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Rinuncia al mandato avvocato

Ottobre 27, 2025by Redazione
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Rinuncia al mandato avvocato: quando e come un avvocato può rinunciare al mandato? Scopri le regole, i doveri deontologici e le conseguenze per il cliente.

 

In quanto avvocati esperti in diritto delle esecuzioni immobiliari, vogliamo oggi affrontare un tema di interesse comune e che spesso si verifica nel quotidiano esercizio della professione forense: ovvero la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato.

Tra le domande più frequenti che ci vengono poste in questi casi da clienti e colleghi ci sono: quali sono gli obblighi dell’avvocato in caso di rinuncia al mandato? Quali documenti deve restituire l’avvocato al cliente? Quando l’avvocato perde il diritto al compenso? Cosa dice al riguardo il codice deontologico e qual è l’ultimo modello di rinuncia mandato avvocato aggiornato alle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia.

In questa breve guida cercheremo di rispondere in modo semplice e chiaro a queste domande così da far luce su eventuali dubbi o perplessità.

Quali sono gli obblighi dell’avvocato in caso di rinuncia al mandato?

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha chiarito che, così come la revoca del mandato da parte del cliente, anche la rinuncia dell’avvocato non ha effetto immediato. Questo significa che l’avvocato, anche dopo aver comunicato la rinuncia, ha ancora alcuni obblighi verso l’ex assistito. Ad esempio, deve continuare a ricevere eventuali notifiche o comunicazioni e informarne tempestivamente il cliente, finché non venga nominato un nuovo difensore o non scadano i termini di difesa. Quindi, l’avvocato non può semplicemente disinteressarsi del caso subito dopo la rinuncia.

Inoltre, per rispettare i principi di correttezza, diligenza e lealtà, l’avvocato deve comunicare la rinuncia con un congruo preavviso, così da permettere al cliente di trovare un altro legale senza subire danni. In un caso specifico (sentenza CNF n. 64/2019), è stato considerato scorretto rinunciare solo pochi giorni prima di un’udienza e poi non occuparsene più.

L’avvocato che ha rinunciato al mandato non è tenuto a partecipare alle udienze o a redigere atti difensivi successivi, e non può essere ritenuto responsabile per la mancata assistenza, purché sia passato un tempo ragionevole tra la rinuncia e le scadenze processuali.

Tuttavia, se la rinuncia avviene poco prima di una scadenza importante (ad esempio il deposito di un atto), e il nuovo avvocato non ha tempo sufficiente per intervenire, il difensore uscente dovrebbe comunque agire per evitare danni alla difesa del cliente.

In questo senso, la sentenza CNF n. 388/2024 ha stabilito che la rinuncia deve essere fatta con attenzione e prudenza, dando al cliente un preavviso adeguato e tutte le informazioni necessarie per tutelare i suoi diritti.

Va infine ricordato che non esiste un termine fisso per definire cosa sia un “congruo preavviso”: esso va valutato caso per caso, in base alla situazione concreta.

 

Rinuncia al mandato avvocato codice deontologico

Tutto quanto su detto è espressamente riportato nel Codice Deontologico Forense, che disciplina la rinuncia al mandato all’articolo 32, nell’ambito del Titolo II dedicato al rapporto tra l’Avvocato e il cliente e la parte assistita.

Il primo comma prevede espressamente che l’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato sia pure “con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita”, nei commi successivi la norma in questione fissa alcuni obblighi che l’Avvocato deve rispettare in caso di rinuncia al mandato, a valere, per altro, anche qualora intervenga revoca del mandato, e precisamente:

L’art. 32 c.d.f stabilisce che:

  1. L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
  1. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.
  1. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia.
  1. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.
  1. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
  1. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Inoltre, è importante precisare che:

  • Con le nuove regole sulla professione forense, il potere disciplinare non spetta più al Consiglio dell’Ordine, ma ai Consigli Distrettuali di Disciplina.
  • Di conseguenza, i pareri che gli avvocati chiedono al Consiglio dell’Ordine su questioni deontologiche hanno solo valore generale. Questi pareri non influenzano e non vincolano in alcun modo le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina nei procedimenti disciplinari. Inoltre, non possono essere usati dall’iscritto come giustificazione per eventuali comportamenti contestati.
  • Per questo motivo, il Consiglio Distrettuale di Disciplina può arrivare a conclusioni diverse rispetto a quelle espresse dal Consiglio dell’Ordine, valutando in autonomia i comportamenti effettivi dell’avvocato.

 

Quali documenti deve restituire l’avvocato al cliente?

L’articolo 33 del Codice Deontologico Forense stabilisce che l’avvocato, in seguito alla rinuncia del mandato, su richiesta del cliente, deve restituire senza ritardi tutti gli atti e i documenti ricevuti dal cliente o dalla parte assistita per svolgere l’incarico. Inoltre, deve consegnare copia di tutti i documenti utili all’esecuzione del mandato.

Per rispettare questo obbligo:

  • Non importa se i documenti siano originali o copie.
  • Il cliente non deve motivare la richiesta.
  • Il cliente può chiedere la restituzione in qualsiasi momento, senza limiti di tempo.

Tuttavia, l’avvocato non può consegnare al cliente la corrispondenza riservata tra colleghi. Se il cliente nomina un nuovo avvocato, questa corrispondenza potrà essere inviata direttamente al nuovo legale, che dovrà comunque rispettare la riservatezza.

L’avvocato non può trattenere i documenti finché non riceve il pagamento del compenso: la legge non gli riconosce un diritto di ritenzione. Se si rifiuta di restituire i documenti per questo motivo, commette un illecito disciplinare.

Inoltre, non basta che l’avvocato metta a disposizione i documenti: deve fare in modo che il cliente possa effettivamente prenderli. Il dovere di “restituire” richiede un’azione concreta, non solo una disponibilità formale.

L’avvocato ha comunque il diritto di trattenere una copia della documentazione del cliente, anche senza il suo consenso.

Se non restituisce i documenti, l’avvocato può essere sanzionato con un avvertimento, che è una sanzione leggera usata quando il comportamento non è grave. Se invece esercita in modo scorretto un diritto di ritenzione, può ricevere una censura, cioè un rimprovero formale più severo.

Quando l’avvocato perde il diritto al compenso?

In caso di recesso, sia da parte del cliente che dell’avvocato, il compenso professionale è comunque dovuto per l’attività effettivamente svolta fino a quel momento. Infatti, la rinuncia al mandato non incide sul diritto dell’avvocato a ricevere il pagamento per le prestazioni già eseguite, anche se non è stato completato l’intero incarico. Questo principio è previsto dall’art. 2237, comma 2, del Codice Civile, secondo cui, se il professionista recede per giusta causa, ha diritto sia al rimborso delle spese sostenute sia al compenso per l’opera svolta, tenendo conto dell’utilità ottenuta dal cliente.

Tuttavia, nel caso specifico degli avvocati, la normativa prevede una disciplina particolare. In base all’art. 85 del Codice di Procedura Civile e all’art. 7 della Legge n. 794/1942, l’avvocato può recedere dal mandato anche senza una giusta causa, e ha comunque diritto al compenso per il lavoro svolto fino al momento del recesso. La giurisprudenza ha confermato questa interpretazione, chiarendo che l’assenza di una giusta causa non priva l’avvocato del diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate (Cass. 25 luglio 2022, n. 23077).

Resta fermo, però, che l’avvocato che intende recedere senza giusta causa deve farlo in modo tale da non arrecare danno al cliente, garantendo quindi una transizione corretta e rispettosa degli interessi della parte assistita.

Dunque, possiamo dire che, il recesso – sia da parte del cliente che dell’avvocato, anche senza giusta causa – non esclude il diritto al compenso per l’attività già prestata, ma nel caso dell’avvocato è necessario che il recesso sia esercitato senza danneggiare il cliente.

 

Rinuncia al mandato avvocato deposito cancelleria

Quando un avvocato decide di rinunciare al mandato, deve seguire una procedura specifica che garantisca sia la tutela del cliente sia il corretto svolgimento del processo. Le modalità possono variare a seconda che si tratti di un procedimento penale, civile o di altro tipo, ma alcuni passaggi sono sempre necessari.

  1. Comunicazione al cliente

L’avvocato deve informare il cliente della rinuncia, inviando una comunicazione formale tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC).

  1. Comunicazione all’autorità giudiziaria

La rinuncia deve essere comunicata anche all’autorità giudiziaria competente (es. tribunale o giudice). È necessario allegare la prova dell’avvenuta comunicazione.

  1. Deposito dell’atto
  • In ambito penale, la rinuncia deve essere depositata in via telematica tramite il Portale Deposito Atti Penali (PDP).
  • In ambito civile e in altri procedimenti, la rinuncia va depositata presso l’ufficio giudiziario competente (come la cancelleria del tribunale), secondo le modalità previste per il tipo di processo.
  1. Effetti della rinuncia

Come abbiamo visto, la rinuncia non ha effetto immediato. Diventa efficace solo quando:

  • Il cliente ha nominato un nuovo difensore (di fiducia o d’ufficio), oppure
  • È trascorso l’eventuale termine concesso per la sostituzione.
  1. Obblighi del cliente

Dopo la rinuncia dell’avvocato, il cliente è tenuto a:

  • Nominare un nuovo difensore per assicurare la continuità della difesa;
  • Comunicare il nominativo del nuovo avvocato all’autorità giudiziaria, soprattutto se ci sono procedimenti in corso.

 

Rinuncia al mandato avvocato fac simile

Per prendere visione di un modello di rinuncia al mandato avvocato aggiornato alle ultime modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia si clicchi qui.

Conclusione

Ricevere una rinuncia al mandato da parte del proprio avvocato può generare incertezza e preoccupazione, soprattutto se ci si trova coinvolti in una procedura delicata come un’esecuzione immobiliare. In questi momenti è fondamentale poter contare su un’assistenza legale tempestiva, competente e specializzata.

Lo Studio Legale d’Ambrosio Borselli vanta una consolidata esperienza nel diritto delle esecuzioni immobiliari e offre consulenza qualificata a chiunque si trovi improvvisamente privo di assistenza legale. Interveniamo con rapidità per garantire la continuità della difesa e tutelare i diritti del cliente in ogni fase della procedura.

Se hai ricevuto una comunicazione di rinuncia al mandato o ti trovi senza un legale di fiducia nel contesto di un’esecuzione immobiliare, contattaci senza esitazione: il nostro team di avvocati specializzati in diritto delle esecuzioni immobiliari è pronto ad affiancarti con competenza, serietà e professionalità.

p.avv. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per ulteriori approfondimenti sull’opposizione al precetto si leggano i seguenti articoli: “Opposizione a precetto art 615 cpc o art 617 cpc”, “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”, “Modello di opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c.”.

 Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“ tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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