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Piano del consumatore del debitore + fac simile

Febbraio 10, 2026by Redazione

Piano del Consumatore + fac simile: guida completa, cos’è, come funziona, requisiti, vantaggi e fac simile per ridurre i debiti e fermare pignoramenti

Trovarsi in difficoltà economica è una situazione che può capitare a chiunque. Un mutuo che da sostenibile diventa troppo pesante, finanziamenti contratti in buona fede, cartelle esattoriali che si accumulano, oppure eventi improvvisi come la perdita del lavoro, una malattia o una separazione. Il Piano del Consumatore è una procedura che consente alle persone sovraindebitate di ridurre e ristrutturare i propri debiti sotto la supervisione del tribunale.

In questi casi, infatti, il rischio è concreto: pignoramenti, aste immobiliari, blocco dello stipendio e una pressione psicologica costante che incide profondamente sulla vita personale e familiare. Il Piano del Consumatore nasce proprio per rispondere a queste situazioni, offrendo uno strumento legale che consente di riorganizzare i debiti in modo sostenibile, evitando soluzioni drastiche e spesso irreversibili.

La legge riconosce il sovraindebitamento come una vera e propria condizione di crisi, che si verifica quando esiste uno squilibrio evidente tra i debiti assunti e il patrimonio o il reddito effettivamente disponibili per farvi fronte. In una prima fase si parla di stato di crisi, quando il debitore fatica a rispettare regolarmente le scadenze; in una fase più avanzata si arriva allo stato di insolvenza, caratterizzato da inadempimenti ormai conclamati.

Per gestire queste situazioni il legislatore ha introdotto una disciplina specifica, a partire dalla Legge n. 3/2012, poi evoluta fino all’attuale Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, con un obiettivo preciso: offrire una seconda opportunità al debitore onesto, senza sacrificare inutilmente beni essenziali come la casa di abitazione.

In questa breve guida, in quanto avvocati esperti in diritto delle esecuzioni immobiliari, cercheremo di spiegarvi in maniera semplice e chiara, che cos’è il piano del consumatore, quali sono i vantaggi e i requisiti di accesso per intraprendere questo percorso.

Cos’è il Piano del Consumatore e perché rappresenta un vero punto di svolta

Il Piano del Consumatore è una procedura giudiziale riservata alle persone fisiche non fallibili (un consumatore o piccolo imprenditore non soggetto a fallimento), pensata per chi si trova in una situazione di sovraindebitamento ma vuole affrontarla in modo serio e responsabile. Attraverso questa procedura il debitore può proporre al Tribunale un piano di rientro basato sulle sue reali capacità economiche, prevedendo pagamenti parziali, dilazionati nel tempo e, in alcuni casi, anche lo stralcio di una parte dei debiti.

Risulta qualificabile come “consumatore”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 14/2019: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Il soggetto deve trovarsi, inoltre, in uno stato di:

  • “crisi”, ossia ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 14/2019: “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”;
  • “insolvenza”, ossia ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 14/2019: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e’ piu’ in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;
  • “sovraindebitamento”, ossia ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 14/2019: “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

L’aspetto più importante, soprattutto per chi è già sotto pressione da parte delle banche o degli altri creditori, è che non è necessario il consenso dei creditori. Sarà il giudice a valutare la correttezza, la fattibilità e la convenienza del piano, confrontandolo con l’alternativa della liquidazione dei beni. Laddove i creditori o altri interessati ritenessero maggiormente conveniente la liquidazione dei beni del debitore al piano da quest’ultimo proposto, il Giudice può comunque omologare il piano del consumatore se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

Una volta che viene pubblicato il decreto di omologa del piano del consumatore esso è vincolante per i creditori. Il piano viene costruito con l’assistenza di un avvocato esperto e con il supporto di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o di un Gestore della Crisi, che verifica la completezza e la veridicità dei dati forniti.

Se il piano viene omologato e poi correttamente eseguito, il risultato finale è di enorme rilievo: il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione definitiva dei debiti residui non pagati. Non si tratta quindi di una semplice dilazione, ma di un vero e proprio percorso di risanamento che consente di tornare a una vita finanziaria equilibrata.

Chi può accedere alla procedura e il requisito della “meritevolezza”

La legge considera consumatore la persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Questo significa che anche chi svolge un’attività lavorativa autonoma può accedere al Piano del Consumatore, purché i debiti derivino da esigenze personali o familiari.

La disciplina è stata inoltre estesa ai membri dello stesso nucleo familiare, riconoscendo che la crisi di uno spesso coinvolge l’intera famiglia: coniugi, conviventi, parenti e affini possono accedere anche attraverso un’unica procedura. In alcuni casi, possono accedervi anche i soci di società di persone, a condizione che i debiti siano estranei a quelli sociali.

Per accedere al Piano del Consumatore devono sussistere alcuni requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2 e all’art. 69, co. 1 e 2, del D.Lgs 14/2019, tra i quali:

  • lo stato di sovraindebitamento, inteso come crisi o insolvenza;
  • l’assenza di dolo, colpa grave o frode nella formazione dei debiti;
  • non deve essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o averne beneficiato per più di due volte.

Elemento centrale è il concetto di meritevolezza. Il giudice valuta se il debitore ha agito in buona fede e se l’indebitamento non è il risultato di comportamenti gravemente irresponsabili.

La giurisprudenza recente ha ulteriormente chiarito questo aspetto: oggi è sufficiente accertare l’assenza di colpa grave nella genesi del sovraindebitamento per ritenere il debitore meritevole di accedere alla procedura (cfr. Trib. Roma, 30 maggio 2025).

Ciò rappresenta un’evoluzione rispetto al passato, semplificando il vaglio sull’onestà del debitore e confermando il principio del favor debitoris” (favorire il debitore in buona fede).

In pratica, se hai accumulato troppi debiti per circostanze sfortunate o errori non intenzionali, la legge ti offre comunque una chance di rimetterti in carreggiata.

Naturalmente, dovrai essere trasparente sulla tua situazione economica e collaborare con gli organi della procedura: nessuno pretende l’impossibile dal debitore, ma è fondamentale agire con lealtà.

In altre parole, chi ha sempre cercato di onorare i propri impegni, ma non ci è più riuscito, ha oggi una concreta possibilità di ripartire, a patto di essere trasparente e collaborativo.

 

La proposta del piano e il ruolo decisivo dell’OCC

Il percorso inizia con un’analisi approfondita della situazione economica del debitore. Vengono esaminati tutti i debiti, i redditi, i beni posseduti e le spese necessarie per il sostentamento della famiglia.

Sulla base di questi dati, con l’aiuto dell’OCC e del legale, viene elaborata una proposta di piano che tenga conto delle reali capacità di pagamento.

Il piano può prevedere, ad esempio:

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  • il pagamento integrale o parziale di alcuni debiti;
  • la dilazione dei pagamenti su più anni;
  • lo stralcio di una parte dei debiti chirografari;
  • la riorganizzazione dei debiti ipotecari o fiscali.

Il tutto dev’essere accompagnato da una relazione dell’OCC che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano

Una volta depositata la proposta, il Tribunale valuta l’ammissibilità e, se ritiene la domanda corretta, dispone l’apertura della procedura e concede le misure protettive.

Questo significa che pignoramenti, esecuzioni e aste immobiliari vengono sospesi. Per chi rischia di perdere la casa o ha già lo stipendio pignorato, questo rappresenta un sollievo immediato e concreto.

Inoltre, dopo la presentazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell’art. 67 del CCII, qualora la proposta venga rigettata o non venga omologata, l’alternativa di tipo liquidatorio non consiste nella prosecuzione della vendita forzata già in corso. In questi casi, infatti, l’unica alternativa prevista è l’apertura della procedura di liquidazione controllata.

Su questo tema si è espresso il Tribunale di Forlì, chiarendo che, in sede di omologa, il tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità giuridica e la concreta fattibilità della proposta presentata. La valutazione della convenienza della proposta per i creditori, invece, può essere effettuata solo se uno di essi solleva una specifica contestazione.

In presenza di tale contestazione, il giudice, per poter procedere all’omologa, deve accertare che il credito del creditore opponente possa essere soddisfatto attraverso l’esecuzione del piano in misura non inferiore rispetto a quanto otterrebbe dall’alternativa liquidatoria. Tuttavia, tale alternativa non può essere identificata in qualsiasi forma di liquidazione individuale, bensì esclusivamente nella liquidazione controllata.

Quest’ultima rappresenta, infatti, l’unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal Codice della crisi per il debitore-consumatore, finalizzata a consentire il conseguimento dell’effetto esdebitatorio, che è divenuto un vero e proprio diritto del debitore quando ricorrono le condizioni previste dalla legge (Tribunale di Forlì, sentenza n. 43 del 28 agosto 2023).

La giurisprudenza ha chiarito che, in determinate situazioni, l’apertura della liquidazione controllata non garantisce ai creditori una maggiore soddisfazione rispetto al piano proposto dal debitore.

In particolare, il Tribunale di Torino ha affermato che, sulla base degli accertamenti svolti dall’OCC sulla situazione patrimoniale della debitrice, il creditore non otterrebbe comunque un risultato migliore in caso di apertura della liquidazione controllata (sentenza n. 270 del 4 ottobre 2023).

Analogamente, il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che la proposta dei ricorrenti fosse più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. In caso di liquidazione controllata, infatti, la vendita forzata dell’abitazione principale comporterebbe per i debitori ulteriori costi di locazione, con un aumento delle spese mensili e una conseguente riduzione delle somme disponibili per soddisfare sia il creditore ipotecario sia i creditori chirografari (sentenza n. 86/2023 del 14 settembre 2023).

Ne consegue che, qualora il piano non venisse omologato, il debitore ha comunque diritto di chiedere l’apertura della liquidazione controllata.

Occorre però considerare che tale procedura comporterebbe costi significativamente maggiori: oltre al compenso dell’OCC, sarebbe necessario prevedere il compenso del liquidatore, quello per una nuova CTU, per l’esperto estimatore e per le spese di vendita, tutti oneri calcolati sul passivo già accertato e sull’attivo ipotizzabile.

Anche per il creditore i costi della procedura assumono un ruolo determinante. Infatti, al termine della vendita nell’ambito della liquidazione, il ricavato effettivo non coinciderebbe con il prezzo di aggiudicazione, ma con la somma residua dopo la detrazione delle spese per ausiliari, pubblicità e gestione della procedura.

Inoltre, il risultato economico della liquidazione sarebbe incerto e, considerato il valore del bene, il netto ricavato dalla vendita risulterebbe verosimilmente inferiore per il creditore ipotecario, proprio a causa delle ingenti spese della liquidazione controllata.

Il tutto con l’effetto di azzerare integralmente il soddisfacimento dei crediti degli altri creditori.

I vantaggi concreti per il debitore e la chiusura della procedura

Una delle caratteristiche più rilevanti del Piano del Consumatore è che i creditori non votano sulla proposta. Possono soltanto sollevare contestazioni sulla convenienza del piano, sostenendo che otterrebbero di più dalla liquidazione dei beni del debitore. Tuttavia, il giudice può omologare il piano anche in presenza di tali contestazioni, se ritiene che il trattamento riservato ai creditori sia almeno pari a quello ottenibile in caso di vendita forzata.

La Corte di Cassazione ha di recente ribadito la legittimità di questo meccanismo: anche quando il piano del consumatore prevede una dilazione lunga o un pagamento parziale dei crediti privilegiati, non è necessario estendere ai creditori il diritto di voto tipico del concordato preventivo.

Il legislatore ha volutamente escluso il “gradimento” dei creditori in questa procedura, proprio per privilegiare la funzione di risanamento del debitore onesto (v. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9549/2025). Questo rende il Piano del Consumatore uno strumento particolarmente efficace, soprattutto nei casi in cui banche e finanziarie adottano posizioni rigide.

Uno dei timori più diffusi di chi è sovraindebitato riguarda il trattamento dei debiti garantiti, come il mutuo ipotecario sulla casa. La legge, in questi casi, consente di prevedere una moratoria, cioè un rinvio dell’inizio dei pagamenti, oggi possibile fino a due anni dall’omologa.

Secondo la normativa originaria (art. 8, comma 4, L. 3/2012), il piano poteva prevedere che i creditori privilegiati venissero pagati “fino ad un anno dall’omologazione”. Questo passaggio è stato a lungo dibattuto: significa che devono essere pagati entro un anno o che il pagamento può iniziare dopo un anno?

La Cassazione ha chiarito la questione stabilendo che quel termine di un anno va inteso come termine iniziale (dies a quo) e non finale: in altre parole, entro un anno dall’omologazione il debitore deve almeno iniziare a pagare i creditori privilegiati, ma il completamento del pagamento può avvenire anche oltre tale termine, purché naturalmente il piano nel suo complesso rispetti il requisito di convenienza per i creditori privilegiati stessi (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9549/2025).

Questa interpretazione è ora confermata anche dal nuovo Codice della Crisi, che ha esteso il possibile periodo di moratoria fino a due anni dall’omologa, prevedendo però in tal caso il pagamento degli interessi legali durante l’attesa.

È importante sapere che, se il valore dell’immobile è inferiore al debito residuo del mutuo, la parte eccedente può essere trattata come debito chirografario e quindi ridotta o cancellata. Questo meccanismo è spesso decisivo per salvare la prima casa, soprattutto nei casi di pignoramento immobiliare già avviato.

Inoltre, con riferimento alle procedure esecutive immobiliari, l’art. 41-bis della Legge n. 157/2019 (di conversione del D.L. n. 124/2019), successivamente modificato dall’art. 40-ter della Legge n. 69/2021 (di conversione del D.L. n. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni), ha introdotto uno strumento eccezionale di rinegoziazione del mutuo ipotecario.

Tale misura è prevista a favore del consumatore che abbia subito il pignoramento della prima casa, e consente di rinegoziare il mutuo anche in presenza di segnalazioni nelle banche dati creditizie (CRIF, Centrale Rischi, CAI, ecc.).

La Legge n. 69/2021 riconosce quindi la possibilità, al ricorrere di specifici requisiti, di evitare la perdita dell’abitazione principale attraverso la rinegoziazione del mutuo.

I presupposti richiesti sono i seguenti:

a) il debitore deve essere un consumatore;
b) il creditore deve essere una banca, una società di cartolarizzazione o un intermediario finanziario autorizzato;
c) il credito deve essere garantito da ipoteca di primo grado su un immobile adibito ad abitazione principale, e il debitore deve aver già rimborsato almeno il 5% del capitale;
d) deve essere in corso una procedura esecutiva immobiliare, con pignoramento notificato entro il 21 marzo 2021;
e) la domanda può essere presentata una sola volta e doveva essere depositata entro il 31 dicembre 2022;
f) l’importo complessivo del credito, comprensivo di spese di pignoramento e interessi, non deve superare 000 euro;
g) l’importo da offrire per la rinegoziazione varia in base allo stato della procedura:

  1. se l’immobile è già all’asta, l’importo deve corrispondere al prezzo base ridotto del 25%;
  2. se l’immobile è stimato ma non è ancora stata fissata la prima asta, l’importo è pari al valore di stima del CTU;
  3. se il debito residuo è inferiore al valore dell’immobile (anche ridotto del 25%), deve essere offerto l’intero debito residuo, comprensivo di spese e interessi;

h) il nuovo mutuo derivante dalla rinegoziazione deve avere una durata non inferiore a 10 anni e non superiore a 30 anni, o comunque non oltre il compimento degli 80 anni di età del debitore;
i) l’immobile non deve rientrare tra quelli di lusso.

C’è da dire, però, che attualmente manca una norma che stabilisca un limite massimo alla durata delle procedure di sovraindebitamento. Tuttavia, con riferimento al piano del consumatore (oggi sostituito dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), alcune recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità hanno fornito indicazioni molto chiare sul corretto approccio da seguire.

Tali pronunce mirano a restituire a queste procedure la loro funzione sociale originaria e a renderle finalmente più accessibili ed efficaci, ammettendo anche piani di durata pluriennale, fino a 30 anni.

Il Piano del Consumatore offre quindi vantaggi immediati e tangibili: stop alle azioni esecutive, sospensione degli interessi di mora, possibilità di concentrare le risorse sul pagamento del debito sostenibile e, soprattutto, una prospettiva di uscita definitiva.

Al termine del piano, se il debitore ha rispettato gli impegni, il Tribunale dichiara chiusa la procedura e il debitore ottiene l’esdebitazione.

Sempre più spesso i tribunali riconoscono anche il diritto alla riabilitazione completa, disponendo la cancellazione delle segnalazioni negative dai registri pubblici e dalle banche dati creditizie. Questo consente al debitore di lasciarsi davvero il passato alle spalle e di ricostruire la propria reputazione finanziaria.

Conclusione

Il Piano del Consumatore incarna l’idea che anche chi è sopraffatto dai debiti merita una seconda opportunità.

Questo strumento rappresenta una risposta concreta e umana a situazioni di grave difficoltà economica. Non si tratta di una semplice via di fuga a chi agisce con superficialità, ma un percorso serio e rigoroso per chi ha agito in buona fede e vuole rimettere ordine nella propria vita finanziaria.

Affrontare il sovraindebitamento richiede coraggio, ma soprattutto competenza e strategia grazie supporto dei giusti professionisti. Se ti trovi in difficoltà economica, non aspettare che la situazione precipiti, informati e fai il primo passo verso la tua rinascita finanziaria.

Il messaggio che emerge dalle ultime riforme e pronunce è chiaro: uscire dai debiti si può, legalmente e in modo sostenibile. Con l’aiuto di una consulenza qualificata, si può davvero uscire dal tunnel dell’indebitamento.

Il nostro Studio Legale d’Ambrosio Borselli, specializzato in diritto delle esecuzioni immobiliari e difesa del debitore, assiste da anni debitori coinvolti in pignoramenti ed esecuzioni immobiliari, aiutandoli a bloccare le procedure in corso, a proteggere la casa e a uscire definitivamente dai debiti grazie a strumenti come il Piano del Consumatore.

Ogni situazione è diversa e merita un’analisi attenta e personalizzata. Se stai vivendo una situazione di difficoltà economica, non rimandare: agire per tempo può fare la differenza tra perdere tutto e ricominciare.

Contattaci per una consulenza e scopri come trasformare una crisi in una reale opportunità di rinascita.

Per visualizzare un fac-simile di piano del consumatore redatto da uno degli avvocati specializzati del nostro team si clicchi qui.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: “Piano del Consumatore e pignoramento: l 14/19 procedura, durata”; “Quale alternativa liquidatoria al piano del consumatore?”; “Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”; “Sì al piano del consumatore per debiti imprenditoriali!”.

Avv. p. Silvia Bizzi

(collaboratrice dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“,  tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   “Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“ o ancora  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga “Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga “Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche “Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga “Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“,  tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga “Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del “Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito “Il Manuale“ ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

Redazione