Opposizioni esecutive : come funzionano? Disciplina ex artt. 615 e 617 c.p.c., differenze, termini, forme e disciplina
In questo articolo parleremo dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ovvero dei due rimedi di cui ci si può servire per contestare il diritto di un creditore ad instaurare procedimento di esecuzione forzata o per contestare la validità di un singolo atto esecutivo.
Per comprendere la disciplina dobbiamo chiederci le opposizioni esecutive: come funzionano?
Al fine di rispondere dobbiamo premettere che l’esecuzione forzata è un procedimento in virtù del quale il creditore, in caso di mancato adempimento spontaneo del debitore, può ottenere la soddisfazione del proprio credito.
In quanto avvocati esperti del diritto dell’esecuzione forzata, tenteremo di spiegarvi quanto sopra con esempi semplici e chiari e riferimenti normativi.
Per approfondimenti sul procedimento di esecuzione forzata leggere “ Atto di precetto e Riforma Cartabia: cosa cambia? “ e “Guida al Pignoramento Immobiliare nel 2025”
Opposizioni esecutive : come funzionano?
Opposizione all’esecuzione
Rispetto all’opposizione all’esecuzione, in particolare, l’art. 615 c.p.c. sancisce che se l’esecuzione non è iniziata, l’opposizione :
- permette all’opponente di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata;
- va effettuata impugnando l’atto di precetto tramite atto di citazione;
- va presentata dinnanzi al giudice territorialmente competente in caso di esecuzione;
- può comportare, in presenza di gravi motivi e su richiesta dell’istante, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo;
- può comportare, in caso di contestazione solo parziale del titolo, che il giudice proceda alla sospensione solo rispetto alla parte contestata.
Invece, quando è iniziata l’esecuzione, la disciplina sull’opposizione ex art. 615 c.p.c. prevede che:
- l’opponente può sia contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata che la pignorabilità dei beni sottoposti ad esecuzione;
- l’opposizione si propone con ricorso al G.E.;
- nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione non è ammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione eccetto i casi in cui è fondata su fatti sopravvenuti o l’opponente dimostra di non aver potuto proporla prima per causa a lui non imputabile.
Per approfondimenti sui titoli esecutivi leggere “I titoli esecutivi” e per approfondimenti sull’opposizione a precetto leggere “Differenze tra opposizioni a precetto preventive e successive”
Opposizione agli atti esecutivi
L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., invece, prima che sia iniziata l’esecuzione, comporta che :
- sia possibile contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto;
- con atto di citazione da notificare entro 20 gg dalla notificazione del titolo o del precetto;
- dinnanzi al giudice competente per l’esecuzione;
Al contrario, se l’esecuzione è già iniziata :
- è possibile contestare la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto quando sia stato impossibile proporre l’opposizione prima;
- è possibile proporre opposizione rispetto alla notificazione del titolo esecutivo o del precetto;
- è possibile proporre opposizione rispetto ai singoli atti dell’esecuzione;
- l’opposizione va effettuata tramite ricorso al G.E. entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione se riguarda il titolo o il precetto e, negli altri casi, entro 20 giorni dal compimento del singolo atto esecutivo
Opposizioni esecutive: come funzionano?
Fase cautelare e di merito
L’opposizione agli atti esecutivi e l’opposizione all’esecuzione sono due mezzi impugnatori che, quando proposti dopo l’inizio dell’esecuzione, danno vita a due fasi:
- una prima fase cautelare o incidentale che va celebrata dinnanzi al G.E.;
- una seconda fase eventuale di merito celebrata davanti al giudice ordinario competente per materia e nelle forme celebrata davanti al giudice ordinario competente per materia e nelle forme (quindi ricorso o più spesso citazione a seconda della materia trattata) e modalità previste a seconda della materia trattata.
Costi
Relativamente ai costi dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi bisogna distinguere:
Opposizione all’esecuzione
-
- se è proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, è assoggettata al versamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo, secondo il valore della domanda;
- se è proposta dopo l’inizio dell’esecuzione , va fatta una distinzione. In particolare, come abbiamo visto l’opposizione all’esecuzione avanzata una volta iniziata l’esecuzione si scinde in due fasi (una cautelare e una eventuale di merito):
– Rispetto alla fase cautelare non è dovuto alcun contributo unificato;
– Rispetto alla fase di merito bisogna versare il contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo, secondo il valore della domanda
Opposizione agli atti esecutivi
- se è proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, l’ opposizione è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 168,00 (oltre a euro 27,00 di marca da bollo);
- se è proposta dopo l’inizio dell’esecuzione, va fatta una distinzione perché come rispetto all’opposizione all’esecuzione, anche qui possiamo avere due fasi:
– Rispetto alla fase cautelare non è dovuto alcun contributo unificato;
– Rispetto alla fase di merito bisogna versare il contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo, nella misura fissa di € 168,00, (oltre a euro 27,00 di marca da bollo
Conclusioni
In conclusione, nel presente articolo abbiamo tentato di rispondere alla domanda “Opposizioni esecutive: come funzionano?” e abbiamo visto come sia importante nell’ambito della procedura esecutiva conoscere correttamente la disciplina relativa all’opposizione all’esecuzione e all’opposizione agli atti esecutivi per evitare decadenze e tutelare correttamente la propria posizione giuridica.
avv. Gabriella Alfieri
(collaboratrice dello studio legale D’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)
Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica, persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”
Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione” “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”
Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare”
Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”
Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa“
Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.
Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”
Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”
Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“, tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )
Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”. pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta, manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.
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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli
Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”



