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Opposizione a Decreto ingiuntivo: spetta al creditore promuovere la mediazione

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Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo“.

Opposizione a decreto ingiuntivo: mediazione a chi spetta secondo le sezioni unite?

È questa la conclusione enunciata nella sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione  (clicca 19596-2020 S.U Civili” per il testo integrale).

Più nel dettaglio, secondo le Sezioni Unite, nel giudizio introdotto con opposizione al decreto ingiuntivo successivamente alla decisione circa le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, spetta al creditore opposto promuovere la procedura di mediazione a pena di improcedibilità dell’azione e revoca del decreto ingiuntivo concesso.

La decisione del supremo consesso dirime i contrasti giurisprudenziali che avevano causato incertezza sul tema.

In particolare, la decisione nasce da un’ordinanza interlocutoria della III Sez. Civile la quale, adita sul punto, aveva rilevato il contrasto e, per tale motivo, aveva rimesso la questione alle Sezioni unite considerata l’importanza della questione e la sua diffusione su scala nazionale.

Opposizione a decreto ingiuntivo mediazione obbligatoria

Bisogna premettere per una maggiore comprensione della questione che per alcune materie vige l’obbligo di promuovere la mediazione a pena di improcedibilità della domanda. Il D.lgs. n. 28 del 2010, infatti, dispone che chi “intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia” nelle materie ivi indicate (locazione, comodato, condominio, divisione etc) “è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto“(art. 5 co.1 bis).

Ciò significa che, quando si verte su alcune materie, colui che vuole proporre un’azione deve prima di tutto invitare l’altra parte dinnanzi ad un mediatore.  Non importa in tal senso se l’altra parte rispetti l’invito o non venga all’incontro fissato quanto piuttosto che vi sia la promozione della mediazione stessa.

Il legislatore ha inserito il tentativo obbligatorio di mediazione nella speranza che le parti, dinnanzi ad un mediatore, trovino un accordo alleggerendo, in tal maniera, il carico dei tribunali.

Pertanto, qualora una parte tenuta al tentativo non promuova la mediazione l’azione proposta non potrà procedere e il giudice assegnerà alle parti un termine a tale scopo.

La promozione della mediazione è dunque, per la parte a ciò onerata, condizione di procedibilità della domanda.

Tanto premesso si discuteva se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fosse a ciò onerato il creditore o il debitore. In tal senso, a differenza di quanto accade ordinariamente, nel giudizio di opposizione, il creditore riveste il ruolo di convenuto opposto e il debitore quello di attore opponente.

Ebbene nonostante tali “vesti”, il creditore resta pur sempre attore e il debitore sempre convenuto ciò significando che sarà sempre l’attore a dover dimostrare la sussistenza del suo diritto e il debitore a dover eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi di quel vantato diritto.

Opposizione a decreto ingiuntivo mediazione: chi deve introdurla?

La disarmonia, di fondo, si basava su un orientamento non unanime della giurisprudenza di legittimità. Fino ad ora, pertanto, presso le Corti territoriali si erano registrati due diversi indirizzi: uno per il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era il debitore-opponente a dover promuovere la mediazione, l’altro secondo il quale tale onere gravava sul creditore-opposto.

Prima della recentissima pronuncia delle S.U, il panorama giurisprudenziale appariva, infatti, frammentario ed oscillante in un senso e nell’altro. Tale confusione non consentiva di sapere con esattezza chi dovesse essere onerato della preventiva promozione della mediazione con conseguenze, talvolta, disastrose.

Il caos era conseguito da una precedente pronuncia del Giudice di Legittimità secondo la quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo era l’opponente- debitore a dover promuovere la mediazione in quanto era costui ad avere interesse all’introduzione della causa (cfr. s.n. 24629/2015 Cass.Civ.). Per quella corrente, il debitore che introduce l’azione doveva farsi carico della promozione della mediazione.

Al contrario, secondo un diverso orientamento, doveva essere il creditore a promuovere la mediazione in quanto è costui attore in senso sostanziale, nel senso che è il creditore ad avere una pretesa nei confronti del debitore nonostante in quel giudizio appaia come convenuto opposto.

Il Giudice di legittimità, esaminati i diversi orientamenti, chiarisce che l’onere di promuovere la mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul creditore opposto per ragioni principalmente di ordine normativo, logico e costituzionale.

Dal punto di vista normativo, l’art. 4 del d.lgs. in commento, nel regolare l’accesso alla mediazione, specifica che la parte promovente deve precisare “le ragioni della pretesa” nella domanda di mediazione. Queste ragioni appartengono al creditore in quanto è costui che vanta una pretesa nei confronti del suo debitore.

Altro indizio, secondo le S.U, è ravvisabile nell’art. 5 bis il quale dispone che “chi  intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia è tenuto…a esperire il procedimento di mediazione”. Ebbene, malgrado il debitore introduca un giudizio, è sicuramente il creditore che esercita un’azione in senso stretto ossia è colui che agisce per ottenere la condanna del suo debitore alla restituzione di una somma di denaro/consegna di un bene mobile/etc.

In ordine al profilo logico, la Suprema Corte sottolinea che propendere per l’una o per l’altra ipotesi non è evenienza di poco conto. Qualora, infatti, dovesse essere il debitore ad introdurre la mediazione, il mancato promovimento comporterebbe la irrevocabilità del decreto ingiuntivo. Qualora, invece, dovesse essere il creditore ad introdurre la mediazione, il mancato promovimento comporterebbe la revoca del decreto ingiuntivo concesso.

Mentre il primo effetto (irrevocabilità del decreto ingiuntivo) risulta definitivo, il secondo (revoca del decreto ingiuntivo) risulta essere un effetto temporaneo e non preclusivo. Per usare le parole della Corte in un caso “mero onere di riproposizione” per il creditore il quale “non perde nulla” e nell’altra “definitività del risultato” per il debitore, il quale perde ogni speranza di contestare la pretesa creditoria.

Venendo ai rilievi di ordine costituzionale, le Sezioni unite precisano che tra due possibili interpretazioni il giudice di legittimità non può che “preferire quella che appare in maggiore armonia con il dettato Costituzionale”. Su questa linea “ porre l’onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell’opponente (debitore)” si tradurrebbe” in caso di sua inerzia “nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale”.

In buona sostanza, far derivare un effetto così importante (come quello dell’irrevocabilità del decreto) dal mancato esperimento della mediazione (che non è un procedimento giurisdizionale) danneggerebbe eccessivamente il debitore e, indirettamente, il suo diritto di difendersi.

Alla luce di tutte le considerazioni esposte, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite chiarisce che l’onere di promuovere la domanda di mediazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può che gravare sul creditore (attore in senso sostanziale). La pronuncia mette un punto al fermento giurisprudenziale che si era registrato sul tema garantendo certezza su un aspetto processuale molto rilevante.

Conoscere in anticipo chi dovrà introdurre la procedura di mediazione sicuramente eliminerà i dubbi interpretativi sorti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n.28 2010, garantendo almeno per quelle opposizioni relative alle materie cd. obbligatorie, una più veloce definizione.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Il decreto ingiuntivo (per saperne di più su questo strumento processuale si legga anche Decreto Ingiuntivo: cos’è, condizioni di ammissibilità, procedura e termini per l’opposizione ) costituisce un titolo esecutivo e come tale per poterlo mettere effettivamente in esecuzione è necessario redigere un atto di precetto (si legga al riguardo L’atto di precetto contenuto, spese, termini e opposizione)

Per approfondire quel particolare caso di condanna in futuro data dal decreto ingiuntivo richiesto per i canoni di locazione impagati in un procedimento di sfratto per morosità si legga Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per i canoni di locazione

Per approfondire l’argomento dell’opposizione agli atti esecutivi e all’esecuzione si leggano anche “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”, “Rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi: il reclamo al collegio e il giudizio di merito”,  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”o ancoraOpposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme,  ed inoltre  Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione“ e “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”

Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga  “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”

Va rilevato per concludere che, al contrario di quanto credono i più, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto l’ambito delle possibili contestazioni possibili all’interno della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare all’estinzione della procedura esecutiva  laddove (più frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli “Estinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimento” e “Il Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!”), inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od  opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolarità, in udienza stessa, e potrà essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dell’esperto, termine non così grave da consentire un’opposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure” o anche Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure”, mentre sulle possibilità offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga   “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa” ed anche La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

 

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