Il Coronavirus, oltre ai raccapriccianti aspetti di natura sanitaria, ha messo in ginocchio lโintero sistema economico del nostro paese. Per evitare la sua diffusione sono state varate delle doverose misure restrittive agli spostamenti ed ai contatti tra persone, anche mediante la chiusura massiva, sullโintero territorio nazionale, di tutte le attivitร produttive ritenute non necessarie in questo particolare contesto storico di emergenza sanitaria.
Tale aspetto ha determinato purtroppo un brusco rallentamento della circolazione di capitali, prospettandosi di conseguenza la difficoltร /impossibilitร , per molti soggetti, di far fronte al pagamento delle rate di mutuo.
In relazione alla questione dei mutui contratti per lโacquisto dellโabitazione principale, il Governo ha ritenuto necessario intervenire per aggiornare la normativa afferente al Fondo solidarietร mutui โprima casaโ, cd. โFondo Gasparriniโ mediante lโemissione del:
- Decreto-Legge n. 9 del 2 marzo 2020, contenente โMisure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19โ;
- Decreto โ Legge del 17 marzo 2020 n. 18, chiamato comunemente โCura Italiaโ, con ulteriori โmisure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico delle famiglie, lavoratori e imprese connesse allโemergenza epidemiologica da COVID-19โ;
- Decreto โ Legge dellโ8 aprile 2020 n. 23, denominato โDecreto Liquiditร โ, recante โMisure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchรฉ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processualiโ.
Preliminarmente, prima di passare alle nuove misure adottate dai suddetti decreti, รจ bene ricordare che il Fondo di solidarietร per i mutui per l’acquisto della prima casa, detto anche Fondo Gasparrini, รจ stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gestito da Consap S.p.A., con la Legge n. 244 del 24/12/2007, all’art. 2, commi 475 โ 480.
Allโart. 476 รจ chiarito che โper i contratti di mutuo riferiti all’acquistoย diย unitร immobiliari daย adibireย adย abitazioneย principaleย delย mutuatario, questi puรฒ chiedere la sospensione del pagamento delle rate perย non piรน di due volte, e per un periodo massimo complessivo nonย superiore a 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie perย esso prestateย รจย prorogataย diย unย periodoย egualeย allaย durataย della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e conย laย periodicitร originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazioneย delleย condizioniย delย contratto medesimoโ.
Per accedere ai benefici Fondo occorre documentare uno specifico stato di difficoltร :
โ cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato (salvo le ipotesi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di etร con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianitร , licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa), e con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
โ cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), salvo le ipotesi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualitร dello stato di disoccupazione;
โ morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero invaliditร civile non inferiore all’80%.
Tali eventi che devono esser riferiti alla persona del mutuatario (nel caso di mutuo cointestato, anche ad uno solo dei mutuatari) devono essere intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni precedenti la domanda di ammissione al beneficio del Fondo.
Eโ necessario inoltre, per chi presenta la domanda, la sussistenza dei seguenti requisiti soggettivi:
โ essere proprietari dellโimmobile oggetto del contratto di mutuo e adibito ad abitazione principale;
โ aver contratto un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, che deve essere in ammortamento da almeno 1 anno;
– il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi;
โ ISEE non superiore a 30 mila euro.
La domanda deve essere presentata, unitamente a tutta la documentazione a supporto della stessa, alla banca presso la quale รจ in corso il pagamento delle rate del mutuo.
Dal giorno della presentazione della domanda, completa di tutti i documenti, la banca interrompe il conteggio dellโeventuale ritardo di pagamento delle rate.
La banca trasmette la domanda di sospensione delle rate di mutuo e la relativa documentazione alla Consap per la richiesta di approvazione. ร infatti questโultima che dovrร esprimersi in merito alla sospensione allโesito di unโistruttoria.
Lโesito della richiesta sarร comunicato alla banca, che a sua volta informerร il cliente mutuatario.
In caso di esito positivo dellโistruttoria, dal giorno della sua comunicazione al cliente la banca attiva la sospensione dellโammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45ยฐ giorno lavorativo.
Come previsto dal Decreto del 22 febbraio 2013, n. 37, che ha modificato il comma 476 dellโart. 2 L. 244/2007, โla sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta lโapplicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntiveโ.
Fatta tale debita premessa, mediante la quale si spera aver fornito un quadro sintetico e comprensibile sullโessenza e sul funzionamento del โFondo solidarietร mutui prima casaโ, passeremo ora a rappresentare in che modo hanno inciso i Decreti โ Legge 9, 18 e 23 del 2020 sul suo funzionamento, ampliandone la portata.
In particolare, il Decreto-legge n. 9/2020 ha previsto, allโart. 26 titolato โEstensione del fondo di solidarietร per i mutui per l’acquisto della prima casaโ, cheย la domanda di sospensione delle rate di mutuo possa essere presentata, a causa dellโemergenza da Covid-19, anche da persone che abbiano subito la โsospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del redditoโ.
Il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia), invece, allโart. 54 titolato โAttuazione del Fondo solidarietร mutui โprima casaโ, cd. โFondo Gasparriniโ, a partire dalla sua entrata in vigore (17 marzo) e per la durata di 9 mesi, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui allโarticolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007, ha previsto che:
- lโammissione ai benefici del Fondo รจ esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dellโultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivitร operata in attuazione delle disposizioni adottate dallโautoritร competente per lโemergenza coronavirus;
- Per lโaccesso al Fondo non รจ richiesta la presentazione dellโindicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Inoltre, nella medesima norma รจ stato previsto, in caso di mutui erogati da intermediari bancari/finanziari, che il Fondo, durante la sospensione provvederร solo โal pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensioneโ.
Il D.L. 23/2020 (Liquiditร ), allโart. 12, n. 2, prevede che โPer un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del Fondo di cui all’articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, รจ ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un annoโ, modificando, seppur per un periodo di 9 mesi, uno dei requisiti soggettivi previsto dalla legge 244/2007, come su elencati.
Va ricordato che quando stipuliamo un mutuo, in ogni rata da pagare sarร compresa la restituzione della parte del denaro preso in prestito, e una somma a titolo di interessi sul capitale che ci resta da rimborsare. Il totale della rata รจ quindi composto dalla somma della parte di capitale che restituiamo (quota capitale) e degli interessi dovuti (quota interessi). Allโinizio del pagamento delle rate di mutuo corrisponderemo una maggiore quota di interessi rispetto a quella di capitale. Questโultima crescerร nei mutui piรน vecchi, verso la loro fine, ove la quota interessi sarร piรน ridotta. In pratica, maggiore sarร la quota interessi, minore sarร quella di capitale e viceversa.
Chi scrive ha preferito fare questa precisazione in quanto con le modifiche apportate al Fondo Gasparrini coi D.L. 9, 18 e 23 del 2020 dovrร essere valutata la convenienza o meno di ricorrervi, per cui sarร meglio affidarsi ad un esperto.
Infatti, beneficiando della sospensione, la parte della rata relativa alla quota capitale resterร congelata, che dovrร essere comunque pagata in futuro dal mutuatario, con un piano di ammortamento che si allungherร della durata equivalente alla sospensione concessa. Il Fondo provvederร a far fronte solo al 50% della quota degli interessi corrispettivi sul capitale residuo, restando comunque a carico del mutuatario lโaltro 50%.
In tale ottica รจ possibile ritenere che minore รจ la quota di rata a titolo di interesse, maggiore รจ la convenienza a chiedere la sospensione delle rate.
Bisogna quindi tener presente che usufruire della sospensione delle rate potrebbe precludere lโaccesso alla surroga del mutuo, anche in futuro, in quanto sembrerebbe che diversi istituti di credito, in passato hanno negato la surroga a mutuatari che anni prima avevano fatto ricorso al Fondo.
Eโ ovvio che discorsi di convenienza non debbano esser fatti nei casi di cui la sospensione debba essere richiesta necessariamente per via della scarsa liquiditร a disposizione del debitore mutuatario, preoccupato nel destinare le sue poche risorse verso beni di natura primaria e di prima necessitร per il sostentamento proprio e della sua famiglia.
Ad ogni modo รจ auspicabile che nellโimmediato vengano forniti maggiori chiarimenti sul Fondo Gasparrini, anche mediante lโemissione del Regolamento Attuativo da parte del Ministero dellโEconomia e delle Finanze, in ottemperanza alle disposizioni dei due decreti.
Avv Vito Calcagno
(collaboratore dello Studio dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per approfondire i due strumenti ordinari ( 1) Fondo di solidarietร dei mutui per lโacquisto della prima casa 2) Richiedere la sospensioneย attraverso lโaccordo tra ABI e Associazioni dei consumatori) per la sospensione delle rate dei mutui si legga โSospensione rate del mutuo: i due strumenti a disposizione dei debitoriโ
Per sapere quale รจ il termine entro il quale la banca puรฒ dichiarare decaduto dal beneficio del termineย il debitore in ritardo con i pagamenti del contratto di mutuo con lโeffetto di pretendere lโintero importo residuo del contratto (procedendo al pignoramento immobiliare in caso di mancato adempimento spontaneo) si legga “Dopo quante rate insolute scatta il pignoramento- Art 40 T.U.B.”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Va ricordato che spesso in queste situazioni il proprietario non potendo pagare decide di non difendersi, ben consapevole di non avere altra scelta che subire lโesecuzione e quindi perdere lโimmobile.
Questo in realtร si rivela un atteggiamento sbagliato, in quanto una adeguata difesa puรฒ consentire a quel proprietario di ottenere, sia il rispetto della procedura da parte del creditore pignorante, che soprattutto gli consente di prendere molto tempo, rendendo meno celere la procedura (si possono guadagnare anche diversi anni), e in tempi piรน lunghi , puรฒ accadere che una situazione di temporanea difficoltร economica venga risolta, che il mercato immobiliare cresca consentendo una transazione favorevole al proprietario che paghi in tal modo il proprio debito e ne abbia anche un guadagno, o nella peggiore delle ipotesi quel proprietario avrร a disposizione lโimmobile pignorato in cui vivere per molti piรน anni di quanti riuscirebbe a mantenerlo senza difendersi (risparmiando in tal modo in quegli anni tutti i costi di un eventuale affitto di altro immobile).
I tempi della procedura esecutiva immobiliare possono variare da un minimo di 18-24 mesi a una media di 5-6 anni fino a tempi che in alcuni casi possono raggiungere e superare i 15 anni, una adeguata difesa del debitore puรฒ certamente ottenere un cospicuo allungamento dei tempi, che come dicevamo presenta indiscutibili vantaggi per il debitore (non fossโaltro perchรจ evita di dover locare altro immobile per vivere) che in alcune situazioni puรฒ persino arrivare a non perdere lโimmobile o a trarne un inatteso profitto dalla vendita o transazione (si legga a tale riguardoย โโOpposizione allโesecuzione immobiliare, il rispetto della procedura e la tutela del diritto allโabitazioneโ)ย .
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga anche lโarticoloย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaโ
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere lโimmobile pignorato ad un privato ย al di fuori dellโasta (in unโudienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si leggaย โVendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutivaโ
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโavrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.
la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il piรน vecchio dโItalia nel settore immobiliare, รจ consultabile a questo linkย โLa Storia dello Studio dal 1880โณ
Per leggere lโarticolo โnessun segreto sul diritto immobiliareโย pubblicato sulย Sole 24 oreย del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce ย lo Studio come lโunico specializzato nel settore immobiliare ad operare sullโintero territorio Nazionale si leggaย โDicono di Noiโย oppureย โArea di Attivitร - il Diritto Immobiliareโ
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