Guida al ricorso ex art. 591 ter c.p.c. dopo la riforma cartabia: procedimento, opposizione ex art. 617 c.p.c., costi e tempi.
La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha inciso in maniera importanteย sul processo civileย ridisegnandone una buona parteย allo scopo dichiarato diย velocizzareย i processi e rendere piรน rapida laย giustizia civile.
Per quel che ci compete abbiamo raccolto tutte le novitร relative al settore dei pignoramenti immobiliari nellโarticolo โEsecuzione immobiliare: le novitร dopo la Riforma Cartabiaโ che elenca le modifiche normative relative allโesecuzione immobiliare e redatto un approfondimento sulla liberazione degli immobili pignorati a seguito della Cartabia raggiungibile cliccando sullโarticolo:ย โLโart. 560 cpc la liberazione dellโimmobile dopo la Riforma Cartabiaโ.
In questo approfondimento, invece, cercheremo di comprendere cosa รจ cambiato, dopo la riforma Cartabia, in relazione al ricorso ex art. 591 ter c.p.c.
Ricorso ex art. 591 ter c.p.c. dopo la riforma cartabia: cosa cambia?
Il novellato art. 591-ter c.p.c. resta pressochรฉ invariato con riferimento allo strumento del ricorso del professionista delegato al G.E. per risolvere โdifficoltร โ insorte nellโespletamento dellโincarico.
Le novitร introdotte riguardano:
-La previsione di un termine perentorio per lโimpugnazione degli atti del delegato;
-Lโindividuazione di un diverso rimedio per contestare lโordinanza resa dal G.E. in ordine alle contestazioni degli atti del professionista delegato.
CONFRONTO NORMATIVO: LA MODIFICA DELLโARTICOLO 591 ter c.p.c
Premesso che la disposizione troverร applicazione con riferimento alle procedure iniziate dopo il 28.2.2023, il novellato art. 591-ter c.p.c. si articola in tre commi e non piรน due:
1) Quando nel corso delle operazioni di vendita,ย insorgono difficoltร , il professionista delegato puรฒ rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto;
2) Avverso gli atti del professionista delegato รจ ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre conย ricorso al giudice dellโesecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dellโesecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione;
3) Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dellโesecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale รจ ammessa lโopposizione ai sensi dellโart. 617 c.p.c.
Per quelle giร pendenti a tale data troverร applicazione lโart. 591-ter anteriormente vigente:
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltร , il professionista delegato puรฒ rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonchรฉ avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice e’ ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies.
GLI ASPETTI CARATTERIZZANTI
Con riferimento al primo profilo, ilย termine di venti giorni dal compimento dellโatto o dalla sua conoscenza per la proposizione del ricorso/reclamo giudice dellโesecuzione avverso l’atto del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-ter c.p.c. รจ un termine perentorio (termine che impone il compimento di un atto entro un determinato momento, a pena di decadenza). In questโottica รจ opportuno che lโordinanza di vendita e delega delle relative operazioni preveda dei meccanismi volti a favorire la conoscenza da parte degli interessati con conseguente decorso del termine per impugnarsi, tutto allo scopo di incentivare la stabilizzazione degli effetti della vendita delegata.
La normativa attuale prevede poi che avverso lโordinanza del Ge il rimedio esperibile non รจ piรน il reclamo al collegio ex. art 669 terdecies bensรฌ lโopposizione agli atti esecutivi ex. art. 617 c.p.c. co.2, da proporre mediante ricorso depositato entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza legale dellโordinanza.
Sembrerebbe in questo modo superato il problema della โnon definitivitร โ dellโordinanza con cui il GE decide sul reclamo proposto avverso gli atti del delegato.
In riferimento alla stabilitร ed efficacia del provvedimento reso in esito al primo reclamo, ed allโordinanza resa ex art. 669ย terdeciesย c.p.c., la Corte ha avuto varie occasioni di pronunciarsi.
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12238 del 9 maggio 2019)
L’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura nรฉ decisoria, nรฉ definitiva e, come tale, non รจ suscettibile di passare in giudicato, sicchรฉ non รจ impugnabile con ricorso per cassazione, nรฉ ordinario, nรฉ straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7,Cost.ย
Con la riforma, invece, lโordinanza non รจ piรน reclamabile ma opponibile ex art. 617 c.p.c. e pertanto, allโesito del giudizio di merito, รจ definita con ยซsentenza non impugnabileยป
(peculiaritร delle opposizioni agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. รจ che il provvedimento conclusivo non รจ impugnabile ma unicamente ricorribile in Cassazione, ai sensi dellโart 618 c.p.c.)
Lโopposizione di cui allโart. 617 c.p.c. ricordiamo essere lo strumento per โdenunciareโ la irregolaritร , ovvero la nullitร dellโatto di pignoramento, della sua notificazione, nonchรฉ degli atti posti in essere dal Giudice dellโEsecuzione nellโiter procedurale;
Con queste poche, ma notevoli modifiche, in sostanza, si vuole evitare che i vizi che inficiano la vendita possano propagarsi per derivazione fino al decreto di trasferimento, caducando la vendita forzata in palese pregiudizio del terzo aggiudicatario e dei creditori.ย ย ย ย ย ย ย ย
Al riguardo riportiamo un significativo estratto della Relazione illustrativa della legge delega in cui si legge:
ยซLa proposta modifica รจ volta a rafforzare la stabilitร del decreto di trasferimento.
Infatti, in base al vigente articolo 591-terย del codice di procedura civile (cosรฌ come interpretato da Cass. 12238/2019), il reclamo avverso lโatto del delegato (i cui atti non sono suscettibili di opposizioneย exย articolo 617 del codice di procedura civile) non costituisce un mezzo di impugnazione da esperire entro un certo lasso di tempo, decorso il quale lโatto si stabilizza; al contrario, eventuali vizi nellโattivitร del delegato possono essere fatti valere proponendo opposizione avverso lโatto esecutivo conclusivo della fase liquidativa e, cioรจ, avverso il decreto di trasferimentoยป.
Il nuovo sistema cosรฌ delineato sembra prefigurare unย meccanismo di progressiva stabilizzazione degli atti del delegato alla vendita (e di conseguenza di sanatoria dei vizi del relativo subprocedimento)ย che si formaย prima dellโemissione del decreto di trasferimento: lโatto, se non รจ impugnato nei venti giorni successivi alla sua conoscenza, si stabilizza, e in caso di impugnazione, il meccanismo di stabilizzazione รจ quello generale dellโopposizioneย exย art. 617 c.p.c.
Per fugare eventuali dubbi si precisa che le modifiche interessano il reclamo proposto da parti ed interessati avverso lโatto del professionista, e non giร il reclamo motu proprioย da questi sollevato al giudice dellโesecuzione, originato non da questioni di diritto bensรฌ da mere difficoltร materiali insorte durante lโespletamento dellโincarico.
In conclusione, consigliamo alla parte colpita da un pignoramento immobiliare di affidarsi ad un avvocato altamente esperto in materia che sappia trovare la migliore strategia difensiva, soprattutto alla luce dellโinteresse sempre piรน preminente (ma altrettanto criticabile a nostro avviso) del legislatore ad introdurre misure volte a favorire la cristallizzazione della procedura esecutiva in corso, piuttosto che alla corretta definizione delle posizioni giuridiche sostanziali sottese alla stessa.
Tra lโaltro andrebbe compreso come sostanzialmente opererร la stabilizzazione degli atti del delegato quando la nullitร riguardi vizi macroscopici della vendita (si pensi al caso in cui il p.d. inserisca un prezzo di vendita totalmente diverso; manchi di pubblicizzare la vendita su uno o piรน portali; alleghi una perizia piuttosto che unโaltra).
Insomma in tutti questi casi malgrado la vendita sia palesemente ingiusta non si vede come il debitore se ne possa validamente lamentare tenuto conto del termine (brevissimo) di appena 20 giorni posto dalla novella.
La modifica, in buona sostanza, rischia di far diventare irrilevanti (in quanto sostanzialmente ineccepibili dopo 20 giorni) una serie di vizi gravissimi della fase di vendita a discapito non solo del debitore esecutato ma anche del ceto creditorio il quale potrebbe a buona ragione anchโesso opporre gli atti del delegato in caso di vendita ingiusta e insoddisfacente.
La scelta del legislatore appare inoltre โirragionevoleโ se si considera che il nostro ordinamento esplicitamente ammette che lโaggiudicazione possa essere revocata per vizi della vendita o dellโassegnazione (si fa riferimento allโarticolo 2929 c.c. secondo cui: โLa nullitร degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzioneโ).
Se tanto viene ammesso dallโarticolo 2929 c.c. รจ proprio perchรฉ la trasparenza e la correttezza della vendita possono โ in ogni tempo โ prevalere sullโaggiudicazione potendone invalidare gli effetti e ciรฒ indipendentemente dal rilievo della nullitร , almeno fin ora non legato ad alcun termine.
Se si parte da tali basi, diviene allora ancora piรน sentita lโesigenza di una difesa specializzata e celere che, dinnanzi ad un vizio del genere, possa e sappia eccepirlo senza incertezze e nei termini brevissimi posti dal โnuovoโ articolo 591 ter c.p.c.
Avv. p. Alessandra Verde
(collaboratrice dello studio dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per approfondire lโargomento dellโopposizione agli atti esecutivi e allโesecuzione si leggano ancheย โGuida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ, โRigetto dellโopposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di meritoโ,ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e formaโ,ย o ancoraโOpposizione allโesecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ,ย ย ed inoltreย ย โOpposizione allโesecuzione e tutela del diritto allโabitazioneโย eย โGuida allโopposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramentoโ
Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si leggaย ย โModello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dellโistanza di vendita โ Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramentoโ
Va rilevato per concludere che, al contrario di quanto credono i piรน, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto lโambito delle possibili contestazioni possibili allโinterno della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare allโestinzione della procedura esecutivaย laddove (piรน frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli โEstinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dallโart. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimentoโย e โIl Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!โ),ย inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od ย opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolaritร , in udienza stessa, e potrร essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dellโesperto, termine non cosรฌ grave da consentire unโopposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare allโordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire lโemissione dellโordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolaritร di tutta la procedura fino allโudienza di comparizione delle parti, si leggaย โDecreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita allโastaโ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si leggaย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโย o ancheย โGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ,ย mentreย sulle possibilitร offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโย ed ancheย โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nellโambito degli stessi si cerchi su google la parola โpignoramento immobiliareโ o โsovraindebitamentoโ associata a โstudioassociatoborselli.itโ o a โwww.dirittoimmobiliare.orgโ per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโavrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
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