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Guida alla sospensione del pignoramento immobiliare: la sospensione volontaria, quelle interna ed esterna, tutto sugli artt. da 623 a 628 cpc

Guida alla sospensione del pignoramento immobiliare: la sospensione volontaria, quelle interna ed esterna, tutto sugli artt. da 623 a 628 cpc

 

 

La sospensione dellโ€™esecuzione, regolata dagli artt. Da 623 a 628 cpc (oltre allโ€™art. 618 cpc in tema di sospensione a seguito di ricorso per opposizione agli atti esecutivi richiamato espressamente dallโ€™ultimo comma dellโ€™art. 624 cpc), puรฒ dividersi in due tipologie principali:

A) La sospensione volontaria, ossia concordata fra il debitore e tutti i creditori prevista dallโ€™art. 624 bis (intitolato appunto โ€œsospensione su istanza delle partiโ€). La norma ha il chiaro intento di favorire la soluzioni transattive concedendo alle parti un adeguato lasso temporale per definire bonariamente la vicenda anche con un pagamento rateizzato.

Tale tipologia di sospensione dellโ€™esecuzione puรฒ essere disposta dal giudice dellโ€™esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, per una durata massima di 24 mesi. Il termine di 24 mesi implica che normalmente il creditore accetti offerte transattive che non superino tale durata temporale (di prassi le banche chiedono un acconto di almeno il 20% di quanto concordato per dimostrare la serietร  della proposta e provvedere a presentare lโ€™istanza di sospensione). Va sottolineato che la sospensione puรฒ essere disposta dal giudice solo una volta. Presupposto per la sospensione รจ il consenso espresso di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, รฉ infatti irrilevante la volontร  dei creditori non muniti di titolo, in quanto privi del potere di compiere atti di impulso della procedura. Lโ€™istanza di sospensione puรฒ essere validamente formulata, ย per iscritto o oralmente in udienza, da uno solo dei creditori a muniti di titolo ma sulla stessa ย dovrร  convergere lโ€™incontro delle volontร  degli altri creditori muniti di titolo, che potranno aderire od opporsi alla sospensione in unโ€™udienza appositamente fissata dal giudice, oppure in apposito atto di adesione alla richiesta formulata dagli altri creditori depositato nel fascicolo telematico.

Il debitore dovrร  essere sentito sulla richiesta di sospensione, ma il suo assenso non รจ vincolante per la decisione del Ge.

Il termine ultimo per la presentazione dellโ€™istanza di sospensione nel caso (ormai pressochรจ esclusivo) di vendita senza incanto, รจ di 20 giorni prima della scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte e ciรฒ per ragioni di affidamento dei potenziali offerenti, tale termine รจ molto importante in quanto i debitori, ignorando tale norma, spesso si decidono a presentare la propria offerta transattiva (offerta non in unica soluzioneย  di pagamento, in quanto in tal caso si punterebbe allโ€™estinzione della procedura e non alla sua sospensione, estinzione che รจ invece possibile fino allโ€™ultimo giorno prima del termine fissato per le offerte) nellโ€™imminenza della data fissata per la vendita e non riescono poi nei 20 giorni antecedenti alla vendita a ottenere il pieno accordo con i creditori e la presentazione della relativa istanza da parte di uno di essi. Durante il periodo di sospensione la procedura entra in uno stato di quiescenza provvisoria, nel quale non possono essere compiuti atti esecutivi ad eccezione di quelli conservativi e di urgenza.

Lโ€™ordinanza di sospensione puรฒ essere revocata, in ogni momento, su istanza anche di uno solo dei creditori interessati, previa audizione del debitore, ad ogni modo la procedura potrร  essere riattivata su impulso delle parti, entro 10 giorni dalla scadenza del termine finale fissato dal giudice con il provvedimento di sospensione (in caso contrario la procedura si estinguerร  per inattivitร  delle parti ai sensi dellโ€™art 630 cpc, pertanto il creditore non integralmente soddisfatto avrร  lโ€™onere di riattiviare la procedura entro detto termine).

B) La sospensione conseguente ad una opposizione (al precetto o al pignoramento, allโ€™esecuzione o agli atti esecutivi), quindi su istanza di parte, parte (normalmente il debitore o un terzo) che chiede al giudice la sospensione per gravi motivi cosรฌ come previsto dallโ€™art 624 cpc., tale ultimo tipo di sospensione si divide a sua volta in sospensione:

  • Interna: quella disposta dallo stesso giudice davanti al quale pende lโ€™esecuzione regolata dallโ€™art 624 cpc che testualmente recita โ€œSe รจ proposta opposizione allโ€™esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dellโ€™esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senzaโ€ (per approfondimenti sulla sospensione provvisoriaย  che il GE puรฒ disporre “inaudita altera parte” prima dell’udienza di comparizione delle parti si legga โ€œGuida allโ€™Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelareโ€)
  • Esterna: quella disposta da un giudice diverso da quello dellโ€™esecuzione che trova il suo fondamento normativo nellโ€™art 623 cpc che recita โ€œSalvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale รจ impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non puรฒ essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzioneโ€ ammettendo la possibilitร  eccezionale, rispetto alla ordinaria sospensione che va chiesta allo stesso giudice dinanzi a cui pende lโ€™esecuzione forzata, che la sospensione sia disposta direttamente dalla legge o da un giudice (diverso da quello dinanzi cui pende lโ€™esecuzione) davanti al quale sia stato impugnato il titolo esecutivo, il caso classico di sospensione esterna normalmente citato รจ quello disciplinato dall’art. 615, primo comma, cpc che regola lโ€™opposizione a precetto disponendo โ€œQuando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non รจ ancora iniziata, si puรฒ proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titoloโ€ (per approfondimenti sullโ€™argomento dellโ€™opposizione a precetto si legga “Guida allโ€™Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”). Altro caso di opposizione esterna disposta da un giudice diverso dal giudice dellโ€™esecuzione รจ quello di cui al primo comma dellโ€™art 617 cpc (opposizione alla regolaritร  formale del titolo esecutivo o al precetto nella forma di opposizione agli atti esecutivi) che recita โ€œLe opposizioni relative alla regolaritร  formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giornidalla notifi cazione del titolo esecutivo o del precettoโ€. Un ulteriore esempio di sospensione esterna allโ€™esecuzione forzata รจ quello, di recente formulazione, introdotto dalla l. 3/2012 sul sovraindebitamento che prevede la sospensione obbligatoria nel caso di liquidazione del patrimonio o di accordo con i creditori (si legga al riguardo “La sospensione dellโ€™esecuzione con lโ€™introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012″) e la sospensione discrezionale da parte del Giudice (un giudice diverso da quello dellโ€™esecuzione e per questo si parla di sospensione esterna) in caso di piano del consumatore, come previsto dal comma 2 dellโ€™art 12 bis l. 3/2012 che recita โ€œ Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilitร  del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puรฒ disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivoโ€ (per approfondire lโ€™argomento della sospensione a seguito di presentazione di piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare con relativo provvedimento di sospensione ottenuto dinanzi il Tribunale di Nola si legga “Il Tribunale di Nola sospende lโ€™esecuzione immobiliare bloccando lโ€™asta giร  fissata a seguito dellโ€™introduzione del Piano del Consumatore!!!”)

Vediamo il testo degli artt. Da 623 cpc a 628 cpc prima di commentare le ultimissime sentenze della Corte di Cassazione in tema di sospensione dellโ€™esecuzione:

Capo I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Art.623.
(Limiti della sospensione)

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale รจ impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non puรฒ essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Art.624.
(Sospensione per opposizione all’esecuzione)

Se รจ proposta opposizione allโ€™esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dellโ€™esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro lโ€™ordinanza che provvede sullโ€™istanza di sospensione รจ ammesso reclamo ai sensi dellโ€™articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui allโ€™articolo 512, secondo comma.

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se lโ€™ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non รจ stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dellโ€™articolo 616, il giudice dellโ€™esecuzione dichiara, anche dโ€™ufficio, con ordinanza, lโ€™estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. Lโ€™ordinanza รจ reclamabile ai sensi dellโ€™articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dellโ€™articolo 618.

Art.624-bis.
(Sospensione su istanza delle parti)

Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puรฒ, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza puรฒ essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale รจ pubblicata la relazione di stima. La sospensione รจ disposta per una sola volta L’ordinanza รจ revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.
Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione puo’ essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicita’ commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non puo’ piu’ essere proposta dopo la dichiarazione del terzo. (per approfondimenti su presente articolo si legga anche “Guida completa alla sospensione ex art. 624 bis c.p.c.”)

Art.625.
(Procedimento)

Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.

Nei casi urgenti, il giudice puรฒ disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza.

Art.626.
(Effetti della sospensione)

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Quando il processo รจ sospeso, nessun atto esecutivo puรฒ essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.

Art.627.
(Riassunzione)

Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non piรน tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione.

Art.628.
(Sospensione del termine d’efficacia del pignoramento)

La opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497.

Per concludere si richiama lโ€™attenzione sulla recentissima sentenza n. 26285 del 17 ottobre 2019 della terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione che, dopo un interessantissimo e manualistico escursus sulla sospensione esterna ed interna e in generale sulla opposizione allโ€™esecuzione preesecutiva od in corso di esecuzione (per leggere il testo integrale della sentenza si clicchi Corte-di-Cassazione-Sezione-3 26285-19), ha formulato, tra gli altri, i seguenti interessantissimi principi:

Il giudice dell’opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) cui sia stato chiesto di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1, (cosi’ come modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35), non perde il potere di provvedere sull’istanza per effetto dell’attuazione del pignoramento o, comunque, dell’avvio dell’azione esecutiva, sicche’ l’ordinanza sospensiva da questi successivamente pronunciata determinera’ ab esterno la sospensione ex articoli 623 e 626 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo instaurate”.

“Il pignoramento eseguito dopo che il giudice dell’opposizione a precetto ha disposto la sospensione dell’esecutivita’ del titolo e’ radicalmente nullo e tale invalidita’ deve essere rilevata, anche d’ufficio, dal giudice dell’esecuzione”.

“Qualora siano contemporaneamente pendenti l’opposizione a precetto (articolo 615 c.p.c., comma 1) e l’opposizione all’esecuzione gia’ iniziata (articolo 615 c.p.c., comma 2) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all’adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l’opponente possa in astratto rivolgersi all’uno o all’altro giudice, una volta presentata l’istanza innanzi a quello con il potere “maggiore” (il giudice dell’opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potra’ piu’ adire al medesimo fine il giudice dell’esecuzione, neppure se l’altro non sia ancora pronunciato”.

“Qualora sussista litispendenza fra la causa di opposizione a precetto (c.d. opposizione pre-esecutiva) e la causa di opposizione all’esecuzione gia’ iniziata, il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti, ai sensi dell’articolo 616 c.p.c., un termine per introdurre il giudizio nel merito, giacche’ un simile giudizio sarebbe immediatamente cancellato dal ruolo ai sensi dell’articolo 39 c.p.c., comma 1. Il giudizio che le parti hanno l’onere di proseguire si identifica, infatti, con la causa iscritta a ruolo per prima, ossia l’opposizione a precetto”.

“Qualora, pendendo una causa di opposizione a precetto, il giudice dell’esecuzione – o il collegio adito in sede di reclamo ex articolo 624 c.p.c., comma 2 e articolo 669-terdecies c.p.c. – sospenda l’esecuzione per i medesimi motivi prospettati nell’opposizione pre-esecutiva, le parti non sono tenute ad introdurre il giudizio di merito nel termine di cui all’articolo 616 c.p.c. che sia stato loro eventualmente assegnato, senza che tale omissione determini il prodursi degli effetti estintivi del processo esecutivo previsti dall’articolo 624 c.p.c., comma 3, in quanto l’unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare e’ quello, gia’ introdotto, di opposizione a precetto, rispetto al quale una nuova causa si porrebbe in relazione di litispendenza”.

“Qualora il giudice dell’esecuzione, ravvisando identita’ di petitum e la causa petendi fra l’opposizione a precetto e l’opposizione all’esecuzione innanzi a lui pendente, dopo aver provveduto sulla richiesta di sospensiva, non assegni alle parti il termine di cui all’articolo 616 c.p.c. per l’introduzione nel merito della seconda causa, la parte interessata a sostenere che le domande svolte nelle due opposizioni non siano del tutto coincidenti, dovra’ introdurre egualmente il giudizio di merito, nel termine di cui articolo 289 c.p.c., chiedendo che in quella sede sia accertata l’insussistenza della litispendenza o, comunque, un rapporto di mera continenza. Infatti, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti ne’ l’opposizione agli atti esecutivi, ne’ il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7, ne’ il regolamento di competenza”.

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Per verificare la concreta possibilitร ย  con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย  revoca dellโ€™aggiudicazione giร  compiuta per laย  difformitร  tra lโ€™ordinanza e lโ€™avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli si legga โ€œRevocata aggiudicazione per difformitร  tra ordinanza e avviso di venditaโ€

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย  ย persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ€œ617 cpc: Ottenuto lโ€™annullamento del decreto di trasferimentoโ€

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita giร  pronunciata, ottenutaย  dallo Studio dโ€™Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร  nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggioriย  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโ€™articoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโ€™Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire lโ€™eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto lโ€™omologa di un piano del consumatoreย proposto inย corso di pignoramento, salvandoย in tal modoย la casaย del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โ€œOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ€

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร  in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga โ€œGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโ€™importo, con modelli di proposta e accettazione

Va rilevato per completezza espositiva che, al contrario di quanto credono i piรน, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto lโ€™ambito delle possibili contestazioni possibili nellโ€™ambito della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare allโ€™estinzione della procedura esecutivaย  laddove (piรน frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli โ€œEstinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dallโ€™art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimentoโ€ย e โ€œIl Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!โ€),ย inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od ย opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolaritร , in udienza stessa, e potrร  essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dellโ€™esperto, termine non cosรฌ grave da consentire unโ€™opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.

Per quella particolare forma di sospensione di 300 giorni dei termini delle procedure in caso di usura od estorsione si leggaย โ€œLa sospensione di 300 giorni dellโ€™esecuzione immobiliare per Usura od Estorsioneโ€

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere lโ€™immobile pignorato ad un privato ย al di fuori dellโ€™asta (in unโ€™udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si leggaย โ€œVendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutivaโ€œ,ย ย tra le possibili soluzioni da non sottovalutare perย salvare lโ€™immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne ย al riguardo di piรน si leggaย โ€œArt 495 cpc: la conversione del pignoramento nellโ€™esecuzione immobiliareโ€ )

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si legga anche lโ€™articolo โ€œPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casaโ€
Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nellโ€™ambito degli stessi si cerchi su google la parola โ€œpignoramentoโ€ o โ€œsovraindebitamentoโ€ associata a โ€œstudioassociatoborselli.itโ€ o a โ€œwww.dirittoimmobiliare.orgโ€ per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
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