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Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione

Aprile 2, 2024by Redazione
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Tribunale di Arezzo: il Giudice dell’Esecuzione blocca il pignoramento immobiliare per carenza di prova circa la titolarità del credito oggetto di esecuzione.

Lo studio legale d’Ambrosio Borselli ha di recente ottenuto un importante risultato presso il Tribunale di Arezzo, il cui Giudice dell’Esecuzione, nella persona del giudice dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione ha, con ordinanza del 30.01.2024, accolto un nostro ricorso in opposizione all’esecuzione ed ha sospeso la relativa procedura esecutiva (per leggere l’ordinanza clicca qui).

Bloccato pignoramento per carenza di legittimazione attiva: il fatto

Quanto al contenuto, la vicenda espropriativa trae origine da un pignoramento promosso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, a danno della nostra assistita.
Il titolo azionato consiste in un contratto di mutuo agrario erogato, diversi anni prima, da MPS Banca Verde S.p.A. (già Istituto Nazionale di credito agrario) in favore della società debitrice.

Successivamente all’ordinanza di vendita, interviene nella procedura esecutiva la società AMCO – Asset Management Company S.p.A., la quale sosteneva di essere subentrata a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) ed essere dunque, in virtù di una serie di articolati passaggi, l’attuale ed unica titolare del credito.

In particolare, la società AMCO sosteneva di essere la nuova creditrice in virtù di un atto di scissione del 25.11.2020, con cui era subentrata di pieno diritto ad MPS nella titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici rientranti nel compendio scisso, ivi compreso il credito azionato con l’esecuzione in oggetto.

Premesso quanto precede, è importante sottolineare che in caso di successione nella titolarità del credito da parte di altro creditore la legge richiede che venga depositata documentazione attestante l’avvenuta successione. Questa indagine è fondamentale ai fini della prosecuzione della procedura in quanto il Giudice, in ogni fase e stato del procedimento esecutivo, è tenuto a verificare che il creditore sia effettivamente l’attuale titolare del credito (per saperne di più sulla cessione del credito “cartolarizzato” si legga: “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento“)

A tale proposito, veniva sottolineato al Giudice che nonostante la documentazione fornita dalla Banca, con cui aveva dimostrato la scissione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a favore di AMCO, non vi era alcuna prova che il credito azionato fosse incluso nell’insieme scisso!!

Infatti, dalla documentazione presente agli atti della procedura non era stato possibile verificare se in capo al creditore procedente, unico creditore presente, vi fosse la legittimazione attiva per la prosecuzione della procedura esecutiva: in buona sostanza la documentazione depositata non era sufficiente per dimostrare che il creditore procedente fosse l’effettivo creditore. 

Nulla risultava depositato al riguardo, ad esempio, alle molteplici cessioni intermedie che avevano tra l’altro interessato varie società ed istituti di credito, prima che il credito arrivasse nella titolarità della creditrice.

Detto in termini semplici, non si riusciva ad individuare “il percorso del credito” durante le numerose cessioni, trasformazioni, scissioni passate.

Ciò, tra l’altro, aveva causato non pochi disagi alla società debitrice in quanto la medesima aveva sempre cercato di addivenire ad un accordo in relazione ai due contratti di mutuo suindicato, così come fatto con l’altro creditore intervenuto nella procedura, ma la sua volontà si scontrava da un lato con il fatto che ogni due/tre mesi il credito veniva trasferito ad altro soggetto e, dall’altro, alla confusione creata dal non sapere con chi, tra questa moltitudine di società, trattare.

Commento all’ordinanza del 31 gennaio 2024 del Tribunale di Arezzo

Arriviamo così all’opposizione all’esecuzione depositata dallo Studio Legale d’Ambrosio Borselli con cui si lamentava dinnanzi al Giudice dell’esecuzione dell’assenza o quantomeno il dubbio sulla legittimazione attiva del creditore.

In particolare veniva lamentata l’assenza di documentazione a supporto delle plurime cessioni e altresì la mancanza di documenti chiave.

Venendo al provvedimento che oggi commentiamo, il Giudice, in primo luogo, chiarisce un aspetto importante sulla tempestività dell’opposizione:
Rispetto alla contestazione della Banca, per cui l’opposizione era tardiva perché proposta dopo l’ordinanza di vendita (si ricorda che l’articolo 615 c.p.c. dispone che le opposizioni all’esecuzione anno proposte al massimo entro l’ordinanza di vendita e sono consentite anche dopo solo se si fondano su fatti sopravvenuti), il Giudice dispone che:
benché la predetta norma detti una preclusione temporale tale da impedire la proposizione di contestazioni che non attengano fatti sopravvenuti, ovvero fatti che ben avrebbero potuto essere allegati tempestivamente, devono ritenersi ricompresi nell’ambito dei poteri officiosi del giudice gli accertamenti concernerti la titolarità del credito azionato in via esecutiva; considerato infatti che il Giudice dell’esecuzione ha il potere/dovere di compiere d’ufficio un controllo sulle condizioni dell’azione esecutiva, che permettono di ritenere configurabile in concreto il diritto di colui che propone la domanda di agire in executivis (come indicato da Cass. n. 2043 del 27.1.2017; Cass. n.16904 del 27.6.2018)”-

Il Giudice, pertanto, ribadisce che il creditore ha  l’onere di fornire la prova della titolarità del credito azionato in via esecutiva, il cui difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. Sez. Unite 2591/2016), con la conseguente possibilità per il giudice di rilevare la relativa questione anche d’ufficio. 

Venendo al controllo d’ufficio,  il Giudice prosegue ribadendo un principio fondamentale ossia quello secondo cui la creditrice “ha l’onere di dimostrare, a fronte della contestazione di controparte, la titolarità del credito azionato fornendo la prova non solo della scissione che l’ha vista direttamente coinvolta, ma anche di tutte le altre operazioni sovra richiamate, nonché dell’inclusione del credito azionato nelle stesse”.

Malgrado questo preciso compito,  la Banca, secondo il provvedimento in commento, non aveva adempiuto a questo onere probatorio ed infatti, nonostante nelle cessioni fossero indicati i crediti ceduti, non era possibile risalire alla singola posizione debitoria della società nostra assistita.

Ed infatti il giudice commenta: “ritenuto, pertanto, senza andare ulteriormente a ritroso per verificare l’inclusione del credito azionato nelle altre operazioni, che quanto sovra illustrato già consente di concludere che la documentazione prodotta dalla AMCO – Asset Management Company S.p.A. non appare idonea a dimostrare la titolarità in capo all’opposta del credito portato dal contratto di mutuo agrario…”.

La pregnanza dei rilievi sopra esposti dalla difesa dello studio d’Ambrosio Borselli ha così giustificato l’adozione della sospensione dell’esecuzione richiesta in via cautelare.

Sospensione del pignoramento per assenza legittimazione attiva

Il provvedimento è sicuramente di grande importanza e ricorda che l’analisi della legittimazione attiva riveste ancora oggi un ruolo fondamentale.

La vicenda vuole essere dimostrazione di quanto è importante la difesa tecnica di professionisti esperti in esecuzioni immobiliari poiché, anche quando la situazione per il debitore esecutato sembra così tanto ostica da non lasciar via d’uscita se non la perdita dell’immobile, un avvocato esperto e specializzato sarà invece in grado di consentire al debitore-proprietario il pieno rispetto della procedura da parte del creditore pignorante, circostanza che permette di guadagnare anche diversi anni, rendendo così, nella peggiore delle ipotesi, meno celere la procedura (il che comporta notevoli risparmi) o, nelle migliori, di salvare il proprio immobile dall’esecuzione.

Per leggere e scaricare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, clicca qui

Avv.p. Alessandra Verde
(collaboratrice dello Studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondire l’eccezionale risultato ottenuto dallo studio che, tra le altre, ha recentemente ottenuto l’omologa di un piano del consumatore proposto in corso di pignoramento, salvando in tal modo la casa del debitore, con il pagamento del solo 37% del mutuo originariamente dovuto in 7 anni da parte sua si legga “Omologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare”

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondire l’ammissibilità e soprattutto le rilevantissime conseguenze della trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento si legga “La trascrizione della domanda giudiziale di opposizione a decreto di trasferimento”

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”.

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per  approfondire le questioni relative ai vizi della notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ed in particolare tutto quel che riguarda nullità ed inesistenza della notifica del pignoramento immobiliare, la sanatoria per raggiungimento dello scopo e  cosa fare in caso di notifica nulla si legga Pignoramento immobiliare: i vizi della notifica”.

Per un modello di opposizione agli atti esecutivi da scaricare si legga  “Modello di opposizione agli atti esecutivi per deposito tardivo dell’istanza di vendita – Accoglimento del Ge ed estinzione del pignoramento”

Per approfondire lo strumento per opporsi all’avviso di vendita, che non è il ricorso in opposizione agli atti esecutivi bensì il ricorso ex art. 591 ter si legga “Come opporsi all’avviso di vendita: opposizione agli atti esecutivi o ricorso ex art 591 ter?”

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 (anticipatoria del nuovo codice della crisi) alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche

Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”  “Guida al Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, differenze tra le tre procedure

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si leggano Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”, “Procedure di esdebitazione e pignoramento immobiliare

Per approfondire la nuova ed eccezionale possibilità di vedersi omologato un piano del consumatore anche in presenza di debiti imprenditoriali si legga “Sì al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

Per approfondimenti in tema di tutela del consumatore  dal pignoramento immobiliare in caso di fideiussione, si leggano gli articoli “Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo del consumatore”,  “La Cassazione blocca il pignoramento immobiliare!?”, “La nullità totale della fideiussione omnibus”, “Fideiussioni nulle e sospensione pignoramento immobiliare “e “Decreto ingiuntivo contro il fideiussore: tempi e procedura”

Per conoscere la situazione che si viene a creare quando un immobile abusivo viene acquistato attraverso l’asta immobiliare si legga invece “L’immobile abusivo può essere venduto all’asta, ma l’abuso non è sanato”

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su google la parola “pignoramento” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

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