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Tutti i pericoli del Superbonus 110%: Attenzione alle truffe!

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Il decreto Rilancio n. 34/2020 conv. nella L.n. 77/2020 al fine di incrementare la produttività e favorire la ripresa, a seguito delle notevoli difficoltà economiche sorte a causa della pandemia da Covid-19,  ha dato vita al cd. Superbonus 110 %.

Come noto, le nuove disposizioni consentono di ottenere una detrazione del 110 percento sulle spese effettuate per specifici interventi definiti “trainanti” in ambito energetico.

In tal senso, si potrà ottenere per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 un’importante agevolazione a patto che le stesse riguardino “la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti”,” interventi di isolamento termico” ed “interventi antisismici”.

La grande novità del Superbonus è però rappresentata dalla possibilità di godere della detrazione spettante in maniera anticipata tramite uno sconto in fattura dai fornitori di beni e servizi o tramite la sua cessione ad una banca o ad altro intermediario, fatta sempre salva la possibilità di goderne in quote uguali per i successivi 5 anni come detrazione d’imposta.

Grazie alle novità previste in punto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, si è fatta largo l’idea che sia semplicissimo fare i lavori “gratis”. In questo senso dilaga l’impressione che molti approfitteranno del superbonus nella convinzione di poter rimodernare, ristrutturare, efficientare senza spendere nulla.

Ebbene, seppur nelle intenzioni del legislatore vi sia sicuramente stata la ferma volontà di favorire la ripresa edilizia e l’intero relativo indotto, non vi è dubbio che comportamenti di totale apertura e cieca fiducia possano creare problematiche anche molto serie.

Basti pensare che la stessa Agenzia delle Entrate ha già abbondantemente chiarito che “la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta” comporterà “il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi” (fonte: l’agenzia informa, rubrica Luglio 2020 disponibile su agenziaentrate.gov.it  per leggere  la circolare clicca “Circolare Ade n. 24 del 8 agosto 2020”)

In buona sostanza qualora l’istruzione della pratica non abbia tenuto conto dei massimali previsti per ogni intervento, o sia stata carente la documentazione presentata, oppure il prezzo dell’intervento risulti “gonfiato” e anormale e in tutte le altre ipotesi che involgono direttamente il contribuente, l’agenzia delle entrate provvederà al recupero coattivo dell’importo maggiorato degli interessi e delle sanzioni!

Il recupero avverrà nei confronti del “soggetto che ha esercitato l’opzione” e dunque nei confronti del contribuente.

A tal fine si ricorda che per quanto riguarda le sanzioni richiamate dall’ente accertatore, nella specie per dichiarazione infedele,  esse saranno irrogate ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471 del 1997 potendo arrivare a duplicare il credito utilizzato.

Per di più, secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n.20463 del 2019) per aversi dichiarazione infedele, suscettibile delle già richiamate sanzioni, non occorre necessariamente che il credito venga utilizzato quanto piuttosto unicamente dichiarato, evenienza che da sola risulterebbe già sufficiente a legittimare l’ente impositore dell’irrogazione della relativa sanzione.

Sempre in punto di sanzioni, con provvedimento del 8 agosto scorso, il direttore dell’AdE ha chiarito che non solo verranno sanzionati i contribuenti ma anche, in caso di responsabilità,  i fornitori e i cessionari che abbiano provveduto a scontare o pagare l’importo contestato (cfr. Provv. del 8 Agosto 2020 punto n.7).

A scanso di ogni iettatura quello che si vuole intendere è che, sebbene il superbonus sia un’iniziativa lodevole e di per sé idonea a stimolare quella necessaria ripresa dei consumi, non vanno però trascurate le numerose insidie nascoste nel fitto reticolato di norme.

  1. Il primo pericolo è che il contribuente, entusiasmato dalla possibilità di poter accedere al bonus, accetti e, per tale via, commissioni operazioni edilizie dal prezzo gonfiato e sproporzionato. L’idea di poter ottenere una simile agevolazione con grande semplicità porterà ben presto alla convinzione che il prezzo della fattura sia un fanta-prezzo di cui il committente non debba farsi mai carico essendo più che integralmente ricoperto dallo stato tramite l’agevolazione in commento. Proprio questo atteggiamento di leggerezza può diventare, come si anticipava, un boomerang per molti contribuenti ignari.

Ragionando prospetticamente, senza voler urtare la suscettibilità di alcuna categoria, il fornitore, azienda edilizia, al fine di ottenere un maggiore ricavo potrà, in alcuni casi, richiedere il pagamento di una somma maggiore di quella necessaria ordinariamente per la realizzazione dell’opera.

Tali comportamenti scorretti potrebbero essere accettati  dai contribuenti inconsapevoli del fatto che, una volta ceduto il credito e all’esito di un successivo controllo, potranno rispondere della cifra ceduta oltre sanzioni ed interessi.

Come regola di prudenza può concludersi che l’accettazione di un preventivo molto più alto di quell’ordinario diviene un vantaggio solo per la ditta che effettivamente eseguirà i lavori e riscuoterà l’importo, mentre rappresenta per il contribuente un “inutile”  rischio di essere privato di quella somma (oltre sanzioni) all’esito di un successivo controllo, pertanto essere convinti ad accettare un preventivo che appare troppo elevato sulla base della motivazione che tanto non si dovrà pagare effettivamente nulla, magari accompagnata da motivazioni del tipo che la ditta deve a sua volta cedere alla banca il credito a un prezzo molto inferiore (a quello è deputato il 10% in più rispetto al 100%, infatti le banche hanno commissioni tra il 7,5 e il 10% che costituiscono il proprio margine mentre alla ditta spetta l’effettivo importo dei lavori compiuti), può costituire un vero e proprio tentativo di truffa, da evitare assolutamente!!!!

  1. Un altro punto nodale che merita una certa prudenza è rappresentato dalla presenza di abusi edilizi afferenti all’immobile per cui si chiede il Superbonus 110%.

Noi sappiamo ai sensi dell’art. 49 del d.p.r. 380/2001 che “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.”

Pertanto, un immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo edilizio o altamente difforme dallo stesso sarà di ostacolo al riconoscimento di ogni agevolazione fiscale, inclusa quest’ultima.

Salvo le tolleranze esecutive, ossia il mancato rispetto di altezze, distacchi, cubature e superfici non eccedenti il 2 percento delle misure prescritte, le quali in guisa del nuovo art. 34 bis introdotto dal d.l. semplificazioni (d.l. 76/2020) non costituiscono “ violazione edilizia se contenute entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo” e pertanto non ostano alla concessione delle agevolazioni fiscali.

Sempre l’art. 49 richiamato dispone al comma secondo cheè fatto obbligo al comune di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all’articolo 24, ovvero dall’annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente. Il diritto dell’amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa”

Dunque, il comune dovrà segnalare “ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente” all’amministrazione finanziaria che avrà tre anni per recuperare le imposte dovute per effetto della decadenza.

Come nel caso prima analizzato del contribuente che accetta una fattura più alta, anche in quest’ultima ipotesi “alla fine dei conti” colui che ci rimetterà sarà proprio il contribuente-committente. Nel senso che l’eventuale inosservanza delle norme previste condurrà alla decadenza dall’agevolazione concessa e, per tale via, al recupero del credito indebitamente utilizzato.

Benché l’intero progetto ai fini della detrazione debba essere assistito da numerose asseverazioni di tecnici specializzati ed ai fini della cessione dal visto di conformità non si dubita che alcune aziende possano disporre pacchetti ad hoc compresi di tecnici e specialisti compiacenti, i quali più che tenere a cuore la sorte del contribuente salvaguarderanno gli interessi della parte loro datoriale.

In conclusione, al di là degli slogan e dei titoli da copertina, occorre tener presente che l’agevolazione di cui si discorre è sì un’opportunità, ma pur sempre un’opportunità da prendere con le “pinze”.

A scanso di ogni entusiasmo, occorrerà prestare attenzione alle numerose insidie celate dietro un’operazione venduta come “semplice”, tendendo presente che qualsiasi problematica che dovesse sorgere si ripercuoterà inevitabilmente sul contribuente-committente e non di certo sulle società che di volta in volta proporranno questo o quell’affare.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per la tematica  delle difformità, più o meno gravi, che incidono sulla conformità urbanistica, o regolarità edilizia e creano non pochi problemi e costi all’acquirente fino a giungere alla nullità assoluta dello stesso atto di acquisto si legga “Conformità urbanistica e catastale: quali rischi corre chi acquista un immobile” 

Per conoscere la situazione che si viene a creare quando un immobile abusivo viene acquistato attraverso l’asta immobiliare si legga invece “L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato”

Chi  dovesse acquistare la prima casa e voglia  sapere come darla in locazione senza perdere le agevolazioni fiscali o i requisiti necessari per usufruire delle detrazioni fiscali per gli interessi del mutuo legga “Chi compra con le agevolazioni prima casa, può darla in locazione?

Per approfondimenti sul tema agevolazioni prima casa si leggano anche Agevolazioni prima casa: novità 2014″ e “l’Imposta di Registro viene ridotta, opportunità di risparmio

Per la tematica condominiale del  riparto delle relative alle riparazioni dei muri di cinta/contenimento dei giardini privati  nei condomini o supercondomini si legga A chi spettano i costi per la riparazione del muro di cinta nel condominio o supercondominio”

Per approfondimenti sull’azione di manutenzione che tutela chi è stato molestato nel possesso di un immobile si legga anche “l’azione di manutenzione: tempi e procedura”

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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