioni e specificazioni per le quali si rimanda alla lettura degli articoli “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”e  “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione )

Nemmeno utile od efficace è, in caso di mutuo, la classica perizia che analizza il tasso usuraio, in quanto, salvo che non si riesca a dimostrare (cosa che capita assolutamente di rado in quanto l’esperienza e la stessa logica ci hanno ampiamente dimostrato che novantanove volte su cento il debitore che va in sofferenza, lo fa nei primi anni di mutuo e quasi mai negli ultimi di contratto, quando, effettivamente, la gran parte del debito sia stata pagata) di aver pagato un importo talmente rilevante che, l’eventuale cancellazione del tasso di interesse, conseguente all’usura, possa porre il debitore nella posizione di non aver più alcun debito residuo (infatti basterebbe un importo ridicolo o irrisorio alla banca per far proseguire il pignoramento immobiliare in caso di opposizione all’esecuzione in cui si contestino gli importi e i tassi applicati), non si potrà in alcun modo, con questo tipo di strumento processuale, impedire il pignoramento immobiliare e le sue devastanti conseguenze (la svendita del bene all’asta) proseguirebbero quindi inesorabilmente!!

Quali allora le possibili soluzioni? (al riguardo si legga l’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon  ) di certo è indispensabile una adeguata e immediata difesa al fine di arrivare a:

  1. un saldo e stralcio conveniente negli importi e sostenibile nei tempi e nelle modalità (si legga al riguardo l’articolo citato sopra)
  2. un possibile sovraindebitamento (nella forma del piano di ristrutturazione dei debiti, ma non solo) con relativa esdebitazione  (al riguardo si legga tra i tanti “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”)
  3. vendere l’immobile oggetto di ipoteca (ed eventualmente di successivo pignoramento), evitando la svendita dell’asta, da un lato, e limitando, con dei vantaggiosi accordi a saldo e stralcio, gli importi dovuti ai creditori, dall’altro (al riguardo si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva”)
  4. Far acquistare l’immobile pignorato ad un proprio parente al fine di conservarne la disponibilità, quando ciò sia possibile ed effettivamente conveniente (al riguardo si legga tra gli altri Guida all’acquisto all’asta del parente: rischi e alternative”)
  5. una possibile conversione del pignoramento laddove gli importi non siano particolarmente rilevanti, sfruttandone la nuova durata di 48 mesi e facendo attenzione a non decadere dalla possibilità di proporla superando l’udienza ex art 569 cpc, come purtroppo spesso accade a debitori non adeguatamente seguiti da avvocati realmente esperti della materia (al riguardo si legga  Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare”  o “Le modifiche del Pignoramento agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19″)

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga  “Guida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casa”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

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