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Diritti dell’inquilino in caso di vendita dell’immobile

Marzo 9, 2026by Redazione

Diritti dell’inquilino in caso di vendita dell’immobile: diritto di prelazione, diritto di riscatto e diritto alla continuazione della locazione

In questo articolo parleremo del contratto di locazione e in particolare, dei diritti dell’inquilino in caso di vendita dell’immobile. La legge permette al conduttore di tutelare il proprio diritto ad abitare o utilizzare l’immobile per finalità  professionali tramite il diritto di prelazione, il diritto di riscatto e il diritto alla continuazione del contratto di locazione.

In quanto avvocati esperti del diritto immobiliare, tenteremo di spiegarvi quanto sopra con esempi semplici e chiari e riferimenti normativi.

Diritti dell’inquilino in caso di vendita dell’immobile: introduzione

Il contratto di locazione è il contratto per cui, ai sensi dell’art. 1571 c.c.  una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Il codice, oltretutto, sancisce che gli obblighi del locatore sono consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, mantenendola in istato da servire all’uso convenuto mentre il conduttore deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze e dare il corrispettivo nei termini convenuti.

Una volta inquadrata, a grandi linee, la disciplina sul contratto di locazione, analizziamo il caso particolare in cui il bene viene venduto e comprendiamo quali siano i diritti dell’inquilino.

Diritti dell’inquilino in caso di vendita dell’immobile

In caso di vendita dell’immobile, la legge tutela l’inquilino sia garantendo un diritto di prelazione sull’acquisto del bene che la prosecuzione, entro certi limiti, del contratto di locazione sottoscritto.

In primo luogo, va premesso che, in caso di locazione di immobile ad uso abitativo , la legge n. 431 del 1998 stabilisce i termini minimi di durata di tali contratti con relativa possibilità, subordinatamente alla presenza di determinate condizioni,   per le parti di rinnovare o rinunciare al rinnovo .

In particolare,  l’art. 3 della legge 431 del 1998 prevede per il locatore la possibilità di non rinnovare il contratto stabilendo che alla prima scadenza del contratto, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per diversi motivi tra cui:

  • il caso in cui il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione 

Vediamo in cosa consiste il diritto di prelazione del conduttore sulla vendita dell’immobile da esercitare ex artt. 38 e 39 l. n. 392/1978.

Diritti dell’inquilino in caso di vendita dell’immobile: prelazione

Come indicato, in caso di vendita dell’immobile adibito ad uso abitativo e, in presenza delle condizioni suindicate, il conduttore può esercitare diritto di prelazione, ovvero diritto ad essere preferito nell’acquisto dell’immobile, a parità di condizioni.

In particolare, ai sensi dell’art. 38 l. n. 392/1978 si prevede che:

il locatore che intende trasferire a titolo oneroso l’immobile  locato,  deve  darne comunicazione al conduttore 

nella  comunicazione  devono  essere  indicati il corrispettivo, le altre condizioni alle quali la  compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

il  conduttore  deve  esercitare  il diritto di prelazione entro il termine  di  sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione , offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli

La disciplina ora esposta sui diritti dell’inquilino in caso di vendita dell’immobile permette, dunque, al conduttore di essere preferito nell’acquisto dell’immobile, garantendo il suo diritto abitativo.

Prelazione e diritto di riscatto

Come abbiamo visto, alla prima scadenza del contratto di locazione, il locatore può avvalersi  della facoltà di non rinnovare il contratto, comunicando ciò al conduttore sei mesi prima per diversi motivi tra cui la volontà di vendere l’immobile a terzi se, oltre alla propria casa egli non ha la proprietà di altri immobili adibiti ad uso abitativo.

In tal caso, oltretutto, abbiamo visto che il conduttore ha diritto a esercitare il proprio diritto di prelazione e che, dunque, il locatore deve comunicargli la sua intenzione di vendere.

Se il locatore viola il diritto di prelazione del conduttore, l’art. 39 della legge n. 392 del 1978 introduce il diritto di riscatto per cui:

qualora il proprietario non comunica al conduttore la volontà di vendere l’immobile a terzi

o

qualora il proprietario abbia comunicato al conduttore la volontà di vendere l’immobile ma abbia poi venduto a un altro soggetto a un prezzo inferiore a quello comunicato al conduttore

il conduttore potrà entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Dunque, anche tale diritto tutela l’inquilino, proteggendolo da una vendita che non abbia tenuto conto del suo diritto di prelazione.

Diritti dell’inquilino in caso di vendita dell’immobile: prosecuzione contratto di locazione

Ultimo caso da considerare sui diritti dell’inquilino in caso di vendita dell’immobile è quello in cui il locatore intende vendere l’immobile a terzi ma il conduttore non può (perché non sono presenti le condizioni) o non vuole esercitare diritto di prelazione.

In tal caso, ai sensi dell’art. 1599 c.c. se il contratto di locazione  è registrato e, dunque, ha data certa anteriore alla vendita,  è opponibile al terzo acquirente che subentrerà nel rapporto di locazione assumendosi tutti gli obblighi e tutti i diritti del precedente locatore.

Inoltre, la locazione sarà opponibile all’acquirente solo nei limiti del novennio dall’inizio della locazione, altrimenti l’opponibilità sarà subordinata alla trascrizione.

L’acquirente, infine,  è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante e potrà liberarsi dallo stesso tramite rifiuto di rinnovare alla scadenza naturale del contratto

Conclusioni

In conclusione, come abbiamo visto, ci sono diversi diritti dell’inquilino in caso di vendita dell’immobile rappresentati dal diritto di prelazione, dal diritto di riscatto e dal diritto a che il contratto di locazione prosegua in caso di vendita dell’immobile.

La legge cerca, infatti, di tutelare l’inquilino il cui interesse a continuare ad abitare o utilizzare l’immobile a fini professionali, ad esempio, va garantito ma essendo importante conoscere la disciplina al fine di tutelare propriamente l’inquilino, bisogna affidarsi ad avvocati esperti del diritto immobiliare.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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