Vediamo insieme cosa prevede l’art. 555 c.p.c. sul pignoramento immobiliare, quali sono le fasi della procedura e come tutelarti in caso di pignoramento.
In questo articolo, come avvocati esperti in diritto dell’esecuzione forzata, andremo ad esaminare insieme a voi il pignoramento immobiliare e l’articolo 555 c.p.c., provando a spiegarlo con esempi semplici e chiari e riferimenti normativi.
Esso rappresenta uno degli strumenti più incisivi attraverso il quale il creditore può soddisfare il proprio credito, aggredendo i beni immobili del debitore; e allo stesso tempo, per il debitore che lo riceve, è un atto estremamente pesante ed invasivo perché va a colpire il patrimonio.
Lo scopo del pignoramento immobiliare è quello di assicurare al creditore lo stesso risultato che avrebbe ottenuto in caso di adempimento spontaneo da parte del debitore dell’obbligo risultante dal titolo esecutivo, sottraendo coattivamente i beni compresi nel patrimonio del debitore e trasformandoli, sempre coattivamente (attraverso la procedura di esecuzione immobiliare), in denaro da destinare alla soddisfazione dei creditori.
Mettiamo il caso che un soggetto sia creditore di una determinata somma di denaro nei confronti di un altro e che sia munito di un valido titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc. per saperne di più si legga: I titoli esecutivi) che accerti la propria pretesa, il suo diritto resterebbe comunque insoddisfatto se il debitore si rifiutasse di adempiere spontaneamente.
A tal fine il legislatore ha deputato l’esecuzione forzata, che garantisce la soddisfazione coattiva delle pretese del creditore, quando il debitore rimane inadempiente, utilizzando lo strumento del pignoramento immobiliare.
Articolo 555 c.p.c. aggiornato alla Cartabia
La normativa di riferimento in materia di pignoramento immobiliare è contenuta nel Libro III del Codice di Procedura Civile, dedicato all’espropriazione forzata, e trova uno dei suoi punti cardine nell’art. 555 c.p.c.
L’art. 555 c.p.c. stabilisce le forme e i requisiti dell’atto di pignoramento immobiliare, ovvero del documento con il quale prende avvio la procedura di esecuzione immobiliare.
Vediamo nello specifico cosa dice la norma:
- Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.
- Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note.
- Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.
Per comprendere meglio il contenuto dei tre commi lo andremo ora a spiegare nel dettaglio.
Commento al primo comma dell’art. 555 c.p.c.
Rivediamo il primo comma dell’articolo 555 c.p.c. il quale dispone: ” Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.”
Questo comma è fondamentale in quanto ci fa comprendere due cose:
- Il pignoramento si esegue tramite la notifica
- Il pignoramento si completa con la trascrizione dello stesso
Approfondendo l’art. 555 c.p.c. è bene ricordare che l’avvio della procedura del pignoramento presuppone l’avvenuta notifica al debitore del titolo esecutivo e del relativo atto di precetto (per ulteriori approfondimenti si legga: Atto di precetto e Riforma Cartabia: cosa cambia?), ossia un’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo, entro un termine di regola non inferiore a 10 giorni.
Come abbiamo visto, a norma dell’art. 555 c.p.c. il pignoramento immobiliare si esegue mediante notifica al debitore e successiva trascrizione, di un atto sottoscritto dal creditore.
Il primo comma dell’art. 555 c.p.c., si occupa di individuare innanzitutto quelli che sono i requisiti essenziali che quest’atto deve contenere, e cioè:
- i tradizionali requisiti di qualsiasi atto di parte previsti dall’art. 125 c.p.c. (ovvero: l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza);
- l’esatta indicazione dei beni e diritti immobiliari che si intende sottoporre ad esecuzione, inserendo gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato (ovvero: natura dell’immobile, destinazione urbanistica, comune di appartenenza, numero di partita catastale o delle mappe censuarie e almeno tre confini);
- l’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492, co. 1, c.p.c. (elemento tipico di ogni atto di pignoramento), di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni oggetto di espropriazione e i relativi frutti.
Commento al secondo comma dell’art. 555 c.p.c.
Il secondo comma dispone “Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note.”
Ora anche se la norma dispone che sia l’ufficiale giudiziaria ad attivarsi per trascrivere il pignoramento, al contrario è il creditore che nella pratica vi provvede.
La norma infatti dispone che l’ufficiale giudiziario deve provvedere alla trascrizione dell’atto nei registri immobiliari. A tale scopo, subito dopo la notifica, quest’ultimo consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei Registri, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note.
La trascrizione del pignoramento ha lo scopo di mettere a conoscenza i terzi che i beni del debitore sono stati sottoposti a pignoramento per evitare che possano aggiungersi altri pignoramenti e per garantire a chi si aggiudica i beni pignorati la prevalenza sugli altri creditori.
Dal momento della trascrizione, dunque, il debitore non può più vendere o ipotecare l’immobile. Tutti gli atti di disposizione successivi risulteranno inefficaci nei confronti dei creditori procedenti e intervenuti.
L’immobile diventa così vincolato fino alla conclusione della procedura.
Commento al terzo comma
Come si anticipava nella lettura del secondo comma dell’art. 555 c.p.c. attività sopra elencate possono essere compiute anche dal creditore pignorante e difatti vengono nella prassi svolte dal creditore stesso.
Per dare avvio alla procedura esecutiva è necessario il deposito dell’atto di pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente per territorio (art. 557 c.p.c.)
Perciò eseguita l’ultima notificazione l’ufficiale giudiziario consegna, senza ritardo, al creditore o al suo avvocato l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione che gli è stata restituita dal Conservatore dei Registri Immobiliari.
Entro 15 giorni vengono depositati gli atti presso presso il tribunale competente.
Successivamente il giudice dell’esecuzione nominerà il custode giudiziario e il delegato alla vendita, che gestiranno l’immobile fino all’asta giudiziaria (per ulteriori approfondimenti si legga: Aste giudiziarie telematiche: errori, vizi e difetti).
Iscrizione a ruolo del pignoramento e nota di trascrizione
Ora che abbiamo visto come la norma disciplina il pignoramento, vediamo insieme come funzionano nella pratica questi passaggi.
Quando un creditore decide di avviare un’azione esecutiva per recuperare una somma di denaro, deve compiere alcuni passaggi fondamentali previsti dalla legge. Tra questi, due momenti particolarmente importanti – dopo la notifica del precetto e del pignoramento – sono l’iscrizione a ruolo e il deposito della nota di trascrizione del pignoramento.
L’iscrizione a ruolo è l’atto con cui il creditore “registra” formalmente la procedura di pignoramento presso il tribunale competente. In pratica significa depositare tutta la documentazione relativa al pignoramento (es. atto di pignoramento, titolo esecutivo notificato, precetto notificato ecc.) nella cancelleria del tribunale.
L’iscrizione a ruolo serve a:
- far partire ufficialmente la fase giudiziaria dell’esecuzione forzata;
- permettere al giudice dell’esecuzione di prendere in carico il procedimento;
- consentire, dopo che il G.E. abbia preso visione della regolarità degli atti, la fissazione dell’udienza davanti al giudice.
Per il pignoramento immobiliare il creditore procedente ha 15 giorni a disposizione per l’iscrizione a ruolo; termine che decorre dalla data di ritiro dell’atto di pignoramento notificato presso l’UNEP competente. Se non lo fa nei tempi previsti, il pignoramento perde efficacia, e la procedura deve essere ripetuta.
Entro 15 giorni dal ritiro, quindi, il creditore deve iscrivere a ruolo il pignoramento. Il cancelliere, al momento del deposito, formerà il fascicolo d’ufficio e fornirà il numero di ruolo del pignoramento eseguito e regolarmente iscritto (l’art. 557 c.p.c.).
L’iscrizione al ruolo del pignoramento oggi avviene in modalità telematica attraverso il Processo Civile Telematico (PCT). Il legale del creditore deposita un’apposita nota di iscrizione a ruolo, accompagnata dai principali documenti che dimostrano la legittimità dell’azione esecutiva.
Una volta depositata tutta la documentazione, la cancelleria assegna un numero di ruolo generale dell’esecuzione (R.G.E.) e il procedimento può ufficialmente proseguire.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si legga il seguente articolo: “Tutto sull’Iscrizione a Ruolo del Pignoramento Immobiliare”.
Il deposito della nota di trascrizione
Per quanto riguarda, invece, la nota di trascrizione è un documento che viene rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e serve a rendere pubblico il pignoramento. In questo chiunque (es. un potenziale acquirente dell’immobile) consulti i registri può sapere che il bene è oggetto di pignoramento e quindi non è liberamente vendibile.
Quando viene notificato un pignoramento immobiliare, l’Ufficiale giudiziario o il creditore deve anche trascrivere l’atto nei registri immobiliari. La trascrizione serve a “bloccare” formalmente il bene e a rendere pubblico il vincolo: in altre parole, da quel momento l’immobile risulta pignorato.
Ma questa trascrizione deve essere seguita da un deposito della nota (il documento che attesta la trascrizione) in tribunale, entro un certo termine.
Sul termine per il deposito della nota di trascrizione è però intervenuta, di recente, il correttivo della Riforma Cartabia che ha modificato la struttura del relativo adempimento.
Il comma due dell’art. 557 c.p.c. (post-Cartabia) stabilisce infattiche: “Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso”.
In passato, la versione precedente di questo articolo, pre-riforma Cartabia, suscitava grandi dubbi tra debitori e creditori, circa la sua interpretazione in merito all’omesso o ritardato deposito della nota di trascrizione come causa di inefficacia del pignoramento.
Ad oggi, in quanto avvocati esperti in diritto dell’esecuzione immobiliare, riteniamo che, grazie alle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, la norma non lasci più spazio a dubbi ed interpretazioni, poiché si legge chiaramente che tra le cause di inefficacia del pignoramento rientra anche l’omesso o ritardato deposito della nota di trascrizione.
Quindi se il creditore non rispetta il termine perentorio di 15 giorni per il deposito della nota di trascrizione il debitore può valutare di presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza per il rilievo d’ufficio della causa di inefficacia ai sensi dell’articolo 630 c.p.c..
Per ulteriori approfondimenti sul tema si legga il seguente articolo: “Termine deposito nota trascrizione pignoramento PostCartabia”.
Perfezionamento notifica pignoramento immobiliare
La notifica del pignoramento è un passaggio fondamentale della procedura esecutiva: se eseguita in modo errato, l’intero pignoramento può essere nullo.
Ecco perché è fondamentale rivolgersi ad avvocati come noi, esperti in diritto dell’esecuzione forzata. A tal proposito ora proveremo a spiegarvi in modo chiaro e semplice come funziona la notificazione, chi la effettua, a chi e con quali modalità.
Come abbiamo già visto la notifica del pignoramento avviene dopo che il creditore ha notificato al debitore il titolo esecutivo (es. sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, ecc.) e l’atto di precetto, con l’intimazione a pagare entro 10 giorni.
Se il pagamento non avviene, il creditore può procedere al pignoramento.
La notifica viene eseguita dall’Ufficiale Giudiziario del Tribunale competente per l’esecuzione.
È l’Ufficiale Giudiziario a redigere e consegnare al debitore l’atto di pignoramento, contenente tutti gli elementi, prima elencati, previsti dall’art. 555 c.p.c..
L’atto deve essere notificato al debitore personalmente. In alcuni casi, se vi sono terzi soggetti (come un comproprietario o un coniuge comproprietario del bene), anche questi devono essere messi a conoscenza del pignoramento, specialmente se la loro quota di proprietà è compresa nell’esecuzione.
Una volta predisposto e sottoscritto dal creditore, l’atto di pignoramento viene poi consegnato all’ufficiale giudiziario, il quale lo integra con l’ingiunzione del debitore di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito e provvede quindi alla sua notificazione al debitore.
Cosa fare se si riceve un pignoramento?
Come prima cosa valuta le possibili opposizioni e azioni da compiere:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): se ritieni che il debito non esista, sia già estinto o ci siano vizi nel titolo esecutivo.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): puoi contestare eventuali irregolarità formali nella procedura di pignoramento, come errori di notifica, mancanza dell’ingiunzione, ecc.
- Conversione del pignoramento: puoi chiedere al giudice l’autorizzazione a versare una somma di denaro in sostituzione del bene pignorato, da pagare in rate.
- Negoziazione e rateizzazione: puoi provare a trattare con il creditore per raggiungere un accordo (saldo e stralcio) o per dilazionare il pagamento del debito, evitando così la procedura forzata.
In ogni caso la notifica di un atto di pignoramento segna sempre un momento delicato per chi la riceve.
Se sei un debitore, hai subito un pignoramento e non sai come comportarti, non affidarti alle tue sole forze: rivolgiti sempre ad avvocati come noi, esperti in diritto dell’esecuzione forzata.
Se hai bisogno di assistenza in questo senso puoi rivolgerti al nostro studio, studio legale d’Ambrosio Borselli, che offre consulenza e assistenza specializzata nelle procedure di esecuzione immobiliare e difesa dal pignoramento.
Per saperne di più vi consigliamo di leggere i seguenti articoli: Guida alla trascrizione del pignoramento immobiliare: costi, durata e termine; Guida al Pignoramento Immobiliare nel 2025; La notifica del pignoramento immobiliare: costi ed effetti; Come salvare casa dal pignoramento: soluzioni e cosa fare.
p.avv. Silvia Bizzi
(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per ulteriori approfondimenti sull’opposizione al precetto si leggano i seguenti articoli: “Opposizione a precetto art 615 cpc o art 617 cpc”, “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma”, “Modello di opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c.”.
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando “Lo Studio – Avvocati dal 1880″, per informazioni sulla Partnership dello Studio con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”, per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci”
Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”