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Differenze tra opposizioni a precetto preventive e successive

Marzo 27, 2024by Redazione
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Opposizioni preventive e successive ex art. 615 e 617 c.p.c., termini, come si propongono e procedimento e sospensioni.

 

Innanzitutto, doveroso e necessario, è fissare alcuni concetti fondanti l’argomento di cui a breve andremo a discorrere: quando si parla di processo di esecuzione, inteso quale procedura esecutiva individuale, si fa riferimento ad una fase del giudizio specifica e settoriale che trova la sua fonte ed il suo impulso nell’esistenza di un titolo esecutivo (trattasi di una sentenza, un decreto ingiuntivo, un atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale) da cui deriva una condanna all’adempimento di un determinato obbligo da parte del debitore per la realizzazione di un interesse di parte creditrice, secondo l’ordinamento giuridico, meritevole di tutela. L’adempimento del suddetto obbligo viene intimato attraverso un atto di precetto: “il precetto consiste nell’intimazione ad adempire l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni […]” (art. 480 c.p.c.)

Bisogna precisare che la notifica di un atto di precetto non introduce e non instaura tra le parti nessun tipo di giudizio, è semplicemente un’intimazione al debitore ed un’avvertenza che, nel caso di mancato adempimento, il creditore in forza del suddetto titolo esecutivo potrebbe procedere coattivamente.

L’atto di precetto, così come dettato all’art. 481 c.p.c., cessa di avere efficacia se, entro 90 giorni dalla sua notificazione, non è iniziata l’esecuzione: questa delimitazione temporale però, come sottolineato dal secondo comma della fattispecie normativa in questione, viene sospesa nel momento in cui avverso lo stesso atto di precetto viene proposta opposizione.

 

La fase oppositiva: art. 615 c.p.c., 617 c.p.c.

Il nostro Codice di procedura civile, al titolo V, si occupa della fase dell’opposizione nell’ambito della procedura esecutiva: distinguendo, a tal proposito, tra opposizione all’esecuzione prevista e disciplinata all’art. 615 c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi dettata all’art. 617 c.p.c.

Poniamo in evidenza la distinzione delle due forme di opposizione in quanto entrambe vengono promosse con modalità e per fini differenti:

  1. L’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., infatti, rinviene il suo scopo nella contestazione della validità ed esistenza del titolo esecutivo: ad esempio, una sentenza non ancora passata in giudicato ,oppure, possiamo fare riferimento all’ipotesi in cui il soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento deduca di non essere il soggetto destinatario dell’azione esecutiva (in questo caso il giudice sarà investito del potere di interpretazione del titolo che condurrà all’adozione di una decisone che statuirà, nel caso di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, che quel dato titolo esecutivo non esiste in danno del soggetto nei cui confronti l’esecuzione è stata preannunciata o esercitata). In questa specifica ipotesi, dunque, si contesta l’esistenza del presupposto processuale quale impulso determinante per l’inizio della fase esecutiva.
  2. L’art 617 c.p.c., invece, fa riferimento ad un’opposizione agli atti esecutivi finalizzata alla contestazione della legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva: la parte intende far valere l’irregolarità della procedura esecutiva ed i suoi vizi formali che possono riguardare sia gli atti o i provvedimenti adottati nel corso della procedura esecutiva sia atti prodromici alla stessa,come ad esempio, la mancata notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto.

Opposizioni al precetto preventive e successive:

Forma, modalità, procedura, analogie e differenze.

 

Una volta specificati i diversi tipi di opposizioni, indispensabile è analizzare la questione da un’altra prospettiva: è possibile opporsi all’atto di precetto prima che l’esecuzione sia iniziata ed in questo caso si parlerà di opposizione preventiva, o proporre opposizione ad esecuzione già in corso ed in questo caso si tratterà di un’ipotesi di opposizione successiva. Il criterio che scandisce le due species di opposizioni è dato dal momento in cui inizia l’espropriazione forzata (che coincide con la notifica dell’atto di pignoramento).

  1. Le opposizioni, cosiddette preventive, vengono disciplinate in egual modo al co. 1 dell’art. 615 c.p.c. e al co. 1 dell’art. 617 c.p.c.

L’art. 615 c.p.c. prevede al co. 1: “Quando si contesta il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione a precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’art. 27 Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo [..]”

In questa specifica ipotesi, trattandosi di contestazione della validità del titolo su cui si basa l’intera procedura che si concentra innanzi allo stesso giudice, costui potrà decidere sia sulla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo che sul merito dell’opposizione proposta.

Il giudice dinnanzi al quale viene proposta opposizione al precetto (preventiva) gode dunque di un particolare potere di sospensione che non si limita alla sospensione della sola esecuzione iniziata (come accade nel caso dell’opposizione “successiva”) ma si estende sino a bloccare l’efficacia esecutiva del titolo, paralizzando per l’effetto ogni possibile iniziativa esecutiva individuale.

Si richiama, in tal caso, l’art. 623 c.p.c. il quale prevede che: “salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non puo’ essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione.” Ed ecco che si sottolinea l’eccezionalità di questa ipotesi: concorrendo gravi motivi, il giudice può sospendere la stessa efficacia esecutiva del titolo in questione (si rientra quindi nell’ipotesi tassativa prevista all’art. 623 c.p.c.) (per approfondimenti si legga Guida alla sospensione del pignoramento immobiliare: la sospensione volontaria, quelle interna ed esterna, tutto sugli artt. da 623 a 628 cpc”)

Qualora la parte intenda, invece, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., contestare la validità e la regolarità degli atti esecutivi: “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato all’art. 480 c.p.c., con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto”. In questa specifica ipotesi, nella quale si va ad eccepire un vizio formale dell’atto di precetto, il giudice dell’esecuzione adotterà i provvedimenti che ritiene indilazionabili eventualmente sospendendo la stessa procedura esecutiva così come previsto dall’art. 618 c.p.c.

  1. Le opposizioni successive previste al co. 2 ex art. 615 cpc e co. 2 ex art. 617 cpc sono caratterizzate, invece, da una struttura bifasica: una fase cautelare necessaria dinanzi al giudice dell’esecuzione pendente e poi, soltanto dopo l’emissione dell’ordinanza di accoglimento o rigetto della stessa, potrà essere introdotta una fase di merito dinanzi ad altro giudice “a cura della parte interessata” come riportato dall’art. 616 e 618 c.p.c..

A tal proposito la Corte di Cassazione così dispone: “la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive successive all’inizio dell’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame da parte del giudice dell’esecuzione determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.” (Cass. Sez. Civile sent. N. 25170 del 11.10.2018)

Il giudizio si introduce con ricorso e ad esecuzione già iniziata (che coincide con la notifica dell’atto di pignoramento).

  • Il 2 dell’art. 615 c.p.c. prevede infatti che, quando l’opposizione viene esperita per cause riguardanti appunto l’invalidità e/o l’illegittimità del titolo esecutivo o ipotesi di impignorabilità dei beni, la stessa deve essere proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione
  • Il 2 dell’art. 617 c.p.c. prevede che: “le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla contestazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.

La competenza a decidere sulle opposizioni

Per quanto riguarda la competenza per materia dei pignoramenti immobiliari, la stessa spetta al Tribunale.

Nello specifico,

  1. Quando si tratta di opposizione preventiva, è competente il giudice del luogo dell’esecuzione: la competenza per territorio è determinata dalla dichiarazione di residenza o elezione di domicilio fatta dall’istante nell’atto di precetto (art. 27 c.p.c.); nel momento in cui questa manchi, l’art. 27 c.p.c. rimanda all’art. 484 co. 3, il quale prevede che le opposizioni al precetto si propongano davanti al giudice del luogo di notificazione dello In tal caso si ricordi che il giudice può sospendere l’efficacia del titolo esecutivo.
  2. Per le opposizioni successive sarà invece competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione, il quale potrà soltanto disporre la sospensione dell’esecuzione davanti a sé.

Una volta analizzata la procedura di proposizione dell’opposizione e rimarcata la differenza tra opposizioni preventive e successive, quest’ultime, data la struttura bifasica (cautelare e del merito) che le caratterizza, è doveroso analizzare la fase di introduzione del giudizio di merito.

 

Accoglimento o rigetto dell’opposizione, introduzione giudizio di merito.

Una volta proposta opposizione ex. Art. 615 co. 2, e 617 co. 2., il giudice, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., 618 c.p.c., provvederà ad emettere ordinanza con la quale verranno stabiliti limiti di tempo per l’introduzione del giudizio di merito.

Sia nel caso di opposizione agli atti che di opposizione all’esecuzione con la medesima ordinanza che definisce la fase cautelare il giudice fissa un termine per l’introduzione del giudizio di merito.

In relazione alla proposta opposizione, questa a seconda che venga accolta o meno, comporterà la sospensione del processo esecutivo:

  • In caso di diniego della sospensione, a causa del mancato accoglimento dell’opposizione, l’opponente sarà interessato all’introduzione del giudizio di merito per poter far valere il vizio dedotto dinnanzi ad altro giudice al fine di ottenere da quest’ultimo l’emanazione del provvedimento più opportuno.
  • In caso di accoglimento dell’opposizione e susseguente sospensione, invece, il creditore dovrà attivarsi per l’introduzione del giudizio di merito, pena l’estinzione della procedura esecutiva;

tutto ciò viene infatti previsto all’art. 624 c.p.c. co. 3 : “Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.”

 

Provvedimenti conclusivi

Il provvedimento conclusivo che connota sia le opposizioni a precetto (preventive) che le opposizioni successive all’esecuzione assume la forma di sentenza.

Per quanto riguarda il regime di impugnabilità della stessa l’articolo di riferimento:

Art. 618 c.p.c. […] Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma”.

Dunque, la sentenza emessa all’esito del giudizio di merito nell’ambito di un’opposizione di tipo successiva e quella dettata all’esito di un’opposizione al precetto sono unicamente ricorribili per cassazione quando, in virtù del richiamo normativo previsto dall’art. 618 c.p.c. al co. 1 dell’art. 617 c.p.c., ci si riferisce al contesto dell’opposizione per motivi formali.

Al contrario, la sentenza emessa all’esito del giudizio di merito previsto all’art. 615 c.p.c. in materia di opposizione all’esecuzione, sarà appellabile oltre che, successivamente, ricorribile per Cassazione ex art. 111 cost.

Avv.p. Francesca Perrone

(collaboratrice dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

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