https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2022/11/BANNER_LIBRO_BORSELLI3.jpg

Quale alternativa liquidatoria al piano del consumatore?

Marzo 1, 2024by Redazione
https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2024/02/quale-alternativa-liquidatoria-al-piano-del-consumatore.jpg

Alternativa liquidatoria: come si misura, liquidazione controllata e giudizio di convenienza nel piano del consumatore

La valutazione sulla convenienza del piano del consumatore (oramai legislativamente ri denominato “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”) è forse la valutazione più importante ai fini dell’omologazione di un piano.

In effetti, oltre alla durata del rateizzo – che da sempre occupa un aspetto di primo rilievo (ne parliamo qui) – la convenienza del piano è probabilmente l’altro punto cruciale della procedura in esame.

La questione è spesso quella di individuare, detto in termini semplici, quanto convenga al creditore l’omologazione del piano rispetto alla prosecuzione/introduzione della o delle varie procedure esecutive, nell’ottica di comprendere tra le due strade quale sia quella più conveniente ai fini del ceto creditorio.

Prima di comprendere quale sia il parametro da adottare è fondamentale ricordare il dato normativo.

Alternativa liquidatoria: il dato normativo

Il comma nove dell’articolo 70 del CCI dispone:

“9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.”

In buona sostanza, quando sorgono contestazioni sulla convenienza del piano il Giudice può omologare il medesimo se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto in misura “non inferiore” all’alternativa liquidatoria.

Dal dato normativo comprendiamo che:

  • l’alternativa liquidatoria è valutazione del giudice;
  • l’alternativa liquidatoria viene in rilievo solo in caso di contestazione (come supportato dal recente decreto del tribunale di Como – per approfondimenti si legga l’articolo “Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012“);

Quello che invece non è (ancora) chiaro è la misura dell’alternativa liquidatoria, ossia quale sia il parametro di riferimento per misurare il soddisfo che il creditore possa ricevere dalle altre “eventuali” esecuzioni.

Alternativa liquidatoria: come si calcola?

Apparentemente, ma solo apparentemente, l’alternativa liquidatoria si misurerebbe con tutte le esecuzioni possibili e immaginabili che il creditore può, e possa nel futuro, intentare nei confronti del proprio debitore.

Così posta la questione è verosimile che il giudizio di convenienza si debba chiudere sempre in maniera negativa.

Effettivamente, come si anticipava, il giudizio sulla convenienza, insieme alla durata del piano ed alla presenza di debiti di natura imprenditoriale, è stato un forte limite a che tali procedure avessero l’utilità e la risonanza che meritano e che probabilmente il legislatore si augurava.

Infatti, se confrontiamo il contenuto del piano – che generalmente prevede il pagamento di una rata parametrata al valore dell’immobile compreso tra l’offerta minima e il prezzo base d’asta – e la possibilità “infinita” del creditore di aggredire il suo debitore è chiaro che il debitore sia sempre soccombente.

E’ dunque necessario, per riportare il sistema a coerenza, rintracciare l’alternativa liquidatoria altrove, partendo dall’assunto che le norme, per esistere, debbano avere un significato e che tale significato debba assecondare gli intenti del legislatore.

Ora, se la normativa anche detta “anti-suicidi” agli albori della L.n. 3/2012,  esiste e il suo nobile scopo è quello di consentire una second chance così al debitore esecutato “semplice” così alle imprese sottoposte a “liquidazione giudiziale”, è giusto che la stessa sia orientata a fornire il massimo risultato possibile che altro non può essere che quello di risolvere la posizione debitoria.

Queste considerazioni ci spingono a considerare l’alternativa liquidatoria come qualcosa di diverso da quanto poc’anzi esposto. 

Alternativa liquidatoria e liquidazione controllata

Secondo il nostro parere, in presenza di una procedura esecutiva immobiliare, l’alternativa liquidatoria deve essere parametrata non alla prosecuzione della procedura, ma alla liquidazione controllata  che è l’unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi.

Infatti, nel caso in cui il piano non venisse omologato, il debitore ha diritto (e può chiedere) l’apertura della liquidazione controllata.

L’apertura della procedura di liquidazione consegue anche alla revoca dell’omologazione sia del piano che del concordato minore ed infatti l’articolo 73 per il piano e l’articolo 83 per il concordato dispongono ” 1. In caso di revoca dell’omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.”

Pertanto la liquidazione controllata rappresenta l’esito naturale del fallimento del piano del consumatore ed è pertanto a questa che bisogna riferirsi quando si parla di alternativa liquidatoria. 

Da questo punto di vista  è stato più volte statuito che:

– “In sede di omologa, il tribunale deve limitarsi a verificare l’ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta in concreto presentata mentre la sua convenienza per i creditori potrà essere valutata solo in presenza di una specifica contestazione da parte di uno dei creditori, come avvenuto nel caso in esame. In tale ultimo caso, per procedere all’omologa, il giudice dovrà verificare che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria che, tuttavia, non può essere intesa come qualsiasi altra alternativa liquidatoria individuale, bensì come liquidazione controllata che è l’unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi per il debitore-consumatore al fine di conseguire l’effetto esdebitatorio che è diventato un vero e proprio diritto per il debitore, in presenza della condizioni previste” (Tribunale di Forlì sentenza n. 43 del 28 agosto 2023).

– “in ogni caso, alla luce degli accertamenti svolti dall’OCC in ordine alla situazione patrimoniale della debitrice, il cui esito è riportato nella propria relazione, il creditore non potrebbe ottenere una maggior soddisfazione in caso di apertura della liquidazione controllata della debitrice” (Tribunale di Torino sentenza 270 del 4 ottobre 2023)

(Sentenza Tribunale di Reggio emilia n. 86/2023 – n. r.g. 1/2023 del 14/09/2023 pubblicata il 15/09/2023)

Una volta compreso che l’alternativa liquidatoria è rappresentata dalla liquidazione controllata, possiamo concentrarci sul suo oggetto per capire quanto guadagna il creditore da una procedura del genere e, pertanto, quanto questa sia conveniente.

L’articolo 268 CCII a tale proposito dispone:

“1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

2. La domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore, dal pubblico ministero.

3. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.” 

Il successivo articolo 272 CCII dispone:

“1. Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.”

In buona sostanza, con tale procedura vengono venduti i beni di proprietà del debitore e attinta una parte del suo stipendio per un tempo di 3 anni, decorsi i quali l’esdebitazione opera di diritto.

Alternativa liquidatoria e liquidazione controllata: quali conseguenze?

Ora che conosciamo i contorni della liquidazione controllata possiamo, senza timore di smentita, affermare che:

  • l’alternativa liquidatoria non coincide con l’introduzione di varie esecuzioni forzate individuali;
  • l’alternativa liquidatoria coincide con la liquidazione controllata;
  • la liquidazione controllata del debitore prevede la vendita del suo immobile, prima pignorato, e una parte del suo stipendio per 3 anni;
  • dopo  3 anni l’esdebitazione, in assenza di ostacoli, opera di diritto;
  • il creditore sarà tenuto a nuovi esborsi (nuova CTU, compenso liquidatore, costi vendite) per ottenere la liquidazione del bene.

E’ chiaro che partendo da queste basi il giudizio di convenienza cambia faccia e viene racchiuso in un orizzonte temporale breve, di appena tre anni, e limitato ad una parte dello stipendio del debitore ed al suo immobile.

Anche le ingenti spese cui il creditore è tenuto per la procedura assumono un ruolo fondamentale in quanto, all’esito della vendita nell’ambito della liquidazione, il guadagno del creditore non sarà il prezzo di aggiudicazione, ma la differenza tra questi e i costi per gli ausiliari e la pubblicità.

Insomma, è chiaro che il “nuovo” giudizio sulla convenienza del piano diventa un giudizio più rispettoso dello spirito della norma e degli obiettivi del legislatore, una valutazione che può consentire a tantissimi debitori esecutati di risolvere la propria posizione debitoria integralmente. 

Al contrario, ragionare ancora su un ipotetica alternativa diversa, sull’introduzione di numerose e disparate esecuzioni individuali in un orizzonte temporale indefinito, coincidente con la vita del debitore, non solo è anacronistico e non rispettoso della normativa indicata, ma anche moralmente ingiusto considerato il dramma e i sacrifici che spesso i debitori si trovano ad affrontare.

Anche se il piano di ristrutturazione dei debiti non è l’unico strumento per salvare casa dal pignoramento,   resta certamente uno strumento dalle potenzialità straordinarie che, malgrado gli “aggiusti” legislativi, non è ancora decollato a causa di una corrente di pensiero che ancora vede nel debito e nel debitore una persona colpevole, da punire, sottoposto per l’eternità.

Avv. Daniele Giordano

(collaboratore dello studio d’Ambrosio Borselli presso la sede di Napoli)

Per approfondire gli eccezionali risultati ottenuti dal nostro studio si leggano gli articoli Casa all’asta: Omologato Piano del consumatore di 7 anniOmologato piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliareIl Tribunale di Nola sospende l’esecuzione immobiliare bloccando l’asta già fissata a seguito dell’introduzione del Piano del Consumatore!!!

Per gli spunti e le novità interpretative dati dal Tribunale di Como che ha sospeso l’ennesimo pignoramento immobiliare a seguito di un piano del consumatore (ora “accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) proposto dallo Studio legale d’Ambrosio Borselli si legga Tribunale di Como blocca il pignoramento con la legge 3/2012″

Per conoscere tutte le modifiche introdotte dalla L.n. 176 del 2020 alla L.n. 3 del 2012 si legga “Approvato il nuovo sovraindebitamento o anche Guida alla riforma del sovraindebitamento: il merito creditizio

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire la tematica della sospensione della procedura esecutiva a seguito dell’introduzione di una delle procedure previste dalla legge 3/2012 si legga anche “La sospensione dell’esecuzione con l’introduzione della procedura da sovraindebitamento ex L. 3/2012“.

Per approfondire le tre procedure di composizione della crisi e le differenze tra le stesse si legga” Sovraindebitamento: Il Piano del Consumatore, l’Accordo con i Creditori e la Liquidazione del Patrimonio, procedure e differenze”

Per approfondire i costi e i tempi delle tre Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento si legga Sovraindebitamento: tempi e costi delle tre procedure”

Per  il tema dell’ammissibilità di una seconda procedura quando sia stata dichiarata inammissibile una procedura nei cinque anni precedenti si legga “Il sovraindebitamento può essere riproposto nel quinquiennio se la domanda era stata dichiarata inammissibile”

Per approfondire il tema del reclamo al collegio esperibile avverso il rigetto del piano si legga “Reclamo al collegio avverso rigetto del Piano del consumatore: termini, costi, poteri del Collegio, in particolare sulla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, con provvedimento di sospensione e modello di reclamo”

Per saperne di più sul pignoramento immobiliare e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche l’articolo «Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate – Soluzioni per Salvare casa»

Chi volesse approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive legga gli articoli  “Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” ,    “Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e forme“, Opposizione ex art 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c.: Tutte le differenze”

Per verificare la concreta possibilità  con una adeguata difesa specialistica di ottenere la  revoca dell’aggiudicazione già compiuta per la  difformità tra l’ordinanza e l’avviso di vendita con relativo provvedimento di revoca del Tribunale ottenuto tra i tanti dallo Studio d’Ambrosio Borselli si legga “Revocata aggiudicazione per difformità tra ordinanza e avviso di vendita”

Per verificare inoltre come si possa effettivamente ottenere, con la giusta difesa tecnica,   persino l’annullamento del decreto di trasferimento (ennesimo, tra i tanti provvedimento conseguito dallo Studio d’Ambrosio Borselli) e dei motivi di opposizione al decreto di trasferimento che hanno portato a un tale eccezionale risultato si legga “617 cpc: Ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento”

Per prendere visione dell’ennesima revoca di una ordinanza di vendita già pronunciata, ottenuta  dallo Studio d’Ambrosio Borselli anche su un Tribunale importante come quello di Milano si legga “Revocata ordinanza di vendita per il mancato deposito della nota di trascrizione”

Per il modello fac simile di un reclamo ex art 591 ter che ha consentito allo Studio di ottenere la revoca dell’asta a due giorni dalla vendita presso il Tribunale di Como a causa di alcune irregolarità nell’avviso di vendita si legga “Modello di reclamo art 591 ter accolto: asta revocata”

Per maggiori  approfondimenti in materia di sospensione o annullamento di aste e avvisi di vendita per vizi della procedura si legga l’articolo Guida alla sospensione delle aste giudiziarie prima casa ed  i provvedimenti allegati, tutti conseguiti dallo studio associato d’Ambrosio Borselli a bloccare le relative procedure.

Per approfondire la materia dei pignoramenti immobiliari e della tutela del debitore nell’ambito degli stessi si cerchi su Google la parola “pignoramento immobiliare” associata a “studioassociatoborselli.it” o a “www.dirittoimmobiliare.org” per reperire innumerevoli articoli sulla materia.

Ad ogni modo se avete subito un pignoramento immobiliare (o a maggior ragione se siete in procinto di subirne uno) e volete sapere come difendervi, tutelarvi, evitare di perdere casa, rafforzando la vostra posizione nei confronti di un creditore che oggi sembra non voler sentir ragioni, ma che domani o dopodomani, quando i tempi e i costi a cui l’avrete costretto si saranno dilatati a dismisura, comincerà finalmente a ragionare e parlare la vostra lingua e quindi a trattare con voi su basi accettabili, se anche soltanto volesse rimanere anni in più ad abitare la vostra casa perchè non avreste dove altro andare, o soltanto volete e pretendete che chi vi voglia prendere la casa frutto di tanti sacrifici, debba essere costretto a farlo rispettando la procedura prevista dalla legge (cosa che ovviamente non avviene se non in maniera molto sommaria, laddove uno non si difenda) e quindi tutti i tempi (e i relativi costi), contattateci per un primo preventivo gratuito che vi illustrerà i possibili benefici di una eventuale assistenza difensiva (per il contenzioso immobiliare siamo domiciliati in tutti i Tribunali italiani), oltre ai costi e alle possibili rateizzazioni per questo tipo di procedure.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

Chi volesse conoscere la lunga e prestigiosa storia dello studio, probabilmente il più vecchio d’Italia nel settore immobiliare può farlo cliccando Lo Studio – Avvocati dal 1880, per informazioni sulla Partnership dello Studio  con il prestigioso quotidiano “il Sole 24 Ore”, in qualità di Expertise (esperti specializzati) in Diritto Immobiliare e Rapporti di Locazione e Gestione Immobiliare, Crisi di Impresa, Composizione Negoziale e Gestione della Crisi si legga “Partner 24 Ore”,  per leggere l’articolo sugli avvocati specialisti della Campania pubblicato sul Sole 24 ore del 27 ottobre 2016, in cui si riconosce  lo Studio come l’unico specializzato nel settore immobiliare ad operare sull’intero territorio Nazionale si legga “Dicono di Noi“, per contattarci si visiti la pagina “Diventa Cliente- Contattaci

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

Iscritto “all’Albo Avvocati di Napoli”

PER QUALSIASI INFORMAZIONEInviaci una richiesta

Verrai ricontattato/a personalmente da un nostro professionista che ti proporrà le soluzioni migliori per la tua specifica esigenza. Per questioni che necessitano di assistenza urgente si consiglia di contattare lo studio telefonicamente.


    https://www.studioassociatoborselli.it/wp-content/uploads/2021/04/footer-partner.png

    NAPOLI

    Via Posillipo, 56/85
    Tel. 081.4206164
    Fax 081.0105891

    MILANO

    Via F. Reina, 28
    Tel. 02.87198398
    Fax 02.87163558

    ROMA

    Via dei Gracchi, 91
    Via Catone, 3
    Tel. 06.92927916

    BRESCIA

    Via Aldo Moro, 13
    (Palazzo Mercurio)
    Tel. 030.7777136

    Studio Legale  d’Ambrosio Borselli

     P.IVA 07581660631  – email: info@studioassociatoborselli.it – PEC studioborselli@pec.it

    mobile: 340.5009682