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Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore

Ottobre 13, 2023by Redazione
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Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 e le ripercussioni sui pignoramenti immobiliari in corso. 

Recentemente abbiamo affrontato il tema dell’opposizione a decreto ingiuntivo nelle forme “ordinarie” e, per così dire, abituali ai sensi dell’art. 645 cpc (si legga Guida all’opposizione a decreto ingiuntivo ex art 645 cpc), in occasione della quale è stato spiegato come opporsi ad un decreto ingiuntivo appena notificato, indicando i tempi e le giuste modalità.

Ci siamo, altresì, soffermati sulle conseguenze nel ritardo della opposizione, per poi anticipare, brevemente, quanto spiegheremo nel presente articolo, ossia le ipotesi di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc e come si è evoluta, sul punto, la giurisprudenza.

Di recente, infatti, si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite che ha dettato una precisa disciplina sul procedimento monitorio e sugli obblighi cui è tenuto il giudice del monitorio, che si riflettono sui particolari casi in cui, anche a distanza di anni dalla notifica del decreto ingiuntivo, questo può essere opposto – anche nel corso della procedura esecutiva promossa sulla scorta proprio di quel decreto ingiuntivo.

A tal fine, occorre riportare prima qualche dato in ordine alla procedura di opposizione tardiva dettata dal codice.

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: cosa dice il codice di procedura civile

L’articolo 650 cpc (rubricato “Opposizione tardiva”) recita: “L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [id est 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, in uno al ricorso], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente [art. 649 cpc]. L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.

Ebbene, lo strumento dell’opposizione tardiva – che sfugge quindi ai tempi dettati dal legislatore in ordine all’opposizione dell’ingiunzione ex art. 645 cpc – è stato previsto ed offerto dal legislatore in tutti quei casi in cui l’intimato, per causa ad esso non imputabile, non abbia provveduto ad opporsi al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, e che quindi, non si sia tempestivamente difeso.

Infatti, come precisato dal dettato codicistico, l’opposizione tardiva è ammissibile solo in determinate ipotesi:

  • Irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo;
  • Caso fortuito;
  • Forza maggiore.

Tutte ipotesi che sfuggono alla volontà e/o potere dell’ingiunto.

(Come vedremo in seguito, in verità, la previsione del caso fortuito e/o forza maggiore è stata di recente “interpretata” dalla giurisprudenza in senso favorevole all’ingiunto)

In altre parole, quando un soggetto/debitore riceve la notifica di un atto di pignoramento, il cui titolo esecutivo è dato dal decreto ingiuntivo non opposto nei termini, avrà la facoltà – entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento e non oltre – di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.

Chiaramente, questo potrà farlo nella misura in cui sussistono i presupposti ex art. 650, I comma cpc, ossia quando prova di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, o per caso fortuito o ancora per forza maggiore.

Al di fuori di questi casi (ad eccezione di quanto diremo in seguito), contro il decreto ingiuntivo non opposto, e quindi diventato giudicato, non vi sarebbero altri rimedi.

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: le novità introdotte dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 9479/2023

Per i decreti ingiuntivi emessi sulla scorta di contratti conclusi tra professionista e consumatore, in favore dei primi, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, hanno introdotto una nuova ipotesi di opposizione tardiva del tutto atipica, enunciando, tra l’altro, un importante principio di diritto a tutela dei debitori/consumatori.

Sul punto, la Cassazione precisa determinati passaggi che nel corso del procedimento monitorio il giudice deve seguire e rispettare, la cui mancanza permetterebbe al debitore/consumatore, che non abbia opposto nei termini ordinari, di promuovere opposizione tardiva ex art. 650 cpc al decreto ingiuntivo (anche fuori dai termini di cui all’art. 650 cpc, ossia 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento).

La Cassazione, infatti, si è preoccupata da un lato di disciplinare il comportamento del giudice del monitorio in presenza della richiesta d’ingiunzione che troverebbe fondamento su di un contratto concluso con il professionista, funzionale all’effettività della tutela del consumatore relativamente alla possibile natura abusiva delle clausole contenute nei contratti stipulati (principio già affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenze del 17 maggio 2022) e dall’altro di regolare la sorte del decreto ingiuntivo non opposto nella fase esecutiva. 

E’  stato pertanto statuito che anche nella fase sommaria di un procedimento monitorio il Giudice ha il potere/dovere si eseguire d’ufficio controlli circa l’eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali connesse all’oggetto della controversia/della richiesta di ingiunzione del creditore.

E, a seconda dell’esito dei doverosi rilievi eseguiti, potrà poi addivenire al rigetto del ricorso, ovvero al suo consentito accoglimento, purché motivato (anche se sommariamente) nel decreto emesso.

Ma, tornando a noi, oltre a prevede per il futuro l’iter che il giudice del monitorio deve seguire nel corso del procedimento, le Sezioni Unite si sono occupate anche di disciplinare il presente, e cioè tutti quei casi in cui il giudice del monitorio non si sia comportato come sopra (quindi non abbia svolto i doverosi preventivi controlli e riportato le proprie valutazioni in merito) e nonostante ciò abbia comunque emesso il decreto ingiuntivo e sulla scorta di questo, il creditore abbia instaurato una procedura esecutiva a danno del debitore/consumatore.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno statuito che:

“Il giudice dell’esecuzione:

  1. in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
  2. ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
  3. dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;
  4. fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;

(ulteriori evenienze)

  1. se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
  2. se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

L’opposizione tardiva ex art. 650 cpc “nata dall’elaborazione delle S.U. è  chiaramente atipica perché:

  1. pur essendo tardiva segue le regole ed i termini dell’opposizione ordinaria ex art. 645 cpc;
  2. è applicabile solamente in presente dei presupposti predetti (in tema si legga “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare?“;
  3. l’assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività solo entro un certo termine è ricondotto all’ipotesi del “caso fortuito o forza maggiore” ex art. 650 cpc (pag. 31 sentenza in esame).

Le ripercussioni sui pignoramenti in corso

Quindi, quando le regole dettate per il giudice del monitorio non siano state seguite e il decreto ingiuntivo emesso non viene opposto dal debitore/consumatore (e non contiene alcuna motivazione sulla presenza delle clausole abusive), se il creditore instaura una procedura esecutiva, allora il giudice dell’esecuzione sarà tenuto a colmare le lacune ed attivarsi nel senso in cui non si è attivato il giudice del monitorio.

In altre parole, in presenza di un pignoramento fondato su un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, emesso sulla scorta di contratti tra professionista e consumatore contenenti (possibili) clausole abusive, così come identificate dal Codice del Consumo, il GE è tenuto a sospendere la procedura esecutiva e permettere al debitore/esecutato di proporre opposizione.

Si parla di sospensione della procedura siccome, come previsto al punto d), il GE non potrà provvedere alla vendita o assegnazione del bene pignorato fino alla definizione del giudizio di opposizione tardiva.

L’applicazione della menzionata pronuncia però, come detto, non ha portata generale, ma è prevista solamente quando ricorrono determinate condizioni:

  1. Quando nell’esecuzione ci sia un creditore munito di un titolo esecutivo che sia un decreto ingiuntivo non opposto, come sopra identificato (questo vuoi nel caso in cui il creditore sia procedente, vuoi intervenuto);
  2. Quando il decreto ingiuntivo non opposto sia stato emesso senza il preventivo e doveroso controllo circa eventuali clausole abusive che, se presenti avrebbero potuto avere un effetto sull’esistenza/entità del credito oppure quando l’emissione dello stesso decreto ingiuntivo non sia stata giustificata (e pertanto v’è il dubbio che la valutazione non sia stata affatto fatta)

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura degli articoli “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare” e “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?

 

Cosa succede in pratica?

Lo Studio associato d’Ambrosio Borselli già da subito ha avuto modo di assistere a come i vari Tribunali si stanno adattando alla novità introdotte dalla Cassazione, nella fase esecutiva del processo.

Nella pratica, valutata la sussistenza dei presupposti e condizioni di cui sopra, il Giudice dell’esecuzione con provvedimento avvisa il debitore esecutato della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 cpc al decreto ingiuntivo – per far valere esclusivamente l’eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista, le quali incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato – dinanzi all’ufficio giudiziario che lo ha emesso.

Nel provvedimento, il GE indica, altresì, il termine di 40 giorni (e non 10 come previsto dall’opposizione tardiva codicistica) entro cui provvedere all’opposizione, decorrente:

  1. dalla notifica dello stesso provvedimento del giudice;
  2. oppure, in alternativa, quando disposto, dalla notifica da parte del creditore del decreto ingiuntivo non opposto in uno alla documentazione prodotta da quest’ultimo in occasione del deposito del ricorso monitorio.

Il Tribunale di Roma ha altresì previsto un apposito e utilissimo avvertimento per il creditore, stabilendo che in caso di mancata ottemperanza della disposta notificazione (sub punto II), gli verrà preclusa ogni forma di partecipazione alla procedura esecutiva in base al decreto ingiuntivo azionato (previsione che, in determinate situazioni, può portare ad importantissimi esiti a favore del debitore esecutato)

Considerazioni finali

L’opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo non opposto è un ottimo ed utilissimo strumento di difesa, che, tuttavia, non trova sempre applicazione, neppure a seguito del recente intervento in materia della Cassazione.

In ogni caso, al di fuori di questo strumento, il debitore assoggettato ad una procedura esecutiva, al fine di difendersi avrà sempre a disposizione altri rimedi (numerosissimi) predisposti dall’ordinamento.

Se poi si affida ad un bravo professionista, questo senz’altro saprà indirizzarlo verso la giusta strada, che va dal sistema delle opposizioni ad altri rimedi, spesso utilissimi e che in alcune circostante consentono al debitore anche di salvare la propria casa dal pignoramento, come la conversione, il ricorso alle procedure di sovraindebitamento, la vendita diretta, accordi transattivi come il saldo e stralcio. Si consiglia la lettura dell’articolo Come salvare casa dal pignoramento: soluzioni e cosa fare da cui prendere spunto.

Avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per chi volesse conoscere delle principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia nel processo esecutivo può farlo leggendo l’articolo ““Esecuzione immobiliare: le novità dopo la riforma Cartabia”

In merito al pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si leggano anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” ,  Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per approfondimenti su tutte le preclusioni all’ordinanza di vendita nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare si legga l’articolo: Art. 569 cpc: tutte le preclusioni dell’ordinanza di vendita”

Per approfondimenti sull’improrogabilità del termine per il saldo prezzo dell’aggiudicazione, e sulla prassi “scorretta” del Tribunale di Bergamo a concedere proroghe (immediatamente arrestata dopo che lo studio d’Ambrosio Borselli ha sollevato contestazioni a una aggiudicazione il cui termine era stato prorogato), si legga l’articolo:            “Improrogabilità del termine per il saldo prezzo dell’aggiudicazione”

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” ,    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”

Per approfondire la tematica del saldo e stralcio come strumento per acquistare gli immobili pignorati fuori asta ad un prezzo molto inferiore a quello di mercato e quali competenze sono necessarie per non commettere errori che compromettano l’esito di tali operazioni si legga “Guida al saldo e stralcio come forma di investimento immobiliare”.

Ad ogni modo, se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perché non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

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