https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2022/11/BANNER_LIBRO_BORSELLI3.jpg

Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure

La legge sul sovraindebitamento, la numero 3/2012 ha lo scopo di consentire ai soggetti non fallibili in difficoltร  economica, quali ad esempio professionisti, pensionati, piccoli imprenditori, di introdurre, presso il tribunale del luogo di residenza del debitore, una procedura finalizzata a ottenere la liberazione da tutti i propri debiti , compresi i debiti con lโ€™agente della riscossione (la cd cosiddetta esdebitazione).

Analizzando nel dettaglio le possibilitร  introdotte dalla norma, si possono distinguere tre diverse procedure di composizione della crisi da Sovraindebitamento: il piano del consumatore, lโ€™accordo di ristrutturazione dei debiti e la procedura di liquidazione del patrimonio.

1) Il Piano del Consumatore

Il piano del consumatore puรฒ essere presentato esclusivamente da soggetti privati consumatori, infatti lโ€™articolo 6 della legge 3/2012 specifica che per consumatore deve intendersi il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei allโ€™attivitร  imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno debiti di natura imprenditoriale o professionale sia con privati che con lo Stato (debiti Iva, Inps eccetera), ovviamente qualora tali debiti fossero saldati e residuassero solo debiti di natura personale il Piano sarebbe possibile a prescindere dall’attivitร  professionale o imprenditoriale svolta dal soggetto. (Per approfondire lโ€™eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto lโ€™omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga โ€œOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ€)

Altro presupposto del piano del consumatore รจ la cosiddetta meritevolezza, ovverosia il piano non รจ omologato dal giudice quando ritiene che il consumatore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacitร  patrimoniali.

Il piano consiste, in sostanza, in una proposta di pagamento rateizzato che preveda anche lo stralcio dei debiti chirografari (e in alcuni casi anche di quelli privilegiati o ipotecari) e puรฒ prevedere altresรฌ la cessione di parte del patrimonio cosรฌ come lโ€™aiuto o la garanzia di terzi (solitamente familiari), in pratica si prende la posizione complessiva debitoria, distinguendo tra creditori chirografari e creditori ipotecari o privilegiati (le cosiddette classi di creditori) e si crea un piano di pagamento rateizzato secondo le possibilitร  del debitore (la cosiddetta rata sostenibile) tagliando anche una buona parte del debito.

La caratteristica del Piano del Consumatore รจ quella, rispetto all’accordo con i creditori che vedremo subito dopo, di poter essere approvato (omologato) dal Giudice (laddove valuti ci siano tutte le condizioni di ammissibilitร , la meritevolezza, la fattibilitร  e che sia piรน conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria) a prescindere dal consenso dei creditori o della maggioranza di essi. (Per saperne di piรน sul piano e su come utilizzarlo per salvare lโ€™immobile pignorato si legga anche Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare”)

2) L’accordo Con i Creditori

L’accordo con i Creditori รจ molto simile al Piano del consumatore ma puรฒ essere presentato anche da chi non sia consumatore e quindi imprenditori, professionisti ed รจ l’unico mezzo tra quelli previsti dalla legge 3/2012 applicabile alle imprese agricole.

Si differenzia dal Piano del consumatore in quanto la sua approvazione รจ demandata ai creditori che rappresentino almeno il 60% del debito complessivo, รจ essenziale ricordare ai fini della riuscita dell’accordo che, ai sensi dell’art 11 l.3/2012, in caso di mancata comunicazione del proprio consenso alla proposta di accordo presentata, il silenzio si intendeย  come assenso (รจ piuttosto frequente che i creditori non comunichino all’Occ il proprio consenso o dissenso, specie se si tratta di creditori di natura pubblica, quali Equitalia, Ade ecc., in tal caso il silenzio puรฒ essere sfruttato per raggiungere la maggioranza del 60% necessaria all’approvazione dell’Accordo).

Importante anche rilevare che il giudice, una volta che gli sia stato sottoposto l’accordo (con il deposito in Tribunale),ย  valutate le condizioni di ammissibilitร  e la fattibilitร  dell’accordo stesso fissa l’udienza per l’omologazione dell’accordo stesso e nel far ciรฒ sospende necessariamente le procedure esecutive in corso (compresi i pignoramenti immobiliari), tale norma dettata dall’art. 10 comma 2 lett. C della L. 3/2012, รจ del tutto simile a quella dettata in tema di liquidazione del patrimonio (laddove avviene con il decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies comma 2 lett. B) e differisce invece dalla norma dettata in materia di piano del consumatore laddove all’art. 12 Bis รจ stabilito che il giudice con il decreto che fissa l’udienza per l’omologa puรฒ disporre la sospensione delle procedure esecutive (discrezionalitร  del giudice in tal caso che non deve quindi sospendere necessariamente).

Sebbene l’accordo sia basato sul consenso dei creditori (60% del credito) restano una certa discrezionalitร  di giudizio del giudice in fase di omologa (oltre che di verifica del raggiungimento della percentuale dell’idoneitร  a prevedere il pagamento dei crediti impignorabiliย  e di quelli costituenti risorse proprie dell’Unione europea, Ivaย  e ritenute di acconto non versate) quando ci sia qualche contestazione all’accordo (di un creditore o altro interessato), in tal caso infatti il giudice deve valutare la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria.

3) La Liquidazione del Patrimonio

Con la liquidazione del patrimonio, infine, il debitore (privato o comunque soggetto non fallibile che non abbia fatto altro sovraindebitamento negli ultimi 5 anni) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti.

Con la domanda di apertura della liquidazione, presentata nel luogo di residenza o dove il debitore ha la sede principale, deve essere depositato:

  1. l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute,
  2. l’elencoย  di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
  3. l’attestazione sulla fattibilitร  del piano,
  4. l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
  5. Il debitore che svolge attivitร  d’impresa deposita altresรฌ le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformitร  all’originale
  6. Alla domanda sono altresรฌ allegati l’inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,

Sebbene l’art. 14 ter della L.3/2012, contenente l’elenco sopra indicato, non preveda espressamenteย  che lo stesso vada compilato e depositato dall’Occ (potendo anche essere essere presentato direttamente dal debitore o dal proprio legale, salva l’attestazione sulla fattibilitร  necessariamente di competenza dell’Occ), chi scrive ritiene preferibile che la relazione particolareggiata dell’Occ, prevista dal terzo comma dell’art. 14 ter della L.3/2012 (che vedremo sotto), possa contenere anche l’elenco di cui sopra (ovviamente tale elenco, cosรฌ come qualunque piano o accordo, รจ opportuno venga redatto a piรน mani, nella stretta collaborazione tra l’avvocato del debitore,ย  esperto di tali tipi di procedure e l’Occ).

Con la domanda di apertura della liquidazione ai sensi dell’art. 14 ter comma terzo della L.3/2012 va altresรฌ allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacitร  del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilitร  del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilitร  della documentazione depositata a corredo della domanda.

Si rileva che tale elenco corrisponde esattamente a quello richiesto dall’art. 9 comma terzo della L. 3/2012 per il deposito della proposta di Piano del Consumatore o Accordo con i Creditori, con la sola logica differenza che non รจ previsto alcun giudizio dell’Occ (nรจ ovviamente dopo dal Giudice) sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (poichรจ giร  si sta realizzando la liquidazione)

In sostanza la liquidazione รจ, delle tre procedure, quella di piรน facile accesso in quanto, oltre a non richiedere la qualitร  di consumatore, non prevede un giudizio sulla meritevolezza (se non, come vedremo, nella fase finale della esdebitazione) per avervi accesso (entrambi requisiti del Piano del Consumatore), nรจ una valutazione sull’alternativa liquidatoria (infatti lo stesso giudizio di fattibilitร  di Occ e giudice, si ritiene, sia esclusivamente legato alla possibilitร  di liquidare i beni), e non a caso infatti il piano del consumatore o l’accordoย  con i creditori si convertono in liquidazione ai sensi dell’Art. 14 quater (quando รจ stato aumentato o diminuito dolosamente il passivo o sottratto o dissimulato l’attivo, in caso di mancato pagamento nei 90 giorni alle amministrazioni pubbliche e agli enti previdenziali, o se risultano compiuti durante la procedura atti in frode ai creditori).

Veniamo al decreto di apertura della Liquidazione previsto dall’art. 14 quinquies, tale decreto viene emesso dal giudice verificati tutti i requisiti, nonchรจ l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, con il decreto il giudice dichiara aperta la liquidazione nominando un Liquidatore (che provvederร  a vendere tutti i beni ed a pagare, pro-quota, tutti i debiti) con il decreto il Giudice sospende necessariamente (come visto per l’Accordo con i creditori e non per il Piano del Consumatore) tutte le procedure esecutive in corso (per tale motivo la liquidazione del Patrimonio puรฒ essere efficace strumento per bloccare le esecuzioni immobiliari in corso, per un caso concreto nel quale il Tribunale ha sospeso il pignoramento immobiliare a seguito della presentazione di un piano del consumatore si legga Il Tribunale di Nola sospende lโ€™esecuzione immobiliare bloccando lโ€™asta giร  fissata a seguito dellโ€™introduzione del Piano del Consumatore!!!,ย mentre sulla sospensione della procedura esecutiva a seguito dellโ€™introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 in generale si legga โ€œLa sospensione dellโ€™esecuzione con lโ€™introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ€œ).

Il decreto viene annotato nel registro delle imprese e viene trascritto quando nel patrimonio vi sono beni immobili o mobili registrati.

Molto importante laddove sia in corso un’esecuzione immobiliare รจ la lettera e) dell’art. 14 quinquies che prevede che il giudice con il decreto di apertura della Liquidazione ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi” , pertanto il debitore che abiti l’immobile pignorato in caso di esecuzione immobiliare, deve, al fine di continuare ad abitare lo stesso, dimostrare al giudice (del sovraindebitamento)ย  le gravi e specifiche ragioni perย  continuare ad utilizzarlo (spesso si possono addurre ragioni economiche poichรจ, se il debitore dovesse affrontare i costi di un trasloco e della locazione di altro immobile dove vivere, finirebbe inevitabilmente col sottrarre risorse che possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, oltre che esigenze di manutenzione e mantenimentoย  del bene, affinchรจ lo autorizzi ad utilizzarlo durante la liquidazione), si tenga presente anche a tal riguardo che, ai sensi del quarto comma dell’art. 14 quinquies, la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i beni sopravvenuti (ad esempio per una successione a favore del debitore), per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

In sostanza, il debitore cede tutti i suoi beni potendo, ai sensi del sesto comma dell’art. 14 ter, mantenere soltanto:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile (crediti o sussidi di povertร  o maternitร , crediti assicurativi per malattie o spese funerarie, indennitร  di licenziamento);

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciรฒ che il debitore guadagna con la sua attivitร , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

La liquidazione del patrimonio differisce dalle altre due procedure anche per quanto riguarda l’esdebitazione, infatti tale effetto (la liberazione da tutti i debiti) consegue automaticamente alla conclusione positiva delle altre due procedure di composizione della crisi, mentre deve essere espressamente concessa dal giudice all’esito della procedura liquidatoria (sempre che il giudice ritenga ve ne siano le condizioni); vediamo dunque quali sono le condizioni per cui il debitore, dopo che siano stati liquidati tutti i suoi beni, ottenga la liberazione definitiva dai creditori non integralmente soddisfatti (art 14 terdecies comma primo):

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16 (aumento o diminuzione fittizie di attivo o passivo, contraffazione di documenti, occultamento o distruzione di documenti sulla posizione debitoria o contabili, omissione di beni dall’inventario, pagamenti effettuati in violazione del piano o accordo, aggravamento volontario della propria posizione debitoria, violazione intenzionale del piano)

e) abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di apertura della liquidazione, un’attivitร  produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione (condizione che come vedremo รจ stata poi eliminata dalla riforma Rodorf che entrerร  in vigore a fine 2020).

Il secondo comma dell’art. 14 terdecies esclude invece espressamente l’esdebitazione:

a) quando il sovraindebitamento del debitore รจ imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacitร  patrimoniali (la cd meritevolezza, che nel piano del consumatore abbiamo visto essere presupposto valutato dal giudice precedentemente giร  in sede di omologazione e qui viene in ballo nella successiva e finale fase dell’esdebitazione, concetto che come vedremo รจ stato poi molto cambiato dalla riforma Rodorf che entrerร  in vigore a fine 2020);

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

In conclusione la legge 3/2012 oltre ad essere un efficacissimo strumento (ad oggi ancora poco conosciuto ed utilizzato dai piรน) per risolvere situazioni di sovraindebitamento da cui il debitore non potrebbe uscire altrimenti, si rivela unโ€™eccezionale strumento altresรฌ in tutte le ipotesi in cui il sovraindebitamento abbia portato, come spessissimo accade, ad azioni esecutive che, bloccando il patrimonio immobiliare del debitore, gli impediscano di risolvere i propri problemi finanziari sia liquidando al giusto prezzo quegli immobili (cosa che sappiamo non avvenire alle aste dove il debitore vede abitualmente svenduti quegli immobili ad un prezzo iniquo), che ottenendo di poter uscire dalla propria posizione di crisi attraverso delle adeguatamente lunghe rateizzazioni (abbiamo affrontato diverse volte infatti lโ€™argomento delle transazioni a saldo e stralcio che se consentono di tagliare buona parte del debito, non consentono rateizzazioni sufficientemente lunghe da consentire il piรน delle volte a chi non abbia grosse somme disponibili di risolvere la propria situazione debitoria), lunghe rateizzazioni che sono possibili specie laddove si presenti un piano del consumatore .

 

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per approfondire il tema dellโ€™ammissibilitร  di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga โ€œIl sovraindebitamento puรฒ essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibileโ€

Per la durata del piano del consumatore si legga ancheย โ€œLa durata del Piano del consumatoreโ€

Per maggiori informazioni sulla estinzione della procedura esecutiva a seguito del tardivo deposito della nota di trascrizione (ed i relativi modelli di istanza e reclamo al Collegio) si legga โ€œIl Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!โ€

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare allโ€™ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire lโ€™emissione dellโ€™ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolaritร  di tutta la procedura fino allโ€™udienza di comparizione delle parti, si leggaย โ€œDecreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita allโ€™astaโ€

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร  in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โ€œGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโ€™importo, con modelli di proposta e accettazioneโ€

Per approfondimenti sul tema dellโ€™estinzione ex art 567 terzo comma con relativo modello di istanza accolta si legga โ€œEstinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dallโ€™art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimentoโ€œ).

Per quella particolare forma di sospensione di 300 giorni dei termini delle procedure in caso di usura od estorsione si leggaย โ€œLa sospensione di 300 giorni dellโ€™esecuzione immobiliare per Usura od Estorsioneโ€

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere lโ€™immobile pignorato ad un privato ย al di fuori dellโ€™asta (in unโ€™udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si leggaย โ€œVendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutivaโ€œ,ย ย tra le possibili soluzioni da non sottovalutare perย salvare lโ€™immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne ย al riguardo di piรน si leggaย โ€œArt 495 cpc: la conversione del pignoramento nellโ€™esecuzione immobiliareโ€ )

Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร  per salvare il proprio immobile si legga anche lโ€™articolo ยซPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2019- Soluzioni per Salvare casaยป,ย per i Limiti a Equitalia nellโ€™esecuzione immobiliare da procedente e da intervenuto si legga inveceย โ€œI limiti a Equitalia nellโ€™esecuzione immobiliare: quando puรฒ pignorare lโ€™immobile e le conseguenze in caso di pagamento dei creditori privati quando lโ€™agente della Riscossione รจ intervenuto nella procedura .โ€œ

Per le ultimissime modifiche allโ€™art. 560 cpc introdotte dalla legge 12/19 di conversione del dl 135/18 ed in vigore per le procedure iniziate dal 13 febbraio 2019, si legga ย โ€œLe modifiche del Pignoramento agli artt. 495, 560 e 569 c.p.c. ad opera della Legge 12/19

Chi fosse interessato al problema dei mutui dei pignoramenti e della crisi che il settore immobiliare sta vivendo negli ultimi anni sul piano politico e dei possibili interventi legislativi anche alla luce delle norme a tutela dei debitori in crisi presenti negli altri ordinamenti giuridiciย puรฒ approfondire lโ€™argomento leggendoย anche lโ€™articolo che abbiamo pubblicato sulla prestigiosa Rivista giuridico-economica Online โ€œForexinfoโ€ dal titoloย (una delle tante prestigiose riviste giuridico-economiche per le quali pubblichiamo articoli ed approfondimenti) dal Titolo:
โ€œLโ€™aumento dei pignoramenti immobiliari e le possibili soluzioni legislative o processuali per salvare le case degli italiani sovraindebitatiโ€œ, oppure sul sito ufficiale dello Studio dโ€™Ambrosio Borselli (www.studioassocialtoborselli.it)ย ย si leggaย โ€œPerchรจ il Dl 59/16 (cd Decreto Salva Banche) si rivelerร  un fallimento- Le possibili soluzioni per salvare le case dei debitoriโ€œ.

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari del sovraindebitamento e della tutela del debitore nellโ€™ambito degli stessi si cerchi su google la parola โ€œpignoramentoโ€ o “sovraindebitamento”associata a โ€œstudioassociatoborselli.itโ€ o a โ€œwww.dirittoimmobiliare.orgโ€ per reperire innumerevoli articoli sulla materia.
Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui lโ€™avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerร  finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in piรน ad abitare la vostra casa perchรจ non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerร  i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

 

Per approfondire le tecnicalitร  procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalitร  di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzareย  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene allโ€™asta, si consiglia anche la lettura dellโ€™ultima versione delย โ€œManuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticitร  della procedura e possibili soluzioniโ€.ย ย  pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla paginaย  del sitoย โ€œIl Manualeโ€œย ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, ย manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrร  mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il piรน vecchio dโ€™Italia nel settore immobiliare puรฒ farloย cliccandoย โ€œLo Studio โ€“ Avvocati dal 1880โ€ณ, per informazioni sulla Partnership dello Studioย  con il prestigioso quotidiano โ€œil Sole 24 Oreโ€, in qualitร  di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si leggaย โ€œPartner 24 Oreโ€,ย ย per leggere lโ€™articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sulย Sole 24 oreย del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce ย lo Studio come lโ€™unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sullโ€™intero territorio Nazionale si legga โ€œDicono di Noiโ€œ,ย per contattarci si visiti la paginaย โ€œDiventa Cliente-ย Contattaciโ€

Avv. Edgardo Diomede dโ€™Ambrosio Borselli

Iscrittoย โ€œallโ€™Albo Avvocati di Napoliโ€

Studio Legale d'Ambrosio Borselli

Proteggi i tuoi interessi con una strategia legale su misura

Assistenza in esecuzioni immobiliari, contenzioso civile e tutela del patrimonio. Valutiamo la tua posizione e ti indichiamo i prossimi passi in modo chiaro e concreto.

  • Analisi documentale rapida
  • Strategia processuale e stragiudiziale
  • Supporto completo fino alla definizione
Scopri come difenderti
โ€ข Risposta in tempi rapidi โ€ข
Primo contatto senza impegno
WhatsApp