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Qual è l’importo minimo per il pignoramento immobiliare?

Settembre 21, 2026by Redazione

Qual è l’importo minimo per il pignoramento immobiliare? Scopri soglie, differenze tra privati e Fisco e tutela della prima casa

 

Da quale cifra può partire un pignoramento immobiliare? Esiste un importo minimo al di sotto del quale un immobile non può essere pignorato? E cosa cambia quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione?

Sono domande molto frequenti tra i proprietari di immobili che si trovano ad affrontare una situazione debitoria e temono che un debito, anche di importo contenuto, possa mettere a rischio la propria casa.

La risposta, tuttavia, non è uguale in tutti i casi. Per comprendere qual è l’importo minimo per il pignoramento immobiliare, è innanzitutto necessario individuare il soggetto che vanta il credito.

Le regole, infatti, sono profondamente diverse quando il creditore è un soggetto privato, come una banca, una finanziaria, un fornitore o un condominio, rispetto al caso in cui il creditore sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In qualità di avvocati specializzati nel diritto delle esecuzioni immobiliari e nella difesa del debitore, in questo articolo parleremo delle principali soglie previste dalla legge, delle differenze tra pignoramento promosso da un creditore privato e pignoramento esattoriale, della tutela prevista per l’abitazione del debitore e del rapporto tra ipoteca e pignoramento.

L’obiettivo è fornire un quadro chiaro, perché conoscere tempestivamente le regole applicabili può essere fondamentale per comprendere quali strumenti di tutela siano concretamente utilizzabili.

Pignoramento immobiliare: esiste un importo minimo?

Quando si parla di pignoramento immobiliare, una delle convinzioni più diffuse è che la legge stabilisca una soglia minima generale, ad esempio 120.000 euro, al di sotto della quale nessun creditore potrebbe procedere.

Non è così.

La soglia dei 120.000 euro assume particolare rilevanza nell’ambito dell’espropriazione immobiliare promossa dall’Agente della riscossione, ma non rappresenta una soglia generale applicabile a tutti i creditori.

La prima distinzione da fare è quindi quella tra:

  • creditore privato, come una banca, un fornitore, un condominio o altro soggetto;
  • Agenzia delle Entrate-Riscossione, quando il credito deriva dalla riscossione di somme dovute al Fisco.

Questa distinzione è essenziale perché determina l’applicazione di regole differenti.

Pignoramento immobiliare da parte di una banca o di un creditore privato

Quando il creditore è un soggetto privato, non esiste una soglia generale di 120.000 euro che impedisca di procedere con il pignoramento immobiliare.

Una banca, un fornitore, un condominio o un altro creditore, in presenza dei presupposti previsti dalla legge per l’esecuzione forzata, può quindi agire anche per un credito di importo inferiore.

Questo non significa, però, che qualsiasi pignoramento immobiliare sia automaticamente legittimo o che sia sempre conveniente per il creditore procedere all’espropriazione di un immobile.

L’esecuzione forzata richiede infatti la presenza dei relativi presupposti processuali e sostanziali e, soprattutto, deve essere valutata anche alla luce dell’interesse ad agire.

L’art. 100 del codice di procedura civile stabilisce, in termini generali, che per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avere un interesse.

La giurisprudenza ha affrontato anche il problema dei crediti di entità particolarmente ridotta, evidenziando come, in presenza di un credito economicamente minimo, possa porsi una questione relativa all’effettivo interesse del creditore ad avviare una determinata procedura esecutiva.

Non esiste, tuttavia, una soglia numerica generale prevista dalla legge al di sotto della quale ogni pignoramento immobiliare diventa automaticamente illegittimo.

È quindi importante evitare semplificazioni come: “sotto i 120.000 euro la casa non può essere pignorata”. Questa affermazione può essere corretta in determinati contesti riferiti all’esecuzione esattoriale, ma non può essere estesa indistintamente ai rapporti tra privati.

Perché un creditore dovrebbe pignorare un immobile per un debito di importo contenuto?

Anche quando il pignoramento è astrattamente possibile, bisogna considerare la convenienza economica dell’esecuzione.

Un procedimento di espropriazione immobiliare comporta infatti costi, adempimenti, tempi e attività processuali. Per questo motivo, soprattutto quando il credito è di importo contenuto, il creditore può dover valutare attentamente se l’esecuzione immobiliare costituisca effettivamente lo strumento più efficace per ottenere il pagamento.

Per il debitore, questo aspetto è importante perché dimostra come la semplice esistenza di un debito non consenta di comprendere, da sola, quale sarà l’evoluzione della procedura.

Occorre esaminare concretamente:

l’importo del debito, il titolo esecutivo, la situazione patrimoniale, il valore dell’immobile, l’eventuale presenza di altri creditori e lo stato della procedura.

Pignoramento immobiliare dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: quali sono le soglie?

Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il quadro cambia.

In questo caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e in particolare l’art. 76, che disciplina le condizioni per l’espropriazione immobiliare nell’ambito della riscossione.

La normativa stabilisce specifiche condizioni e soglie che devono essere rispettate prima di poter procedere all’espropriazione immobiliare.

Ed è proprio in questo ambito che assumono particolare importanza le cifre di 20.000 euro e 120.000 euro.

Ma attenzione: le due soglie riguardano situazioni diverse e non devono essere confuse.

La prima casa può essere pignorata dal Fisco?

Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di procedere al pignoramento della prima casa.

In presenza di determinate condizioni, la risposta è no.

La disciplina prevista dall’art. 76 del D.P.R. 602/1973 stabilisce infatti una particolare tutela per l’unico immobile di proprietà del debitore destinato ad abitazione.

Affinché operi questa specifica protezione devono ricorrere contemporaneamente determinate condizioni.

In particolare, l’immobile deve essere:

  • l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • utilizzato come abitazione;
  • costituire la residenza anagrafica del debitore;
  • non essere classificato come abitazione di lusso secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale 2 agosto 1969;
  • non appartenere alle categorie catastali A/8 o A/9, vale a dire, rispettivamente, ville e castelli o palazzi di eminente pregio storico o artistico.

Quando tutte queste condizioni ricorrono, l’immobile gode di una specifica protezione rispetto all’espropriazione immobiliare da parte dell’Agente della riscossione.

È quindi importante comprendere che parlare genericamente di “prima casa” può essere fuorviante.

La protezione prevista dalla normativa riguarda una situazione precisa e deve essere verificata concretamente sulla base delle caratteristiche dell’immobile e della situazione patrimoniale e anagrafica del debitore.

Se la casa non è protetta, il Fisco può pignorarla automaticamente?

No. Questo è un punto particolarmente importante.

Il fatto che un immobile non rientri nella particolare tutela prevista per l’unica casa di abitazione non significa che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possa procedere automaticamente al pignoramento.

Devono infatti essere rispettate le ulteriori condizioni stabilite dalla legge.

Tra queste assumono particolare rilievo quelle previste dall’art. 76 del D.P.R. 602/1973.

  1. Il debito deve essere superiore a 120.000 euro

Per procedere all’espropriazione immobiliare, l’importo complessivo del debito deve essere superiore a 120.000 euro.

Questa è una delle soglie più importanti da conoscere quando si parla di pignoramento immobiliare da parte dell’Agente della riscossione.

Tuttavia, il superamento di questa soglia non è sufficiente da solo.

Devono essere presenti anche le ulteriori condizioni richieste dalla legge.

  1. Il valore complessivo degli immobili deve essere superiore a 120.000 euro

La normativa considera inoltre il valore degli immobili di proprietà del debitore.

Il valore complessivo degli immobili deve essere superiore a 120.000 euro.

Anche questo requisito deve quindi essere verificato concretamente prima di concludere che l’espropriazione immobiliare sia possibile.

  1. Deve essere stata iscritta preventivamente l’ipoteca

Prima di procedere all’espropriazione immobiliare, l’Agente della riscossione deve aver proceduto alla preventiva iscrizione dell’ipoteca, nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

Questo passaggio è particolarmente importante perché consente di comprendere che ipoteca e pignoramento non sono la stessa cosa.

  1. Devono trascorrere almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca

Dopo l’iscrizione dell’ipoteca non è possibile procedere immediatamente all’espropriazione immobiliare.

Devono infatti trascorrere almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, senza che il debitore abbia provveduto al pagamento o alla rateizzazione del debito, fatte salve le ulteriori ipotesi e condizioni previste dalla normativa.

Ne deriva che il procedimento deve essere esaminato nella sua sequenza temporale e non limitandosi a considerare soltanto l’importo del debito.

Ipoteca e pignoramento immobiliare: qual è la differenza?

Ipoteca e pignoramento sono due istituti diversi.

L’ipoteca costituisce una garanzia reale sull’immobile.

Il pignoramento, invece, è l’atto che dà avvio all’espropriazione forzata immobiliare.

Confondere i due momenti può generare notevole preoccupazione nel debitore, che potrebbe ritenere che l’iscrizione di un’ipoteca significhi automaticamente che la propria casa sia già stata pignorata.

Non è così.

L’iscrizione dell’ipoteca non coincide con il pignoramento e, nell’ambito della riscossione esattoriale, l’ipoteca può intervenire a una soglia diversa rispetto a quella richiesta per l’espropriazione immobiliare.

Comprendere questa differenza è fondamentale anche per individuare in quale fase della procedura si trova il debitore e quali possibili iniziative possano essere ancora valutate.

Quando può essere iscritta l’ipoteca dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione?

Una delle soglie da conoscere è quella dei 20.000 euro.

L’art. 77 del D.P.R. 602/1973 prevede infatti la possibilità di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore quando il debito raggiunge la soglia prevista dalla legge.

Prima dell’iscrizione deve essere inviata al debitore una comunicazione preventiva, concedendo il termine previsto dalla normativa per provvedere al pagamento o per chiedere la rateizzazione, secondo le modalità e le condizioni applicabili.

È quindi fondamentale distinguere:

20.000 euro ≠ soglia per il pignoramento immobiliare.

La soglia dei 20.000 euro riguarda la possibilità di procedere all’iscrizione dell’ipoteca, mentre la soglia dei 120.000 euro riguarda, in presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge, l’espropriazione immobiliare.

20.000 euro e 120.000 euro: perché queste cifre sono importanti?

Possiamo sintetizzare il meccanismo nel seguente modo.

Debito inferiore a 20.000 euro

In linea generale, non ricorrono i presupposti per l’iscrizione dell’ipoteca esattoriale collegati alla soglia prevista dall’art. 77 del D.P.R. 602/1973.

Debito da 20.000 euro a 120.000 euro

Può ricorrere la possibilità di iscrivere ipoteca, ma non è sufficiente questo importo per procedere all’espropriazione immobiliare sulla base della soglia prevista dall’art. 76.

Debito superiore a 120.000 euro

L’espropriazione immobiliare può diventare possibile, ma soltanto se sono rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge.

In altre parole, il superamento dei 120.000 euro non determina automaticamente il pignoramento dell’immobile.

È necessario verificare la situazione complessiva.

Quanto tempo passa dall’ipoteca al pignoramento?

Anche questo è un aspetto che spesso viene sottovalutato.

L’iscrizione dell’ipoteca non significa che l’immobile venga immediatamente sottoposto a vendita forzata.

Nell’ambito dell’espropriazione immobiliare da parte dell’Agente della riscossione devono trascorrere almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.

Questo periodo può assumere una rilevanza concreta per il debitore.

La posizione debitoria può infatti essere analizzata per verificare se esistano possibilità di pagamento, rateizzazione, definizione della posizione o altri strumenti di tutela, in relazione alla situazione concreta.

Per questo motivo, di fronte a una comunicazione dell’Agente della riscossione, è opportuno non attendere che la procedura arrivi alla fase più avanzata prima di rivolgersi a un professionista.

E se il pignoramento è stato iniziato da una banca?

Esiste un’ulteriore distinzione molto importante.

Le limitazioni appena esaminate riguardano l’espropriazione immobiliare promossa direttamente dall’Agente della riscossione.

Diversa può essere la situazione quando il pignoramento immobiliare sia stato già promosso da un creditore privato, come una banca, e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione intervenga successivamente nella procedura.

In tale ipotesi, l’Agente della riscossione può infatti intervenire nella procedura esecutiva già iniziata, secondo le regole proprie dell’intervento dei creditori nell’esecuzione forzata.

È quindi necessario distinguere tra: pignoramento immobiliare promosso direttamente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e intervento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione in un pignoramento immobiliare già iniziato da un altro creditore.

Si tratta di situazioni giuridicamente differenti, che non possono essere analizzate applicando automaticamente le medesime regole.

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada

La vendita all’asta non è sempre l’unica strada.

Ogni situazione debitoria va valutata caso per caso. Lo Studio analizza la procedura, l’entità dei debiti e la posizione del debitore per verificare se esistano margini per una trattativa con i creditori, un accordo a saldo e stralcio o una soluzione alternativa alla vendita forzata.

In determinate situazioni può essere valutato anche il coinvolgimento di un investitore, tra le società collegate allo Studio, verificando la sostenibilità economica dell’operazione, la possibilità per il debitore di continuare a vivere nell’immobile attraverso una locazione e, quando possibile, un eventuale riacquisto dopo 5 o 10 anni.

Non si tratta di una soluzione automatica, ma di un’operazione che deve essere costruita e verificata sotto il profilo giuridico ed economico.

Per questo è fondamentale intervenire il prima possibile: quando la procedura è ancora in una fase nella quale esistono margini di negoziazione, possono esserci maggiori possibilità di individuare una soluzione alternativa alla vendita forzata.

Esperienza pratica dello Studio

L’esperienza professionale del nostro Studio deriva da quella suo fondatore, l’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli. L’Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli è un avvocato esperto nella difesa dal pignoramento immobiliare e nelle esecuzioni immobiliari, con attività professionale rivolta alla tutela dei debitori e del patrimonio immobiliare.

Opera professionalmente a Napoli, Roma e Milano e, attraverso la propria organizzazione professionale, su tutto il territorio nazionale.

È Partner del Sole 24 Ore e membro della Commissione Mercati e Strumenti Finanziari del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

È inoltre autore del “Manuale Completo sulla Difesa dal Pignoramento Immobiliare”, opera dedicata agli strumenti giuridici utilizzabili dal debitore per contrastare, sospendere o gestire una procedura di pignoramento immobiliare.

L’esperienza maturata nella gestione delle procedure esecutive immobiliari ci consente di affrontare il pignoramento non soltanto dal punto di vista strettamente processuale, ma anche valutando le diverse possibilità che possono essere concretamente utilizzate per tutelare il patrimonio del debitore.

In conclusione: da quale cifra può partire un pignoramento immobiliare?

Alla domanda “qual è l’importo minimo per il pignoramento immobiliare?” non è quindi possibile rispondere indicando una sola cifra valida in ogni situazione.

La prima domanda da porsi è: chi è il creditore?

Se si tratta di una banca o di un altro creditore privato, non esiste una soglia generale di 120.000 euro che impedisca di procedere con l’esecuzione immobiliare. Anche un credito di importo inferiore può, in presenza dei necessari presupposti, essere fatto valere attraverso l’esecuzione forzata.

Se invece il creditore è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, trovano applicazione le specifiche disposizioni del D.P.R. 602/1973. In questo caso assumono particolare rilievo la soglia del debito superiore a 120.000 euro, il valore complessivo degli immobili superiore a 120.000 euro, la preventiva iscrizione dell’ipoteca e il decorso di almeno sei mesi dall’iscrizione, oltre alle altre condizioni previste dalla legge.

Anche la soglia dei 20.000 euro deve essere correttamente interpretata: essa è collegata all’iscrizione dell’ipoteca e non coincide con la soglia necessaria per l’espropriazione immobiliare.

Infine, particolare attenzione deve essere riservata alla casa di abitazione, perché la normativa prevede una specifica tutela dell’unico immobile destinato a residenza quando ricorrono tutte le condizioni stabilite dalla legge.

In una materia così delicata, però, l’importo del debito rappresenta soltanto uno degli elementi da esaminare. La fase della procedura, gli atti ricevuti, il creditore, il valore dell’immobile, la presenza di altri debiti e la situazione patrimoniale complessiva possono cambiare profondamente il quadro.

Lo Studio Legale d’Ambrosio Borselli si occupa specificamente di diritto delle esecuzioni immobiliari e difesa del debitore, analizzando ogni posizione in modo concreto e valutando, quando possibile, gli strumenti giuridici e negoziali utilizzabili per tutelare il patrimonio immobiliare.

Se hai ricevuto un atto di pignoramento immobiliare, un’intimazione, una comunicazione di ipoteca o un altro atto relativo a un debito che potrebbe coinvolgere il tuo immobile, è opportuno non attendere l’evoluzione della procedura senza averne verificato tempestivamente contenuto e conseguenze.

Contattare lo Studio per una consulenza personalizzata permette di esaminare la situazione concreta, individuare la fase della procedura e valutare le possibili strategie di tutela, anche rispetto a eventuali soluzioni alternative alla vendita forzata.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti articoli: “Pignoramento immobiliare Equitalia”; “Pignoramento prima casa dell’Agenzia delle Entrate”; “Guida alle caratteristiche e tutele del Pignoramento immobiliare della prima casa”; “Pignorabilità prima casa: come funziona?”.

FAQ: domande frequenti sul pignoramento immobiliare

Qual è l’importo minimo per pignorare una casa?
Non esiste un importo minimo unico. Per i creditori privati non vale la soglia dei 120.000 euro; per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione valgono invece le condizioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 602/1973, tra cui la soglia del debito superiore a 120.000 euro.

Una banca può pignorare una casa per un debito inferiore a 120.000 euro?
Sì. La soglia dei 120.000 euro non si applica, in generale, ai creditori privati come le banche. Devono comunque sussistere i presupposti dell’esecuzione forzata.

Con 20.000 euro di debito il Fisco può pignorare la casa?
La soglia di 20.000 euro riguarda l’iscrizione dell’ipoteca e non costituisce la soglia generale per il pignoramento immobiliare, che è soggetto alle condizioni dell’art. 76 del D.P.R. 602/1973.

L’ipoteca significa che la casa è già pignorata?
No. Ipoteca e pignoramento sono istituti differenti: l’ipoteca è una garanzia reale, mentre il pignoramento avvia l’espropriazione forzata.

La prima casa è sempre impignorabile dal Fisco?
No. La tutela dell’unico immobile adibito ad abitazione opera solo quando ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge, tra cui unicità dell’immobile, destinazione abitativa e residenza anagrafica.

Dopo l’ipoteca il pignoramento è immediato?
No. Per l’espropriazione immobiliare da parte dell’Agente della riscossione devono essere rispettate le condizioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 602/1973, compreso, nei casi previsti, il decorso di almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.

Cosa posso fare se ho ricevuto un atto relativo a un pignoramento?
È importante far analizzare tempestivamente gli atti. Le possibilità di intervento dipendono dalla fase della procedura, dal creditore, dall’importo del debito, dalla regolarità degli atti e dalla situazione dell’immobile.

Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

 

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Per saperne di più sul pignoramento immobiliare in generale e sulle possibili opzioni a disposizione dei debitori in difficoltà per salvare il proprio immobile si legga anche  gli articoli “Opposizione all’esecuzione e tutela del diritto all’abitazione”   Pignoramento immobiliare costi e tempi con tutte le modifiche aggiornate- Soluzioni per Salvare casa”

Per approfondire l’argomento delle opposizioni esecutive si leggano gli articoli  “Guida all’opposizione agli atti esecutivi- La sospensione del Pignoramento”, Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: costi, tempi e formeo ancora Guida all’Opposizione a precetto: termini, competenza e forma” , “Guida all’Opposizione al pignoramento immobiliare: competenza, forma e termini della fase cautelare” 

Per approfondimenti sul decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc, sui tempi per arrivare all’ordinanza di vendita e sui possibili controlli o contestazioni proponibili anche con opposizione ex art. 617 per impedire l’emissione dell’ordinanza, compreso un comodo modello schema dei controlli da effettuare per verificare la regolarità di tutta la procedura fino all’udienza di comparizione delle parti, si legga “Decreto di fissazione udienza ex art 569 cpc: tempi, procedura e possibili contestazioni alla vendita all’asta”

Per saperne di più sul piano e su come utilizzarlo per salvare l’immobile pignorato si legga anche  “Il piano del consumatore per bloccare il pignoramento immobiliare e salvare casa

Per approfondire le questioni relative alla continuità delle trascrizioni nel pignoramento immobiliare ed i problemi che queste possono creare quanto a ritardi e complessità nella procedura si legga Continuità delle trascrizioni e pignoramento immobiliare”.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica della regolarità della cessione del credito nel corso del pignoramento immobiliare, quando come spesso accade il credito è stato cartolarizzato passando dalla banca ad altri soggetti, sulle tempistiche che tali integrazioni documentali richieste al creditore possono comportare per la procedura esecutiva e per un  modello di Istanza da presentare al Ge per chiedere che venga effettuato il  controllo e le eventuali integrazioni di documenti da parte del creditore si legga Cessione del credito: quando è regolare nel pignoramento”. , sul medesimo argomento per  approfondire la spesso confusa materia riguardante le operazioni di cartolarizzazione del credito e le ripercussioni delle stesse (che per chiarire possono portare fino alla sospensione della procedura esecutiva per difetto di rappresentanza processuale del servicer non iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB ), si legga anche Sospensione dell’esecuzione: inosservanza dell’art. 106 TUB”

Chi stesse valutando di presentare una proposta a saldo e stralcio per definire il proprio debito derivante da un mutuo, che sia già in corso il pignoramento immobiliare, o che ancora la banca non abbia avviato la procedura, legga Guida al saldo e stralcio del mutuo: quanto offrire e come rateizzare l’importo, con modelli di proposta e accettazione”

Per alcuni utili suggerimenti su come vendere l’immobile pignorato ad un privato  al di fuori dell’asta (in un’udienza contestuale al pagamento dei creditori e alla conseguente richiesta di estinzione della procedura esecutiva) per vendere meglio e estinguere tutti i debiti si legga “Vendere casa pignorata con contestuale estinzione della procedura esecutiva“ tra le possibili soluzioni da non sottovalutare per salvare l’immobile anche la Conversione del pignoramento (per saperne  al riguardo di più si legga Art 495 cpc: la conversione del pignoramento nell’esecuzione immobiliare” )

Quando si sceglie l’avvocato per la propria esecuzione immobiliare, non  si sta scegliendo solo un giurista: si sta scegliendo qualcuno che ha vissuto sul campo centinaia di procedure in tutta Italia. Perché la vera differenza non sta solo nelle norme — quelle sono solo il 30-40% del lavoro — ma nell’esperienza pratica: conoscere la psicologia dei giudici, dei custodi, delle controparti, e sapere esattamente quando muoversi. La stessa istanza, presentata al momento giusto o a quello sbagliato, può cambiare completamente l’esito di una procedura. È un’arte fatta di tempismo, intuizione e stratagemmi maturati anno dopo anno, procedura dopo procedura — qualcosa che nessun manuale, e nemmeno la più avanzata intelligenza artificiale, potrà mai sostituire. Con oltre mille procedure seguite in tutta Italia, il nostro studio mette questa esperienza al servizio di debitori e investitori, per trasformare ogni criticità in un’opportunità concreta. Affidati a chi la procedura la conosce davvero, non solo sulla carta.

Il nostro Studio, inoltre, collabora con una società specializzata nell’acquisto di immobili pignorati, che può intervenire quando ricorrono i presupposti per salvare l’abitazione del debitore. Dopo un’attenta valutazione della procedura e della situazione economica, individuiamo la soluzione più conveniente e, se praticabile, coinvolgiamo la società per formulare una proposta di acquisto. L’obiettivo è consentire al debitore di evitare la perdita del possesso della casa e, in molti casi, di conservarne la possibilità di un futuro riacquisto, sempre sotto la tutela legale dello Studio.

Per approfondire le tecnicalità procedurali, e cercare spunti, per chi volesse difendersi, sia in merito alle opposizioni possibili, che ai molteplici eventuali difetti della procedura, ai suoi profili critici ed alle modalità di contestarli efficacemente, e soprattutto per analizzare  ogni soluzione alternativa possibile alla svendita del bene all’asta, si consiglia anche la lettura dell’ultima versione del Manuale completo sulla difesa dal pignoramento immobiliare: Criticità della procedura e possibili soluzioni”.   pubblicazione presentata nel dettaglio, completa di indice integrale ed introduzione del libro in formato pdf, che potranno essere lette cliccando sulla pagina  del sito Il Manuale ed acquistabile anche su Amazon direttamente dalla pagina di presentazione predetta,  manuale che, si ricordi, per quanto approfondito ed esaustivo non potrà mai sostituire una adeguata difesa tecnica da parte di un avvocato specializzato in una materia tanto complessa.

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Avv. Edgardo Diomede d’Ambrosio Borselli

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