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Guida alla sospensione del Mutuo: il regime ordinario e la procedura prevista dal Dl Cura Italia a seguito del Coronavirus

Il Coronavirus, oltre ai raccapriccianti aspetti di natura sanitaria, ha messo in ginocchio lโ€™intero sistema economico del nostro paese. Per evitare la sua diffusione sono state varate delle doverose misure restrittive agli spostamenti ed ai contatti tra persone, anche mediante la chiusura massiva, sullโ€™intero territorio nazionale, di tutte le attivitร  produttive ritenute non necessarie in questo particolare contesto storico di emergenza sanitaria.

Tale aspetto ha determinato purtroppo un brusco rallentamento della circolazione di capitali, prospettandosi di conseguenza la difficoltร /impossibilitร , per molti soggetti, di far fronte al pagamento delle rate di mutuo.

In relazione alla questione dei mutui contratti per lโ€™acquisto dellโ€™abitazione principale, il Governo ha ritenuto necessario intervenire per aggiornare la normativa afferente al Fondo solidarietร  mutui โ€œprima casaโ€, cd. โ€œFondo Gasparriniโ€ mediante lโ€™emissione del:

  • Decreto-Legge n. 9 del 2 marzo 2020, contenente โ€œMisure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19โ€;
  • Decreto โ€“ Legge del 17 marzo 2020 n. 18, chiamato comunemente โ€œCura Italiaโ€, con ulteriori โ€œmisure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico delle famiglie, lavoratori e imprese connesse allโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19โ€;
  • Decreto โ€“ Legge dellโ€™8 aprile 2020 n. 23, denominato โ€œDecreto Liquiditร โ€, recante โ€œMisure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchรฉ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processualiโ€.

Preliminarmente, prima di passare alle nuove misure adottate dai suddetti decreti, รจ bene ricordare che il Fondo di solidarietร  per i mutui per l’acquisto della prima casa, detto anche Fondo Gasparrini, รจ stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e gestito da Consap S.p.A., con la Legge n. 244 del 24/12/2007, all’art. 2, commi 475 โ€“ 480.

Allโ€™art. 476 รจ chiarito che โ€œper i contratti di mutuo riferiti all’acquistoย  diย  unitร  immobiliari daย  adibireย  adย  abitazioneย  principaleย  delย  mutuatario, questi puรฒ chiedere la sospensione del pagamento delle rate perย  non piรน di due volte, e per un periodo massimo complessivo nonย  superiore a 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie perย  esso prestateย  รจย  prorogataย  diย  unย  periodoย  egualeย  allaย  durataย  della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e conย  laย  periodicitร  originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazioneย  delleย  condizioniย  delย  contratto medesimoโ€.

Per accedere ai benefici Fondo occorre documentare uno specifico stato di difficoltร :

โˆ’ cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato (salvo le ipotesi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di etร  con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianitร , licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa), e con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;

โˆ’ cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), salvo le ipotesi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualitร  dello stato di disoccupazione;

โˆ’ morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero invaliditร  civile non inferiore all’80%.

Tali eventi che devono esser riferiti alla persona del mutuatario (nel caso di mutuo cointestato, anche ad uno solo dei mutuatari) devono essere intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni precedenti la domanda di ammissione al beneficio del Fondo.

Eโ€™ necessario inoltre, per chi presenta la domanda, la sussistenza dei seguenti requisiti soggettivi:

โˆ’ essere proprietari dellโ€™immobile oggetto del contratto di mutuo e adibito ad abitazione principale;

โˆ’ aver contratto un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, che deve essere in ammortamento da almeno 1 anno;

– il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi;

โˆ’ ISEE non superiore a 30 mila euro.

La domanda deve essere presentata, unitamente a tutta la documentazione a supporto della stessa, alla banca presso la quale รจ in corso il pagamento delle rate del mutuo.

Dal giorno della presentazione della domanda, completa di tutti i documenti, la banca interrompe il conteggio dellโ€™eventuale ritardo di pagamento delle rate.

La banca trasmette la domanda di sospensione delle rate di mutuo e la relativa documentazione alla Consap per la richiesta di approvazione. รˆ infatti questโ€™ultima che dovrร  esprimersi in merito alla sospensione allโ€™esito di unโ€™istruttoria.

Lโ€™esito della richiesta sarร  comunicato alla banca, che a sua volta informerร  il cliente mutuatario.

In caso di esito positivo dellโ€™istruttoria, dal giorno della sua comunicazione al cliente la banca attiva la sospensione dellโ€™ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45ยฐ giorno lavorativo.

Come previsto dal Decreto del 22 febbraio 2013, n. 37, che ha modificato il comma 476 dellโ€™art. 2 L. 244/2007, โ€œla sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta lโ€™applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntiveโ€.

Fatta tale debita premessa, mediante la quale si spera aver fornito un quadro sintetico e comprensibile sullโ€™essenza e sul funzionamento del โ€œFondo solidarietร  mutui prima casaโ€, passeremo ora a rappresentare in che modo hanno inciso i Decreti โ€“ Legge 9, 18 e 23 del 2020 sul suo funzionamento, ampliandone la portata.

In particolare, il Decreto-legge n. 9/2020 ha previsto, allโ€™art. 26 titolato โ€œEstensione del fondo di solidarietร  per i mutui per l’acquisto della prima casaโ€, cheย  la domanda di sospensione delle rate di mutuo possa essere presentata, a causa dellโ€™emergenza da Covid-19, anche da persone che abbiano subito la โ€œsospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del redditoโ€.

Il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia), invece, allโ€™art. 54 titolato โ€œAttuazione del Fondo solidarietร  mutui โ€œprima casaโ€, cd. โ€œFondo Gasparriniโ€, a partire dalla sua entrata in vigore (17 marzo) e per la durata di 9 mesi, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui allโ€™articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007, ha previsto che:

  1. lโ€™ammissione ai benefici del Fondo รจ esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dellโ€™ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivitร  operata in attuazione delle disposizioni adottate dallโ€™autoritร  competente per lโ€™emergenza coronavirus;
  2. Per lโ€™accesso al Fondo non รจ richiesta la presentazione dellโ€™indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Inoltre, nella medesima norma รจ stato previsto, in caso di mutui erogati da intermediari bancari/finanziari, che il Fondo, durante la sospensione provvederร  solo โ€œal pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensioneโ€.

Il D.L. 23/2020 (Liquiditร ), allโ€™art. 12, n. 2, prevede che โ€œPer un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del Fondo di cui all’articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, รจ ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un annoโ€, modificando, seppur per un periodo di 9 mesi, uno dei requisiti soggettivi previsto dalla legge 244/2007, come su elencati.

Va ricordato che quando stipuliamo un mutuo, in ogni rata da pagare sarร  compresa la restituzione della parte del denaro preso in prestito, e una somma a titolo di interessi sul capitale che ci resta da rimborsare. Il totale della rata รจ quindi composto dalla somma della parte di capitale che restituiamo (quota capitale) e degli interessi dovuti (quota interessi). Allโ€™inizio del pagamento delle rate di mutuo corrisponderemo una maggiore quota di interessi rispetto a quella di capitale. Questโ€™ultima crescerร  nei mutui piรน vecchi, verso la loro fine, ove la quota interessi sarร  piรน ridotta. In pratica, maggiore sarร  la quota interessi, minore sarร  quella di capitale e viceversa.

Chi scrive ha preferito fare questa precisazione in quanto con le modifiche apportate al Fondo Gasparrini coi D.L. 9, 18 e 23 del 2020 dovrร  essere valutata la convenienza o meno di ricorrervi, per cui sarร  meglio affidarsi ad un esperto.

Infatti, beneficiando della sospensione, la parte della rata relativa alla quota capitale resterร  congelata, che dovrร  essere comunque pagata in futuro dal mutuatario, con un piano di ammortamento che si allungherร  della durata equivalente alla sospensione concessa. Il Fondo provvederร  a far fronte solo al 50% della quota degli interessi corrispettivi sul capitale residuo, restando comunque a carico del mutuatario lโ€™altro 50%.

In tale ottica รจ possibile ritenere che minore รจ la quota di rata a titolo di interesse, maggiore รจ la convenienza a chiedere la sospensione delle rate.

Bisogna quindi tener presente che usufruire della sospensione delle rate potrebbe precludere lโ€™accesso alla surroga del mutuo, anche in futuro, in quanto sembrerebbe che diversi istituti di credito, in passato hanno negato la surroga a mutuatari che anni prima avevano fatto ricorso al Fondo.

Eโ€™ ovvio che discorsi di convenienza non debbano esser fatti nei casi di cui la sospensione debba essere richiesta necessariamente per via della scarsa liquiditร  a disposizione del debitore mutuatario, preoccupato nel destinare le sue poche risorse verso beni di natura primaria e di prima necessitร  per il sostentamento proprio e della sua famiglia.

Ad ogni modo รจ auspicabile che nellโ€™immediato vengano forniti maggiori chiarimenti sul Fondo Gasparrini, anche mediante lโ€™emissione del Regolamento Attuativo da parte del Ministero dellโ€™Economia e delle Finanze, in ottemperanza alle disposizioni dei due decreti.

Avv Vito Calcagno

(collaboratore dello Studio dโ€™Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondire i due strumenti ordinari ( 1) Fondo di solidarietร  dei mutui per lโ€™acquisto della prima casa 2) Richiedere la sospensioneย  attraverso lโ€™accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori) per la sospensione delle rate dei mutui si legga โ€œSospensione rate del mutuo: i due strumenti a disposizione dei debitoriโ€

Per sapere quale รจ il termine entro il quale la banca puรฒ dichiarare decaduto dal beneficio del termineย  il debitore in ritardo con i pagamenti del contratto di mutuo con lโ€™effetto di pretendere lโ€™intero importo residuo del contratto (procedendo al pignoramento immobiliare in caso di mancato adempimento spontaneo) si legga Dopo quante rate insolute scatta il pignoramento- Art 40 T.U.B.”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร  in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โ€œGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโ€™importo, con modelli di proposta e accettazioneโ€

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si leggaย โ€œSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโ€ย o ancheย โ€œGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโ€™Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ€,ย mentreย sulle possibilitร  offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย  โ€œIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโ€ย ed ancheย โ€œLa sospensione dellโ€™esecuzione con lโ€™introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ€œ

Va ricordato che spesso in queste situazioni il proprietario non potendo pagare decide di non difendersi, ben consapevole di non avere altra scelta che subire lโ€™esecuzione e quindi perdere lโ€™immobile.

Questo in realtร  si rivela un atteggiamento sbagliato, in quanto una adeguata difesa puรฒ consentire a quel proprietario di ottenere, sia il rispetto della procedura da parte del creditore pignorante, che soprattutto gli consente di prendere molto tempo, rendendo meno celere la procedura (si possono guadagnare anche diversi anni), e in tempi piรน lunghi , puรฒ accadere che una situazione di temporanea difficoltร  economica venga risolta, che il mercato immobiliare cresca consentendo una transazione favorevole al proprietario che paghi in tal modo il proprio debito e ne abbia anche un guadagno, o nella peggiore delle ipotesi quel proprietario avrร  a disposizione lโ€™immobile pignorato in cui vivere per molti piรน anni di quanti riuscirebbe a mantenerlo senza difendersi (risparmiando in tal modo in quegli anni tutti i costi di un eventuale affitto di altro immobile).

I tempi della procedura esecutiva immobiliare possono variare da un minimo di 18-24 mesi a una media di 5-6 anni fino a tempi che in alcuni casi possono raggiungere e superare i 15 anni, una adeguata difesa del debitore puรฒ certamente ottenere un cospicuo allungamento dei tempi, che come dicevamo presenta indiscutibili vantaggi per il debitore (non fossโ€™altro perchรจ evita di dover locare altro immobile per vivere) che in alcune situazioni puรฒ persino arrivare a non perdere lโ€™immobile o a trarne un inatteso profitto dalla vendita o transazione (si legga a tale riguardoย โ€˜โ€œOpposizione allโ€™esecuzione immobiliare, il rispetto della procedura e la tutela del diritto allโ€™abitazioneโ€œ)ย .

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si legga anche lโ€™articoloย  โ€œPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaโ€

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere lโ€™immobile pignorato ad un privato ย al di fuori dellโ€™asta (in unโ€™udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si leggaย โ€œVendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutivaโ€œ

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโ€™avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร  finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร  i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il piรน vecchio dโ€™Italia nel settore immobiliare, รจ consultabile a questo linkย โ€œLa Storia dello Studio dal 1880โ€ณ

Per leggere lโ€™articolo โ€œnessun segreto sul diritto immobiliareโ€ย pubblicato sulย Sole 24 oreย del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce ย lo Studio come lโ€™unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sullโ€™intero territorio Nazionale si leggaย โ€œDicono di Noiโ€ย oppureย โ€œArea di Attivitร - il Diritto Immobiliareโ€œ

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