1.La rinegoziazione del mutuo, lโart. 41 bis della L.n. 157/2019
2. La mancanza dei decreti attuativi
3. Possibili soluzioni :a)La sospensione della procedura esecutiva immobiliareย ย
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4. Possibili soluzioni: b) Piano del consumatore, perchรฉ no?ย
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1.La rinegoziazione del mutuo, lโart. 41 bis della L.n. 157/2019
Lโart. 41 bis della L. n. 157 del 19 dicembre 2019, di conversione del d.l. 124/2019, ha introdotto nel nostro ordinamento una particolare norma di favore per i debitori. Stiamo parlando della possibilitร , riconosciuta al debitore esecutato la cui abitazione principale sia oggetto di una procedura esecutiva immobiliare, di rinegoziare il mutuo ipotecario con lโassistenza della garanzia del Fondo di Garanzia per la prima casa. (Attenzione: lโart 41 bis รจ statoย integralmente sostituito dallโโarticolo 40-ter, della legge 69-2021, cheย introduce nuove norme sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per lโacquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive,ย per un approfondita disamina della nuova norma si legga โLa nuova rinegoziazione dei mutui prima casaโ o per approfondire il caso della sospensione di una procedura esecutiva, a ridosso dell’asta, a seguito dell’accoglimento di opposizione ex art 617 cpc, conseguente al rigetto di una istanza di rinegoziazione, da parte del presidente della sezione esecuzioni del Tribunale di Milano si legga “Rinegoziazione: accolto ricorso ex art 617 cpc, revocata lโasta” e infineย per ulteriori approfondimenti sullโobbligo a rinegoziare del creditore โRinegoziazione mutuo prima casa pignorata e obbligo a contrarre del creditoreโ ).
Il comma 1 dellโart. 41 bis, a tal riguardo, dispone che: โAl fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi piรน gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una societร veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto lโabitazione principale del debitore, รจ conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilitร di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui allโarticolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dellโesdebitazione per il debito residuoโ.
In breve, il meccanismo prevede una duplice possibilitร . In primo luogo, il debitore ha possibilitร di chiedere la rinegoziazione del mutuo alla stessa banca che lo aveva concesso oppure ha possibilitร di chiedere il finanziamento ad una banca terza che si surroga nella garanzia ipotecaria esistente. Or bene, in entrambe le ipotesi, i prestiti saranno garantiti dallโassistenza del fondo di garanzia per la prima casa, motivo per il quale le banche potrebbero essere piรน propense a concederli. ย
ย La norma (su riportata), giร allโalba della sua pubblicazione, fu salutata con grande entusiasmo. Ciรฒ anche in considerazione del fatto che, rinegoziato il mutuo, il debitore viene liberato dal pagamento del debito residuo (c.d.: effetto esdebitativo).
Insomma, la rinegoziazione del mutuo appariva, ed appare, in grado di produrre conseguenze importanti. La prima tra tutte consiste nella sottrazione della casa del debitore alla procedura esecutiva immobiliare, con conseguente eliminazione del pericolo di vendita dellโimmobile allโasta. Inoltre, come anticipato, una volta rinegoziato il mutuo il debitore verrร esdebitato e, pertanto, lโistituto bancario soddisfatto dalla rinegoziazione non avrร piรน nulla a pretendere dal rapporto di mutuo preesistente.
Va precisato che ย i benefici in commento vengono ancorati, dalla norma, al soddisfacimento di numerosi requisiti (cfr. art. 41 bis co.2).
Lo stesso art. 41 bis dispone che, per accedere alla rinegoziazione, il debitore debba essere โqualificabile come consumatoreโ mentre il creditore debba essere necessariamente uno soltanto e corrispondente ad un soggetto esercente โattivitร bancariaโ. Inoltre, il credito deve derivare da un mutuo ipotecario concesso per lโacquisto della prima casa e, non in ultimo, lโatto di pignoramento immobiliare deve essere stato notificato tra il 1.1.2010 e il 30.06.2019.
Va aggiunto che ย il debitore deve aver rimborsato almeno il 10 percento di quanto finanziato e il debito residuo non deve essere superiore ad euro 250.000,00.
(per una completa disamina dellโart. 41 bis L.n. 157/2019 e dei requisiti per accedere alla rinegoziazione cfr.: “La nuova forma di esdebitazione!!! Art. 41 bis L 157/2019 di conversione del Dl 124/2019: La rinegoziazione dei mutui ipotecari per lโacquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”)
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2. La mancanza dei decreti attuativi
Insomma, le stringenti maglie dellโart. 41 bis, aggiunte al fatto che lโistanza per la rinegoziazione debba essere presentata, in forza del comma secondo lett. (f), entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021 fanno della rinegoziazione un privilegio non per tutti.
Eppure, non รจ questo che ci preoccupa quanto piuttosto il fatto che lโapplicazione, la regolamentazione e la concessione del beneficio in oggetto sono demandati ad un decreto interministeriale (cfr: co.6 art. 41 bis L.n. 157/2019), la cui emanazione era attesa entro 90 giorni dallโentrata in vigore della L.n. 157/2019.
Un decreto che, stando alla lettera della norma, dovrร definire modalitร , termini e contenuto dellโistanza e, finanche, gli โelementi ostativiโ alla concessione della rinegoziazione.
Ebbene, nonostante il termine del 25 marzo sia abbondantemente decorso, del decreto interministeriale non se ne vede neanche lโombra.
Ad oggi, dunque, la possibilitร di rinegoziare il mutuo ipotecario per la prima casa oggetto di esecuzione risulta essere, nonostante la vigenza dellโistituto, una strada impraticabile a causa della latitanza della necessaria regolamentazione di dettaglio.
La mancanza dei decreti attuativi diventa ancor piรน gravosa considerando che le procedure esecutive immobiliari, eccetto quelle sospese a norma dellโart. 54 ter della L.n. 27/2020 (al riguardo si veda lโart โGuida alla sospensione del pignoramento ex art 54 ter L. 27/2020โ), hanno ripreso le attivitร finalizzate alla vendita, dacchรฉ molti si troveranno nella condizione, scomodissima, di vedere venduto allโasta il proprio immobile pur se rientranti nei requisiti tutti dellโart. 41 bis!
Insomma, vi รจ fondato pericolo che, nel tempo necessario per lโemissione dei decreti interministeriali , molti debitori, possidenti tutti i requisiti richiesti per la rinegoziazione, possano perdere la propria (prima) casa e ciรฒ, si ritiene, in maniera assolutamente ingiusta considerato che la loro โsalvezzaโ dipende stricto sensu dallโinerzia del legislatore.
3. Possibili soluzioni: a)La sospensione della procedura esecutiva immobiliare
Quanto detto merita una riflessione.
Sicuramente, il debitore che rispetti tutte le numerosissime condizioni previste per la rinegoziazione del mutuo si vedrebbe, ad oggi, fortemente pregiudicato dalla mancanza dei decreti attuativi. Gli sarebbe preclusa, in tal senso, per una causa esterna e a lui non imputabile (id est la lentezza del legislatore, di certo, non agevolata dalla pandemia trascorsa) una possibilitร eccezionale per salvare il suo immobile.
Posto che la soluzione potrebbe essere vicina e lโemanazione dei decreti attuativi prossima, potrebbe risultare quindi conveniente, in tal senso, una richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare.
Il debitore, per tramite del suo difensore, potrebbe chiedere al Giudice dellโesecuzione la sospensione della procedura esecutiva immobiliare in attesa dei decreti attuativi avanzando, e dimostrando, il possedimento congiunto di tutti i requisiti previsti dalla normativa anzidetta.
Del resto, lโassoluta preferenza per la rinegoziazione del mutuo ipotecario, rispetto allโalternativa rappresentata dalla (s)vendita dellโimmobile allโasta, imporrebbe una certa prudenza soprattutto in ossequio al diritto allโabitazione, unanimemente riconosciuto ย ormai da tempo come parte del nostro patrimonio costituzionale (Corte Cost. cfr. s.n. 49/1987, 217/1988 e 404/1988).
ร pur vero che ย la data fissata dal legislatore per lโemissione dei decreti attuativi (25 marzo 2020) ha coinciso, purtroppo, con lโapice dellโemergenza pandemica in Italia e che, probabilmente, gli stessi potrebbero essere emessi a breve.
La sospensione temporanea della procedura, o un congruo rinvio, potrebbero pertanto consentire al debitore di usufruire in un vicino e prossimo futuro di unโoccasione, qual รจ la rinegoziazione, come definita dallo stesso art.41 bis, โeccezionale, temporanea e irripetibileโ.
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4. possibili soluzioni b)Piano del consumatore, perchรฉ no?
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Una valida alternativa per il debitore, in attesa dei decreti attuativi, potrebbe essere rappresentata dal piano del consumatore previsto dalla L.n. 3 del 2012.
Comโรจ noto, con il Piano del Consumatore il debitore, il quale rivesta la qualifica di โconsumatoreโ, puรฒ chiedere al giudice di rinegoziare il proprio debito servendosi dellโassistenza, per la redazione del piano, dellโorganismo di composizione della crisi competente per territorio. Lo stesso O.C.C., per tramite di un gestore nominato, attesterร la fattibilitร e la convenienza del piano nonchรฉ esprimerร un parere circa la meritevolezza del debitore e la condizione del suo sovraindebitamento.
Orbene, se per il Legislatore il debitore รจ meritevole di ottenere la rinegoziazione del mutuo e lโesdebitazione ai sensi dellโart. 41 bis della L.n.157/2019, rispettandone i numerosissimi requisiti, non si vede perchรฉ egli non potrebbe passare, a maggior ragione, il vaglio di un piano.
Ovverosia, una certa ottica di sistema impone che il debitore, il quale meriti la rinegoziazione e lโesdebitazione dovrebbe poterle ottenere comunque per vie traverse se quelle principali risultano occluse, per cause a lui non imputabili.
Certo, salvo la meritevolezza.
Nel senso che mentre il Piano del Consumatore ha, tra i suoi presupposti, la meritevolezza del debitore proponente, nel senso che lo stesso non deve essersi โsovra-indebitatoโ per sua colpa, la rinegoziazione invece non prevede un simile requisito.
Pertanto, salvo la sussistenza del requisito della meritevolezza, colui che, pur possedendone le condizioni, non puรฒ rinegoziare il proprio mutuo dovrebbe avere una strada in discesa per lโomologazione del piano di cui alla l.n. 3/2012. (Per approfondire lโeccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto lโomologa di un piano del consumatoreย proposto inย corso di pignoramento, salvandoย in tal modoย la casaย del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ)
5. Conclusioni
Certo รจ che queste considerazioni sulla sospensione dellโesecuzione immobiliare (cfr.parag.3) e sulla maggiore aderenza che potrebbe avere il piano del consumatore per quei debitori che siano impossibilitati a rinegoziare (cfr. parag.4), tutte tese a trovare una soluzione temporanea alla lacuna legislativa, per quanto pregevoli potranno essere condivise solo dalla Giurisprudenza di merito dalla quale dipenderร lโeffettivo radicamento delle stesse.
Sicuramente, come anticipato, lโart. 41 bis della L.n. 157/2019 ha creato unโopportunitร eccezionale pur se fruibile a determinate (e numerose) condizioni.
Pur se per una brevissima parentesi temporale (domanda proponibile fino al 31 dicembre 2021, solo quei pignoramenti notificati tra il 1.1.2010 e il 31.6.2019) la norma ha creato un diritto: il diritto di chiedere la rinegoziazione.
E andare avanti ad oltranza, fino alla vendita dellโunico immobile del debitore, con un semplice โmancano i decreti attuativiโ potrebbe solo svilire lโaffidamento di questi su una norma โeccezionale, temporanea e irripetibileโ.
Per maggiori informazioni sulla procedura per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento si leggaย โSovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedureโย o ancheย โGuida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, lโAccordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedureโ,ย mentreย sulle possibilitร offerte da questa di bloccare o sospendere i pignoramenti immobiliari in corso si legga ย โIl piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casaโย ed ancheย โLa sospensione dellโesecuzione con lโintroduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012โ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazioneโ
Chi abbia una prima casa pignorata o potenzialmente pignorabile e voglia approfondire caratteristiche e particolari tutele di cui gode la prima casa rispetto agli altri immobili legga ย “Guida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casa”
Se si ha giร in corso un pignoramento immobiliare ma lโimmobile non รจ ancora stato messo allโasta e, per difendersi o giungere ad una buona proposta a saldo e stralcio, si voglia approfondire tutto quanto cโรจ da sapere sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc nonchรจ sui tempi per arrivare allโordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni per impedire lโemissione dellโordinanza stessa, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolaritร di tutta la procedura fino allโudienza di comparizione delle parti, si leggaย โDecreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita allโastaโ
Per saperne di piรน sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltร per salvare il proprio immobile si legga anche lโarticoloย ย โPignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate al 2020- Soluzioni per Salvare casaโ
Chi volesseย approfondire lโargomento delle opposizioni esecutive legga gli articoliย ย โGuida allโOpposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida allโOpposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” eย ย ย โOpposizione allโesecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeโ
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