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Modello di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc

Novembre 6, 2025by Redazione
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Guida completa all’opposizione agli atti esecutivi: forma, struttura. Tempi, costi e procedura. Modello fac-simile di opposizione agli atti esecutivi.

Abbiamo più volte parlato dell’opposizione agli atti esecutivi, dei vantaggi e dei risultati che il debitore può ottenere con questo strumento.

Dobbiamo sempre ricordarci, infatti, che seppur un debitore sia esecutato, cioè sia “vittima” di una esecuzione immobiliare promossa ai suoi danni ad esempio perché non ha più pagato le rate del mutuo o perché non ha adempiuto ad una obbligazione pecuniaria fissata da una sentenza, in ogni caso, ha il diritto a che l’esecuzione in parola sia esente da vizi ed errori.

In altre parole, come qualunque procedimento giudiziario, anche una esecuzione deve avvenire nel rispetto delle regole, norme e imposizioni previste dal legislatore.

Quindi, seppur fine ultimo di una esecuzione è il soddisfacimento dei diritti del creditore, questo deve avvenire nel rispetto dei diritti del debitore.

E quando i diritti del debitore sono lesi, allora l’ordinamento offre in generale lo strumento dell’opposizione per correggere gli errori ed eliminare i vizi che ne inficiano la validità.

Sappiamo che l’opposizione può essere classificata in:

Oggi, in particolare, presentiamo un modello (facsimile) di opposizione agli atti esecutivi che sicuramente tra i tre è quello più adottato nel corso di una procedura esecutiva.

La norma

L’art. 617 cpc distingue i casi in cui l’opposizione sia relativa:

  • alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (1° comma);
  • alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione (2° comma).

Nel primo caso, l’opposizione si propone davanti al giudice indicato nel precetto o in mancanza di indicazione davanti al giudice del luogo ove la notificazione del precetto è stata eseguita. Opposizione che si propone con atto di citazione, entro 20 giorni dalla notificazione del titolo e precetto.

Nel secondo caso (nel quale rientrano anche i casi di opposizione di cui al primo comma che non sia stato possibile promuovere prima), l’opposizione si propone davanti al giudice dell’esecuzione, con ricorso, nel termine perentorio di 20 giorni dal compimento del singolo atto oggetto di opposizione.

Opposizione agli atti esecutivi: oggetto

Come anticipato, la parte interessata (che nella maggior parte dei casi è il debitore, ma potrebbe anche essere il creditore in caso di provvedimento che sia favorevole al debitore) può agire per correggere:

  • la regolarità formale del titolo o del precetto;
  • un vizio di notificazione del precetto o del titolo;
  • un vizio del singolo atto emesso nel corso della procedura.

Nella stragrande maggioranza dei casi, l’opposizione agli atti esecutivi ha ad oggetto provvedimenti del GE, a titolo esemplificativo:

  • ordinanza di vendita;
  • provvedimento del GE che decide su un ricorso ex art. 591 ter cpc;
  • decreto di trasferimento.

N.B. l’opposizione agli atti esecutivi per una irregolarità del titolo e precetto può riguardare solo una irregolarità formale oppure relativa alla notificazione degli atti. Quando invece si contesta il diritto a procedere del creditore oppure la pignorabilità dei beni, quindi la validità sostanziale del pignoramento, lo strumento da adottare è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc. Per maggiori approfondimenti si consiglia, tra tanti, la lettura dell’articolo Modello di opposizione all’esecuzione ex art 615 c.p.c.

Opposizione agli atti esecutivi: forma

A seconda dell’oggetto dell’opposizione, il legislatore prevede forme diverse.

Quando si propone opposizione per rilevare vizi attinenti la regolarità formale del titolo e/o del precetto, prima che l’esecuzione sia iniziata, l’opposizione si promuove con atto di citazione dinanzi il Tribunale competente ex art. 480, III comma cpc, ossia davanti al giudice indicato nell’atto di precetto. In mancanza di indicazione, allora l’opposizione di propone dinanzi al giudice del luogo ove la notificazione è stata eseguita.

Nella pratica, si tratta di un vero e proprio giudizio introdotto con citazione.

Quando, invece, l’esecuzione è già iniziata (ai sensi del II comma dell’art. 617 cpc) l’opposizione si propone con ricorso davanti al giudice dell’esecuzione.

Nella pratica, quindi, l’avvocato dell’opponente (colui che propone opposizione) depositerà un ricorso nel fascicolo telematico della procedura esecutiva.

Opposizione agli atti esecutivi: procedura

Lo svolgimento del giudizio di opposizione è dettato dall’art. 618 cpc.

Una volta presentato il ricorso dinanzi il GE (depositato nel fascicolo della procedura), questi fissa con decreto la data di udienza di comparizione parti ed il termine entro cui l’opponente deve necessariamente notificare il ricorso insieme al provvedimento di fissazione udienza alle altri parti della procedura esecutiva.

All’udienza di comparizione il GE provvede con ordinanza e/o a seconda del caso sospende la procedura. (per approfondimenti si legga Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento)

Inoltre, fissa il termine per l’introduzione del giudizio di merito, che si conclude con sentenza non impugnabile. Questo significa che avverso la sentenza definitiva del giudice non si può fare appello, unico strumento offerto alla parte soccombente è il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., ossia per violazione di legge.

Come più volte spiegato, l’opposizione si compone in due fasi, una fase cautelare ed una fase di merito. Quanto previsto dall’art. 618 cpc è la prima fase, ossia quella cautelare divanzi il GE.

La fase di merito, dinanzi ad altro giudice, è eventuale, nel senso che la parte interessata a seguito della definizione della fase cautelare potrà decidere se introdurre o meno il merito, entro il termine imposto dal GE.

NB per parte interessata non necessariamente si intende l’opponente principale, perché ad es. se il debitore promuove opposizione e il GE accoglie le doglianze del debitore e sospende la procedura, questi avrà interesse a cristallizzare la sospensione e quindi non introdurrà la fase di merito, molto probabilmente questa fase verrà introdotta dal creditore, che al contrario vorrà ribaltare il provvedimento di sospensione.

Per maggiori approfondimenti in merito alla struttura delle opposizioni di consiglia la lettura dell’articolo Opposizione 615 e 617 cpc: differenza tra fase cautelare e fase di merito

Opposizione agli atti esecutivi: termine

Anche qui ci corre in soccorso la normativa di riferimento

L’opposizione agli atti esecutivi è soggetta a termini precisi e perentori. Ciò significa che non si può promuovere una opposizione nel momento in cui, riguardando la documentazione o lo svolgersi della procedura, ci si rende conto dell’errore o della irregolarità.

In particolare, la norma parla di 20 giorni. Entro 20 giorni dal compimento dell’atto da opporre (quindi errato o irregolare) oppure entro 20 giorni dalla notificazione del titolo e precetto (se trattasi di irregolarità di cui al primo comma dell’art. 617 cpc) la parte interessata deve promuovere l’opposizione.

Il termine è perentorio, ciò significa che trascorso inutilmente il termine, una eventuale opposizione oltre i termini verrebbe dichiarata inammissibile.

Opposizione agli atti esecutivi: costi 

Quanto ai costi, da intendersi i costi di procedura quindi contributo unificato e marca da bollo vanno distinti i casi in cui l’opposizione venga promossa prima dell’instaurazione della procedura esecutiva o dopo.

Nel primo caso, l’opposizione promossa con citazione è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 168,00, oltre a euro 27,00 di marca da bollo.

Nel secondo caso vanno distinte le fasi dell’opposizione. La fase cautelare non è soggetta ad alcun pagamento né a titolo di contributo né di marca da bollo; la fase di merito invece sarà soggetta alle medesime regole di pagamento che riguardano l’opposizione promossa con citazione.

A questi poi, complessivamente considerati, vanno aggiunti i compensi da riconoscersi all’avvocato e considerare le eventuali condanne in caso di soccombenza.

Modello di opposizione

Per consultare e prendere visione di un modello di opposizione agli atti esecutivi clicca QUI.

In particolare, si tratta di una opposizione avverso l’ordinanza di vendita emessa nell’ambito di una procedura esecutiva nella quale viene contestato dal debitore il rigetto ingiustificato del GE di approfondimenti richiesti sulla perizia estimativa resa dall’esperto, palesemente carente e lacunosa, sulla scorta del quale era stata poi ordinata la vendita del compendio pignorato in occasione dell’udienza 569 cpc.

Conclusioni

Come spesso detto, l’opposizione è uno strumento validissimo per garantire il rispetto delle regole e disposizioni dettate in materia di esecuzioni.

Specialmente in una esecuzione immobiliare, commettere errori è all’ordine del giorno, considerata la particolarità della procedura, i vari passaggi, le fasi e le molteplici attività da compiere, nonchè la molteplicità dei “protagonisti” della procedura stessa (GE, professionista delegato, custode, perito, creditori, debitore, aggiudicatario).

Ragion per cui, nell’interesse di tutte le parti della procedura, specie del debitore che ha diritto ad una esecuzione “corretta” nella forma e nella sostanza, gli errori/irregolarità vanno necessariamente rilevati ed eliminati.

Per queste ragioni è bene affidarsi ad un professionista esperto e competente, preparato che sappia sfruttare al meglio questo strumento e che sappia tutelare al meglio i diritti ed interessi del debitore in difficoltà.

Avv. Biancamaria Leone de Pertis

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeo ancora Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“ tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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