Art. 629 e 624 bis cpc a confronto. Analogie, ย differenze eย termini da rispettare rispetto alla data della vendita in caso di saldo e stralcio
Premessa
La finalitร del processo esecutivo รจ quello di garantire, nel rispetto della legge e dei diritti di tutte le parti processuali (creditore e debitore), il soddisfacimento delle ragioni creditorie contenute nel titolo portato ad esecuzione.
Quindi, in altre parole, mira a dare attuazione e soddisfacimento a diritti (accertati) di una parte (creditore) in vista della mancata e/o negata collaborazione dellโaltra parte (debitore).
Da quanto detto, possiamo comprendere come, chiaramente, il processo esecutivo deve ed รจ retto dal principio dellโimpulso ad opera della stessa parte interessata alla sua definizione.
Chiaramente รจ interesse del creditore mandare avanti il processo esecutivo fino al soddisfacimento delle sue pretese e queste vengono soddisfatte di regola con la partecipazione dello stesso creditore alla distribuzione del ricavato della vendita forzata dellโimmobile pignorato.
Ma cosa succede quando, al contrario, il creditore venga soddisfatto giร nel corso della procedura esecutiva?
In altre parole, cosa succede quando il credito per il quale si รจ proceduto ad esecuzione viene saldato prima della vendita forzata dellโimmobile pignorato?
Le soluzioni offerte dallโordinamento sono principalmente due a seconda di come viene presentato il suo futuro soddisfacimento del creditore e sono:
- la rinuncia agli atti ex art. 629 cpc;
- oppure la sospensione del processo esecutivo ex art. 624 bis cpc, cui puรฒ seguire (a seconda del caso) la mancata riassunzione.
Si tratta di due ipotesi tipiche di estinzione anticipata del processo offerte dallโordimento tutte le volte in cui il creditore procedente (ossia la parte interessata) manifesti esplicitamente o implicitamente la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del processo.
La funzione dellโistituto dellโestinzione รจ quella di evitare la prosecuzione dellโattivitร processuale quando tutte le parti, o per accordo esplicito (rinuncia e relativa accettazione) o per comportamento concludente (c.d. inattivitร ) la ritengono inutile.
Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio lโart. 629 e 624 bis cpc.
Entrambe disciplinano ipotesi di estinzione, ma mentre la prima รจ una ipotesi di estinzione per rinuncia, la seconda รจ una (eventuale) estinzione per inattivitร e rientra nella categoria di estinzioni tipiche ex art. 630.
Entrambe operano di diritto, ma sulla scorta di principi e meccanismi diversi.
Ebbene, spesso accade che, nel corso del processo esecutivo, il debitore proponga delle soluzioni di saldo e stralcio per salvare la propria abitazione pignorata.
Perchรฉ arrivare fino al pignoramento per proporre soluzioni transattive? Vi chiederete. Le ragioni possono essere le piรน disparate: perchรฉ solo in quel momento ha avuto la disponibilitร economica sufficiente per presentare una valida proposta, per paura di perdere la propria casa, per strategia ecc.
Ma, a prescindere dalle motivazioni che spingono il debitore ad attivarsi, una volta presentata lโofferta cosa succede?
Se lโofferta di saldo e stralcio รจ una offerta valida, allora il creditore senzโaltro la accetterร – anche per evitare le lungaggini della procedura e lโincognito prezzo al quale alla fine lโimmobile verrร venduto. (Per maggiori approfondimenti sul saldo e stralcio si consiglia la lettura dei seguenti articoli Guida al saldo e stralcio del mutuo, I rischi del saldo e stralcio in pre asta e Improrogabilitร del termine per il saldo prezzo dellโaggiudicazione)
Ed ecco che una volta accettata, si pongono problemi di coordinamento con la procedura esecutiva.
A questo punto ci chiediamo: quali norme vanno applicate?
ร bene sapere che a seconda della proposta presentata dal debitore ed accettata dal creditore, la procedura esecutiva avrร esiti e tempistiche di estinzione diverse.
Tutto dipende, in veritร , dal contenuto dellโofferta presentata dal debitore.
ร sulla scorta delle modalitร proposte dal debitore che il creditore โsceglierร โ come e in che modo mandare avanti lโesecuzione (fermo restando il potere decisorio del GE โ che comunque non รจ discrezionale).
Le soluzioni di saldo e stralcio possono essere principalmente di due tipologie:
- pagamento immediato in una unica soluzione, senza rateizzo;
- pagamento dilazionato.
Estinzione per rinuncia agli atti: art. 629 cpc
ร chiaro che quando il debitore propone un pagamento unico, una trance con la quale su accordo col creditore estingue il debito, allora una volta ricevuto il pagamento, il creditore sarร tenuto immediatamente a rinunciare agli atti.
Del resto, con il pagamento il suo diritto di credito viene soddisfatto, ragion per cui non avrebbe piรน alcun interesse alla prosecuzione della procedura esecutiva.
Opera in questi casi lโart. 629 cpc, per cui โIl processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306โ.
La norma in commento disciplina lโipotesi di estinzione del processo per rinuncia agli atti ed ha lo scopo anche di individuare i soggetti che di fatto possono portare allโestinzione del processo (ossia possono legittimamente โrinunciareโ)
In particolare:
- prima dellโaggiudicazione o assegnazione, il processo si estingue se il โcreditore pignoranteโ e โquelli intervenuti muniti di titolo esecutivoโ rinunciano agli atti;
- dopo la vendita, il processo si estingue se rinunciano agli atti โtutti i creditori concorrentiโ.
La distinzione รจ data dal fatto che fino alla trasformazione del bene pignorato in denaro, il processo esecutivo รจ dominato dal potere dei soli creditori titolati che possono darvi impulso o sottrarlo con la rinuncia; successivamente, siccome tutti i creditori hanno eguale diritto a soddisfarsi sul ricavato (lasciando per un momento in disparte la questione relativa alle regole della prelazione e privilegi), รจ chiaro che tutti devono rinunciarvi.
Di regola la rinuncia deve:
- provenire dalla parte personalmente o da suo procuratore;
- verbalmente in udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Lโaccettazione dellโesecutato non รจ necessaria e la ragione รจ alquanto ovvia, nessun debitore si opporrebbe alla rinuncia da parte del creditore allโesecuzione sul proprio bene!
Gli effetti dellโestinzione, poi, sono disciplinati dallโart. 632 cpc, che detta le regole anche della (eventuale) liquidazione delle spese fin a quel momento sostenute dalle parti del processo.
Sospensione della procedura: art 624 bis cpc
Caso diverso, invece, si verifica quando la proposta di saldo e stralcio presentata ed accettata prevede un pagamento dilazionato.
Questo si verifica quando il debitore, chiaramente, non ha la disponibilitร economica dellโintero ammontare della cifra che in accordo con il creditore estingue il debito, ma in virtรน dellโaccordo concluso di impegna a raggiungerla a rate mensili (generalmente).
ร chiaro che sulla scorta di una proposta di pagamento a rate, il creditore non rinuncerร mai agli atti, siccome non avrebbe alcuna sicurezza del pagamento del totale.
In questi casi, lโordinamento prevede lโistituto della sospensione su istanza di parte ex art. 624 bis cpc.
Nella pratica, in vista di una proposta di accordo a rate formulata dal debitore, nessun creditore si azzarderebbe a chiedere a chiusura anticipata del processo o a rinunciare agli atti, ed รจ proprio per questo che รจ stato previsto lโistituto della sospensione, che da un lato permette al debitore di concretizzare quanto offerto e dallโaltro quello di tutelare il creditore in caso di mancata realizzazione dellโaccordo medesimo, permettendogli di chiedere, alla luce dellโinadempimento del debitore, la ripresa del processo.
In questi casi, quindi, il GE puรฒ sospendere il processo per il tempo occorrente alle parti di realizzare lโaccordo di pagamento o comunque fino ad un massimo di 24 mesi.
Allโesito della sospensione, qualora il debitore abbia adempiuto allโaccordo, allora il processo non verrร riassunto e la mancata riassunzione comporterร lโestinzione del processo.
Art. 629 cpc e art. 624 bis cpc a confronto
Ora, รจ bene sapere che anche se i due istituti sono utilizzati proprio al fine di permettere un incontro di volontร tra le parti (chiaramente spinti da interessi diversi), รจ anche vero che non possono essere utilizzati a piacimento o comunque in alternativa tra loro.
Questo perchรฉ seguono regole diverse e sono assoggettati a termini diversi.
Il debitore che decide di proporre un accordo a saldo e stralcio deve ricordare che a seconda del contenuto della proposta รจ tenuto al rispetto di termini diversi.
In particolare:
- quando propone il pagamento a saldo e stralcio in unโunica soluzione, in considerazione del fatto che trova applicazione lโart. 629 cpc, allora potrร proporlo anche a cavallo dellโesperimento di vendita fissato.
Questo perchรฉ la norma richiama espressamente la facoltร delle parti interessate di rinunciare agli atti prima dellโaggiudicazione o dopo la vendita (individuando come unica differenza solamente i soggetti tenuti a rinunciare โ che aumentano dopo la vendita).
In altre parole, ai sensi della norma la rinuncia รจ sempre possibile, eventualmente anche dopo lโaggiudicazione, ragion per cui โ siccome la rinuncia presuppone il pagamento del debito โ lโaccordo di pagamento ed il rispettivo pagamento in una soluzione puรฒ essere proposto ed effettuato anche a cavallo della vendita; garantendo in questo modo la rinuncia agli atti e lโestinzione della procedura.
- Caso diverso, invece, รจ quello che riguarda il pagamento dilazionato.
Quando il debitore propone il pagamento a saldo e stralcio dilazionato, allora unica soluzione รจ quella di chiedere la sospensione della procedura.
Ma la sospensione della procedura non puรฒ essere chiesta sempre ed incondizionatamente.
Lโart. 624 bis cpc statuisce, infatti, che โL’istanza puรฒ essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incantoโ.
Ai sensi della norma, quindi, la sospensione puรฒ essere richiesta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte (che coincide al giorno prima della data fissata per lโesperimento di vendita).
Trascorso questo termine โ decadenziale โ la sospensione non puรฒ essere piรน richiesta.
Quindi va da se che non potrร essere neppure proposto un accordo a pagamento dilazionato, ma solamente il pagamento in unโunica soluzione (che non sempre รจ possibile per ciascun debitore).
Quanto detto, quindi, fa comprendere come il debitore che sia intenzionato a salvare la propria casa proponendo un accordo di saldo e stralcio dovrร ben vagliare tutte le possibilitร ed attivarsi in tempi stretti laddove la sua unica possibilitร sia quella di offrire un pagamento dilazionato, in considerazione del fatto che questo รจ soggetto a termini piรน stringenti rispetto alla proposta di pagamento in unโunica soluzione.
Conclusioni
A ben vedere, il legislatore ha puntualmente disciplinato le conseguenze di un accordo tra le parti nel corso del processo esecutivo, ma, si ricorda, in modo diverso a seconda dellโaccordo presentato e portato ad accettazione del creditore.
Quindi, come detto, รจ sempre necessario fare le proprie valutazioni in tempi non sospetti e utili al fine di non incorrere in decadenze che possano compromettere gli obiettivi fissati โ che per il debitore generalmente sono salvare la propria abitazione dallโesecuzione forzata, quindi motivo piรน che valido per non perdersi tra gli schemi processuali.
Ma non essendo sempre semplice interpretare e comprendere bene i dettati delle norme, soprattutto per le finalitร che puรฒ avere un debitore nel corso di un pignoramento, si consiglia sempre al debitore esecutato di farsi assistere da un professionista esperto e preparato che sappia agire al fine di garantire e tutelare, nel migliore dei modi, i suoi diritti ed interessi.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura del seguente articolo: “Cause di nullitร del pignoramento immobiliare“.
avv. Biancamaria Leone de Pertis
(collaboratrice dello Studio dโAmbrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per verificare la concreta possibilitร ย con una adeguata difesa specialistica di ottenere laย revoca dellโaggiudicazione giร compiuta per laย difformitร tra lโordinanza e lโavviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio dโAmbrosio Borselli si leggaย โRevocata aggiudicazione per difformitร tra ordinanza e avviso di venditaโ
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,ย ย persino lโannullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio dโAmbrosio Borselli) e deiย motivi di opposizione al decreto di trasferimentoย che hanno portato a un tale eccezionale risultato si leggaย โ617 cpc: Ottenuto lโannullamento del decreto di trasferimentoโ
Per prendere visione dellโennesima revoca di una ordinanza di vendita giร pronunciata, ottenutaย dallo Studio dโAmbrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga โRevocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizioneโ
Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dellโasta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolaritร nellโavviso di vendita si legga โModello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocataโ
Per maggioriย approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga lโarticoloย Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casaย ed ย i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato dโAmbrosio Borselli a bloccare le relative procedure.
Per approfondire lโeccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenutoย lโomologa di un piano del consumatoreย proposto inย corso di pignoramento, salvandoย in tal modoย la casaย del debitore, con ilย pagamento del solo 37% del mutuoย originariamente dovutoย in 7 anniย da parte sua si legga โOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareโ
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia giร in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, leggaย โGuida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare lโimporto, con modelli di proposta e accettazione
Va rilevato per completezza espositiva che, al contrario di quanto credono i piรน, le opposizioni ex art. 615 e 617 cpc, non definiscono affatto lโambito delle possibili contestazioni possibili nellโambito della procedura esecutiva, le contestazioni che possono portare allโestinzione della procedura esecutivaย laddove (piรน frequentemente di quanto si creda) il creditore non abbia rispettato un termine essenziale del pignoramento si propongono infatti con istanza ex art. 630 cpc (si leggano a tal riguardo gli articoli โEstinzione del pignoramento per mancato rispetto del termine previsto dallโart. 567 terzo comma cpc-Istanza ex art. 630 cpc- Accoglimentoโย e โIl Tribunale di Salerno segue la Cassazione: estinto pignoramento per il mancato deposito della nota di trascrizione entro 15 giorni!โ),ย inoltre molte norme procedurali possono essere, e sono spesso, violate senza che sia necessaria od ย opportuna una formale opposizione, mentre possono essere formalmente contestate tali, definiamo, minori irregolaritร , in udienza stessa, e potrร essere lo stesso G.E. a disporre la ripetizione degli atti irregolari, e una successiva nuova udienza per riparare i difetti procedurali (anche ad esempio il mancato rispetto di un termine procedurale, da parte del creditore, di un interventore, di un terzo, del ctu, dellโesperto, termine non cosรฌ grave da consentire unโopposizione, tanto che per prassi laddove non vi sia una difesa del debitore, abitualmente tali termini non vengono quasi mai rispettati), il tutto con consistente allungamento dei tempi a tutto beneficio del debitore esecutato.
Per quella particolare forma di sospensione di 300 giorni dei termini delle procedure in caso di usura od estorsione si leggaย โLa sospensione di 300 giorni dellโesecuzione immobiliare per Usura od Estorsioneโ
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere lโimmobile pignorato ad un privato ย al di fuori dellโasta (in unโudienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si leggaย โVendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutivaโ,ย ย tra le possibili soluzioni da non sottovalutare perย salvare lโimmobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne ย al riguardo di piรน si leggaย โArt 495 cpc: la conversione del pignoramento nellโesecuzione immobiliareโ )
Per approfondire le tecnicalitร procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalitร di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzareย ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene allโasta, si consiglia anche la lettura dellโultima versione delย โManuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticitร della procedura e possibili soluzioniโ.ย ย pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla paginaย del sitoย โIl Manualeโย ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, ย manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrร mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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avv. Edgardo Diomede dโAmbrosio Borselliย
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